Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. 123 |
Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Consultato il Garante per la protezione dei dati personali; Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 ottobre 2000 e del 4 dicembre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per: a) "documento informatico": la rappresentazione informatica del contenuto di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; b) "duplicato del documento informatico": la riproduzione del documento informatico effettuata su un qualsiasi tipo di supporto elettronico facilmente trasportabile; c) "documento probatorio": l'atto avente efficacia probatoria ai sensi del codice civile e del codice di procedura civile; d) "firma digitale": il risultato della procedura informatica disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; e) "dominio giustizia": l'insieme delle risorse hardware e software, mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta in via informatica e telematica qualsiasi tipo di attivita', di dato, di servizio, di comunicazione e di procedura; f) "sistema informatico civile": e' il sottoinsieme delle risorse del dominio giustizia mediante il quale l'amministrazione della giustizia tratta il processo civile; g) "gestore del sistema di trasporto delle informazioni": il gestore indicato dall'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; h) "indirizzo elettronico": l'indirizzo di posta elettronica come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; i) "ricevuta di consegna": il messaggio generato ed inviato automaticamente al mittente dal gestore del sistema di trasporto delle informazioni del destinatario nel momento in cui il messaggio inviato e' reso disponibile al destinatario medesimo nella sua casella di posta elettronica; j) "certificatore della firma digitale": il soggetto previsto dagli articoli 8, 9 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. - Si trascrive il testo dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa): "2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonche' la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalita' di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni". - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, reca: "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Si trascrive il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppresso). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 1, 8, 9, 13 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 (Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1. - 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a)-i) (Omissis); l) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici. "Art. 8 (Certificazione). - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 2 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione. 2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro validita', sono consultabili in forma telematica. 3. Salvo quanto previsto dall'art. 17, le attivita' di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati nel decreto di cui all'art. 3: a) forma di societa' per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, se soggetti privati; b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attivita' di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all'art. 3; d) qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale. 4. La procedura di certificazione di cui al comma 1, puo' essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti". "Art. 9 (Obblighi dell'utente e del certificatore). - 1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, e' tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri. 2. Il certificatore e' tenuto: a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione; b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'art. 3; c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attivita' professionale o a cariche rivestite; d) attenersi alle regole tecniche di cui all'art. 3; e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi; f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali emanate ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675; g) non rendersi depositario di chiavi private; h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorita', di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacita' del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni; i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche; l) dare immediata comunicazione all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attivita' e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore e del suo annullamento". "Art. 13. - 2. Agli effetti del presente regolamento, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario". "Art. 17. (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione). - 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza. 2. Col decreto di cui all'art. 3 sono disciplinate le modalita' di formazione, di pubblicita', di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni. 3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici. 4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati".
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| Art. 2. Campo di applicazione 1. E' ammessa la formazione, la comunicazione e la notificazione di atti del processo civile mediante documenti informatici nei modi previsti dal presente regolamento. 2. L'attivita' di trasmissione, comunicazione o notificazione, dei documenti informatici e' effettuata per via telematica attraverso il sistema informatico civile, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6. 3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento.
Nota all'art. 2: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.
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| Art. 3. Sistema informatico civile 1. Il sistema informatico civile e' strutturato con modalita' che assicurano: a) l'individuazione dell'ufficio giudiziario e del procedimento; b) l'individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l'atto; c) l'avvenuta ricezione della comunicazione dell'atto; d) l'automatica abilitazione del difensore e dell'ufficiale giudiziario. 2. Al sistema informatico civile possono accedere attivamente soltanto i difensori delle parti e gli ufficiali giudiziari per le attivita' rispettivamente consentite dal presente regolamento. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonche' per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Con il medesimo decreto sono stabilite le regole tecnico-operative relative alla conservazione e all'archiviazione dei documenti informatici, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "15. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalita' amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purche' le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonche' le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale". - Si trascrive il testo dell'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. "Art. 18. (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni). - 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. Nelle operazioni riguardanti le attivita' di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione. 3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'amministrazione degli Archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze rispettivamente competenti".
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| Art. 4. Atti e provvedimenti 1. Tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici sottoscritti con firma digitale come espressamente previsto dal presente regolamento. 2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, gli atti e i provvedimenti vengono redatti o stampati su supporto cartaceo, sottoscritti nei modi ordinari e allegati al fascicolo cartaceo. La copia informatica degli stessi e' inserita nel fascicolo informatico con le modalita' di cui agli articoli 12 e 13. 3. Ove dal presente regolamento non e' espressamente prevista la sottoscrizione del documento informatico con la firma digitale, questa e' sostituita dall'indicazione del nominativo del soggetto procedente prodotta sul documento dal sistema automatizzato, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonche' l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validita' di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".
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| Art. 5. Processo verbale 1. Il processo verbale, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza e dal cancelliere. Nei casi in cui e' richiesto, le parti e i testimoni procedono alla sottoscrizione delle dichiarazioni o del verbale apponendo la propria firma digitale. 2. Se non e' possibile procedere alla sottoscrizione nella forma di cui al comma 1, il processo verbale viene redatto o stampato su supporto cartaceo, sottoscritto nei modi ordinari e allegato al fascicolo cartaceo. La copia informatica del processo verbale e' allegata al fascicolo informatico con le modalita' di cui agli arti-coli 12 e 13. |
| Art. 6. Comunicazioni e notificazione 1. Le comunicazioni con biglietto di cancelleria, nonche' la notificazione degli atti, effettuata quest'ultima come documento informatico sottoscritto con firma digitale, possono essere eseguite per via telematica, oltre che attraverso il sistema informatico civile, anche all'indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell'articolo 7. 2. La parte che richiede la notificazione di un atto trasmette per via telematica l'atto medesimo all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica con le medesime modalita'. 3. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via telematica, trae dall'atto ricevuto come documento informatico la copia su supporto cartaceo, ne attesta la conformita' all'originale e provvede a notificare la copia stessa unitamente al duplicato del documento informatico, nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile. 4. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce per via telematica l'atto notificato, munito della relazione della notificazione attestata dalla sua firma digitale. |
| Art. 7. Indirizzo elettronico 1. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'articolo 6, l'indirizzo elettronico del difensore e' unicamente quello comunicato dal medesimo al Consiglio dell'ordine e da questi reso disponibile ai sensi del comma 3 del presente articolo. Per gli esperti e gli ausiliari del giudice l'indirizzo elettronico e' quello comunicato dai medesimi ai propri ordini professionali o all'albo dei consulenti presso il tribunale. 2. Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, l'indirizzo elettronico e' quello dichiarato al certificatore della firma digitale al momento della richiesta di attivazione della procedura informatica di certificazione della firma digitale medesima, ove reso disponibile nel certificato. 3. Gli indirizzi elettronici di cui al comma 1, comunicati tempestivamente dagli ordini professionali al Ministero della giustizia, nonche' quelli degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche (UNEP), sono consultabili anche in via telematica secondo le modalita' operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3. |
| Art. 8. Attestazione temporale 1. La comunicazione e la notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla ricevuta di consegna mediante la procedura di validazione temporale a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. Per la comunicazione e la notificazione eseguite dalla cancelleria e dall'ufficiale giudiziario la data riportata nella ricevuta di consegna tiene luogo della suddetta procedura di validazione temporale. 2. I dati relativi a quanto previsto dal comma 1, sono conservati dal notificatore per un periodo non inferiore a cinque anni secondo le modalita' tecnico-operative stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 8: - Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, vedi note alle premesse.
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| Art. 9. Costituzione in giudizio e deposito 1. La parte che procede all'iscrizione a ruolo o alla costituzione in giudizio per via telematica trasmette con il medesimo mezzo i documenti probatori come documenti informatici o le copie informatiche dei documenti probatori su supporto cartaceo. |
| Art. 10. Procura alle liti 1. Se la procura alle liti e' stata conferita su supporto cartaceo, il difensore, che si costituisce per via telematica, trasmette la copia informatica della procura medesima, asseverata come conforme all'originale mediante sottoscrizione con firma digitale. |
| Art. 11. Iscrizione a ruolo 1. La nota di iscrizione a ruolo puo' essere trasmessa per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale. 2. La nota di iscrizione a ruolo trasmessa per via telematica e' redatta in modo conforme al modello definito con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3. |
| Art. 12. Fascicolo informatico 1. La cancelleria procede alla formazione informatica del fascicolo d'ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo. 2. Nel fascicolo informatico sono inseriti, secondo le modalita' di cui al comma 1, anche i documenti probatori offerti in comunicazione o prodotti dalle parti o comunque acquisiti al processo. Per i documenti probatori prodotti o comunque acquisiti su supporto cartaceo l'inserimento nel fascicolo informatico delle relative copie informatiche e' effettuato dalla cancelleria, sempre che l'operazione non sia eccessivamente onerosa. 3. La formazione del fascicolo informatico non elimina l'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo. |
| Art. 13. Formazione del fascicolo informatico 1. Ogni fascicolo informatico riceve la stessa numerazione del fascicolo cartaceo ed e' formato secondo quanto stabilito dall'articolo 36 delle norme di attuazione del codice di procedura civile. 2. L'indice degli atti contiene anche l'indicazione dei documenti conservati solo nel fascicolo cartaceo ed e' redatto in modo da consentire la diretta consultazione degli atti e dei documenti informatici. 3. Gli atti e i documenti probatori depositati dalle parti, contestualmente alla costituzione in giudizio o successivamente, sono inseriti in apposite sezioni del fascicolo informatico contenenti ciascuna l'indicazione del giudizio e della parte cui si riferiscono. 4. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e' eccessivamente onerosa l'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo, ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico da parte della cancelleria, quando il formato del documento da copiare e' diverso da quelli indicati con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero se il numero delle pagine da copiare e' superiore a venti. Con il medesimo decreto il numero delle pagine e' periodicamente aggiornato. 5. In deroga al comma 4 la cancelleria procede comunque all'estrazione della copia informatica di documenti probatori prodotti o acquisiti su supporto cartaceo quando la parte allega ad essi la copia su supporto informatico. 6. Il fascicolo informatico e' consultabile dalla parte, oltre che in via telematica, anche nei locali della cancelleria attraverso un videoterminale. 7. Dopo la precisazione delle conclusioni il responsabile della cancelleria appone al fascicolo informatico la firma digitale. |
| Art. 14. Produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico 1. Gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti, oltre che per via telematica, anche mediante deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene. Il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e deve contenere anche il relativo indice, la cui integrita' e' attestata dal difensore con la firma digitale. 2. Il responsabile della cancelleria procede a duplicare nel fascicolo informatico gli atti, i documenti probatori e l'indice indicati nel comma 1. 3. Il supporto informatico e' restituito alla parte dopo la duplicazione di cui al comma 2. |
| Art. 15. Deposito della relazione del C.T.U. 1. La relazione prevista dall'articolo 195 del codice di procedura civile puo' essere depositata per via telematica come documento informatico sottoscritto con firma digitale. 2. Con lo stesso mezzo devono essere allegati i documenti e le osservazioni delle parti o la copia informatica di questi ove gli originali sono stati prodotti su supporto cartaceo. In tal caso gli originali sono depositati dal consulente tecnico d'ufficio senza ritardo, in ogni caso prima dell'udienza successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione. 3. Il giudice, tenuto conto di un eventuale successivo utilizzo dei dati contenuti nella consulenza tecnica d'ufficio, puo' disporre che la relazione o parte di essa sia redatta in modo conforme a modelli definiti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dell'art. 195 del codice di procedura civile: "Art. 195 (Processo verbale e relazione). - Delle indagini del consulente si forma processo verbale, quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi puo' anche disporre che il consulente rediga relazione scritta. Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti. La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine che il giudice fissa".
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| Art. 16. Trasmissione dei fascicoli 1. Qualora non sia necessario acquisire il fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, la trasmissione del fascicolo d'ufficio puo' avvenire, in ogni stato e grado, anche per via telematica con particolari modalita', stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza. 2. Prima dell'inoltro, il responsabile della cancelleria e' tenuto a controllare che il contenuto del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo sia presente nel fascicolo informatico. |
| Art. 17. Trasmissione della sentenza 1. La trasmissione per via telematica della minuta della sentenza o della sentenza stessa, redatte come documenti informatici sottoscritti con firma digitale, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, con particolari modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, e dirette ad assicurarne l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza. 2. Il cancelliere, ai fini del deposito della sentenza ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura civile, sottoscrive la sentenza stessa con la propria firma digitale.
Note all'art. 17: - Si trascrive il testo dell'art. 119 delle norme di attuazione del codice di procedura civile: "Art. 119 (Redazione della sentenza). - L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale o ne affida la scritturazione al dattilografo di ruolo, sotto la sua direzione, a norma dell'art. 132 del codice. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice. Il giudice che ha esteso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione. Quando la sentenza e' pronunziata secondo equita' se ne deve dare atto nel dispositivo". - Si trascrive il testo dell'art. 133 del codice di procedura civile: "Art. 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata. Il cancelliere da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne da' notizia alle parti che si sono costituite".
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| Art. 18. Informatizzazione del processo amministrativo e contabile 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono stabilite le regole tecnico-operative per il funzionamento e la gestione del sistema informatico della giustizia amministrativa e contabile. I decreti sono adottati entro il termine di cui all'articolo 19, comma 2. |
| Art. 19. Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002. 2. Il decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, e' adottato entro il 30 ottobre 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Fassino, Ministro della giustizia Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 345 |
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