Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI
DECRETO RETTORALE 15 marzo 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 2616 del 2 maggio 1996;
Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 18 dicembre 2000 con la quale e' stata approvata la modifica di statuto ed e' stato conferito mandato al rettore di effettuare il coordinamento redazionale del testo approvato;
Vista la nota prot. n. 27052 del 22 dicembre 2000 con la quale e' stato inviato al MURST lo statuto nella versione modificata per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
Visto il decreto ministeriale 1o marzo 2001 con il quale il MURST ha formulato talune osservazioni sul predetto statuto;
Vista la delibera assunta dal senato accademico integrato nella seduta del 13 marzo 2001 concernente l'approvazione della stesura definitiva dello statuto in argomento;
Considerato che e' stato effettuato il controllo redazionale in virtu' del mandato indicato innanzi;
Attesa la necessita' di provvedere all'emanazione del predetto statuto;
Decreta:
Art. 1.
E' emanato, nel testo modificato qui allegato, lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli che, per effetto delle modifiche, assume la denominazione di Universita' degli studi di Napoli "Parthenope".
 
Art. 2.
Lo statuto stesso entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore dello statuto cessano dalle loro funzioni i componenti del consiglio di amministrazione designati in rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del comune di Napoli, della C.C.I.A.A. di Napoli, del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Napoli, 15 marzo 2001
Il rettore: Ferrara
 
STATUTO

Titolo I
Principi generali

Art. 1.
Finalita' ed autonomia dell'Universita'
1) L'Universita' degli studi di Napoli "Parthenope", di seguito denominata "Universita'", e' istituzione pubblica dotata di capacita' di diritto pubblico e di diritto privato ed ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2) L'Universita', nella consapevolezza della sua funzione culturale su scala regionale, nazionale e comunitaria partecipa al processo di riequilibrio dell'offerta formativa con l'istituzione di nuove facolta' e nuovi corsi di studi ritenuti utili ai fini del progresso scientifico, sociale, economico e della diffusione del sapere.
3) L'Universita', in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attivita' di ricerca e di insegnamento, promuovendo lo sviluppo delle competenze didattiche e scientifiche dei docenti e la formazione culturale e professionale degli studenti.
4) L'Universita' realizza la propria autonomia secondo le modalita' previste dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione e specificati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, delle leggi che fanno espressamente riferimento alle universita' nonche' dei principi generali dell'ordinamento.
5) L'Universita' favorisce la discussione ed il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, anche a mezzo di assemblee di ateneo, garantendo la circolazione delle informazioni all'interno dell'Universita' stessa nonche' la loro diffusione all'esterno.
Art. 2.
Principi generali di programmazione ed organizzazione
1) L'Universita' realizza le sue finalita' tramite l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformita' ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.
2) L'Universita' conforma l'organizzazione e l'attivita' delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia e di individuazione delle competenze e responsabilita' di tutto il personale.
3) Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Universita' provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della liberta' di ricerca e di insegnamento dei singoli docenti e ricercatori e dell'autonomia delle strutture. Allo stesso fineessa promuove la collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.
Art. 3.
Ricerca e didattica
1) L'Universita', riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'ateneo e dai singoli docenti e ricercatori.
2) L'Universita', riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.
3) Nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli docenti, le strutture universitarie didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attivita' d'insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.
Art. 4.
Diritto allo studio
1) L'Universita' promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto agli studi universitari; in tale ambito organizza le attivita' di tutorato e di orientamento degli studenti allo scopo di contribuire ad ampliare la platea di quanti accedono agli studi universitari, agevolando una corretta scelta del percorso formativo, e di rendere piu' proficuo lo studio, nonche' di promuovere il rapporto con il mondo professionale gia' nel corso degli studi per facilitare i successivi accessi professionali.
2) L'Universita' attua le iniziative necessarie ad assicurare agli studenti una preparazione culturale e scientifica idonea a soddisfare le domande di formazione, anche in relazione alle diverse esigenze della societa'.
3) L'Universita' rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attivita' formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio o d'impedimento, ricorrendo anche a strutture decentrate, e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.
4) Nel rispetto della promozione allo studio, al fine di consentire un piu' proficuo rapporto tra docenti e studenti, il senato accademico, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, puo' determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studi.
5) Gli studenti contribuiscono al finanziamento dell'Universita' attraverso il pagamento di tasse e contributi determinati anche in relazione a standard di costi dei servizi didattici.
Art. 5.
Rapporti con l'esterno
1) L'Universita', nell'ambito delle proprie finalita', sviluppa rapporti con altre istituzioni ed organismi nazionali, stranieri, comunitari e internazionali operanti nel campo della didattica e della ricerca e con enti pubblici e privati.
2) L'Universita' realizza intese programmatiche con le istituzioni del sistema educativo e della formazione professionale.
3) Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. In particolare l'Universita' puo' partecipare, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.
Titolo II
Organi dell'Universita'
Art. 6.
Organi dell'Universita'
1) Sono organi dell'Universita' il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti, il collegio dei revisori dei conti ed il nucleo di valutazione.
2) Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo.
3) Il consiglio degli studenti e' organo consultivo con poteri di proposta.
4) Il collegio dei revisori dei conti e' organo di vigilanza e controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Universita'.
5) Il nucleo di valutazione e' organo di valutazione della gestione e delle attivita' istituzionali.
Art. 7.
Rettore
1) Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
2) Spetta in particolare al rettore:
a) convocare e presiedere il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, coordinandone l'attivita' e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
b) predisporre, coadiuvato dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi, il bilancio di previsione corredato della specifica relazione, tenuto conto degli orientamenti generali espressi dalsenato accademico, dell'andamento della gestione in corso e degli orientamenti ufficiali pervenuti dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e presentarlo al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
c) presentare al consiglio di amministrazione il rendiconto, con apposita relazione, predisposto dal direttore amministrativo e dai competenti uffici amministrativi;
d) vigilare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita', dettando in particolare criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle relative responsabilita';
e) garantire l'autonomia didattica e di ricerca del personale nel rispetto del suo stato giuridico e delle norme relative all'ordinamento universitario e dei principi generali di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
f) esercitare l'autorita' disciplinare nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
g) stipulare accordi di cooperazione scientifica e didattica;
h) stipulare contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore amministrativo, dei direttori dei dipartimenti ai sensi di quanto stabilito dal regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
i) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;
l) emanare lo statuto ed i regolamenti e curarne l'inserimento nella raccolta ufficiale dei regolamenti;
m) promuovere e curare le attivita' previste agli articoli 4 e 5 del presente statuto nonche', i rapporti con gli enti per il diritto allo studio universitario, anche per il tramite di propri delegati per le specifiche materie; per lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente lettera il rettore puo' avvalersi - in via diretta o mediante propri delegati - di apposite strutture amministrative istituibili e/o disattivabili con proprio decreto;
n) esercitare ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3) In caso di necessita' ed urgenza il rettore puo' assumere i necessari provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
Il rettore puo' avocare a se' atti di competenza del direttore amministrativo in caso di inerzia da parte di quest'ultimo, previa diffida, o nei casi di palese violazione di legge o nei casi di particolare gravita' in relazione agli interessi fondamentali dell'Universita', indicati nel provvedimento di avocazione.
4) Il rettore nomina un prorettore scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.
Il rettore puo' delegare a professori di ruolo proprie funzioni.
5) Il rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia e dura in carica quattro anni accademici; la compatibilita' con la carica di rettore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
6) Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. Ciascuna votazione e' valida se vi partecipano la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto. Nella quarta votazione viene effettuato il ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione.
L'elettorato attivo spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta' e nel consiglio di amministrazione;
c) ai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel consiglio di amministrazione.
7) In caso di cessazione anticipata dal mandato del rettore, le relative funzioni sono esercitate dal decano del corpo accademico.
Le elezioni devono essere indette entro trenta giorni dalla cessazione del precedente rettore e le prime tre votazioni indette nei successivi trenta giorni, la quarta votazione entro i successivi quindici giorni.
Art. 8.
Senato accademico
1) Il senato accademico indica le linee di sviluppo e di programmazione dell'Universita'. A tal fine esercita tutti i poteri di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio dell'autonomia dell'Universita', fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.
2) Spetta in particolare al senato accademico:
a) elaborare e approvare, sentito il consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di sviluppo dell'Universita', tenendo conto delle indicazioni avanzate dai consigli di facolta' e dai consigli di dipartimento;
b) fornire orientamenti generali per la predisposizione del bilancio di previsione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie;
c) coordinare le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee d'indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli docenti e ricercatori;
d) definire i criteri per la ripartizione tra i dipartimenti dei finanziamenti destinati alla ricerca;
e) deliberare, dopo aver acquisito il parere delle facolta', le piante organiche del personale docente ericercatore in conformita' agli ordinamenti didattici ed alle connesse esigenze didattiche, di ricerca e eventuali variazioni;
f) determinare i criteri per la distribuzione e attribuzione alle facolta', coerentemente con le linee di sviluppo dell'Universita' e con le piante organiche, dei posti di personale docente e ricercatore, fermo restando le assegnazioni operate con i piani di sviluppo;
g) stabilire annualmente, con provvedimento motivato, nel rispetto delle leggi vigenti, il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studi dopo aver sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti ed aver acquisito la relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate;
h) esprimere parere sulle contribuzioni a carico degli studenti;
i) stabilire i criteri generali e le modalita' di verifica dell'attivita' del personale docente e ricercatore;
l) approvare, sentito il consiglio di amministrazione, il regolamento dell'Universita' recante norme generali sul funzionamento e sull'organizzazione delle strutture didattiche, di ricerca, di servizio;
m) approvare, su proposta delle strutture didattiche, il regolamento didattico di ateneo;
n) approvare il regolamento degli studenti tenuto conto delle indicazioni avanzate dal consiglio degli studenti e deliberare, per la parte di sua competenza, sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
o) esprimere parere sul regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
p) deliberare sulla costituzione, modifica o disattivazione di strutture didattiche e scientifiche, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla fattibilita' dell'iniziativa in ordine agli aspetti finanziari, organizzativi e di personale;
q) esprimere parere sulle relazioni relative all'attivita' didattica e scientifica dell'Universita';
r) determinare i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
s) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3) Il senato accademico e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore;
c) i presidi delle facolta';
d) tre direttori di dipartimento eletti tra questi ultimi;
e) gli studenti, in numero pari al 15% del numero complessivo delle componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) arrotondato all'unita' superiore.
L'elettorato attivo per l'elezione dei tre rappresentanti dei direttori dei dipartimenti spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta';
c) ai rappresentanti degli studenti nel senato accademico.
I rappresentanti dei direttori di dipartimento durano in carica tre anni; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di direttore subentra il primo dei non eletti.
Gli studenti partecipano alle adunanze del senato accademico con voto deliberativo sulle materie di competenza del senato accademico concernenti la didattica e con voto consultivo sulle altre materie di competenza del senato stesso.
4) Alle adunanze del senato accademico partecipa con voto consultivo il direttore amministrativo o in caso di sua assenza e/o impedimento il funzionario piu' alto in grado, il quale esercita anche funzioni di segretario.
Art. 9.
Consiglio di amministrazione
1) Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Universita', nonche' a quella del personale tecnico e amministrativo, fatte salve le attribuzioni affidate espressamente ad altri organi e strutture dalle leggi e dal presente statuto. Le deliberazioni di carattere amministrativo, patrimoniale, economico e finanziario in ordine ad iniziative didattiche e di ricerca potenzialmente incidenti sulle linee di sviluppo dell'Universita' non possono essere adottate dal consiglio di amministrazione senza la previa acquisizione del parere del senato accademico, nonche' del parere del consiglio degli studenti per quanto di sua competenza.
2) Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:
a) approvare il bilancio di previsione;
b) approvare il rendiconto;
c) deliberare in ordine alle risorse destinate ai servizi generali e ai dipartimenti;
d) deliberare la dotazione organica di personale tecnico ed amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Universita';
e) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 35 e 36;
f) deliberare in ordine alle opere ed alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri;
g) deliberare su convenzioni con soggetti pubblici o privati;
h) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' ed i regolamenti per il personale tecnico-amministrativo;
i) approvare, sentiti il senato accademico ed il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;
l) approvare, sentito il senato accademico, il regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi;
m) deliberare, in conformita' ai criteri previsti dall'art. 8, punto 2, lettera d), la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
n) predisporre, in conformita' ai criteri formulati dal piano pluriennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Universita' ed approvare i relativi interventi attuativi;
o) deliberare sui regolamenti interni approvati dalle strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
p) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3) Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore ed e' composto da:
a) il rettore;
b) il prorettore;
c) il direttore amministrativo o in caso di assenza e/o impedimento dal funzionario piu' alto in grado;
d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
f) due ricercatori;
g) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
h) quattro rappresentanti degli studenti;
i) il presidente della regione Campania;
l) il presidente della provincia di Napoli;
m) il sindaco del comune di Napoli;
n) il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli;
o) un membro designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
p) un numero massimo di tre rappresentanti di soggetti pubblici o privati che contribuiscono al bilancio universitario con l'erogazione di fondi, non finalizzati, per un importo annuo non inferiore a lire 100 milioni, per tutta la durata in carica del consiglio.
4) I membri di cui alle lettere i), l) e m) possono delegare a rappresentarli nelle sedute del consiglio un assessore.
5) I membri di cui alle lettere i), l), m), n) ed o), non concorrono alla determinazione del quorum per la sussistenza del numero legale per la validita' delle adunanze e, pertanto, l'eventuale mancata designazione o partecipazione di uno o piu' di loro ai lavori dell'organo non inficia la validita' della costituzione ne' dell'attivita' del medesimo.
6) Il consiglio di amministrazione e' rinnovato ogni tre anni accademici. I membri elettivi del consiglio non possono svolgere piu' di due mandati consecutivi.
7) La compatibilita' con la carica di consigliere d'amministrazione del regime prescelto dai candidati di cui alle lettere d), e) ed f) del precedente comma 3 e' stabilito con riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
8) Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.
9) Le modalita' di funzionamento del consiglio di amministrazione sono stabilite da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 10.
Il consiglio degli studenti
1) Il consiglio degli studenti e' l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Universita'.
2) Spetta in particolare al consiglio degli studenti:
a) esprimere pareri sui programmi triennali di sviluppo per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi per gli studenti;
b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico di ateneo;
c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
d) esprimere pareri e formulare proposte al senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e all'organizzazione di attivita' integrative e tutorie;
e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;
f) proporre regole ed approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attivita' autogestite dagli studenti di cui all'art. 51 del presente statuto;
g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;
h) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;
i) designare il rappresentante degli studenti in seno alla commissione di disciplina di cui all'art. 48;
l) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
3) I pareri di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del precedente comma sono obbligatori e si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta.
4) Il consiglio degli studenti e' nominato con decreto rettorale, dura in carica due anni ed e' composto da quindici membri.
I rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione e nel senato accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna facolta'.
Le elezioni dei componenti elettivi si svolgono, sulla base del regolamento elettorale, separatamente per ciascuna facolta'.
5) Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.
Art. 11.
Il collegio dei revisori dei conti
1) Il collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti dal consiglio di amministrazione tra magistrati amministrativi o contabili, funzionari della Ragioneria generale dello Stato e funzionari del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' tra esperti e liberi professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili.
2) I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal rettore, che designa anche il presidente del collegio.
Essi restano in carica per un triennio.
In caso di rinunzia o di cessazione di un membro effettivo il rettore provvede senza ritardo all'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
3) I membri supplenti partecipano alle riunioni del collegio dei revisori dei conti in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.
Art. 12.
Regolamenti dell'Universita'
1) L'Universita' persegue le sue finalita', nell'esercizio della sua autonomia attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.
2) I regolamenti dell'Universita' sono deliberati a maggioranza assoluta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, ai sensi del presente statuto.
3) Il regolamento generale d'Ateneo, che contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Universita' e le modalita' di elezione degli organi, e' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
4) Il regolamento didattico di ateneo che disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi attivati e' deliberato dal senato accademico, sentito il consiglio degli studenti.
5) Il regolamento dell'Universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Universita', e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, il regolamento individua anche i centri autonomi di gestione e ne fissa le norme relative.
6) Il regolamento degli studenti e' deliberato dal senato accademico sentito il consiglio degli studenti.
7) Il regolamento sulle attivita' di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Universita' per conto terzi e' deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
8) Sia il senato accademico, sia il consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti e richiedere parere all'altro organo.
9) I regolamenti d'Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 13.
Regolamenti delle strutture
1) I regolamenti delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, individuate nel titolo successivo, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.
2) I regolamenti sono emanati dal rettore, previo esame da parte del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze; essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'albo dell'universita', salvo che non sia diversamente disposto.
3) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il rettore, con atto motivato e su conforme delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione, secondo le rispettive competenze, puo' chiedere alla struttura che lo abbia adottato il riesame del regolamento.
4) Il regolamento, se riapprovato dalla struttura interessata a maggioranza assoluta dei componenti, deve essere emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione, salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto o comportino nuove e maggiori spese a carico del bilancio universitario senza indicazione della relativa copertura finanziaria.
Titolo III
Strutture dell'Universita'
Art. 14.
Strutture didattiche e di ricerca
1) L'Universita' si articola in strutture didattiche e di ricerca e in strutture di servizio.
2) Le strutture didattiche sono le facolta' che possono variamente articolarsi in relazione alle vigenti norme.
L'elenco delle facolta', dei corsi di laurea, di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, e' riportato nella tabella A) allegata al presente statuto e nel regolamento didattico di ateneo.
3) Le strutture di ricerca sono i dipartimenti e nell'ambito delle facolta', in via transitoria fino alla definizione dell'organizzazione dipartimentale dell'Universita' di cui all'art. 24, gli istituti. L'elenco degli istituti e' riportato nella tabella B) allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'ateneo.
4) L'istituzione di nuovi dipartimenti e la disattivazione di dipartimenti e istituti avviene con decreto rettorale, previa delibera del senato accademico e del consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.
5) Il numero minimo di docenti e ricercatori per la costituzione e il mantenimento dei dipartimenti e' di nove unita' di cui almeno due terzi professori di ruolo di prima e seconda fascia. Per i dipartimenti di facolta' di nuova istituzione e' possibile derogare dal numero minimo sopraindicato.
6) E' vietata la costituzione di nuovi istituti.
7) La tabella di cui alla lettera A) viene aggiornata in relazione ai corsi di studi attivati.
Art. 15.
Facolta'
1) Le facolta' sono istituite secondo le disposizioni vigenti; il regolamento didattico di Ateneo ne riporta l'elenco con i rispettivi regolamenti.
2) Le facolta' si articolano in corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento didattico di ateneo. Il medesimo regolamento, oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli dei corsi di studio, stabilisce quali funzioni debbano essere necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
3) Spetta in particolare alle facolta':
a) organizzare e coordinare l'attivita' didattica dei corsi di studio e le attivita' culturali che ad esse afferiscono;
b) programmare e definire l'utilizzazione delle risorse didattiche sentiti i consigli dei corsi di studio e, per la parte di loro competenza, dei dipartimenti interessati;
c) formulare i piani pluriennali di sviluppo, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, ed avanzare le relative richieste di posti;
d) provvedere all'utilizzazione dei posti di professore e di ricercatore di ruolo loro assegnati, sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati;
e) assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e sovraintendere al buon andamento delle attivita' didattiche, d'intesa con i consigli dei corsi di studio allo scopo, tra l'altro, di attuare un'equa ripartizione dei carichi didattici;
f) approvare la relazione annuale sull'attivita' didattica presentata dal preside di facolta', ai sensi del comma 2, lettera b), del successivo art. 16;
g) verificare il buon andamento delle attivita' didattiche;
h) coordinare le attivita' di tutorato volte ad orientare ed assistere gli studenti secondo le norme previste dal regolamento didattico di ateneo; le attivita' di cui al presente punto dovranno essere svolte in armonia con quelle poste in essere dal rettore o suo delegato in materia di orientamento e tutorato;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di facolta' secondo le procedure del presente statuto;
l) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente Statuto ad esse relative;
m) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sui regolamenti previsti dal presente statuto ad esse relative;
n) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alle lettere a), e), m), ed n) dell'art. 8, comma 2, e alla lettera i) dell'art. 22, comma 2;
o) approvare la relazione tecnica predisposta dal consiglio del corso di laurea e di laurea specialistica in merito alla ipotesi di determinazione del numero massimo di iscrizioni ad un corso di laurea e di laurea specialistica;
p) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad esse demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4) Le facolta' potranno adottare, su deliberazione approvata dal senato accademico, propria denominazione.
Art. 16.
Preside di facolta'
1) Il preside rappresenta la facolta', convoca e presiede il consiglio di facolta', ove costituito, e ne attua le deliberazioni.
2) Spetta in particolare al preside:
a) sovraintendere al regolare svolgimento di tutte le attivita' didattiche e organizzative che fanno capo alla facolta', esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;
b) presentare al consiglio di facolta' la relazione annuale di cui all'art. 15, comma 3, sull'andamento delle attivita' didattiche sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;
c) partecipare alle sedute del senato accademico ed esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dello statuto e dai regolamenti.
3) Il preside viene eletto, a maggioranza assoluta dei votanti, tra i professori di prima fascia, dal consiglio di facolta' ed e' nominato con decreto rettorale; la compatibilita' con la carica di preside del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
4) Il preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile. La carica di preside e' incompatibile con quella di rettore.
5) Il preside puo' nominare tra i professori di ruolo di prima fascia un vice-preside, che, in caso di assenza e/o impedimento, lo sostituisce in tutte le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il preside nomina le commissioni di esami di profitto e di laurea.
Art. 17.
Consiglio di facolta'
1) Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari e assistenti di ruolo della facolta' in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.
2) Il numero dei rappresentanti di cui sopra e le modalita' di elezione e di partecipazione sono definiti dai regolamenti di facolta', sulla base dei principi indicati dallo statuto.
3) I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alle riunioni.
4) Le chiamate, le destinazioni e le modalita' di copertura dei posti di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
Art. 18.
Consigli di corso di laurea e di laurea specialistica
1) I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti dai professori di ruolo e da coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso pari ad un quinto dei professori di ruolo, da una rappresentanza degli studenti iscritti e del personale tecnicoamministrativo, secondo modalita' definite dal regolamento di facolta'.
I titolari esterni d'insegnamenti ufficiali concorrono alla formazione del numero legale solo se intervengono alla riunione.
2) Il presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia che ne fanno parte a maggioranza assoluta dei votanti in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici.
3) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica hanno il compito di provvedere all'organizzazione della didattica ed all'approvazione dei piani di studio.
4) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica formulano proposte per la copertura degli insegnamenti vacanti e per l'espletamento delle altre attivita' didattiche. Essi svolgono, altresi', tutti gli altri compiti previsti dal regolamento di facolta'.
5) I consigli dei corsi di laurea e di laurea specialistica possono formulare al consiglio di facolta' proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'universita', anche con riguardo alle richieste di personale docente e ricercatore.
I professori di ruolo ed i ricercatori, nel caso che i loro insegnamenti afferiscano a piu' corsi di laurea e di laurea specialistica, devono optare per il consiglio al quale desiderano partecipare quale membro effettivo. Possono, in ogni caso intervenire ad altro consiglio con voto consultivo.
Art. 19.
Scuole di specializzazione
1) L'attivita' di specializzazione e' compito primario ed esclusivo delle facolta'.
2) Le modalita' per l'istruzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
3) Le scuole di specializzazione sono istituite, in conformita' alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facolta' o dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo dell'universita', su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica, nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.
4) La programmazione annuale viene approvata dal senato accademico, per quanto concerne gli aspetti didattici, mentre spetta alle facolta' cui afferiscono le scuole di specializzazione regolare i restanti aspetti organizzativi e contabili.
5) Organo della scuola di specializzazione e' il direttore.
6) Il direttore ha la responsabilita' del funzionamento della scuola, e' eletto dal consiglio di facolta' fra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici.
7) Il direttore della scuola propone al consiglio di facolta' il conferimento degli incarichi di insegnamento.
Art. 20.
Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione
1) Le modalita' per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
2) I corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione sono istituiti, in conformita' alle disposizioni legislative italiane e comunitarie vigenti, su proposta della facolta', dei dipartimenti o di un docente, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, e svolgono la loro attivita' con autonomia didattica nei limiti della legislazione vigente e delle disposizioni di cui al presente statuto.
3) Il direttore del corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione ha la responsabilita' del funzionamento del corso ed e' designato dal senato accademico fra i professori di ruolo.
Art. 21.
Dottorati di ricerca
L'universita' istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, con il regolamento didattico di Ateneo.
Art. 22.
Dipartimenti
1) I dipartimenti sono strutture organizzate di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi, ad essi afferiscono, a domanda, i professori di ruolo e i ricercatori dei settori interessati. Fanno parte del dipartimento le unita' di personale tecnico ed amministrativo ad esso assegnate dal consiglio di amministrazione.
2) Spetta in particolare al dipartimento:
a) promuovere e coordinare le attivita' di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni;
b) collaborare con le facolta' e i corsi di studio all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
c) promuovere e coordinare direttamente le attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca;
d) formulare le richieste dei posti di ruolo docente e ricercatore sulla base di circostanziato piano di sviluppo della ricerca affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche;
e) proporre alle facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari e redigere un parere articolato su candidati alla copertura di posti di ruolo presso le facolta';
f) esprimere, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione dei compiti didattici da parte delle facolta';
g) esprimere parere obbligatorio su quanto previsto alla lettera l) dell'art. 9, comma 2;
h) svolgere attivita' di ricerca e di consulenza in base a contratti o convenzioni;
i) deliberare, a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, il regolamento di dipartimento secondo le procedure del presente statuto;
l) avanzare richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al consiglio di amministrazione che le valutera' tenendo conto dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi di supporto alla didattica, nonche' delle risorse disponibili coerentemente con le linee di sviluppo approvate;
m) esercitare ogni altra attribuzione demandatagli dalla legge.
Art. 23.
Organi del dipartimento
1) Sono organi del dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta.
2) Il consiglio e' composto da tutti i docenti e ricercatori afferenti al dipartimento, da almeno due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e da un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca afferente al dipartimento nonche', limitatamente all'organizzazione dell'attivita' didattica, all'impiego dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione appositamente per la didattica, da una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e di laurea specialistica individuata dal regolamento di dipartimento. Il segretario amministrativo ne fa parte di diritto, con voto consultivo e con le funzioni di segretario.
3) Le modalita' di funzionamento del consiglio e di designazione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento di dipartimento.
4) Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di prima fascia ed e' nominato con decreto rettorale; la compatibilita' con la carica di direttore del regime d'impegno prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti, cosi' come la compatibilita' con altre cariche e la rieleggibilita'. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.
5) Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della giunta promuove le attivita' del dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6) Il direttore designa tra i professori di ruolo un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento e/o assenza. Il vice-direttore e' nominato con decreto rettorale.
7) La giunta, oltre a coadiuvare il direttore, puo' esercitare a titolo di delega funzioni deliberative secondo quanto disposto dal consiglio di dipartimento in conformita' alle norme del proprio regolamento.
8) La giunta e' composta di norma da due professori ordinari, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletti come stabilito dal regolamento. Ne fanno parte il direttore, che la presiede, ed il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
9) La composizione della giunta, la durata del suo mandato, le modalita' di elezione e di funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.
Art. 24.
Organizzazione dipartimentale dell'Universita'
1) Per garantire le possibilita' di sviluppo culturale di specifici settori disciplinari presenti nell'universita' e non riconducibili ad altri per affinita' di metodi e tini di ricerca, potra' esserne prevista l'aggregazione, come specifica sezione, ad un dipartimento gia' esistente che ne curera' l'amministrazione. In altri casi, ove il numero dei docenti coinvolti sia pari o superiore a quello previsto all'art. 14, comma 5, potranno essere istituiti dipartimenti sulla base di aggregazioni non omogenee ed articolate in piu' sezioni.
2) All'atto di disattivazione degli istituti, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, su richiesta del rettore, procedono a destinare le relative dotazioni di mezzi e personale non docente alle strutture di ricerca istituite nelle aree disciplinari corrispondenti e/o connesse.
Art. 25.
Centri interdipartimentali di ricerca
1) Per attivita' di ricerca di rilevante impegno, che si esplichino su progetti di durata pluriennale e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
2) I dipartimenti che propongono la costituzione di un centro interdipartimentale di ricerca debbono garantire le risorse minime di personale, finanziarie e di spazio per l'avvio dell'attivita'.
3) Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri interdipartimentali di ricerca sono definite nel regolamento generale d'Ateneo.
4) Le norme del presente statuto relative ai dipartimenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai centri interdipartimentali di ricerca.
Art. 26.
Centri di servizio
1) Per fornire servizi di particolare complessita' e di interesse generale e per razionalizzare l'organizzazione del sistema bibliotecario, ovvero per l'attuazione delle competenze del rettore di cui all'art. 7, lettera m) del presente statuto, anche se svolti per il tramite di delegati rettorali, il consiglio di amministrazione, su proposta delle strutture interessate, sentito il senato accademico, puo' istituire centri di servizio d'Ateneo e/o interdipartimentali.
2) Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale d'Ateneo.
3) L'elenco dei centri di servizio e' riportato nella tabella C) allegata al presente statuto e nel regolamento generale d'Ateneo.
Titolo IV
Rapporti con l'esterno
Art. 27.
Criteri generali
1) L'Universita', in conformita' ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre universita' ed istituzioni di cultura e di ricerca nazionali ed internazionali, e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.
2) L'Universita' partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti ed imprese locali, nazionali ed internazionali; a tal fine puo' stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalita' di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate da apposito regolamento.
3) L'Universita' puo' utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai quali affidare per contratto annuale attivita' didattiche integrative per gli insegnamenti nei corsi di studi a contenuto prevalentemente applicativo tecnologico previsti negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione. Le modalita' di utilizzo ed i criteri di selezione dei docenti esterni sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo.
4) I rapporti esterni dell'universita' sono disciplinati dal regolamento generale d'ateneo il quale, tenendo conto della necessita' che ogni iniziativa sia compatibile con le attivita' delle strutture coinvolte e con la peculiarita' della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilita'.
5) L'Universita' puo' svolgere, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno ed all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati attivita' a favore di terzi; in particolare l'universita', compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, puo' eseguire analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze, rendere attivita' di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonche' svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali.
6) L'Universita' puo' concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di tariffario approvato dal consiglio di amministrazione.
L'Universita' puo', altresi', concedere l'utilizzazione a titolo oneroso di strutture congressuali e seminariali da essa allestita.
Art. 28.
Collaborazioni internazionali
L'Universita' favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'unione europea, e la partecipazione ai programmi di cooperazione del Ministero degli affari esteri.
Art. 29.
Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
1) L'Universita' puo' concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attivita' di ricerca.
2) L'Universita' si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.
3) Gli accordi amministrativi, conclusi in conformita' ai criteri generali precedentemente enunciati e disciplinati dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
Art. 30.
Partecipazione ad organismi privati
1) L'Universita', a mezzo dei centri di cui al successivo art. 31, puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2) La partecipazione di cui al comma precedente, in conformita' ai criteri generali di cui all'art. 31, e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
3) La partecipazione dell'Universita' deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
a) livello universitario dell'attivita' svolta attestato da un comitato scientifico;
b) disponibilita' delle risorse finanziarie ed organizzative sufficienti;
c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Universita' per finalita' istituzionali didattiche e scientifiche, riservandone non meno del 10% al finanziamento della ricerca di base;
d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
e) limitazione del concorso dell'universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
f) la quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal consiglio di amministrazione;
g) la quota di partecipazione nelle singole societa' non puo' superare il 50% del capitale.
4) La partecipazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolato e con oneri a carico del comodatario.
5) La licenza a qualsiasi titolo del marchio, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Universita', deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, da pubblicarsi per estratto nel bollettino ufficiale dell'universita'. Il corrispettivo della licenza onerosa del marchio, che puo' essere senz'altro consentita in occasioni di manifestazioni celebrative, costituisce forma autonoma di autofinanziamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168.
6) Degli organismi pubblici o privati cui l'universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo che ne rende possibile la consultazione a chiunque vi abbia interesse.
Art. 31.
Altri centri per le collaborazioni con enti pubblici e privati
1) Su proposta di una o piu' strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalita' di cui al precedente articolo, centri per la collaborazione con enti pubblici e privati - che potranno anche entrare a far parte di un parco scientifico e tecnologico - con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attivita' scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.
2) I centri di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:
a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;
b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;
c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.
3) Il bilancio dei centri deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.
Art. 32.
Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita'
1) L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Universita', e' regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.
2) In particolare il diritto a conseguire il copyright e il brevetto spetta all'Universita' salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, se richiesto, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.
3) I contratti e le convenzioni per attivita' di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarita' o di titolarita' degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi che ne scaturissero (licenze di brevetto).
Titolo V
Uffici ed organizzazione amministrativa

Art. 33.
Formazione e professionalita'
L'Universita' promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
Art. 34.
Direttore amministrativo
1) L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione, ad un dirigente della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l'incarico puo' essere, altresi', conferito a docenti universitari ed a dirigenti di enti pubblici o privati nel rispetto delle norme generali in materia e degli specifici regimi autorizzativi e di compatibilita'.
2) La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e' disposta, per gravi irregolarita' nell'azione amministrativa, con atto motivato del consiglio di amministrazione, previa contestazione all'interessato.
3) Il direttore amministrativo e' capo degli uffici e dei servizi centrali dell'universita' ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attivita' di indirizzo, di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo. Gli altri dirigenti collaborano con il direttore amministrativo con compiti di integrazione funzionali per le strutture operanti su ambiti connessi.
4) Il direttore amministrativo presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' prevista.
5) Il direttore amministrativo esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, in particolare:
a) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive degli organi di governo dell'Universita', secondo le specifiche linee indicate dagli stessi, individuando, se del caso, attivita' ed interventi da affidare ai dirigenti con le relative risorse e le opportune indicazioni;
b) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fase di spesa, nel rispetto delle norme amministrative-contabili previste dal regolamento dell'universita' per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure e sui procedimenti;
e) provvede, secondo le indicazioni di massima degli organi di governo dell'Universita', all'istituzione e all'organizzazione degli uffici e dei servizi centrali amministrativi e tecnici, definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
f) procede, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Universita', all'assegnazione, anche mediante mobilita', del personale agli uffici e alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio; in particolare, con riferimento alle assegnazioni mediante mobilita' di personale tecnico alle strutture per la ricerca, la didattica e di servizio, il direttore amministrativo assumera' i relativi provvedimenti tenendo debitamente conto delle esigenze prospettate dai responsabili delle predette strutture;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
h) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti, con poteri sostituivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo e responsabilita' della propria attivita';
i) nell'ambito della programmazione generale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell'Universita', procede, nel rispetto della normativa vigente, al reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ed adotta tutti gli atti di gestione dello stesso;
l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dell'universita';
m) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, ad esclusione di quelli di competenza del consiglio di amministrazione e delle strutture per la ricerca e per la didattica o per cui sia prevista una scelta discrezionale di ordine tecnico od economico riservata agli organi di governo dell'Universita';
n) promuove e resiste, su pronuncia del consiglio d'amministrazione, alle liti correlate con gli atti di gestione anche del personale, poste in essere da lui stesso e dagli altri dirigenti. Nomina procuratori e difensori, secondo le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione e propone eventuali transazioni delle liti;
o) chiede pareri agli organi di altre amministrazioni;
p) fornisce chiarimenti agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
q) fornisce pareri agli organi di governo dell'Universita';
r) e' responsabile della realizzazione di programmi, attivita', interventi e progetti in relazione agli obiettivi di rendimento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Universita'.
Art. 35.
Dirigenti
1) Ai singoli settori dell'amministrazione individuati dal direttore amministrativo sentito il consiglio di amministrazione, e' preposto un dirigente o un titolare di funzioni equiparate. Per il conseguimento degli specifici obiettivi di volta in volta individuati dagli organi di governo dell'universita' sulla base delle necessita' della stessa, e' facolta' dell'universita', a norma dell'art. 19 del decreto legislativo 29/1993 e successive modificazioni, stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti interni o esterni all'Universita' in possesso delle specifiche qualita' professionali.
2) I dirigenti hanno la responsabilita' della gestione del settore e del risultato delle attivita' degli uffici cui sono preposti, in particolare:
a) organizzano, d'intesa con il direttore amministrativo, le risorse a loro disposizione;
b) esercitano poteri di spesa nei limiti fissati dal direttore amministrativo;
c) verificano i carichi di lavoro e la produttivita' degli uffici;
d) emettono gli atti costituenti manifestazione di conoscenza o di giudizio quali attestazioni, certificazioni, relazioni;
e) emettono gli atti esecutivi di deliberazioni e provvedimenti;
f) emanano i provvedimenti amministrativi di autorizzazione, concessione ed analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni da eseguire secondo criteri predeterminati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o da deliberazioni degli organi dell'universita'.
Art. 36.
Funzioni dirigenziali
1) Al direttore amministrativo potra' essere riconosciuta la qualifica di dirigente generale nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di esecuzione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.
2) Al direttore amministrativo ed ai dirigenti e' riconosciuta un'indennita' di funzione a carico del bilancio dell'universita', annualmente determinata dal consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilita' finanziarie e con le modalita' di cui all'art. 24 del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.
3) In sede di partecipazione agli organi di governo dell'ateneo, il direttore amministrativo o chi lo sostituisce e' tenuto ad esprimere e ad inserire in verbale il proprio motivato dissenso nei confronti delle proposte di deliberazione per le quali ritenga sussistere un qualche profilo di illegittimita'.
Art. 37.
Responsabilita'
I dirigenti, nell'ambito dei compiti loro attribuiti o delegati, operano in condizioni di autonomia e responsabilita'. Sono direttamente responsabili in termini di efficienza e di correttezza amministrativa dei compiti loro affidati.
Art. 38.
Pianta organica del personale dirigente e tecnico-amministrativo
1) L'Universita', nell'ambito della sua autonomia, adotta la pianta organica di Ateneo del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
2) La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative dell'Universita' e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, e' soggetta a revisione periodica con scadenza almeno triennale secondo le modalita' indicate nel comma 1 del presente articolo.
3) Il consiglio di amministrazione detta criteri generali per l'attribuzione dei posti all'amministrazione centrale ed alle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nelle quali si articola l'Universita'.
4) Nell'ambito di specifici accordi di collaborazione e delle attivita' istituzionali universitarie, e' possibile consentire per periodi predeterminati e con il consenso degli interessati, l'utilizzazione del proprio personale presso altre istituzioni universitarie. In tal caso l'onere finanziario relativo al trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori, di spettanza del personale dovra' essere sostenuto dall'Universita' presso la quale il personale medesimo presta la sua opera.
Art. 39.
Accesso alle qualifiche di dirigente
1) L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene per concorso, per esami, indetto dall'Universita' o da piu' atenei tra loro collegati, a questo scopo, sulla base di appositi accordi.
2) Al concorso, per esami, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 dell'art. 28 del decreto legge 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. In ambedue i casi e' necessario il possesso del diploma di laurea. Possono essere altresi' ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo di studio. Le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dirigenziali saranno oggetto di specifico regolamento.
3) Il concorso e' indetto con decreto del rettore pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4) Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire, corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto delle prove d'esame e le modalita' di partecipazione.
5) Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un colloquio.
6) La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente ai compiti d'istituto nonche' alle attivita' istituzionali delle universita' ed alla relativa legislazione; la seconda su argomenti di diritto amministrativo.
7) Il colloquio, che ha per oggetto le discipline piu' direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti d'istituto, e' finalizzato all'accertamento della maturita' professionale nonche' alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.
8) La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del rettore ed e' composta da un magistrato, presidente, da un professore universitario di ruolo in materie giuridiche e da un dirigente appartenente ai ruoli universitari.
Art. 40. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento
di compiti d'ufficio
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalita' ed i limiti di tale onere, il regolamento dovra' comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 41.
Comitato per le pari opportunita'
Il consiglio di amministrazione nomina un comitato per le pari opportunita' che opera per l'attuazione nell'universita' dei principi fissati dalla vigente legislazione in materia.
Art. 42.
Attivita' culturali e ricreative del personale
L'Universita', in relazione alle proprie disponibilita' finanziarie e di mezzi, concorre all'attivita' autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le universita'.
Art. 43.
Nucleo di valutazione
1) Il nucleo di valutazione e' composto da sette membri dei quali almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2) Il nucleo di valutazione e' l'organo preposto alla attivita' di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto dello studio; al nucleo di valutazione compete anche la verifica, da operarsi anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse, della produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
3) A tal fine il nucleo di valutazione provvede, tra l'altro, a:
a) formulare proposte in ordine all'articolazione dell'universita' in centri di costo e/o rendimento ed alla rilevazione costante dell'andamento operativo;
b) formulare proposte in ordine all'elaborazione di previsioni economiche relative agli obiettivi che si pone l'Universita';
c) verificare costantemente l'andamento delle previsioni di cui alla precedente lettera b);
4) Il nucleo di valutazione risponde direttamente al rettore. Esso e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione ed e' rinnovato ogni tre anni.
Titolo VI
Norme finali e transitorie

Art. 44.
Norme di attuazione
Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al regolamento generale d'Ateneo e agli altri regolamenti previsti dallo statuto che dovranno essere emanati entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso.
Art. 45.
Indennita'
1) Compatibilmente con l'apposito stanziamento di bilancio al rettore, al pro-rettore, al preside di facolta', al presidente del consiglio di corso di laurea, al direttore della scuola di specializzazione, al direttore di dipartimento, ai responsabili delle strutture di cui all'art. 26) spetta un'indennita' annuale a carico del bilancio dell'Universita', determinata dal consiglio di amministrazione.
2) Ove il medesimo soggetto ricopra contemporaneamente piu' cariche per le quali a norma del presente statuto sia prevista la corresponsione di indennita' lo stesso dovra' optare fra le suddette indennita' non essendo queste tra di loro cumulabili.
Art. 46.
Cariche elettive
1) Le cariche di rettore, di preside di facolta', presidente del consiglio di corso di laurea, presidente di consiglio di corso di laurea specialistica, direttore di dipartimento o di struttura equiparata sono elettive.
2) Nel caso in cui la carica elettiva sia incompatibile con il regime di impegno a tempo definito, per essere eletti i professori di ruolo ed i ricercatori devono aver optato per il regime a tempo pieno od aver presentato anteriormente alla votazione una dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina.
3) In caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di direttore di dipartimento, il rettore potra' nominare, con proprio decreto, su parere conforme del consiglio di dipartimento, anche un professore di seconda fascia; la durata dell'incarico sara' annuale.
4) Nel caso di indisponibilita' documentata di professori di ruolo di prima fascia per la carica di presidente di consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica la stessa e' assunta ad interim dal preside di facolta' per la durata di un anno.
5) Tutte le cariche elettive relative ai rappresentanti degli studenti hanno durata biennale.
Art. 47.
Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
1) Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di quanti abbiano giustificato la propria assenza, Per la validita' delle adunanze degli organi collegiali e' comunque necessario che intervengano almeno otto componenti per il consiglio d'amministrazione ed almeno cinque per il senato accademico.
2) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti non sia diversamente disposto. In caso di parita', prevale il voto del presidente.
3) Nessuno dei partecipanti alle adunanze puo' prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino parenti ed affini entro il quarto grado.
4) I verbali delle adunanze degli organi sono pubblici.
Art. 48.
Funzioni disciplinari
1) La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi attivati nell'universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal regolamento didattico d'Ateneo presieduta dal rettore o da un suo delegato e della quale fa parte anche un rappresentante degli studenti designato dal consiglio degli studenti.
2) La funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore viene esercitata in conformita' alla legislazione vigente.
Art. 49.
Allegati
Le tabelle allegate al presente statuto, nelle quali sono riportati gli elenchi delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, hanno valore di documento a carattere puramente ricognitivo e non fanno parte integrante dello Statuto.
Art. 50. Esenzione dall'attivita' didattica del rettore e dei presidi di
facolta'
1) Il rettore, compatibilmente con la legislazione di specie, e' esentato, a sua richiesta, dall'attivita' didattica per la durata della sua carica.
2) I presidi di facolta' e i direttori di dipartimento, compatibilmente con la normativa di specie, possono essere esentati, su motivata richiesta, dall'attivita' didattica, per la durata della loro carica. L'esenzione e' concessa con decreto del rettore.
Art. 51.
Attivita' formative autogestite dagli studenti
L'Universita' concorre alle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia, in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 19 novembre 1990, n. 341, e nel rispetto dei principi enunciati all'art. 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 52.
Gestione impianti sportivi
1) Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, e dal relativo regolamento, la gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attivita' vengono affidati, mediante convenzione, al centro universitario sportivo sotto il controllo del comitato per lo sport universitario dell'universita'.
2) Il comitato e' composto da:
a) Il rettore, o un suo delegato, che assume le funzioni di presidente;
b) due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita' sportiva degli studenti su base nazionale;
c) due studenti eletti secondo le modalita' previste dall'art. 9 del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) il direttore amministrativo, o un suo delegato, anche in qualita' di segretario.
3) Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi stanziati con le leggi 28 giugno 1977, n. 394, e 3 agosto 1985, n. 429, ed i contributi studenteschi.
Art. 53.
Assistenti e ricercatori
Tutte le volte in cui il presente statuto fa riferimento ai ricercatori, tale riferimento deve intendersi esteso agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento.
Art. 54.
Revisione dello statuto
1) La revisione dello statuto puo' avvenire con cadenza biennale su proposta del rettore e/o di due terzi del senato accademico e del consiglio di amministrazione.
2) Le relative deliberazioni sono adottate dal senato accademico, integrato con le rappresentanze elettive presenti nel consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, tranne che per le deliberazioni relative a modifiche della composizione degli organi e dell'elettorato attivo e passivo di tutte le cariche, che devono essere adottate con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti.
Art. 55.
Norme transitorie
1) Il senato accademico resta in funzione nella composizione antecedente alla modifica del presente statuto in attesa dell'istituzione di almeno tre dipartimenti.
2) Dall'entrata in vigore del presente statuto cessano dalle loro funzioni i componenti del consiglio di amministrazione designati in rappresentanza della regione Campania, della provincia di Napoli, del comune di Napoli, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli, del Ministero delle finanze e del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3) Gli istituti scientifici esistenti nell'universita' svolgono la loro attivita' didattica e di ricerca fino alla loro disattivazione da avvenire entro 31 marzo 2001.
4) Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni di legge o da decreti rettorali conformi a deliberazioni degli organi di governo dell'universita', sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, continuano ad applicarsi, nelle materie ad esse demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con esso compatibili.
 
Tabella A

FACOLTA', CORSI DI STUDIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facolta' di economia:
corso di laurea in economia aziendale;
corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
corso di laurea in economia del turismo;
corso di laurea in economia e commercio;
corso di laurea in economia marittima e dei trasporti;
corso di diploma universitario in economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni non profit;
corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;
corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;
corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese;
scuola di specializzazione in amministrazione e direzione aziendale.
Facolta' di scienze nautiche:
corso di laurea in scienze ambientali;
corso di laurea in scienze nautiche.
Facolta' di giurisprudenza:
corso di laurea in giurisprudenza;
corso di laurea in scienze dell'amministrazione.
Facolta' di ingegneria:
corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni;
Facolta' di scienze motorie:
corso di laurea in scienze motorie.
 
Tabella B

ISTITUTI SCIENTIFICI
Istituto di diritto commerciale.
Istituto di diritto della navigazione e lingue.
Istituto di diritto pubblico.
Istituto di geodesia, topografia e idrografia.
Istituto di matematica, fisica e applicazioni.
Istituto di meteorologia e oceanografia.
Istituto di navigazione "G. Simeon".
Istituto di statistica e matematica.
Istituto di studi aziendali.
Istituto di studi economici.
Istituto di teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone