Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 6 febbraio 2001, n. 132 |
Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorita' portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorita' portuali, dove istituite, o delle autorita' marittime; Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001; Vista la comunicazione effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio 2001, al Presidente del Consiglio dei Ministri:
A d o t t a
il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorita' portuali, dove istituite, o le autorita' marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 2. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per "autorita' competente" l'autorita' portuale, dove istituita, o l'autorita' marittima nella persona del Capo del circondario; b) per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale" (Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario) come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, recante: "Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo" (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157) e' il seguente: "Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime, attraverso una specifica regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione. 3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al comma 1 previa verifica del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri distinti tenuti dall'autorita' portuale, o laddove non istituita, dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'. 3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art. 17. 4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina: a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di professionalita' degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali; b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli; c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attivita' da espletare; d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7. 5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione. 6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo. 7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale. 7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta.". - Il testo dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, e' il seguente: "Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'art. 16, comma 3. 2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane e comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette attivita' e partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque, subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma. L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa che le dismette. 4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per garantire la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2 e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13 le parti sociali individuano: a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; b) le qualifiche professionali alle quali si applica il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196 del 1997; c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997; d) i casi per i quali puo' essere prevista una proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997. 8. Al fine di favorire la formazione professionale, l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative possono essere finanziate anche con i contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del 1997. 9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita' europea. 10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: a) criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima; b) disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive esigenze delle attivita' svolte; c) predisposizione di piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita' portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della riqualificazione dei lavoratori; d) procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle autorita' marittime circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate; e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro. 11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa. 12. La violazione delle disposizioni tariffarie, previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni. 13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita' marittime inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile. Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita' portuali, volti a determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le predette parti determinano a livello locale i trattamenti normativi e retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo inderogabile. 14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di cui al presente articolo previa deliberazione del comitato portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita' marittime esercitano le competenze di cui al presente articolo sentita la commissione consultiva. 15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di retribuzione delle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art. 1 del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996.". - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1, comma 1: - Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Servizi portuali
1. Sono servizi portuali le attivita' imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali. 2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalita' di trasporto e viceversa. 3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilita' di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio. 4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attivita' distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualita' di quest'ultimo in termini di produttivita', celerita' e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attivita' del ciclo. 5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorita' competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.
Nota all'art. 2, comma 2: - Per il testo dell'art. 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Autorizzazione
1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali e' rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorita' competente per uno o piu' servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione. 2. L'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la piu' ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorita' competente. 3. L'autorita' competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attivita' che intende svolgere, nonche' del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parita' di condizioni in caso di piu' domande e' da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo piu' favorevoli per l'utente. 4. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorita' competente puo' comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorita'. 5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorita' competente secondo modalita' preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio. 6. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilita' di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza puo' essere dichiarata per le seguenti ipotesi: a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio; b) omesso pagamento del canone annuale; c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attivita' autorizzate; d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento. 7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorita' competente fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.
Nota all'art. 3, comma 2: - Per il testo dell'art. 16, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Requisiti
1. L'autorita' competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualita' dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicita' preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorita' competente. 2. Non puo' essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di societa', agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale. 3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non puo' essere autorizzata ad esercitare ne' direttamente ne' indirettamente le attivita' di cui all'articolo 16 della legge, ne' deve essere detenuta da una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge. 4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attivita' di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci: a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra; b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio dell'altra: c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.
Note all'art. 4, commi 3 e 4: - Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 5. Registro dei servizi portuali
1. L'autorita' competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali. 2. Nel registro devono essere indicati: a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella societa' stessa; b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere; c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato; d) il nome e cognome di un eventuale procuratore; e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche; f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio; g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione; h) le tariffe relative ai servizi da svolgere. 3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro. |
| Art. 6. Vigilanza
1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorita' competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attivita' la piu' ampia trasparenza e garantiscono parita' di trattamento a parita' di condizioni. 2. L'autorita' competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorita' portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), della legge n. 84 del 1994. 3. L'autorita' competente, ferma restando la responsabilita' in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 febbraio 2001
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 141
Nota all'art. 6, comma 2: - Il testo dell'art. 9, comma 3, lettera c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente: "Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale e' composto: a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede; b) dal comandante del porto sede dell'autorita' portuale, con funzione di vice presidente; c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze; d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato; f) dal presidente della provincia o da un suo delegato; g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati; h) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui delegato; i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale. I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori; l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita' portuale, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio; l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorita' portuale. 2. I componenti di cui alle lettere i) e l-bis) del comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per un quadriennio dalla data di insediamento del comitato portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di diritto e dai membri di nomina del presidente gia' designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso del quadriennio restano in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente. 3. Il comitato portuale: a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento; su proposta del presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attivita' portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati; b) adotta il piano regolatore portuale; c) approva la relazione annuale sull'attivita' promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e della navigazione; d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo; e) delibera in ordine alle concessioni di cui all'art. 6, comma 5; f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3, lettere h) ed i); g) delibera, su proposta del presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessoni di cui agli articoli 16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente, all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3; h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale revoca del segretario generale; i) delibera, su proposta del presidente, sentito il segretario generale, l'organico della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che lo giustificano; l) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 10; m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'art. 18, comma 4; n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme di cui all'art. 23; n-bis) approva, su proposta del presidente, il regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione; n-ter) approva, su proposta del presidente, la partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di cui all'art. 6, comma 6. 4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione del presidente, di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'. 5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.".
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