Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 8 febbraio 2001
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, unita' di Campobasso, Chieti, Pescara, Rieti e Roma. (Decreto n. 29539).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto l'art. l-sexies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto 1'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto ministeriale datato 8 febbraio 2001 con il quale e stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. L'Editrice Romana.
Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;
Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:
A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 2001 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, sede in Roma, unita' di:
Campobasso, per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS;
Chieti, per un massimo di una unita' lavorativa in CIGS;
Pescara, per un massimo di tre unita' lavorative in CIGS;
Rieti, per un massimo di due unita' lavorative in CIGS;
Roma, per un massimo di venti unita' lavorative in CIGS, per il periodo dal 6 aprile 2000 al 5 ottobre 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2001
Il direttore generale: Daddi
 
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