Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 6 febbraio 2001, n. 132
Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorita' portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186, che prevede la fissazione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di criteri vincolanti ai fini della regolamentazione dei servizi portuali da parte delle autorita' portuali, dove istituite, o delle autorita' marittime;
Visto l'articolo 17 della legge n. 84 del 1994 come modificato dall'articolo 3 della legge n. 186 del 2000 che disciplina il lavoro portuale temporaneo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attivita' di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;
Vista la comunicazione effettuata con nota n. 351 del 5 febbraio 2001, al Presidente del Consiglio dei Ministri:

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri vincolanti ai quali devono attenersi le autorita' portuali, dove istituite, o le autorita' marittime, per la regolazione e la disciplina dei servizi portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "autorita' competente" l'autorita' portuale, dove istituita, o l'autorita' marittima nella persona del Capo del circondario;
b) per "la legge" la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, recante: "Riordino della legislazione in materia
portuale" (Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28,
supplemento ordinario) come modificato dall'art. 2 della
legge 30 giugno 2000, n. 186, recante: "Modifiche alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di operazioni
portuali e di fornitura del lavoro portuale temporaneo"
(Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2000, n. 157) e' il seguente:
"Art. 16 (Operazioni portuali). - 1. Sono operazioni
portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito,
il movimento in genere delle merci e di ogni altro
materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi
portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche,
complementari e accessorie al ciclo delle operazioni
portuali. I servizi ammessi sono individuati dalle
autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime, attraverso una specifica
regolamentazione da emanare in conformita' dei criteri
vincolanti fissati con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime disciplinano e vigilano
sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi
portuali nonche' sull'applicazione delle tariffe indicate
da ciascuna impresa ai sensi del comma 5, riferendo
periodicamente al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
3. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1,
espletate per conto proprio o di terzi, e' soggetto ad
autorizzazione dell'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dell'autorita' marittima. Detta autorizzazione
riguarda lo svolgimento di operazioni portuali di cui al
comma 1 previa verifica del possesso da parte del
richiedente dei requisiti di cui al comma 4, oppure di uno
o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da individuare
nell'autorizzazione stessa. Le imprese autorizzate sono
iscritte in appositi registri distinti tenuti
dall'autorita' portuale, o laddove non istituita,
dall'autorita' marittima e sono soggette al pagamento di un
canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati
dalle medesime autorita'.
3-bis. Le operazioni ed i servizi portuali di cui al
comma 1 non possono svolgersi in deroga alla legge
23 ottobre 1960, n. 1369, salvo quanto previsto dall'art.
17.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 3 da parte dell'autorita' competente, il Ministro dei
trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, determina:
a) i requisiti di carattere personale e
tecnico-organizzativo, di capacita' finanziaria, di
professionalita' degli operatori e delle imprese
richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare, tra i
quali la presentazione di un programma operativo e la
determinazione di un organico di lavoratori alle dirette
dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al
rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto
autorizzatorio, nonche' ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi
dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata
ed alla specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti
il volume degli investimenti e le attivita' da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni
specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da
effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di
propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle
operazioni da svolgere, nonche' per la determinazione di un
corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non
rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma
1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del
comma 3 devono comunicare all'autorita' portuale o, laddove
non istituita, all'autorita' marittima le tariffe che
intendono praticare nei confronti degli utenti, nonche'
ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma
operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa
autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi
dell'art. 18, durata identica a quella della concessione
medesima; l'autorizzazione puo' essere rinnovata in
relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del
rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o, laddove
non istituita, l'autorita' marittima sono tenute a
verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle
condizioni previste nel programma operativo.
7. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima, sentita la commissione consultiva
locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che
possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in
relazione alle esigenze di funzionalita' del porto e del
traffico, assicurando, comunque, il massimo della
concorrenza nel settore.
7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti
petroliferi e chimici allo stato libero, nonche' di altri
prodotti affini, siti in ambito portuale.
7-ter. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,
le autorita' marittime, devono pronunciarsi sulle richieste
di autorizzazione di cui al presente articolo entro novanta
giorni dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di
diniego motivato, la richiesta si intende accolta.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, come modificato dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000,
e' il seguente:
"Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro
portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo disciplina
la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni
portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi
dell'art. 16, comma 3.
2. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime, autorizzano l'erogazione delle
prestazioni di cui al comma 1 da parte di una impresa, la
cui attivita' deve essere esclusivamente rivolta alla
fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle
operazioni e dei servizi portuali, da individuare secondo
una procedura accessibile ad imprese italiane e
comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di
adeguato personale e risorse proprie con specifica
caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
operazioni portuali, non deve esercitare direttamente o
indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18 e
le attivita' svolte dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta direttamente
o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure deve detenere
partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di
cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a),
impegnandosi, in caso contrario, a dismettere dette
attivita' e partecipazioni prima del rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene rilasciata
dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
dall'individuazione dell'impresa stessa e, comunque,
subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
attivita' e partecipazione di cui al medesimo comma.
L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere il valore
di mercato di dette attivita' e partecipazioni all'impresa
che le dismette.
4. L'autorita' portuale o, laddove non istituita,
l'autorita' marittima individua le procedure per garantire
la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei soci e
dei dipendenti dell'impresa di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata.
5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi 2
e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da
agenzie promosse dalle autorita' portuali o, laddove non
istituite, dalle autorita' marittime e soggette al
controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad un
organo direttivo composto da rappresentanti delle imprese
di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a). Ai
fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia assume
i lavoratori impiegati presso le imprese di cui all'art.
21, comma 1, lettera b), che cessano la propria attivita'.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono adottate le norme per l'istituzione ed il
funzionamento dell'agenzia.
6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per far
fronte alla fornitura di lavoro temporaneo prevista al
comma 1, possono rivolgersi, quali imprese utilizzatrici,
ai soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
1997, n. 196.
7. Nell'ambito delle trattative per la stipula del
contratto collettivo nazionale dei lavoratori portuali
previste al comma 13 le parti sociali individuano:
a) i casi in cui il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
2, lettera a), della legge n. 196 del 1997;
b) le qualifiche professionali alle quali si applica
il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
legge n. 196 del 1997;
c) la percentuale massima dei prestatori di lavoro
temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa
utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma
8, della legge n. 196 del 1997;
d) i casi per i quali puo' essere prevista una
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato ai
sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997;
e) le modalita' di retribuzione dei trattamenti
aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n. 196
del 1997.
8. Al fine di favorire la formazione professionale,
l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5
realizzano iniziative rivolte al soddisfacimento delle
esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
Dette iniziative possono essere finanziate anche con i
contributi previsti dall'art. 5 della legge n. 196 del
1997.
9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al
comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale ai sensi dell'art. 86,
paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunita'
europea.
10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti a
controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui ai
commi 2 e 5 anche al fine di verificare l'osservanza
dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti delle
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a), e della capacita' di prestare le attivita' secondo
livelli quantitativi e qualitativi adeguati. Detti
regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:
a) criteri per la determinazione e applicazione delle
tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
istituita, dall'autorita' marittima;
b) disposizioni per la determinazione qualitativa e
quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma 2
e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
esigenze delle attivita' svolte;
c) predisposizione di piani e programmi di formazione
professionale sia ai fini dell'accesso alle attivita'
portuali, sia ai fini dell'aggiornamento e della
riqualificazione dei lavoratori;
d) procedure di verifica e di controllo da parte
delle autorita' portuali o, laddove non istituite, delle
autorita' marittime circa l'osservanza delle
regolamentazioni adottate;
e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul
lavoro.
11. Ferme restando le competenze dell'autorita' garante
della concorrenza e del mercato, le autorita' portuali o,
laddove non istituite, le autorita' marittime, che hanno
rilasciato le autorizzazioni di cui al comma 2, possono
sospenderne l'efficacia o, nei casi piu' gravi, revocarle
allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in cui
la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'
marittime possono disporre la sostituzione dell'organo di
gestione dell'agenzia stessa.
12. La violazione delle disposizioni tariffarie,
previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a
lire 60 milioni.
13. Le autorita' portuali o, laddove non istituite, le
autorita' marittime inseriscono negli atti di
autorizzazione di cui al presente articolo, nonche' in
quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
cui all'art. 18, disposizioni volte a garantire ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un
trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile.
Per i predetti fini il Ministero dei trasporti e della
navigazione, di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, promuove specifici incontri fra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale, le rappresentanze
delle imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui
all'art. 21, comma 1, e l'associazione fra le autorita'
portuali, volti a determinare la stipula di un contratto
collettivo di lavoro unico nazionale di riferimento. Fino
alla stipula di tale contratto le predette parti
determinano a livello locale i trattamenti normativi e
retributivi di riferimento per l'individuazione del minimo
inderogabile.
14. Le autorita' portuali esercitano le competenze di
cui al presente articolo previa deliberazione del comitato
portuale, sentita la commissione consultiva. Le autorita'
marittime esercitano le competenze di cui al presente
articolo sentita la commissione consultiva.
15. Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le
modalita' di retribuzione delle giornate di mancato
avviamento al lavoro dei lavoratori impiegati presso i
soggetti di cui ai commi 2 e 5, sulla base delle
disposizioni dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Ove ricorrano le condizioni dettate dall'art.
1 del decreto 27 novembre 1997, n. 477, del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
emana i regolamenti previsti dall'art. 2, comma 28, della
citata legge n. 662 del 1996.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1, comma 1:
- Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attivita' imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalita' di trasporto e viceversa.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilita' di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attivita' distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualita' di quest'ultimo in termini di produttivita', celerita' e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attivita' del ciclo.
5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorita' competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale.



Nota all'art. 2, comma 2:
- Per il testo dell'art. 16, comma 3, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 3.
Autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali e' rilasciata, anche nel caso di autoproduzione, dall'autorita' competente per uno o piu' servizi portuali da indicarsi nella stessa autorizzazione.
2. L'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, della legge, sentita la commissione consultiva locale, determina annualmente, assicurando la piu' ampia concorrenza, il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciare per l'anno successivo per lo svolgimento di ciascun servizio portuale e stabilisce, per la presentazione delle domande, un termine di scadenza che, al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti istanti, deve considerarsi perentorio. Di tali determinazioni deve darsi comunicazione mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
3. L'autorita' competente, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione, deve tenere conto della rispondenza dell'organizzazione del soggetto istante all'attivita' che intende svolgere, nonche' del rispetto da parte dello stesso della normativa relativa alla sicurezza dei lavoratori. A parita' di condizioni in caso di piu' domande e' da preferire il soggetto che offra il servizio a condizioni di costo piu' favorevoli per l'utente.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, sentita la commissione consultiva locale, sulla base dei criteri enunciati al comma 3 e previa verifica, nell'ambito di un'adeguata istruttoria, della sussistenza dei requisiti stabiliti in applicazione dei criteri di cui al successivo articolo 4, entro novanta giorni dalla richiesta decorsi i quali, in assenza di diniego motivato, la richiesta si intende accolta. L'autorita' competente puo' comunque annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dalla stessa autorita'.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al pagamento di un canone annuale e alla prestazione di una cauzione determinati nel loro ammontare dall'autorita' competente secondo modalita' preventivamente individuate e tenendo conto del fatturato del soggetto prestatore del servizio.
6. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro, ferma restando la possibilita' di rinuncia o decadenza motivata. La decadenza puo' essere dichiarata per le seguenti ipotesi:
a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
b) omesso pagamento del canone annuale;
c) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attivita' autorizzate;
d) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposti da norme di legge o di regolamento.
7. Prima di dichiarare la decadenza, l'autorita' competente fissa un termine entro il quale l'interessato puo' presentare le sue deduzioni.



Nota all'art. 3, comma 2:
- Per il testo dell'art. 16, comma 7, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Requisiti

1. L'autorita' competente determina, parametrandoli al livello ed alla qualita' dei traffici portuali, i requisiti di carattere tecnico e organizzativo necessari allo svolgimento dei servizi portuali. Di tali requisiti deve essere data pubblicita' preventivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, mediante affissione all'albo dell'autorita' competente.
2. Non puo' essere autorizzato allo svolgimento dei servizi portuali chi sia stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Tale requisito va riferito al titolare dell'impresa individuale ovvero, in caso di societa', agli amministratori ed ai componenti del collegio sindacale.
3. L'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, dovendo svolgere esclusivamente tale funzione, non puo' essere autorizzata ad esercitare ne' direttamente ne' indirettamente le attivita' di cui all'articolo 16 della legge, ne' deve essere detenuta da una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge e neppure deve detenere direttamente o indirettamente partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese di cui all'articolo 16 della legge.
4. I soci dell'impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo non possono esercitare per conto proprio o tramite partecipazioni dirette o indirette le attivita' di cui all'articolo 16 della legge. Si considerano partecipazione o detenzione diretta o indiretta dei soci:
a) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte dell'insieme o di parte dei soci di un'altra;
b) il possesso di quote di controllo di un'impresa da parte del singolo socio dell'altra:
c) la partecipazione o detenzione mediante un terzo soggetto partecipato o detenuto.



Note all'art. 4, commi 3 e 4:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 5.
Registro dei servizi portuali

1. L'autorita' competente istituisce il registro per l'iscrizione dei soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali.
2. Nel registro devono essere indicati:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e la cittadinanza del soggetto autorizzato, se persona fisica; se persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome degli amministratori e dei soci che ricoprono cariche nella societa' stessa;
b) l'indicazione del servizio o dei servizi portuali da svolgere;
c) il domicilio o la sede del soggetto autorizzato;
d) il nome e cognome di un eventuale procuratore;
e) l'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali con le relative qualifiche;
f) numero e tipo di eventuali mezzi utilizzati nello svolgimento del servizio;
g) il canone annuo e l'ammontare della cauzione;
h) le tariffe relative ai servizi da svolgere.
3. Fermi restando i casi generali di ritiro del provvedimento amministrativo, la decadenza dell'autorizzazione o la cessazione dell'autorizzazione comportano la cancellazione dal registro.
 
Art. 6.
Vigilanza

1. Le tariffe delle prestazioni dei servizi portuali e le relative variazioni devono essere comunicate all'autorita' competente e rese pubbliche. I soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali assicurano nell'esercizio della propria attivita' la piu' ampia trasparenza e garantiscono parita' di trattamento a parita' di condizioni.
2. L'autorita' competente vigila sull'espletamento dei servizi portuali, sull'applicazione delle tariffe indicate dai soggetti autorizzati e riferisce annualmente al Ministero dei trasporti e della navigazione. L'autorita' portuale riferisce in sede di relazione annuale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera c), della legge n. 84 del 1994.
3. L'autorita' competente, ferma restando la responsabilita' in capo ai soggetti autorizzati in materia di sicurezza del lavoro secondo la vigente normativa, vigila sul rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori da parte dei soggetti che prestano i servizi portuali e verifica annualmente la sussistenza dei requisiti nei confronti dei soggetti autorizzati.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2001

Il Ministro: Bersani

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 141



Nota all'art. 6, comma 2:
- Il testo dell'art. 9, comma 3, lettera c) della legge
28 gennaio 1994, n. 84, e' il seguente:
"Art. 9 (Comitato portuale). - 1. Il comitato portuale
e' composto:
a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo
presiede;
b) dal comandante del porto sede dell'autorita'
portuale, con funzione di vice presidente;
c) da un dirigente dei servizi doganali della
circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del
Ministero delle finanze;
d) da un dirigente del competente ufficio speciale
del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza
del Ministero dei lavori pubblici;
e) dal presidente della giunta regionale o da un suo
delegato;
f) dal presidente della provincia o da un suo
delegato;
g) dal sindaco del comune in cui e' ubicato il porto,
qualora la circoscrizione territoriale dell'autorita'
portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai
sindaci dei comuni ricompresi nella circoscrizione
medesima, ovvero da loro delegati;
h) dal presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio o, in sua vece, da un membro della giunta da lui
delegato;
i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:
1) armatori;
2) industriali;
3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;
4) spedizionieri;
5) agenti e raccomandatari marittimi;
6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.
I rappresentanti sono designati ciascuno dalle
rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta
eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che e'
designato dal comitato centrale dell'albo degli
autotrasportatori;
l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali
cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel
porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorita' portuale,
secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione. In sede di prima
applicazione della presente legge i rappresentanti dei
lavoratori vengono designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
e restano in carica per un quadriennio;
l-bis) un rappresentante delle imprese ferroviarie
operanti nei porti, nominato dal presidente dell'autorita'
portuale.
2. I componenti di cui alle lettere i) e l-bis) del
comma 1 sono nominati dal presidente e durano in carica per
un quadriennio dalla data di insediamento del comitato
portuale, in prima costituzione o rinnovato. Le loro
designazioni devono pervenire al presidente entro due mesi
dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei nuovi
componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al
nuovo presidente dopo la sua nomina o il suo rinnovo.
Decorso inutilmente il termine per l'invio di tutte le
designazioni, il comitato portuale e' validamente
costituito nella composizione risultante dai membri di
diritto e dai membri di nomina del presidente gia'
designati e nominati. I membri nominati e designati nel
corso del quadriennio restano in carica fino al compimento
del quadriennio stesso. In sede di prima applicazione, la
designazione dei componenti di cui al presente comma deve
pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del
presidente.
3. Il comitato portuale:
a) approva, entro novanta giorni dal suo
insediamento; su proposta del presidente, il piano
operativo triennale, soggetto a revisione annuale,
concernente le strategie di sviluppo delle attivita'
portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto
degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attivita'
promozionale, organizzativa ed operativa del porto, sulla
gestione dei servizi di interesse generale e sulla
manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale,
nonche' sull'amministrazione delle aree e dei beni del
demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione
territoriale dell'autorita' portuale, da inviare entro il
30 aprile dell'anno successivo al Ministero dei trasporti e
della navigazione;
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente
in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto
consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni di cui
all'art. 6, comma 5;
f) esprime i pareri di cui all'art. 8, comma 3,
lettere h) ed i);
g) delibera, su proposta del presidente, in ordine
alle autorizzazioni e alle concessoni di cui agli articoli
16 e 18 di durata superiore ai quattro anni, determinando
l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle
disposizioni contenute nei decreti del Ministro dei
trasporti e della navigazione di cui, rispettivamente,
all'art. 16, comma 4, e all'art. 18, commi 1 e 3;
h) delibera, su proposta del presidente, la nomina e
l'eventuale revoca del segretario generale;
i) delibera, su proposta del presidente, sentito il
segretario generale, l'organico della segreteria
tecnico-operativa di cui all'art. 10, allegando una
relazione illustrativa delle esigenze di funzionalita' che
lo giustificano;
l) delibera in materia di recepimento degli accordi
contrattuali relativi al personale della segreteria
tecnico-operativa di cui all'art. 10;
m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui
all'art. 18, comma 4;
n) promuove e sovrintende all'attuazione delle norme
di cui all'art. 23;
n-bis) approva, su proposta del presidente, il
regolamento di contabilita', da inviare al Ministero dei
trasporti e della navigazione;
n-ter) approva, su proposta del presidente, la
partecipazione delle autorita' portuali alle societa' di
cui all'art. 6, comma 6.
4. Il comitato portuale si riunisce, su convocazione
del presidente, di norma una volta al mese, e ogni
qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la
validita' delle sedute e' richiesta la presenza della meta'
piu' uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo
dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni sono
assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato adotta un
regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue
attivita'.
5. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del
piano regolatore portuale, le deliberazioni del comitato
portuale, adottate con il voto favorevole dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti,
a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e
pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime,
tengono luogo dei predetti atti.".



 
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