| Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 8 febbraio 2001 |  
| Proroga   della   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.p.a Faber, unita' di Bra. (Decreto n. 29529). |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                della previdenza e assistenza sociale
    Vista  la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto   l'art.  2  del  decreto  legge  2 dicembre  1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Visto l'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'articolo 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 218 del 10 giugno 2000;  Vista  la  sentenza  n.  152  del  26  ottobre 2000 pronunciata dal tribunale  di  Alba  (Cuneo)  che  ha  dichiarato il fallimento della S.P.A. Faber;  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  ai  sensi dell'articolo 3 della  legge  223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 27 ottobre 2000;  Acquisito il prescritto parere;  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
                                Decreta:                               Art. 1.  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Faber sede in Bra (Cuneo),  unita'  in  Bra  (Cuneo)  per  un  massimo  di  107  unita' lavorative   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale  dal 27 ottobre 2000 al 26 aprile 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  corresponsione  del  trattamento  disposta  con  il  precedente articolo  1  e'  prorogata  dal 27 aprile 2001 al 26 ottobre 2001. Il presente  decreto  annulla  e  sostituisce il decreto ministeriale 19 gennaio 2001 n. 29435.  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 8 febbraio 2001                                         Il direttore generale: Daddi  |  
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