Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 2 aprile 2001
Autorizzazione alla societa' "C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l.", in Chieti, ad esercitare l'attivita' di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
dell'Abruzzo

Visto l'art. 32, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti, possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1 e' stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale;
Vista l'istanza pervenuta in data 3 gennaio 2001, con cui la societa' Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - "C.A.F. CNAI" S.r.l., con sede in Chieti Scalo, viale Abruzzo n. 229, codice fiscale 01950070696, chiede di essere autorizzata a poter svolgere l'attivita' di assistenza fiscale;
Visto l'atto costitutivo stipulato in data 16 novembre 2000 a rogito del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17344 raccolta n. 4616) lo statuto ad esso allegato, dal quale risulta:
che il capitale sociale e' di L. 100.000.000;
che la societa' centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - "C.A.F. CNAI S.r.l." e' costituita dall'U.C.I.C.T. Unione cristiana italiana commercio e turismo", codice fiscale 93014970698, con sede in Chieti, viale Abruzzo, n. 229, riconosciuta di rilevanza nazionale, giusta decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1o aprile 1994, n. 76, e dalla societa' "C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori", codice fiscale 9302644069, con sede in Chieti, via M. V. Marcello n. 4;
Vista la dichiarazione della Banca popolare di Lanciano e Sulmona da cui risulta che il capitale sociale e' stato interamente versato in data 2 gennaio 2001;
Vista la scrittura privata stipulata in data 31 gennaio 2001 con autentica del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 17712 raccolta n. 4773) con cui la societa' C.N.A.I. - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori ha ceduto la propria quota pari al 20% all'U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo che a seguito della cessione risulta essere titolare dell'intero capitale sociale della societa' Centro assistenza fiscale CNAI S.r.l. - "C.A.F. CNAI" S.r.l;
Visto il decreto del Ministero delle finanze del 25 marzo 1994, gia' citato, concernente il riconoscimento della rilevanza nazionale ove e' specificato che all'U.C.I.C.T. aderiscono 63.542 soci;
Vista la dichiarazione del sig. Di Renzo Orazio Remo, presidente e legale rappresentante, tra le altre societa', della societa' U.C.I.C.T. - Unione cristiana italiana commercio e turismo con la quale si attesta che quest'ultima conta un numero di associati superiore a cinquantamila;
Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazione "Lloyd's" la cui garanzia e' prestata con un massimale di L. 5.000.000.000, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164;
Vista la relazione tecnica sulla capacita' operativa del C.A.F. CNAI anche in ordine all'affidamento a terzi delle attivita' di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;
Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale, rag. Di Renzo Manola nata a L'Aquila l'11 novembre 1972 e iscritta all'albo dei ragionieri e periti commerciali dal 28 marzo 1996, al n. 356;
Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, decreto ministeriale n. 164;
Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione e dei sindaci revisori della societa' richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;
Considerato che sussistono quindi, i requisiti e le condizioni del capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;
Autorizza la societa' "C.A.F. CNAI S.r.l. - Centro di assistenza fiscale CNAI S.r.l." all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, e dell'art. 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1999, nonche' dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, copia del presente decreto viene inviata all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale gestione tributi, per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e, per conoscenza, alla societa' richiedente.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L'Aquila, 2 aprile 2001
Il direttore regionale: Simeone
 
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