Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 4 aprile 2001
Modifiche al decreto ministeriale 13 maggio 1996 sui criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito "testo unico") emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Visto l'art. 106, comma 4, lettera a), del testo unico, secondo il quale il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, specifica il contenuto delle attivita' finanziarie indicate nello stesso articolo;
Visto l'art. 107, comma 1, del testo unico il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia;
Visto il proprio decreto del 13 maggio 1996 (di seguito "decreto"), concernente i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del testo unico;
Vista la legge 30 aprile 1999, n. 130, recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti" che ha ricondotto gli intermediari che intervengono nelle operazioni di cartolarizzazione nell'ambito degli intermediari finanziari di cui al titolo V del testo unico;
Visto in particolare l'art. 3, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 130, il quale prevede che "alla societa' cessionaria e alla societa' emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'art. 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico".
Visto l'art. 2, comma 6 della legge 30 aprile 1999 n. 130 secondo il quale "I servizi indicati nel comma 3 lettera c), del presente articolo sono svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, i quali verificano che le operazioni siano conformi alla legge e al prospetto informativo".
Considerata l'opportunita' di adeguare le norme per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico al fine di includervi le societa' per la cartolarizzazione e i soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1999, n. 130;
Sentiti la Banca d'Italia, la Consob e l'UIC;

Decreta:
Art. 1.
All'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto, dopo le parole "gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale" sono inserite le parole: "ivi comprese le societa' per la cartolarizzazione";
 
Art. 2.
All'art. 1, comma 1 del decreto, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) per legge, la legge 30 aprile 1999, n. 130;
f) per societa' per la cartolarizzazione:
1) le societa' cessionarie di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, previste dall'art. 3 della legge;
2) le societa' emittenti titoli indicate dall'art. 3 della legge;
g) per crediti individuabili in blocco, l'insieme di crediti pecuniari individuabili sulla base di criteri predeterminati e tali da assicurare l'omogeneita' giuridico-finanziaria degli stessi;
h) per crediti futuri i crediti non ancora esistenti, in quanto generabili nel normale esercizio dell'attivita' del cedente."
 
Art. 3.
All' articolo 2, comma 2 del decreto sono aggiunte le seguenti lettere:
"f) le societa' per la cartolarizzazione;
g) gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento previsti dall'art. 2, comma 3, lettera c) della legge;
h) le altre societa' per la cartolarizzazione istituite ai sensi di leggi speciali alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130."
 
Art. 4.
Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto e' aggiunto il seguente comma:
"5. Nell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da l a 4 non si tiene conto delle societa' indicate all'art. 2, comma 2, lettere f) e h)".
Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Visco
 
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