Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 30 marzo 2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la pratica funeraria della cremazione, nonche', nel rispetto della volonta' del defunto, la dispersione delle ceneri.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 411 del codice penale)

1. All'articolo 411 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni".



Nota all'art. 2:
- L'art. 411 del codice penale, come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 411 (Distruzione, soppressione o sottrazione di
cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un
cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde
le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o
in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.
Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di
cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile
sulla base di espressa volonta' del defunto.
La dispersione delle ceneri non autorizzata
dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con
modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto,
e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la
multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.".



 
Art. 3. (Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanita', sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti
princi'pi:
a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica
indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso
una delle seguenti modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella
della disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente
numero vale anche contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima
residenza del defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i
minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi
e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal
personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la
tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle
salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da
almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica
funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso
commiato.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e
successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) lettera abrogata dall'art. 74, decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1990, n. 285, reca: "Approvazione del
regolamento di polizia mortuaria".
- Il testo degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile, e' il seguente:
"Art. 74 (Parentela). - La parentela e' il vincolo tra
le persone che discendono da uno stesso stipite.
Art. 75 (Linee della parentela). - Sono parenti in
linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in
linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite
comune, non discendono l'una dall'altra.
Art. 76 (Computo dei gradi). - Nella linea retta si
computano altrettanti gradi quante sono le generazioni,
escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle
generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite
comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre
restando escluso lo stipite
Art. 77 (Limite della parentela). - La legge non
riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado,
salvo che per alcuni effetti specialmente determinati".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), e' il seguente:
"Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai
fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di
traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato
lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento
continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze,
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque
fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari
o pedonali sulla strada.".



 
Art. 4. (Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265)

1. Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite
le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".



Nota all'art. 4:
- Il testo del primo comma dell'art. 338 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 338. - I cimiteri debbono essere collocati alla
distanza di almeno duecento metri dai centri abitati,
tranne il caso dei cimiteri di urne. E' vietato di
costruire intorno agli stessi nuovi edifici e ampliare
quelli preesistenti entro il raggio di duecento metri.".



 
Art. 5.
(Tariffe per la cremazione)

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilita' di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione,
sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la Confederazione nazionale dei servizi (CONFSERVIZI), nonche' le associazioni maggiormente rappresentative che abbiano fra i propri fini quello della cremazione dei propri soci, sono stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree
all'interno dei cimiteri.
 
Art. 6.
(Programmazione regionale, costruzione
e gestione dei crematori)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano piani regionali di coordinamento per la realizzazione dei crematori da parte dei comuni, anche in associazione tra essi, tenendo conto della popolazione residente, dell'indice di mortalita' e dei dati statistici sulla scelta crematoria da parte dei cittadini di ciascun territorio comunale, prevedendo, di norma, la realizzazione di almeno un crematorio per
regione.
2. La gestione dei crematori spetta ai comuni, che la esercitano attraverso una delle forme previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Agli oneri connessi alla realizzazione ed alla gestione dei crematori si provvede anche con i
proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 5, comma 2.



Nota all'art. 6:
- L'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali), e' il seguente:
"Art. 113 (Forme di gestione). - 1. I servizi pubblici
locali sono gestiti nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o
per le caratteristiche del servizio non sia opportuno
costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione
di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o
partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio,
qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu'
soggetti pubblici o privati;
f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo
della proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'art.
116.".



 
Art. 7.
(Informazione ai cittadini)

1. I comuni provvedono a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie
previste dall'ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in
ordine alle diverse possibilita' di disposizione del cadavere.
 
Art. 8.
(Norme tecniche)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definite le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonche' ai materiali per
la costruzione delle bare per la cremazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 307):
Presentato dall'on. Scalia il 9 maggio 1996.
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in
sede referente, il 16 ottobre 1996 con pareri delle
commissioni I, II, III, V, VI e VIII.
Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il
15 febbraio 2000, 14 marzo 2000, il 18-20 luglio 2000, il
19-20 settembre 2000, il 1o febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede
legislativa, il 14 febbraio 2001.
Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa,
il 15 e 21 febbraio 2001 e approvato il 21 febbraio 2001 in
un testo unificato con gli atti n. 585 (Soda e Bracco), n.
1666 (Negri ed altri), n. 2387 (Bielli), n. 5793 (Bielli ed
altri), n. 6055 (Altea), n. 6156 (Caccavari), n. 6609
(Scaltritti).
Senato della Repubblica (atto n. 5023):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in
sede deliberante, il 5 marzo 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 8a, 10a, 13a e parlamentare per le
questioni regionali.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione, in sede
referente, il 7 marzo 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 7 marzo 2001.
Esaminato ed approvato in aula il 7 marzo 2001.
 
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