Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 26 marzo 2001, n. 128 |
Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 168 del codice penale e' aggiunto il seguente: "La sospensione condizionale della pena e' altresi' revocata quando e' stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche se la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma 3 dell'articolo 444 del codice di procedura penale". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 674 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 164, comma 4, del codice penale: "4. La sospensione condizionale della pena non puo' essere concessa piu' di una volta. Tuttavia il giudice nell'infliggere una nuova condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163". - Si riporta il testo dell'art. 444, comma 3, del codice di procedurta penale: "3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta". - Si riporta il testo dell'art. 674 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 674 (Revoca di altri provvedimenti). - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena della grazia o dell'amnistia o dell'indulto condizionati e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e' disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato. 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 168 del codice penale".
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| Art. 2.
1. Al primo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole da: "reclusione" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila a un milione". 2. Dopo l'articolo 624 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 624-bis. - (Furto in abitazione e furto con strappo). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. La pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni se il reato e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61". 3. Al primo comma dell'articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, dopo le parole: "la pena" sono inserite le seguenti: "per il fatto previsto dall'articolo 624"; b) il numero 1) e' soppresso; c) al numero 4), le parole: ", ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona" sono soppresse. 4. Dopo l'articolo 625 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 625-bis. (Circostanze attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 la pena e' diminuita da un terzo alla meta' qualora il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi o di coloro che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa sottratta o si sono comunque intromessi per farla acquistare, ricevere od occultare".
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 624 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 624 (Furto). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila ad un milione. Agli effetti della legge penale, si considera "cosa mobile" anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico. Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625". - Si riporta il testo dell'art. 625 del codice penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 625 (Circostanze aggravanti). - La pena per il fatto previsto dall'art. 624 e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni: 1) (Soppresso). 2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4) se il fatto e' commesso con destrezza; 5) se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualita' di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6) se il fatto e' commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7) se il fatto e' commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita', difesa o reverenza; 8) se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Se concorrono due o piu' delle circostanze prevedute dai numeri precedenti. ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a tre milioni". - Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10. - Per il testo degli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale, vedi note all'art. 2.
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| Art. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 148 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni). - 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni. "2. Nei procedimenti con detenuti e negli altri casi di assoluta urgenza, il giudice puo' disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo". 3. L'atto e' notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti. 4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale".
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| Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 278 del codice di procedura penale, dopo le parole: "fatta eccezione" sono inserite le seguenti: "della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e".
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 278 del codice procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 278 (Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure). - 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'art. 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 del codice penale nonche' delle circostanze [aggravanti] per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale. (Omissis).". - Per il testo dell'art. 61 del codice penale vedi note all'art. 10.
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| Art. 5.
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 284 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 284 (Arresti domiciliari). - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. 2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non puo' altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attivita' lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme piu' rapide le relative notizie.".
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| Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 437 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e)". 2. All'articolo 610 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della corte. 1-bis. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario"; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso. 3. Il comma 2 dell'articolo 611 del codice di procedura penale e' abrogato. 4. Dopo l'articolo 169 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 169-bis. (Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilita' dei ricorsi). - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice e' predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione". 5. Dopo l'articolo 624 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 624-bis. (Cessazione delle misure cautelari). - 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari". 6. Dopo l'articolo 625 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 625-bis. - (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). - 1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione. 3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento. 4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 437 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 437 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca, il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione, solamente per i motivi indicati all'art. 606, comma 1, lettere b), d) ed e)". - Si riporta il testo del comma 1 e dell'art. 606 del codice di procedura penale: "1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto per i seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita' di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma 2; e) mancanza o manifesta illogicita' della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato". - Si riporta il testo dell'art. 610 del codice civile di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 610 (Atti preliminari). - 1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilita' dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilita' rilevata. Si applica il comma 1 dell'art. 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilita', gli atti sono rimessi al presidente della Corte. 1-bis. Il presidente della Corte di casazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni. 3. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'art. 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione. 4. (Abrogato). 5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne da' avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.". - Si riporta il testo dell'art. 611 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 611 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge, la Corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'art. 442. Se non e' diversamente stabilito e in deroga a quanto previsto dall'art. 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.". 2. (Abrogato). - Per il testo del comma 1 dell'art. 610 del codice di procedura penale vedi note all'art. 6. - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale". - Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale: "Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a quello di ufficio. 2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. 4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. 5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullita'. 6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione. 8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato. 9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8. 10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2".
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| Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 327 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 327 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 327 (Direzione delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa secondo le modalita' indicate nei successivi articoli".
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| Art. 8.
1. Il comma 3 dell'articolo 348 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova".
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 348 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "Art. 348 (Assicurazione delle fonti di prova). - 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'art. 55, raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'art. 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attivita' di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. 4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, puo' avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera". - L'art. 370 del codice di procedura penale reca: "Atti diretti e atti delegati".
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| Art. 9.
1. Al comma 2 dell'articolo 354 del codice di procedura penale, dopo la parola: "tempestivamente," sono inserite le seguenti: "ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini,".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 354 del codice di procedura penale, come modificato della legge qui pubblicata: "2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1, si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose . Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti".
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| Art. 10.
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 380 del codice di procedura penale, le parole da: "taluna" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". 2. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale". 3. L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale e' commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni. 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2), 3), 4), 5) e 7), del codice penale, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni. 3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. 4. La pena prevista al comma 3 e' diminuita fino a due terzi quando il fatto e' di lieve entita'".
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. 2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufflciali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'art. 419 del codice penale; c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'art. 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'art. 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'ar. 600-quinquies del codice penale; e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto 1977 n. 533 o quella prevista dall'art. 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'art. 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'art. 629 del codice penale; g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, terzo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110; h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo; i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'art. 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'art. 416, commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'". - Per il testo dell'art. 625 del codice civile si veda nelle note all'articolo. - Si riporta il testo dell'art. 62 del codice penale: "Art. 62 (Circostanze attestanti comuni). - Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui; 3) l'avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorita', e il colpevole non e' delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 4) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita', ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuita', quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita'; 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 6) l'avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato". - Per l'art. 624 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale: "Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 1) avere agito per motivi abbietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le persone; 5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravita'; 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro di un culto; 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio o rivestita della qualita' di Ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazione di opera, di coabitazione, o di ospitalita'". - Per il testo dell'art. 625 del codice penale, si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 624-bis del codice penale e veda l'art. 2 della legge qui pubblicata.
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| Art. 11.
1. Al comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura penale, dopo le parole: "elementi che" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato,".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 384 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "1. Anche fuori dei casi di flagranza quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il pubblico ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi".
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| Art. 12.
1. Al comma 5 dell'articolo 391 del codice di procedura penale, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280".
Note all'art. 12: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 391 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 5. - Se ricorrono le condizioni di applicabilita' previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'art. 291. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'art. 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c) e 280". - Si propone il testo del comma 2 dell'art. 381 del codice di procedura penale: "2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti: a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'art. 316 del codice penale; b) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4 e 321 del codice penale; c) violenza o minaccia a pubblico ufficiale prevista dall'art. 336, comma 2 del codice penale; d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale; e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del codice penale; f) lesione personale prevista dall'art. 582 del codice penale; g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; h) danneggiamento aggravato a norma dell'art. 635, comma 2 del codice penale; i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del codice penale; m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110". - Si riporta il testo degli articoli 274 e 280 del codice di procedura penale: "Art. 274 (Esigenze cautelari). - 1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione; c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni". "Art. 280 (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. 3. La disposizione di cui al comma 2, non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare".
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| Art. 13.
1. Il comma 3 dell'articolo 593 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa". |
| Art. 14.
1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: "1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere b) e c)"; b) al comma 2, dopo le parole: "alla sanzione che" sono inserite le seguenti: "sia stata o"; c) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: "2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole".
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 275 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 275 (Criteri di scelta delle misure). - 1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita' di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna, l'esame delle esigenze cautelari e' condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalita' del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'art. 274, comma 1, lettere b) e c). 2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita' del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata. 2-bis. Non puo' essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena. 2-ter. Nei casi di condanna di appello le misure cautelari personali sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-bis, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'art. 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'art. 380, comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole. 3. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo e' applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4. Non puo' essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'eta' di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere]. 4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclainata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'art. 286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non e' possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti domiciliari possono essere disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unita' operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'art. 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 4-quinquies. La custodia cautelare in carcere non puo' comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative. 5. (Omissis)". - Per il testo dell'art. 274 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 12. - Per il testo dell'art. 380 del codice di procedura penale, vedi nelle note all'art. 10.
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| Art. 15.
1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti: "Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico. Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto"; b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura"; c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali): "Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
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| Art. 16.
1. Il terzo comma dell'articolo 20 della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o della polizia municipale".
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 279, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 20 (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica). - Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione dei reati, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell'amministrazione penitenziaria, del Corpo nazione dei vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, e, d'intesa con il presidente della provincia o con il sindaco, i responsabili degli altri uffici delle amministrazioni locali interessate o della polizia municipale. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente. Alla convocazione e alla formazione dell'ordine del giorno del comitato provvede il prefetto. La convocazione e' in ogni caso disposta quando lo richiede il sindaco del comune capoluogo di provincia per la trattazione di questioni attinenti alla sicurezza della comunita' locale o per la prevenzione di tensioni o conflitti sociali che possono comportare turbamenti dell'ordine o della sicurezza pubblica in ambito comunale. Per la trattazione delle medesime questioni, su richiesta del sindaco, e' altresi' integrato, ove occorra, l'ordine del giorno del comitato".
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| Art. 17.
1. Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attivita' d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell'ambito di specifiche intese con la predetta autorita', prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonche' il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini. 2. Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di handicap, persone anziane o altrimenti impedite, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalita' di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture. 3. Ai fini della prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di quelli concernenti armi o esplosivi, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza esercitano i controlli di cui all'articolo 16 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, relativamente alle attivita' soggette ad autorizzazione disciplinata dallo stesso testo unico o da altre disposizioni di legge ed individuate dal Ministro dell'interno con regolamento da adottare di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro per gli affari regionali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 4. Relativamente alle attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione di cui al comma 3, il prefetto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, puo' richiedere all'organo competente per il rilascio del provvedimento autorizzatorio, che provvede in base alle disposizioni di legge o di regolamento in vigore, la sospensione o la revoca del provvedimento stesso, ovvero la cessazione dell'attivita' esercitata in assenza di questo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287. 5. La relazione di cui all'articolo 113 della legge 1º aprile 1981, n. 121, comprende anche tutti i dati relativi alle iniziative di cui al presente articolo, suddivisi su base provinciale. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati definiscono modalita' per l'esame di tale relazione.
Note all'art. 17: - Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, reca: "Abbograzione del testo unico delle legge di pubblica sicurezza. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 25 agosto 1991, n. 287, "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e nell'attivita' dei pubblici esercizi): "Art. 9 (Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica). - 1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'art. 3. 2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorita' di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti. 3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non puo' avere durata superiore a quindici giorni; e' fatta salva la facolta' di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate". - Si riporta il testo dell'art. 113 della legge 1o aprile 1981, n. 121, (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza): "Art. 113 (Relazione del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale".
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| Art. 18.
1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze, al fine di consentire che il personale delle Forze di polizia venga impiegato nel diretto contrasto della criminalita', il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, adotta uno o piu' specifici programmi di utilizzazione, da parte dei prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza e il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico. Tale personale e' posto a disposizione dei prefetti dalle autorita' militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati sentito il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui e' chiamato a partecipare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. I programmi hanno la durata massima di sei mesi, rinnovabile, e definiscono i contingenti massimi di personale militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna provincia e le direttive di impiego del personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle risorse disponibili. I programmi sono trasmessi, prima dell'inizio della loro attuazione, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Nel caso in cui le Commissioni esprimano parere contrario, i programmi sono sospesi o modificati per essere adeguati al parere. Con le stesse modalita' si procede in caso di rinnovo dei programmi.
Nota all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121: "Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge".
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| Art. 19
1. Nell'attuazione dei programmi di cui all'articolo 18 i militari delle Forze armate, al fine di prevenire o di impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumita' di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, possono procedere alla identificazione ed a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine. In nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria. |
| Art. 20.
1. Al personale militare impiegato nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 18, e con riferimento al periodo di effettivo impiego nell'ambito di tali programmi, e' attribuita una indennita' onnicomprensiva determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa. Per tale personale militare la predetta indennita', aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga giornaliera, non puo' superare il trattamento economico accessorio previsto per il personale delle Forze di polizia. |
| Art. 21.
1. Ai fini di cui all'articolo 6 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le Forze di polizia conferiscono senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, istituito dall'articolo 8 della medesima legge, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attivita' di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative. 2. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce, ad integrazione di quanto gia' disposto dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e successive modificazioni, le modalita' tecniche con le quali deve essere assicurata l'immissione uniforme negli archivi del Centro elaborazione dati del contenuto di atti, informative e documenti prodotti dalle Forze di polizia e dei dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato. Il regolamento stabilisce altresi' le modalita' con le quali assicurare che, fermo restando il disposto dell'articolo 326 del codice penale e dell'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121, la consultazione dei dati e delle informazioni conferiti al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza avvenga con modalita' tali da rendere certe, anche mediante l'uso di firme digitali e chiavi biometriche, le identita' di coloro che hanno originato l'atto, che hanno provveduto all'inserimento e che comunque vi hanno avuto accesso. 3. Il Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza puo' attivare connessioni con altri centri di elaborazione dati, pubblici e privati, i quali sono tenuti ad assicurare, al personale autorizzato ed esclusivamente a fini investigativi, l'accesso ai soli dati contrattuali utili per la completa identificazione dei titolari di rapporti con enti e societa' di gestione di pubblici servizi e per la conoscenza di dati essenziali sulla tipologia di servizio prestato. 4. Ferme le disposizioni di cui al titolo II del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 378 del 1982, nei limiti in cui i dati immessi debbano restare segreti ai sensi degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale, la consultazione del contenuto delle informazioni e dei documenti secretati e' riservata ad ufficiali di polizia giudiziaria individuati, con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Direttore generale della pubblica sicurezza, tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato, che siano assegnati ai servizi di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56 del codice di procedura penale o che prestino servizio presso la Direzione investigativa antimafia o la Direzione centrale per i servizi antidroga ovvero presso gli uffici centrali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che svolgono istituzionalmente attivita' investigativa per il contrasto dell'eversione e del terrorismo. 5. I nominativi degli ufficiali di polizia giudiziaria autorizzati ad accedere ai dati secretati sono tempestivamente comunicati dal Dipartimento della pubblica sicurezza alle procure della Repubblica presso i tribunali territorialmente competenti. 6. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 1º aprile 1981, n. 121.
Note all'art. 21: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121: "Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle Forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle Forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole Forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre Forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla aosta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattasi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro". - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, reca: "Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro di elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1o aprile 1981, n. 121". - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale: "Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se l'agevolazione e' soltanto colposa si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvolga illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni". - Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge 1o aprile 1981, n. 121: "Art. 12 (Sanzioni). - Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizoni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti della stessa, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della reclusione fino a sei mesi". - Il titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, tratta delle "Procedure per l'eccesso e la comunicazione dei dati e relativo regime di autorizzazione". - Si riporta il testo degli articoli 114 e 329 del codice di procedura penale: "Art. 114 (Divieto di pubblicazione di atti e di immagini). - 1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti non piu' coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. 3. Se si procede al dibattimento, non e' consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e' trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione e' autorizzata dal Ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi puo' offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 6. E' vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. 6 bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto". "Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessita' per la prosecuzione delle indagini puo' disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni". - Per il testo dell'art. 12 della legge 1o aprile 1981, n. 121, vedi note all'art. 21.
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| Art. 22.
1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge e' fissata nella misura massima di lire 13.000 milioni annue a decorrere dal 2001. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Bianco, Ministro dell'interno Mattarella, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Fassino LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 465): Presentato dall'on. Simeone il 9 maggio 1996. Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 luglio 1996, con pareri delle commissioni, I, IV, V e comitato per la legislazione. Esaminato dalla II commissione il 27 e 28 luglio 1999, il 7 settembre 1999, l'8, 15, 16, 17, 22, 23, 24 febbraio 2000. Esaminato in aula il 18 gennaio 1999, il 28 febbraio 2000, il 23 marzo 2000, il 23, 24 gennaio 2001 e approvato il 25 gennaio 2001, in un testo unificato con gli atti n. 2925 (Pisapia), n. 3410 (Siniscalchi ed altri), n. 5417 (Foti ed altri), n. 5666 (Soda ed altri), n. 5840 (Neri ed altri), n. 5925 (disegno di legge di iniziativa del Governo), n. 5929 (Fratta Pasini), n. 6321 (Veltri), n. 6336 (Gambale ed altri), n. 6381 (Saraceni).
Senato della Repubblica (atto n. 4963): Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a, 6a e 9a. Esaminato dalla 2a commissione il 13, 14 e 21 febbraio 2001. Nuovamente assegnato alla 2a commissione, in sede referente, il 21 febbraio 2001. Esaminato dalla 2a commissione il 21 e 22 febbraio 2001. Esaminato in aula il lo marzo 2001 ed approvato il 6 marzo 2001. |
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