Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 24 marzo 2001, n. 127
Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), numeri 2), 3), 4), 5) e 6), c), d), e), i), l), n), ed o), e all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sono emanati entro il 31 dicembre 2001, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere e' espresso entro trenta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione.
3. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti legislativi qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il Governo emana, entro dodici mesi dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione.
5. Il Governo procede comunque alla emanazione del testo unico qualora il parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 e dell'art. 2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 676 (Delega al Governo in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali), cosi' come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 9 maggio
1997, n. 123, e' il seguente:
"Art. 1 (Delega per l'emanazione di disposizioni
integrative della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali). - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con
l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati
personali utilizzati a fini storici, di ricerca e di
statistica, tenendo conto dei princi'pi contenuti nella
raccomandazione n. R. 10, adottata il 23 settembre 1983 dal
Consiglio d'Europa, e successive modificazioni, con
particolare riferimento alla durata della loro
conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla
normativa comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi
diversi da quelli statistici, storici o scientifici e
successivamente conservati per tali, diverse finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi dalla
legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei
diversi settori di attivita', nel rispetto dei criteri
direttivi e dei princi'pi della normativa comunitaria e
delle seguenti raccomandazioni adottate dal Consiglio
d'Europa;
1) n. R. 1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati
sanitari, e successive modificazioni;
2) n. R. 20, del 25 ottobre 1985, sui dati
utilizzati per fini di direct marketing;
3) n. R. 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati
per scopi di sicurezza sociale;
4) n. R. 2, del 18 gennaio 1989, sui dati
utilizzati per finalita' di lavoro;
5) n. R. 19, del 13 settembre 1990, in materia di
dati personali utilizzati per finalita' di pagamento e di
altre operazione connesse;
6) n. R. 10, del 9 settembre 1991, sulla
comunicazione a terzi dei dati personali detenuti da organi
pubblici;
7) n. R. 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione
dei dati personali nel settore dei servizi di
telecomunicazione, con particolare riguardo ai servizi
telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del
personale del Garante per la protezione dei dati personali
in relazione a quello previsto dall'ordinamento per ogni
altra Autorita' di garanzia secondo il tendenziale criterio
dell'uniformita' a parita' di responsabilita'
costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un
numero di identificazione personale, ivi compreso il codice
fiscale, e per il trattamento del medesimo e delle
informazioni ad esso connesse, nonche' per il collegamento
con altri dati, sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, prevedendo adeguate garanzie con
riferimento ai numeri di identificazione personale connessi
a dati di carattere sensibile o idonei a rilevare i
provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e
d), 2 e 3 del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per
l'aggiornamento, per la rettificazione e per le altre
modificazioni dei dati effettuati in conseguenza
dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali, quando i dati personali sono riprodotti su disco
ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del
trattamento dei dati personali e del loro trasferimento
all'estero, con particolare riguardo ai trattamenti non
automatizzati di dati diversi da quelli sensibili e da
quelli di cui all'art. 686, del codice di procedura penale,
ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per
trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione
delle relative modalita' o della natura dei dati personali,
non presentino rischi di un danno all'interessato, ferma
restando l'applicabilita' delle altre disposizioni di
legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli
adempimenti a carico delle piccole imprese e di coloro che
esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni
relative al trattamento dei dati da parte di chi esercita
la professione di giornalista, ad eccezione delle
disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti che
esercitano con carattere di continuita' l'attivita' di
pubblicista o di praticante giornalista iscritti,
rispettivamente, negli elenchi di cui agli articoli 26 e 33
della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico
esclusi dall'applicazione della legislazione in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, i pricni'pi desumibili
dalla medesima legislazione, sulla base dei seguenti
criteri:
1) pieno recepimento dei princi'pi medesimi;
2) rispetto dei princi'pi stabiliti dalla
Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto
al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' dalla
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui
alla raccomandazione n. R. 15, adottata il 17 settembre
1987 dal Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici
titolari dei trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi
trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi
indispensabili dalla specificita' degli interessi
perseguiti dai suddetti trattamenti in ambito pubblico;
5) particolare considerazione per i trattamenti di
dati che implichino maggiori rischi di un danno
all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le
quali si svolge il controllo sul rispetto delle
disposizioni di legge che presiedono ai suddetti
trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo
dell'informatica giuridica e le modalita' di collegamento,
per l'autorita' giudiziaria e per l'autorita' di pubblica
sicurezza, con le banche dati della pubblica
amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante
per la protezione dei dati personali e quelle
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, anche modificando le disposizioni della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive
modificazioni, nonche' l'armonizzazione dello stato
giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della
legislazione in materia di protezione dei dati personali ai
servizi di comunicazione e di informazione offerti per via
telematica, individuando i titolari del trattamento di dati
inerenti i servizi accessibili al pubblico e la
corrispondenza privata, nonche' i compiti del gestore anche
in rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base
internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della
comunicazione e della diffusione di dati personali
provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
tenuti da pubbliche amministrazioni, debba essere indicata
la fonte di acquisizione dei dati".
"Art. 2 (Delega per l'emanazione di disposizioni
correttive della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali). - 1. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, con
l'osservanza dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) rispetto dei princi'pi e della impostazione
sistematica della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale
legislazione che, dopo il primo periodo di applicazione
della medesima, sentiti il Garante per la protezione dei
dati personali e nelle materie di sua competenza
l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, si dimostrino necessarie per realizzarne
pienamente i princi'pi o per assicurarne la migliore
attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del
settore".



 
Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4178):
Presentato dal sen. Senese ed altri il 28 luglio 1999.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 16 settembre 1999, con pareri delle
commissioni 1a e giunta per gli affari delle Comunita'
europee.
Esaminato dalla 2a commissione il 1o e 9 febbraio 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 2 novembre 2001.

Camera dei deputati (atto n. 7409):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 9 novembre 2000, con pareri delle commissioni
I e XIV.
Esaminato dalla II commissione il 21 dicembre 2000, il
23 gennaio 2001, il 13 febbraio 2001.
Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 e approvato il
1o marzo 2001.
 
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