IL DIRIGENTE GENERALE del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza                               statale
    Vista la domanda con la quale la sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata ha  chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia,  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di infermiere;  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non  comunitari,  delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un  paese  non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella riunione del 1 giugno 2000;  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
                                Decreta:  1.  Il  titolo  di  Pielegnarka  conseguito  nell'anno  1975 presso l'Istituto  Professionale di Sanitario di Lodz (Polonia) dalla sig.ra Klimczyk Grazyna Malgorzata nata a Lodz (Polonia) il giorno 25 maggio 1955   e'   riconosciuto  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della professione di infermiere.  2.   La  sig.ra  Klimczyk  Grazyna  Malgorzata  e'  autorizzata  ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione    di   infermiere,   previa   iscrizione   al   collegio professionale  territorialmente  competente  ed accertamento da parte del  collegio  stesso  della conoscenza della lingua italiana e delle speciali  disposizioni  che  regolano  l'esercizio  professionale  in Italia.  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  25 luglio  1998,  n.  286,  e  per  il  periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 27 marzo 2001                                         Il dirigente generale: D'Ari  |