Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 9 marzo 2001, n. 124
Regolamento concernente le modalita' di istituzione del Fondo di garanzia sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti".

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e, in particolare, l'articolo 103, comma 4, il quale prevedel'istituzione presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che effettuino operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al programma denominato "P.C. per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno della scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale sono stabilite le modalita' di istituzione e di funzionamento del Fondo medesimo;
Visto il predetto accordo, con il quale sono state stabilite le modalita' di erogazione e di rimborso dei finanziamenti per l'acquisto da parte delle famiglie delle dotazioni informatiche, nonche' di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, e' stato istituito il capitolo 7726 denominato "Fondo di garanzia per la copertura dei rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al programma P.C. studenti" con una dotazione di 55 miliardi di lire;
Vista la nota USG 5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonche' le linee guida cui devono attenersi i rivenditori di materiale informatico che intendano aderire al suddetto programma;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;

Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione del Fondo di garanzia

1. E' istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento del tesoro il "Fondo di garanzia P.C. studenti", destinato alla copertura dei rischi derivanti dalle operazioni creditizie previste dall'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, previste in lire 55 miliardi per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002, affluiscono su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 103, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:
"4. E' istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un fondo di
garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi
per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,
destinato alla copertura dei rischi sui crediti erogati
dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui
all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, che effettuino operazioni di credito al consumo in
attuazione dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato "P.C.
per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie,
informatiche tra gli studenti del primo anno della scuola
secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica sono
stabilite le modalita' di istituzione e funzionamento del
fondo. Le eventuali disponibilita' del fondo non utilizzate
negli anni 2001 e 2002, sono coservate nel conto dei
residui per essere utilizzate per le medesime finalita'".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 389, reca: "Bilancia di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri" e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possonoessere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".

Nota all'art. 1:
- Per il riferimento all'art. 103, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari della garanzia di cui al presente regolamento sono le banche e gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, operanti nel settore del credito al consumo, che abbiano aderito all'accordo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione bancaria italiana in data 17 marzo 2000, concernente l'attuazione del programma denominato "P.C. per gli studenti".
2. L'adesione all'accordo da parte di banche e di intermediari finanziari non compresi nell'elenco richiamato in premessa viene comunicata dagli interessati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI (di seguito denominato "Ministero").



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 107 del dereto legislativo
1o settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia" e' il seguente:
"Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del
tesoro, sentite la banca d'Italia e la CONSOB, determina
criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla
dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in
base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari
che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
banca d'Italia.
2. La banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla banca d'Italia, con le
modalita' e nel termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La banca d'ltalia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli art.
86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4
e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di
mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1, che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.".



 
Art. 3.
Oggetto ed efficacia della garanzia statale
1. La garanzia assiste il finanziamento concesso al genitore o al legale rappresentante dello studente per il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento per l'acquisto delle dotazioni informatiche alle condizioni e con le modalita' stabilite nell'accordo di cui all'articolo 2 e nell'atto contenente le linee guida per i rivenditori di materiale informatico dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'accordo medesimo. La garanzia opera anche in caso di restituzione delle somme incassate dalla banca o dall'intermediario, a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal mutuatario.
2. Le banche e gli intermediari trasmettono al Ministero con cadenza trimestrale, a partire dal primo trimestre dell'anno 2001, l'elenco dei nominativi dei soggetti ai quali e' stato concesso il finanziamento di cui al comma 1.
3. L'efficacia della garanzia statale decorre, in via automatica e senza ulteriori formalita', dalla data di erogazione del finanziamento.
 
Art. 4.
Richiesta di operativita' della garanzia statale
1. In caso di mancato pagamento di quattro rate del finanziamento ovvero nel caso in cui alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento risulti un numero di rate non pagate anche inferiori a quattro la banca o l'intermediario ha facolta' di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inviando al debitore l'intimazione di pagamento delle rate insolute e del capitale residuo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione di cui al comma 1, senza che sia intervenuto l'adempimento di ogni ragione di credito, la banca o l'intermediario chiede al Ministero l'operativita' della garanzia statale, indicando gli estremi del contratto di finanziamento, l'ammontare del credito vantato, la ragione sociale, il proprio indirizzo, le modalita' di accreditamento della somma, il numero del codice fiscale o della partita I.V.A. ed allegando la seguente documentazione:
a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il genitore o il legale rappresentante dello studente, in tale qualita', ha dichiarato, all'atto della richiesta del finanziamento, l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive o concorsuali o comunque di atti formali di messa in mora;
b) l'attestato di iscrizione dello studente al primo anno di una scuola media superiore, statale o parificata, per l'anno scolastico 2000-2001;
c) la copia del buono d'ordine o di altra documentazione equivalente sottoscritta dal rivenditore e dal genitore o dal legale rappresentate dello studente;
d) la copia dell'intimazione di pagamento del debito e dell'avviso di ricevimento della medesima da parte del debitore o in mancanza, copia della lettera raccomandata restituita dagli uffici postali per compiuta giacenza.
3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al comma 2, il Ministero, accertata la regolarita' formale dell'operazione, provvede alla liquidazione in un'unica soluzione di quanto dovuto alla banca o all'intermediario.
4. La garanzia statale non opera nel caso in cui la banca o l'intermediario abbiano concesso i finanziamenti con procedure difformi da quelle previste dall'accordo o dall'atto di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero non abbiano proceduto all'intimazione del pagamento di cui al comma 1, ovvero vengano accertate irregolarita' nella documentazione trasmessa che la banca o l'intermediario avrebbero potuto rilevare usando la normale diligenza.
5. Nel caso in cui la banca o l'intermediario, successivamente all'operativita' della garanzia, ricevano dal debitore il pagamento totale o parziale di quanto dovuto, provvederanno a riversare presso una delle tesorerie provinciali dello Stato in conto entrate del Ministero del tesoro capo X, capitolo 2368 entrate eventuali e diverse, le somme riscosse.



Nota all'art. 4:
- L'art. 1456 del codice civile cosi' recita:
"Art. 1456 (Clausola risolutiva espressa). - I
contraenti possono convenire espressamente che il contratto
si risolva nel caso che una determinata obbligazione non
sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende
valersi della clausola risolutiva".
La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata, recava:
"Norme sulla documentazione amministrativa e sulla
legalizzazione e autenticazione di firme".



 
Art. 5.
Surrogazione
1. Effettuato il pagamento il Ministero e' surrogato nei diritti della banca o dell'intermediario ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede, con criteri di economicita', al recupero nei confronti del debitore della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati dal giorno del pagamento fino al rimborso e delle spese sostenute per il recupero.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 marzo 2001
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 237



Nota all'art. 5:
- L'art. 1203 del codice civile cosi' recita:
"Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha
luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'
chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di
essergli preferito in ragione dei suoi previlegi del suo
pegno o delle sue ipoteche;
2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che,
fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o
piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di
soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario
che paga con denaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge".



 
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