| Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 9 marzo 2001, n. 124 |  
| Regolamento  concernente  le  modalita'  di  istituzione del Fondo di garanzia  sulle operazioni di credito relative al programma "P.C. per gli studenti". |  
  |  
 |  
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2001)  e,  in  particolare,  l'articolo 103, comma 4, il quale  prevedel'istituzione  presso  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica di un Fondo di garanzia, la cui  dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 125 miliardi nell'anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui  crediti  erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui  all'articolo  107  del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,  che  effettuino  operazioni di credito al consumo in attuazione dell'accordo  firmato  in  data  17 marzo 2000, tra la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri e l'Associazione bancaria italiana, relativo al   programma  denominato  "P.C.  per  gli  studenti"  diretto  alla diffusione  delle  tecnologie informatiche fra gli studenti del primo anno  della  scuola secondaria superiore e l'emanazione di un decreto del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica  con  il quale sono stabilite le modalita' di istituzione e di funzionamento del Fondo medesimo;  Visto  il  predetto  accordo,  con il quale sono state stabilite le modalita'   di   erogazione  e  di  rimborso  dei  finanziamenti  per l'acquisto  da  parte  delle  famiglie  delle dotazioni informatiche, nonche'  di intervento dell'apposito Fondo di garanzia destinato alla copertura dei rischi sui finanziamenti medesimi;  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale nel bilancio di  previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, e' stato istituito  il  capitolo  7726  denominato  "Fondo  di garanzia per la copertura  dei  rischi sui crediti al consumo erogati in relazione al programma P.C. studenti" con una dotazione di 55 miliardi di lire;  Vista  la  nota  USG  5901/01 del 15 febbraio 2001, con la quale la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri ha trasmesso l'elenco delle banche e degli intermediari che hanno aderito all'accordo, nonche' le linee   guida   cui  devono  attenersi  i  rivenditori  di  materiale informatico che intendano aderire al suddetto programma;  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001;  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della predetta legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 120/DGT/55612 del 5 marzo 2001;
                                 Adotta                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                  Istituzione del Fondo di garanzia
    1.  E'  istituito  presso  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica, Dipartimento del tesoro il "Fondo di garanzia   P.C.   studenti",  destinato  alla  copertura  dei  rischi derivanti  dalle  operazioni  creditizie  previste dall'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  2.  Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1, previste in lire 55  miliardi  per l'anno 2001 e in lire 125 miliardi per l'anno 2002, affluiscono  su un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Note alle premesse:              -   Il  testo  dell'art.  103,  comma  4,  della  legge          23 dicembre 2000, n. 388, e' il seguente:              "4.  E'  istituito, presso il Ministero del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica,  un fondo di          garanzia, la cui dotazione e' stabilita in lire 55 miliardi          per  l'anno  2001  ed in lire 125 miliardi per l'anno 2002,          destinato  alla  copertura  dei  rischi sui crediti erogati          dalle  banche  e  dagli  intermediari  finanziari,  di  cui          all'art.  107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.          385,  che  effettuino  operazioni  di credito al consumo in          attuazione  dell'accordo firmato in data 17 marzo 2000, tra          la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e l'Associazione          bancaria  italiana  relativo  al programma denominato "P.C.          per gli studenti" diretto alla diffusione delle tecnologie,          informatiche  tra  gli studenti del primo anno della scuola          secondaria  superiore. Con decreto del Ministro del tesoro,          del   bilancio   e   della  programmazione  economica  sono          stabilite  le  modalita' di istituzione e funzionamento del          fondo. Le eventuali disponibilita' del fondo non utilizzate          negli  anni  2001  e  2002,  sono  coservate  nel conto dei          residui per essere utilizzate per le medesime finalita'".              - La legge 23 dicembre 2000, n. 389, reca: "Bilancia di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2001  e          bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003".              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei          Ministri" e' il seguente:              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri,  possonoessere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere          del  consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella          Gazzetta Ufficiale".
            Nota all'art. 1:              - Per il riferimento all'art. 103, comma 4, della legge          23 dicembre 2000, n. 388, si vedano le note alle premesse.
                           |  
|   |                                 Art. 2.                        Soggetti beneficiari  1.  I  soggetti  beneficiari  della  garanzia  di  cui  al presente regolamento  sono  le  banche  e  gli  intermediari finanziari di cui all'articolo  107, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, operanti  nel  settore  del  credito  al consumo, che abbiano aderito all'accordo  stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Associazione  bancaria  italiana in data 17 marzo 2000, concernente l'attuazione del programma denominato "P.C. per gli studenti".  2.  L'adesione  all'accordo  da  parte  di banche e di intermediari finanziari  non  compresi  nell'elenco  richiamato  in premessa viene comunicata  dagli  interessati  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri   e   al   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione VI (di seguito denominato "Ministero"). 
                                         Nota all'art. 2:              -   Il  testo  dell'art.  107  del  dereto  legislativo          1o settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi          in materia bancaria e creditizia" e' il seguente:              "Art.  107  (Elenco  speciale).  -  1.  Il Ministro del          tesoro,  sentite  la  banca d'Italia e la CONSOB, determina          criteri  oggettivi,  riferibili  all'attivita' svolta, alla          dimensione  e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in          base  ai quali sono individuati gli intermediari finanziari          che  si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla          banca d'Italia.              2.    La   banca   d'Italia,   in   conformita'   delle          deliberazioni  del  CICR,  detta agli intermediari iscritti          nell'elenco   speciale   disposizioni   aventi  ad  oggetto          l'adeguatezza  patrimoniale  e  il contenimento del rischio          nelle  sue  diverse configurazioni nonche' l'organizzazione          amministrativa  e contabile e i controlli interni. La banca          d'Italia  puo'  adottare,  ove  la  situazione lo richieda,          provvedimenti    specifici   nei   confronti   di   singoli          intermediari  per  le  materie  in precedenza indicate. Con          riferimento  a  determinati  tipi  di  attivita'  la  banca          d'Italia   puo'   inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad          assicurarne il regolare esercizio.              3. Gli intermediari inviano alla banca d'Italia, con le          modalita'  e  nel  termini  da essa stabiliti, segnalazioni          periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.              4.  La  banca  d'ltalia  puo'  effettuare ispezioni con          facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti          ritenuti necessari.              4-bis. La banca d'Italia puo' imporre agli intermediari          il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione          di  norme  di  legge o di disposizioni emanate ai sensi del          presente decreto.              5.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale  restano  iscritti  anche  nell'elenco generale; a          essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste          nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli art.          86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4          e  5,  del  testo  unico  delle  disposizioni in materia di          mercati  finanziari,  emanato  ai  sensi dell'art. 21 della          legge 6 febbraio 1996, n. 52.              7.  Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal          comma  1,  che  esercitano  l'attivita'  di  concessione di          finanziamenti   sotto   qualsiasi  forma  si  applicano  le          disposizioni dell'art. 47.".
                           |  
|   |                                 Art. 3.             Oggetto ed efficacia della garanzia statale  1.  La  garanzia assiste il finanziamento concesso al genitore o al legale  rappresentante  dello studente per il pagamento delle rate di rimborso   del   finanziamento   per   l'acquisto   delle   dotazioni informatiche   alle   condizioni   e   con   le  modalita'  stabilite nell'accordo  di  cui  all'articolo 2 e nell'atto contenente le linee guida  per  i  rivenditori  di  materiale  informatico  dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'accordo medesimo. La garanzia opera anche in caso di restituzione delle somme incassate dalla   banca   o  dall'intermediario,  a  seguito  di  annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti effettuati dal mutuatario.  2.  Le  banche  e  gli  intermediari  trasmettono  al Ministero con cadenza  trimestrale,  a  partire dal primo trimestre dell'anno 2001, l'elenco  dei  nominativi  dei soggetti ai quali e' stato concesso il finanziamento di cui al comma 1.  3.  L'efficacia della garanzia statale decorre, in via automatica e senza   ulteriori   formalita',   dalla   data   di   erogazione  del finanziamento.  |  
|   |                                 Art. 4.          Richiesta di operativita' della garanzia statale  1.  In  caso di mancato pagamento di quattro rate del finanziamento ovvero  nel  caso  in cui alla scadenza del piano di ammortamento del finanziamento  risulti un numero di rate non pagate anche inferiori a quattro  la  banca  o  l'intermediario  ha  facolta'  di risolvere il contratto  ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inviando al debitore  l'intimazione  di  pagamento  delle  rate  insolute  e  del capitale residuo tramite raccomandata con avviso di ricevimento.  2.   Trascorsi   sessanta   giorni   dalla   data   di  ricevimento dell'intimazione  di  cui  al  comma  1,  senza  che  sia intervenuto l'adempimento  di ogni ragione di credito, la banca o l'intermediario chiede  al Ministero l'operativita' della garanzia statale, indicando gli  estremi  del contratto di finanziamento, l'ammontare del credito vantato,  la  ragione  sociale, il proprio indirizzo, le modalita' di accreditamento  della  somma,  il  numero  del codice fiscale o della partita I.V.A. ed allegando la seguente documentazione:    a) la  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il  genitore  o  il  legale  rappresentante  dello  studente, in tale qualita',  ha dichiarato, all'atto della richiesta del finanziamento, l'inesistenza nei suoi confronti di procedure esecutive o concorsuali o comunque di atti formali di messa in mora;    b) l'attestato  di iscrizione dello studente al primo anno di una scuola  media  superiore, statale o parificata, per l'anno scolastico 2000-2001;    c) la   copia  del  buono  d'ordine  o  di  altra  documentazione equivalente  sottoscritta dal rivenditore e dal genitore o dal legale rappresentate dello studente;    d) la   copia   dell'intimazione   di   pagamento  del  debito  e dell'avviso  di ricevimento della medesima da parte del debitore o in mancanza,  copia  della  lettera raccomandata restituita dagli uffici postali per compiuta giacenza.  3.  Entro  trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa  della  documentazione  di  cui  al  comma  2, il Ministero, accertata  la  regolarita'  formale  dell'operazione,  provvede  alla liquidazione  in  un'unica  soluzione  di  quanto dovuto alla banca o all'intermediario.  4.  La  garanzia  statale  non  opera  nel  caso  in cui la banca o l'intermediario   abbiano  concesso  i  finanziamenti  con  procedure difformi   da   quelle  previste  dall'accordo  o  dall'atto  di  cui all'articolo 3, comma 1, ovvero non abbiano proceduto all'intimazione del   pagamento   di   cui  al  comma  1,  ovvero  vengano  accertate irregolarita'   nella   documentazione   trasmessa  che  la  banca  o l'intermediario   avrebbero   potuto   rilevare   usando  la  normale diligenza.  5.  Nel  caso  in  cui  la banca o l'intermediario, successivamente all'operativita'  della  garanzia, ricevano dal debitore il pagamento totale  o parziale di quanto dovuto, provvederanno a riversare presso una  delle  tesorerie  provinciali  dello  Stato in conto entrate del Ministero  del  tesoro  capo  X,  capitolo  2368  entrate eventuali e diverse, le somme riscosse. 
                                         Nota all'art. 4:              - L'art. 1456 del codice civile cosi' recita:              "Art.   1456   (Clausola   risolutiva  espressa).  -  I          contraenti possono convenire espressamente che il contratto          si  risolva  nel  caso che una determinata obbligazione non          sia adempiuta secondo le modalita' stabilite.              In  questo  caso, la risoluzione si verifica di diritto          quando  la parte interessata dichiara all'altra che intende          valersi della clausola risolutiva".              La  legge  4  gennaio  1968,  n.  15, abrogata, recava:          "Norme   sulla   documentazione   amministrativa   e  sulla          legalizzazione e autenticazione di firme".
                           |  
|   |                                 Art. 5.                            Surrogazione  1.  Effettuato  il  pagamento il Ministero e' surrogato nei diritti della  banca  o  dell'intermediario  ai  sensi dell'articolo 1203 del codice  civile  e  provvede, con criteri di economicita', al recupero nei  confronti  del  debitore  della somma pagata, degli interessi al saggio  legale  maturati  dal giorno del pagamento fino al rimborso e delle spese sostenute per il recupero.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 9 marzo 2001                                                   Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino
    Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2001  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 237 
                                         Nota all'art. 5:              - L'art. 1203 del codice civile cosi' recita:              "Art.  1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha          luogo di diritto nei seguenti casi:                1)  a  vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche'          chirografario,  paga  un  altro creditore che ha diritto di          essergli  preferito  in  ragione dei suoi previlegi del suo          pegno o delle sue ipoteche;                2)  a  vantaggio  dell'acquirente di un immobile che,          fino  alla  concorrenza  del prezzo di acquisto, paga uno o          piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato;                3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri          o  per  altri  al  pagamento del debito, aveva interesse di          soddisfarlo;                4)  a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario          che paga con denaro proprio i debiti ereditari;                5) negli altri casi stabiliti dalla legge".
                           |  
|   |  
 
 | 
 |