| Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 27 marzo 2001, n. 122 |  
| Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale. |  
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Promulga
  la seguente legge:
                                 Art. 1                  (Trasferimento all'AGEA di fondi                  per il settore lattiero-caseario)
  Ad  ulteriore  copertura  degli  impegni  finanziari, derivanti dalle conclusioni  comuni  del  Consiglio  e  della Commissione dell'Unione europea  del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto  attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per  l'anno  2000  e  di  lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede,  per  l'anno  2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche   agricole  e  forestali,  e,  per  l'anno  2001,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi          qui trascritti.
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|   |                                 Art. 2            (Albo nazionale degli esportatori di prodotti                     ortofrutticoli ed agrumari)
  1.  Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. 2.  Al  comma  7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come  sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  le  parole:  "nelle  regioni dove la percentuale della produzione lorda  vendibile  ortofrutticola  controllata dalle organizzazioni di produttori  riconosciute  al  31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento"  sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della  produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni  di  produttori  riconosciute  al  31 dicembre 1997 e' inferiore  al  35  per  cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle  d'Aosta  si  applicano  in  ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97". 
                                         Note all'art. 2:              -  La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge          qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di          prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari";              - Il   decreto-legge   11 settembre   1967,   n.   794,          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  10 novembre          1967,  n.  1000, modificava e prorogava la legge 25 gennaio          1966, n. 31, abrogato dalla legge qui' pubblicata.              -  Il  testo  del  comma  7  dell'art.  40  della legge          24 aprile   1998,  n.  128,  come  sostituito  dalla  legge          5 febbraio  1999,  n.  25,  (Disposizioni per l'adempimento          degli  obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunita'          europee  -  Legge  comunitaria  1995-1997), a seguito delle          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il          seguente:              "7.  Al  fine  di  favorire  i processi di aggregazione          produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove          il      valore      della     produzione     ortofrutticola          commercializzabile   complessiva  delle  organizzazioni  di          produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al          35  per  cento  della  produzione  lorda  vendibile  totale          regionale;  in  deroga  a  quanto  previsto  dal comma 2 si          applicano  i  parametri  minimi  previsti  dall'art.  2 del          regolamento  (CE)  n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo          1997,   relativamente   al  numero  dei  produttori  ed  al          fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni          di  produttori.  Nelle  regioni  Molise  e Valle d'Aosta si          applicano  in  ogni  caso i parametri previsti dal suddetto          regolamento (CE) n. 412/97".              - Il  regolamento  (CE) n. 412/97 della Commissione del          3 marzo   1997  fissa  le  modalita'  di  applicazione  del          regolamento  (CE)  n.  2200/96  del  Consiglio, riguardo al          riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
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|   |                                 Art. 3.                               (Mutui)
  Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,  come  sostituito  dall'articolo  128,  comma  1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  dopo  il  primo  periodo,  sono inseriti i seguenti:  "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui  per  i  quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano  delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati  solo  nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito  della  ricontrattazione  di questi. Gli istituti di credito, nei  contratti  relativi  a  mutui  assistiti, non possono richiedere garanzie  cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie  se  emessi  dallo  stesso  istituto, in aggiunta alle normali modalita'  di  garanzia  dei  mutui  o  prestiti,  in  particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali". 
                                         Nota all'art. 3:              - Il   testo  del  comma  3  dell'art.  5  del  decreto          legislativo  30 aprile  1998, n. 173, come sostituito dalla          legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di          contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento          strutturale  delle  imprese agricole, a norma dell'art. 55,          commi  14  e  15,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a          seguito   delle   modifiche   apportate   dalla  legge  qui          pubblicata, e' il seguente:              "3.   I  mutui  di  miglioramento  agrario  e  fondiari          stipulati  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente          decreto  legislativo a favore di imprese agricole singole o          associate,   cooperative,   consorzi   ed  associazioni  di          produttori  costituite nelle forme giuridiche societarie, e          per   i   quali  siano  trascorsi  almeno  cinque  anni  di          ammortamento,   continuano  a  beneficiare  delle  rate  di          concorso  sul pagamento degli interessi non maturati, anche          in   caso   di  estinzione  anticipata  dell'operazione.  I          soggetti  di  cui  al  primo periodo, che abbiano in essere          mutui  per  i  quali  non  siano  trascorsi  cinque anni di          ammortamento,   beneficiano  delle  rate  di  concorso  nel          pagamento  degli  interessi  non  maturati  solo nei limiti          delle  risorse  che  si rendano disponibili a seguito della          ricontrattazione  di  questi.  Gli istituti di credito, nei          contratti   relativi   a   mutui   assistiti,  non  possono          richiedere  garanzie  cosiddette "collaterali", in denaro o          in  titoli  di  credito,  specie  se  concessi dallo stesso          istituto,  in  aggiunta  alle normali modalita' di garanzia          dei   mutui   o   prestiti,  in  particolare  se  contratti          nell'ambito  di  attivita'  agricole  e imprenditoriali. E'          facolta'  del  mutuatario  richiedere la rinegoziazione dei          mutui  senza  effetti  novativi,  con  il  beneficio  della          attuazione  della  rate  di concorso non ancora scadute. Il          contributo   in   conto  interessi  gia'  accreditato  agli          istituti  mutuanti  in  forma  attualizzata  ai  sensi  del          decreto   del   Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri          29 novembre  1985,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.          284  del  3 dicembre  1985,  sara' comunque riconosciuto al          mutuatario  nella  misura  residuata  a  suo credito. Per i          suddetti    contratti,   il   periodo   vincolativo   della          destinazione   d'uso   dei   beni   immobili   oggetto  del          finanziamento  e'  stabilito  in  cinque  anni.  Il  valore          massimo  del  tasso  da  prendere  in considerazione, nella          procedura  di  attualizzazione  o  di  ricontrattazione, e'          quello  di  riferimento,  vigente per le operazioni a lungo          termine  al  momento  dell'estinzione  anticipata  o  della          ricontrattazione del mutuo.".
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|   |                                 Art. 4.           (Codex Alimentarius e contributo straordinario              all'Istituto nazionale della nutrizione)
  1.  Per  assicurare  lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano  per  il  Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per  l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2.  Al  fine  di  incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita'  nutrizionale  degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire  2  miliardi  e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per  l'anno  2003,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. 
                                         Note all'art. 4:              -  Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura          e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale  n.  130  del  26 maggio  1967,  e'  il seguente:          "Istituzione  del  Comitato nazionale italiano per il Codex          Alimentarius".              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,          agroindustriale e forestale):              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'          di cui al presente articolo.".
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|   |                                 Art. 5.   (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro,           del bilancio e della programmazione economica.     Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)
    1.  Il  termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile  1995,  n.  104,  relativo  al  trasferimento alle regioni dei contratti  in  essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla  societa'  Finanziaria  agricola  meridionale  (FINAM)  spa  in liquidazione,  e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  2.  Qualora  le  regioni territorialmente competenti non subentrino nei  rapporti  contrattuali  di  cui  al  comma  1  entro  il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di  forestazione,  nominati  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 4 dicembre  1956,  n.  1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo  alle  societa',  anche  mediante  cessione a terzi dei rapporti contrattuali.  3.  Per  gli  oneri  conseguenti  agli  interventi  da  attuare con l'accordo  di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori  della  manutenzione  del  territorio,  della  forestazione e difesa  del  suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di  programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999,  previa  approvazione  del  Comitato  interministeriale  per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e'  autorizzata,  in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del  bilancio  della  regione  Calabria,  e alle risorse trasferite a carico  del  bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001.  4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come  da  ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  5.  L'Istituto  di  sperimentazione  per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende  sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San  Giovanni  Arcimusa,  gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione  dell'Ente  nazionale  per la cellulosa e per la carta e della  Societa'  agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte  -  SAF  spa  al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,  sono  devoluti  a  titolo  gratuito  al  Ministero  delle politiche  agricole  e  forestali  per  essere utilizzati nell'ambito della  riforma  degli  istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino  all'attuazione  di  tale  riforma  al  personale  addetto  alle strutture  devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si   applicano   le   disposizioni  dell'articolo  2,  comma  4,  del decreto-legge  21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3  agosto  1995,  n.  337.  Qualora  le regioni nel cui territorio  sono  situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la  cellulosa  e  per  la  carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni  medesime  per  essere  destinati  ad  attivita' di ricerca e sperimentazione    agraria   ed   all'adempimento   dei   loro   fini istituzionali  in  materia  di  forestazione,  agricoltura  e  tutela ambientale.  6.  Il  termine  di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.  7.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto speciale  promozionale  per  le  aree  interne del Mezzogiorno per la valorizzazione   dei   prodotti   agricoli   tipici,   approvato  con deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento  ordinario  n.  189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre  1999,  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.  8.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi  relativi  al progetto speciale  per  gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle  aree  a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata   deliberazione  del  CIPE  n.  132  del  6  agosto  1999,  e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.  9.  Agli  oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per  ciascuno  degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. 
                                         Note all'art. 5:              -  Si  riporta  il  titolo  e  l'art.  21, comma 1, del          decreto-legge  8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla          legge 7 aprile 1995, n. 104:              "Disposizioni  urgenti  per  accelerare  la concessione          delle  agevolazioni  alle attivita' gestite dalla soppressa          Agenzia  per  la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno,          per  la  sistemazione  del  relativo personale, nonche' per          l'avvio  dell'intervento  ordinario nelle aree depresse del          territorio nazionale".              "Art.  21  (Attivita'  delle  societa'  di forestazione          controllate  dal  Ministero  del  tesoro). - 1.  Nei limiti          delle  risorse  disponibili  ed in attesa del trasferimento          alle  regioni,  che  dovra'  avvenire  entro il 31 dicembre          1994,  dei  contratti  in  essere  alla  data di entrata in          vigore  del  presente decreto, le societa' di forestazione,          gia'   controllate   dalla  societa'  Finanziaria  agricola          meridionale  (FINAM)  S.p.a.  in liquidazione, adempiono ai          compiti  di  prevenzione degli incendi, di manutenzione, di          custodia  e  di  sorveglianza  strettamente  necessari  per          assicurare  l'incolumita'  delle persone e la conservazione          del patrimonio boschivo e forestale.".              - Si   trascrive  il  testo  dall'art.  6  della  legge          4 dicembre   1956,   n.   1404  (Soppressione  e  messa  in          liquidazione  di  enti  di diritto pubblico e di altri enti          sotto  qualsiasi  forma  costituiti,  soggetti  a vigilanza          dello Stato e comunque interessanti la finanza statale):              "Art.  6. - Nelle  societa' controllate dallo Stato, il          Ministro  per  il  tesoro  puo'  con  proprio  decreto,  da          emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se'          e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui          all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come          azionista  per  richiedere  la  convocazione  di  assemblee          straordinarie,  nonche'  per  votare  lo  scioglimento o la          messa  in  liquidazione anche anticipata delle societa', la          nomina,  la  revoca  o  la  sostituzione  dei liquidatori e          l'azione   di   responsabilita'   contro  amministratori  e          liquidatori.".              - Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge          20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,          dalla  legge  19 luglio  1993, n. 236 (Interventi urgenti a          sostegno dell'occupazione):              "7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato          per essere riassegnati al predetto Fondo.".              - Si  trascrive  la  tabella D, della legge 23 dicembre          2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione del bilancio          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge finanziaria          2001):              "Decreto-legge   n.   148  del  1993,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  n.  236  del 1993: Interventi          urgenti a sostegno dell'occupazione:              Articoli  3,  comma  9,  e  8,  comma 4-bis: Contributo          speciale  alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 -          Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640):                  167.000       51.000       190.000"              -  Si  trascrive  il  testo del comma 4 dell'art. 2 del          decreto-legge  21 giugno  1995,  n.  240,  convertito,  con          modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   1995,   n.  337          (Disposizioni   urgenti   per  accelerare  la  liquidazione          dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta):              "4. Nell'attesa  del  perfezionamento del trasferimento          previsto  dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto          1994,  n.  513,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 ottobre   1994.   n.   595,   sulla   base   di   intese          immediatamente  operative  stipulate con le amministrazioni          dello  Stato  interessate,  il personale iscritto nel ruolo          unico,   il   cui  onere  resta  a  carico  della  gestione          liquidatoria   unificata,   e'  utilizzato  temporaneamente          presso le medesime amministrazioni dello Stato.".              -  Si  trascrive  il  comma 26 dell'art. 45 della legge          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la          stabilizzazione e lo sviluppo):              "26.  Il  termine  di  cui  all'art.  1,  comma  3, del          decreto-legge  21  giugno  1995,  n.  240,  convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1995,  n. 337, come          modificato   dall'art.   6,   comma  2,  del  decreto-legge          17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla          legge  8 agosto  l996,  n.  421,  puo' essere prorogato con          cadenza   trimestrale,   per  un  periodo  complessivo  non          superiore  ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro,          del  bilancio e della programmazione economica. Il Ministro          riferisce trimestralmente al Parlamento.".              - La  legge  1o marzo  1986,  n.  64, reca: "Disciplina          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
                           |  
|   |                                 Art. 6.                     (Formazione in agricoltura)
  Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi  di  istruzione  e  di  formazione tecnica superiore secondo le modalita'  stabilite  dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,  e  nel  limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  di  concerto  con il Ministro  delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e   la   vigilanza   dell'attivita'  di  formazione  in  agricoltura, istituisce,   presso  il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  un comitato  con  la  partecipazione  delle  parti  sociali.  Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione. 
                                         Note all'art. 6:              - Si  trascrive  il  comma 1, lettera c), dell'art. 142          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della          legge 15 marzo 1997, n. 59).              "Art.  142  (Competenze  dello  Stato).  -  1. Ai sensi          dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a), della legge 15 marzo          1997,  n.  59,  sono  conservati allo Stato le funzioni e i          compiti amministrativi inerenti a:                a)-b) (Omissis);                c) l'individuazione  degli  standard delle qualifiche          professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore          e   dei   crediti  formativi  e  delle  loro  modalita'  di          certificazione,  in  coerenza con quanto disposto dall'art.          17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;".              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  69  della  legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali):              "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e          tecnologica,  sentita  la  conferenza  unificata  di cui al          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti le          condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non          sono   in   possesso   del  diploma  di  scuola  secondaria          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 112.              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e          tecnologica,  la  conferenza  unificata  di  cui al decreto          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  e  le parti sociali          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno          1997,  n.  196  e  imprese  o  loro  associazioni, tra loro          associati anche in forma consortile.              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'          valida in ambito nazionale.              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono          programmabili  a  valere  sul fondo di cui all'art. 4 della          legge  18 dicembre  1997,  n.  440 nei limiti delle risorse          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative          norme di attuazione; a tal fine accedono al fondo di cui al          presente  comma  e la certificazione rilasciata in esito ai          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
                           |  
|   |                                 Art. 7.          (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401,                     ad altri prodotti agricoli)
  1.  Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a  lunga  stagionatura  puo'  essere  costituito  dai  produttori che adempiono  alle  condizioni  previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del  codice  civile,  nella  forma  e con le modalita' previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401. 2.  Il  contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le  disposizioni  concernenti  i  registri  e  la  loro  tenuta, sono stabiliti  con  decreto  dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3.  Fermo  quanto  previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno   costituito  ai  sensi  del  comma  1  e'  disciplinato  dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401. 
                                         Note all'art. 7:              -  Il  titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, e' il          seguente: "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti          a denominazione di origine tutelata".              - L'art. 2786 del codice civile recita:              "Art.  2786  (Costituzione).  - Il pegno si costituisce          con la consegna al creditore della cosa o del documento che          conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o          il  documento  possono  essere  anche consegnati a un terzo          designato dalle parti o possono essere posti in custodia di          entrambe,   in   modo   che   il   costituente   sia  nella          impossibilita'   di  disporne  senza  la  cooperazione  del          creditore.".              -  La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: "Tutela delle          denominazioni di origine e tipiche dei formaggi".              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica          3 agosto 1955, n. 667, e' il seguente: "Norme regolamentari          per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125".
                           |  
|   |                                 Art. 8.       (Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  fauna  selvatica  e  di  prevenire  e contrastare  le  violazioni  di  carattere  penale  riconducibili  al fenomeno  del  bracconaggio  di  cui  all'articolo  30 della legge 11 febbraio  1992,  n.  157,  nonche'  ai fini di un rafforzamento delle condizioni  di  sicurezza  nelle  aree  rurali  e  montane,  il Corpo forestale  dello  Stato predispone il potenziamento dell'attivita' di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992. 2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  ivi  compresi le indennita', i rimborsi  per  le  spese  di  trasporto  sostenute per le missioni, i compensi  per  il  lavoro straordinario, nonche' le attrezzature, gli automezzi  e  gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attivita' antibracconaggio,  e'  autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno  degli  anni  2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato.   Al   relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. 
                                         Note all'art. 8:              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  30  della legge          11 febbraio  1992,  n.  157  (Norme per la protezione della          fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio):              "Art.  30  (Sanzioni  penali).  -  1. Per le violazioni          delle  disposizioni,  della  presente  legge  e delle leggi          regionali si applicano le seguenti sanzioni:                a) l'arresto  da  tre  mesi ad un anno o l'ammenda da          L. 1.800.000  a  L. 5.000.000 per chi esercita la caccia in          periodo  di  divieto generale, intercorrente tra la data di          chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18;                b)  l'arresto  da  due  a otto mesi o l'ammenda da L.          1.500.000 a L. 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene          mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2;                c) l'arresto  da  tre  mesi ad un anno e l'ammenda da          L. 2.000.000  a  L.  12.000.000  per chi abbatte, cattura o          detiene  esemplari  di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo,          muflone sardo;                d)  l'arresto  fino  a  sei  mesi  e  l'ammenda da L.          900.000  a  L. 3.000.000  per  chi  esercita  la caccia nei          parchi  nazionali,  nei  parchi  naturali  regionali, nelle          riserve  naturali,  nelle oasi di protezione, nelle zone di          ripopolamento  e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei          terreni adibiti ad attivita' sportive;                e)  l'arresto  fino  ad  un  anno  o  l'ammenda da L.          1.500.000 a L. 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione;                f)  l'arresto  fino  a tre mesi o l'ammenda fino a L.          1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio          venatorio;                g) l'ammenda  fino  a  L.  6.000.000 per chi abbatte,          cattura  o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna          stanziale  alpina,  non contemplati nella lettera b), della          quale sia vietato l'abbattimento;                h) l'ammenda  fino  a  L.  3.000.000 per chi abbatte,          cattura  o  detiene  specie  di mammiferi o uccelli nei cui          confronti  la  caccia  non  e'  consentita o fringillidi in          numero  superiore a cinque o per chi esercita la caccia con          mezzi  vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la          caccia  con  l'ausilio  di richiami vietati di cui all'art.          21,  comma  1,  lettera  r). Nel caso di tale infrazione si          applica altresi' la misura della confisca dei richiami;                i) l'arresto  fino  a  tre mesi o l'ammenda fino a L.          4.000.000   per   chi   esercita   la  caccia  sparando  da          autoveicoli, da natanti o da aeromobili;                l)  l'arresto  da  due  a  sei mesi o l'ammenda da L.          1.000.000  a  L. 4.000.000  per  chi  pone  in  commercio o          detiene  a  tal  fine  fauna  selvatica in violazione della          presente  legge.  Se il fatto riguarda la fauna di cui alle          lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.              2.  Per la violazione delle disposizioni della presente          legge   in  materia  di  imbalsamazione  e  tassidermia  si          applicano  le  medesime  sanzioni  che  sono  comminate per          l'abbattimento  degli  animali  le cui spoglie sono oggetto          del  trattamento  descritto. Le regioni possono prevedere i          casi    e    le   modalita'   di   sospensione   e   revoca          dell'autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   di          tassidermia e imbalsamazione.              3.  Nei  casi  di  cui  al comma 1 non si applicano gli          articoli 624,  625  e  626  del codice penale. Salvo quanto          espressamente  previsto  dalla presente legge continuano ad          applicarsi  le  disposizioni  di  legge e di regolamento in          materia di armi.              4.  Ai  sensi  dell'art. 23 del testo unico delle leggi          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il          Trentino-Alto  Adige,  approvato con decreto del Presidente          della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali          stabilite   dal   presente   articolo   si  applicano  alle          corrispondenti  fattispecie  come  disciplinate dalle leggi          provinciali.".              -  Si  trascrive  il testo dell'art. 27, comma 2, della          citata legge n. 157/1992:              "2.  La  vigilanza  di  cui  al  comma  1 e', altresi',          affidata  agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo          forestale  dello  Stato,  alle  guardie  addette  a  parchi          nazionali  e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia          giudiziaria,  alle  guardie  giurate  comunali, forestali e          campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del          testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata          altresi'  alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da          leggi regionali.".              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  4  della  legge          23 dicembre   1999,   n.   499   (Razionalizzazione   degli          interventi    nei    settori    agricolo,   agroalimentare,          agroindustriale e forestale):              "Art.  4  (Finanziamento  delle attivita' di competenza          del  Ministero  delle politiche agricole e forestali). - 1.          Per  il  periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno          la   spesa  di  lire  250  miliardi  per  le  attivita'  di          competenza   del   Ministero  delle  politiche  agricole  e          forestali   concernenti   in   particolare   la  ricerca  e          sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti          e   laboratori   nazionali,  la  raccolta,  elaborazione  e          diffusione  di  informazioni e di dati, compreso il sistema          informativo   agricolo   nazionale,   il   sostegno   delle          associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il          miglioramento  genetico  vegetale  e  del  bestiame, svolto          dalle  associazioni  nazionali,  la tutela e valorizzazione          della  qualita'  dei  prodotti  agricoli e la prevenzione e          repressione   delle   frodi,   nonche'  il  sostegno  delle          politiche   forestali   nazionali.   Una   quota   di  tali          disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in          materia  agricola  predisposti da universita' degli studi e          da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro          delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto          delle  suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita'          di cui al presente articolo.".
                           |  
|   |                                 Art. 9.                   (Acquacoltura in acque marine)
  Al  comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine". 
                                         Nota all'art. 9:              - Il   testo  del  comma  2  dell'art.  2  della  legge          5 febbraio  1992,  n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di          acquacoltura),  a  seguito  delle modifiche apportate dalla          legge qui pubblicata, e' il seguente:              "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135          del   codice   civile,   i   soggetti,  persone  fisiche  o          giuridiche,    singoli    o   associati,   che   esercitano          l'acquacoltura  e  le connesse attivita' di prelievo sia in          acque dolci sia in acque salmastre e marine.".
                           |  
|   |                                Art. 10.                  (Unioni nazionali dei produttori)
  1.  Per  ciascuno  degli  anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire  15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle  unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle  produzioni  non  regolamentate  da  organizzazioni  comuni  di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera. 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1  si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499. 
                                         Nota all'art. 10:              -  L'art.  4  della  legge 23 dicembre 1999, n. 499, e'          riportato in nota all'art. 8.
                           |  
|   |                                Art. 11.                (Modifica all'articolo 7 della legge                      10 febbraio 1992, n. 164)
  Il  primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992,  n.  164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998,   n.   193,   e'   sostituito   dai  seguenti:  "E'  consentito successivamente  per  i  mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC  a  IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG,  sia  da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le  denominazioni  di  origine  e  le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area  viticola  ed  il  prodotto  abbia i requisiti prescritti per la denominazione  prescelta  e  quest'ultima  sia  territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza". 
                                         Nota all'art. 11:              -  Il  testo  del  comma  5  dell'art.  7  della  legge          10 febbraio   1992,   n.   164   (Nuove   disciplina  delle          denominazioni   d'origine   dei   vini),   come  sostituito          dall'art.  1  della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito          delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il          seguente:              "5. E'  consentito  successivamente per i mosti e per i          vini  ottenuti  il passaggio dal livello di classificazione          piu'  elevato  a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E'          inoltre  consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG,          sia  da  DOC  ad  altra  DOC,  sia da una IGT ad altra IGT,          purche'  le  denominazioni  di  origine  e  le  indicazioni          geografiche,   per   le  quali  si  effettua  il  passaggio          orizzontale,  si trovino nella medesima area viticola ed il          prodotto  abbia i requisiti prescritti per la denominazione          prescelta  e  quest'ultima sia territorialmente piu' estesa          rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo'          essere  effettuata a cura del detentore, nel rispetto della          regolamentazione  dell'Unione europea, e deve, per ciascuna          partita,  essere  comunicata  all'ufficio  dell'Ispettorato          repressione  frodi  competente per territorio e alla camera          di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura          competente  prima  della  relativa annotazione obbligatoria          nei registri.".
                           |  
|   |                                Art. 12.               (Interventi per i giovani agricoltori)
  All'articolo   13,  comma  1,  alinea,  primo  periodo,  del  decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.  173, dopo le parole: "comprese le cooperative,"  sono  inserite  le  seguenti: "le forme associative di giovani agricoltori,". 
                                         Nota all'art. 12:              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  13  del  decreto          legislativo   30 aprile  1998,  n.  173  ("Disposizioni  in          materia  di  contenimento  dei costi di produzione e per il          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,          n.  449"),  a seguito delle modifiche apportate dalla legge          qui pubblicata, e' il seguente:              "Art. 13 (Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo          delle  imprese  di trasformazione e commercializzazione). -          1.  Nel rispetto della decisione n. 94/173 CE, e' istituito          un  regime  di aiuti a favore delle imprese che operano nel          settore  agroalimentare,  comprese le cooperative, le forme          associative  di  giovani agricoltori, le organizzazioni dei          produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare.          Tale  regime e' definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto          legislativo  31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto          stabilito  dall'art.  48  dello  stesso decreto, nei limiti          delle  autorizzazioni  di spesa all'uopo recate da appositi          provvedimenti  legislativi,  entro sei mesi dall'entrata in          vigore  del  presente  decreto, attraverso un programma dal          Ministro  per  le  politiche  agricole, sentito il Ministro          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  di          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di          Bolzano.  Tale  programma  e'  diretto a favorire i settori          prioritari   e  ad  assicurare  partecipazione  adeguata  e          duratura  dei  produttori  agricoli  ai  vantaggi economici          dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1,          del  regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti          di  filiera  e  accordi interprofessionali, dando priorita'          agli  investimenti  richiesti da soggetti che hanno avviato          iniziative  di ristrutturazione societaria, organizzativa e          logistica    anche   tramite   processi   di   dismissioni,          concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale          programma e' finalizzato:                a) all'innovazione   tecnologica,   al  potenziamento          strutturale   e   al   miglioramento   delle  attivita'  di          trasformazione   e   di  commercializzazione  dei  prodotti          agricoli,  anche  attraverso l'acquisizione di impianti. di          know how, di brevetti, imprese e reti commerciali;                b) all'adeguamento   degli  impianti  alle  normative          sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente;                c) alla      valorizzazione      delle     produzioni          agroalimentari,  in  particolare  tipiche  e  di  qualita',          soprattutto  per  lo  sviluppo  di  iniziative  in  zone ad          insufficiente   valorizzazione  economica  dei  produttori,          favorendo  il  credito  all'esportazione  di  intesa con il          Ministero per il commercio estero;                d) al   rafforzamento   strutturale   delle   imprese          cooperative attraverso investimenti in conto capitale;                e) alla  realizzazione,  da  parte di cooperative, di          soggetti  consortili  e  associativi, di progetti specifici          che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di          assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche          in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30          del   Trattato,  e  di  processi  di  certificazione  della          qualita'.  Per  tale  finalita'  gli  aiuti potranno essere          concessi   relativamente   alle  spese  di  costituzione  e          funzionamento  amministrativo,  comprese  le  spese  per il          personale   assunto,   nella   misura  del  50  per  cento,          limitatamente al periodo di avvio non superiore comunque ai          5 anni;                f) alla  realizzazione  di  attivita'  di  ricerca  e          sviluppo,  relativa  ai prodotti di cui all'allegato II del          Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni          nazionali,  svolta  da imprese agroalimentari. L'intensita'          dell'aiuto  potra'  essere  fino  al  100  per cento lordo,          conformemente    a   quanto   previsto   dalla   disciplina          comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo:                g) all'introduzione  della  contabilita'  aziendale e          all'avviamento dei servizi di sostituzione".
                           |  
|   |                                Art. 13.                (Registro dei prodotti fitosanitari)
  All'articolo  4,  comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le  parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001". 
                                         Nota all'art. 13:              - Il   testo  del  comma  5  dell'art.  4  del  decreto          legislativo   23 ottobre  1996,  n.  542  (Differimento  di          termini  previsti da disposizioni legislative in materia di          interventi  in  campo economico e sociale), convertito, con          modificazioni,  dalla  legge  23 dicembre  1996,  n. 649, a          seguito   delle   modifiche   apportate   dalla  legge  qui          pubblicata, e' il seguente:              "5.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  agli          articoli 4  e  5  del  decreto  del  Ministro della sanita'          25 gennaio   1991,   n.  217,  e,  conseguentemente,  delle          sanzioni   di   cui  all'art.  21,  comma  4,  decreto  del          Presidente   della   Repubblica  24 maggio  1988,  n.  236,          decorre,   rispettivamente,   dal   30 giugno  2001  e  dal          30 aprile  2001, tranne che per le zone territoriali di cui          all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n.          217,  come  sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo          Ministro 2 luglio 1992, n. 436.".
                           |  
|   |                                Art. 14.                        (Proroga di termine)
  Il  termine  di  cui  all'articolo  23,  comma  6, primo periodo, del decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
                                         Nota all'art. 14:              - Si  riporta  il  comma 6, primo periodo, dell'art. 23          del    decreto   legislativo   11 maggio   1999,   n.   152          (Disposizioni  sulla tutela delle acque dall'inquinamento e          recepimento  della  direttiva  n. 91/271/CEE concernente il          trattamento  delle acque reflue urbane e della direttiva n.          91/676/CEE    relativa    alla   protezione   delle   acque          dall'inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da          fonti agricole):              "6.  Fatta salva la normativa transitoria di attuazione          dell'art.  1  della  legge  5 gennaio  1994,  n. 36, per le          derivazioni  o  utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o          in  parte  abusivamente  in  atto  alla  data di entrata in          vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17          del   regio   decreto   11 dicembre  1933,  n.  1775,  come          modificato  dal  presente articolo, e' ridotta ad un quinto          qualora  sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi          dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. La          concessione  in  sanatoria e' rilasciata nel rispetto della          legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite.          In  pendenza  del procedimento istruttorio della domanda di          concessione  in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire,          fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso          effettuato   e   il  potere  dell'autorita'  concedente  di          sospendere  in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in          contrasto  con i diritti di terzi o con il raggiungimento o          il mantenimento degli obiettivi di qualita'.".
                           |  
|   |                                Art. 15.       (Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2,           comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)
  1.  Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000  e  di  lire  100  miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002,  destinate  al  cofinanziamento  delle  azioni  e dei programmi previsti  dall'articolo  2,  comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2.   All'onere   derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo, determinato  in  lire  89  miliardi  per  l'anno  2000  e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  e,  per  gli  anni  2001  e  2002,  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
                                         Nota all'art. 15:              - Si  trascrive  il  testo  dei commi 2 e 7 dell'art. 2          della  legge  23 dicembre  1999,  n.  499, il cui titolo e'          riportato in nota all'art. 4:              "Art.   2   (Dotazioni   finanziarie   e  procedure  di          programmazione). - 1. (Omissis).              2.  I fondi specificamente recati dalla presente legge,          per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1,  per  il  periodo          1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999,          a  lire  99,1  miliardi  per  l'anno  2000  e  a lire 101,1          miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.              3.-6. (Omissis).              7.   Il   documento   programmatico  agroalimentare  e'          costituito:                a) dai     programmi     agricoli,    agroalimentari,          agroindustriali  e  forestali,  nonche'  di sviluppo rurale          predisposti  da  ogni singola regione e provincia autonoma,          di seguito denominati "programmi agricoli regionali ;                b) dai  programmi  di formazione professionale, volti          ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario,          realizzati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome di          intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale          e  facolta'  universitarie ad indirizzo agricoloforestale e          agroindustriale  delle  universita'  degli  studi,  e dagli          interventi a favore della imprenditorialita' giovanile;                c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni          riguardanti   l'insieme  delle  regioni  e  delle  province          autonome, da realizzare in forma cofinanziata;                d) dalle  attivita'  realizzate  dal  Ministero delle          politiche   agricole  e  forestali  ai  sensi  del  decreto          legislativo 4 giugno 1997, n. 143;                e) dagli   interventi  pubblici  e  dalle  azioni  di          sostegno  previsti  dal decreto legislativo 30 aprile 1998,          n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore;                f) dai  programmi  di  interventi  predisposti  dalla          societa'  Sviluppo  Italia  e da altre strutture operanti a          livello  nazionale  nel  settore  agricolo, agroalimentare,          agroindustriale e forestale".
                           |  
|   |                                Art. 16.     (Calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche)
  1.  E'  autorizzata  la  spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo  dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni  e  dalle  province  autonome  nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2.  Con  apposito  decreto  del  Ministro  delle politiche agricole e forestali,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente legge, si provvede alla definizione delle modalita'  volte  all'accertamento,  anche in via compensativa, degli ulteriori  crediti  delle  regioni  e  delle province autonome per il periodo  fino  al  31  dicembre  1999,  in  attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 3.  Nel  Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento  di  cui  al comma 2, nel quadro delle piu' generali compatibilita'  della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le  modalita'  per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2. 4.  La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di  programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma  3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  indica  l'ammontare  delle risorse disponibili per il finanziamento  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale in agricoltura anche  sulla  base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2. 5.  A  decorrere  dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale di cui alla legge 14 febbraio  1992,  n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata. 6.  Con  decreti  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di   Bolzano,   sono   determinati   i  criteri  e  le  modalita'  di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui ai commi 1 e 2. 7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai fini   del  bilancio  triennale  2000-2002,  nell'ambito  dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  l'anno  2000, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle politiche agricole e forestali. 
                                         Note all'art. 16:              - La  legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: "Nuove norme          per il Fondo di solidarieta' nazionale").              - Il titolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' il          seguente:  "Nuova  disciplina  del  Fondo  di  solidarieta'          nazionale".              - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lett. f)          della  legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme          di   contabilita'   generale  dello  Stato  in  materia  di          bilancio):                "f)  gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella,          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati          tra le spese in conto capitale.".
                           |  
|   |                                Art. 17.              (Coordinamento delle attivita' in materia             di prodotti agricoli tipici e di qualita')
  Per  il  coordinamento  delle  funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la gestione  degli  stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma  4-bis  dell'articolo  59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto  dall'articolo  123  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per  il  cui  funzionamento  e'  autorizzata  la  spesa di lire 1.800 milioni  annue  a  valere  sui  fondi  di cui al comma 2 del medesimo articolo 59. 
                                         Nota all'art. 17:              - Si  trascrive  il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art.          59  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo e'          riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art.          123 della citata legge n. 388/2000:              "2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma          1  sono  versate  all'entrata del bilancio dello Stato, per          essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del          bilancio  e  della  programmazione  economica  ad  apposita          unita'  previsionale  di base del Ministero delle politiche          agricole  e  forestali,  denominata  "Fondo per lo sviluppo          dell'agricoltura  biologica  e  di qualita' , ai fini della          successiva  ripartizione  da  effettuare  con  decreto  del          Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentita la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, per          il   finanziamento   di  programmi  nazionali  e  regionali          finalizzati:                a) al  potenziamento  delle  attivita'  di  ricerca e          sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale          e  della produzione di alimenti con funzione di prevenzione          delle malattie piu' diffuse;                b) alla  realizzazione  di  campagne  di promozione e          informazione   dei  consumatori  a  supporto  dei  prodotti          rientranti  nell'agricoltura  biologica, di quelli tipici e          tradizionali  nonche'  di quelli a denominazione di origine          protetta  di  cui  ai  regolamenti  (CEE)  n.  2081/92 e n.          2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;                c) alla   elaborazione,   alla   revisione   e   alla          divulgazione dei codici di buona pratica agricola.".              "4-bis.  Presso il Ministero delle politiche agricole e          forestali  e' istituito un comitato per la valorizzazione e          la  tutela  del  patrimonio  alimentare  italiano,  con  il          compito   di  censire  le  lavorazioni  alimentari  tipiche          italiane,  nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne          la  conoscenza  in  Italia  e nel mondo. Del comitato fanno          parte  esperti  di  settore, rappresentanti delle categorie          produttive,   delle   regioni   e   delle   amministrazioni          interessate.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche          agricole  e  forestali sono dettate le regole relative alla          composizione  ed  al funzionamento del Comitato, che svolge          anche  le  funzioni  e  le attivita' del comitato di cui ai          commi  3,  4  e  5  dell'art.  8  del  decreto  legislativo          30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.".
                           |  
|   |                                Art. 18.         (Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo                      3 novembre 1998, n. 455)
  1.  L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti  dall'articolo  18,  sono  dovuti  i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali  in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti  compensi  sono  versati  dai  costitutori  di  nuove  varieta' vegetali  in  appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove  hanno  sede  legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali".  |  
|   |                                Art. 19.          (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo                       10 agosto 2000, n. 260)
  1.  All'articolo  2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  alla  lettera  a),  le  parole:  "da  lire  cinque  milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b)  alla  lettera  b),  le  parole;  "da  lire  dieci  milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni". 
                                         Nota all art. 19:              - Il   testo  del  comma  3  dell'art.  2  del  decreto          legislativo    10 agosto   2000,   n.   260   (Disposizioni          sanzionatorie  in  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.          1493/99,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato          vitivinicolo,  a  norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre          1999,  n.  526),  a seguito delle modifiche apportate dalla          legge qui pubblicata, e' il seguente:              "3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente          al  1o settembre  1998,  nei  confronti  dei  soggetti  che          abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che          abbiano    ottenuto,    entro   il   31 luglio   2002,   la          regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera          a),   del   regolamento   (CE)   n.  1493/99  e  successive          modificazioni  e  disposizioni  applicative,  si applica la          sanzione      amministrativa     pecuniaria     di     lire          settecentocinquantamila  per  ogni  ettaro,  o  frazione di          ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente          impiantati   anteriormente   al   1o settembre   1998,  nei          confronti   dei   soggetti   che   abbiano   presentato  la          dichiarazione  di  cui  al  comma 1 e che abbiano ottenuto,          entro  il  31 luglio  2002,  la  regolarizzazione  prevista          dall'art.   2,   paragrafo  3,  lettera  c),  del  medesimo          regolamento  (CE)  n.  1493/99,  si  applicano  le sanzioni          amministrative pecuniarie seguenti:                a) da  lire  2,5  milioni  a  lire dodici milioni per          ettaro,  se  l'impianto  e'  stato  realizzato  in  terreni          ubicati  al  di  fuori di zone previste e delimitate per la          produzione   di   vini  di  qualita'  prodotti  in  regioni          delimitate,  in  base  a  criteri fissati con provvedimento          della  giunta  regionale  competente  per territorio tenuto          conto della realta' locale;                b) da  lire  5 milioni a lire venticinque milioni per          ettaro,  se  l'impianto  e' stato realizzato all'interno di          zone  previste  e  delimitate  per la produzione di vini di          qualita'  prodotti in regioni delimitate, in base a criteri          fissati con provvedimento della giunta regionale competente          per territorio, tenuto conto della realta' locale.".
                           |  
|   |                                Art. 20.    (Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)
  All'ultimo  comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto  dall'articolo  1-bis  del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 maggio 1995, n. 206,  le  parole:  "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001". 
                                         Nota all'art. 20:              - Il  testo  dell'ultimo  comma dell'art. 3 della legge          16 aprile  1973,  n. 171 (Interventi per la salvaguardia di          Venezia),  introdotto  dall'art.  1-bis  del  decreto-legge          29 marzo  1995,  n. 96, convertito, con modificazioni dalla          legge  31 maggio  1995,  n.  206, a seguito delle modifiche          apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:              "E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo          delle  acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale          delle  frazioni  di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e          di Sant'Erasmo.".
                           |  
|   |                                Art. 21.                  (Condono previdenziale agricolo)
  I  soggetti  di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  e  successive  modificazioni,  che,  a seguito della presentazione   della   domanda  di  regolarizzazione  della  propria posizione  debitoria  per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste  ed  hanno  omesso  il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali  maturati  entro  il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale. 
                                         Nota all'art. 21:              - Si  trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della          legge  23 dicembre 1998, n. 448, il cui titolo e' riportato          in nota all'art. 5:              "Art.     76    (Regolarizzazione    contributiva    in          agricoltura).   -   1.  I  datori  di  lavoro  agricolo,  i          coltivatori   diretti,   mezzadri,   coloni   e  rispettivi          concedenti,  nonche'  gli  imprenditori  agricoli  a titolo          principale,  debitori  per contributi e premi previdenziali          ed  assistenziali  omessi,  relativi a periodi contributivi          maturati  fino  a  tutto  il 1997, possono regolarizzare la          loro  posizione debitoria nei confronti dei competenti enti          impositori,   previa   presentazione  della  domanda  entro          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della          presente  legge, in venti rate consecutive di pari importo,          di  cui  la  prima  da versare entro il 31 ottobre 1999, la          seconda   da   versare  entro  il  15 dicembre  1999  e  le          successive  da  versare  con cadenza semestrale a decorrere          dal  31 maggio  2000,  secondo modalita' fissate dagli enti          stessi.  Le  rate  successive alla prima sono maggiorate di          interessi  pari  al  tasso  dell'l  per  cento annuo per il          periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza          della  prima  rata.  La regolarizzazione di quanto dovuto a          titolo  di  contributi o premi puo' avvenire anche in unica          soluzione,  entro  la  medesima data, mediante il pagamento          attualizzato  al  tasso  di  interesse  legale  della quota          capitale  dovuta  in  base  alle  predette  venti  rate. La          suddetta   regolarizzazione   comporta  l'estinzione  delle          obbligazioni   sorte  per  somme  aggiuntive,  interessi  e          sanzioni  amministrative  e  civili  non  ancora pagate. Si          applicano  i  commi  230  e  232  dell'art.  1  della legge          23 dicembre 1996, n. 662.".
                           |  
|   |                                Art. 22.                    (Lotta agli incendi boschivi)
  Per   le   esigenze   del   Corpo   forestale  dello  Stato  connesse all'attivita'  antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi  per  l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per   l'anno   2003.   Al   relativo   onere   si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.  |  
|   |                                Art. 23.                   (Ospitalita' rurale familiare)
  1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale  e alla valorizzazione della multifunzionalita' della aziende, possono  disciplinare  l'attivita' relativa al servizio di alloggio e di  prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attivita' abbiano  carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attivita' agrituristiche. 2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con  propria  legge,  le  caratteristiche  degli immobili che possono essere  utilizzati  per  l'attivita'  di  cui  al comma 1, nonche' le caratteristiche  di professionalita' e di continuita' dell'attivita'. Ogni   persona   fisica   non   puo'   essere  titolare  di  piu'  di un'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'. 3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende  agricole  della  zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attivita'  agrituristica  si  applica  anche  per  le attivita' di ospitalita' rurale.  |  
|   |                                Art. 24.                 (Obbligo di apposizione del prezzo                  sulle confezioni di fitofarmaci)
  E'  fatto  obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita.  |  
|   |                                Art. 25.            (Competenze delle regioni a statuto speciale          e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
  Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui  alla  presente  legge,  alle  regioni  a statuto speciale e alle province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dagli statuti e dalle relative  norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato.  |  
|   |                                Art. 26.            (Autorizzazione alle variazioni di bilancio)
  1.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le variazioni  di  bilancio  occorrenti  per l'attuazione della presente legge.    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.      Data a Roma, addi' 27 marzo 2001
                                 CIAMPI
                                    Amato, Presidente del Consiglio dei                                     Ministri                                  Pecoraro  Scanio,  Ministro  per le                                     politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
                                LAVORI PREPARATORI
            Senato della Repubblica (atto n. 3832):              Presentato  dal  Ministro per le politiche agricole (De          Castro) il 23 febbraio 1999.              Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione          agroalimentare),  in  sede deliberante, il 9 marzo 1999 con          pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli          affari  delle  Comunita'  europee  e  Parlamentare  per  le          questioni regionali.              Esaminato  dalla 9a commissione il 28 aprile 1999; 19 e          25 maggio 1999; 22 giugno 1999; 20, 22 e 27 luglio 1999; 15          e 28 settembre 1999.              Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e          produzione   agroalimentare),   in   sede   referente,   il          28 settembre  1999 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a,          6a,  7a,  giunta  per  gli affari delle Comunita' europee e          Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla  9a commissione, in sede referente, il          28 settembre 1999; 5, 6 e 19 ottobre 1999.              Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e          produzione   agroalimentare),   in   sede  deliberante,  il          3 novembre 1999, con i pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a,          6a,  7a,  giunta  per  gli Affari delle Comunita' europee e          Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato dalla 9a commissione, in sede deliberante, il          10 novembre 1999 ed approvato l'11 novembre 1999.          Camera dei deputati (atto n. 6559):              Assegnato  alla XIII commissione (Agricoltura), in sede          referente, il 19 novembre 1999 con pareri delle commissioni          I,  II,  V,  VI,  VII,  VIII,  X,  XI e Parlamentare per le          questioni regionali.              Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il          24  e  30 novembre  1999;  2 e 10 dicembre 1999; 27 gennaio          2000 e 3 febbraio 2000.              Relazione  scritta presentata il 10 febbraio 2000 (atto          n. 6559/A - relatore On. Trabattoni).              Assegnato    nuovamente    alla    XIII    commissione,          (Agricoltura)  in sede redigente, il 21 giugno 2000, con il          parere  delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e          Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla XIII commissione in sede redigente, il          22 giugno  2000;  4,  5  13,  19,  20, 26 e 27 luglio 2000;          28 settembre  2000, 4 ottobre 2000; 30 gennaio 2001; 7, 8 e          21 febbraio    2001;   approvazione   degli   articoli   il          22 febbraio 2001.              Presentazione  del  testo degli articoli il 30 novembre          2000  (atto  n.  6559  -  6903  -  6915-Red)  relatore  on.          Trabattoni.              Esaminato  in  aula  ed  approvato con modificazioni il          6 marzo 2001.          Senato della Repubblica (atto n. 3832-B):              Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione          agroalimentare),  in  sede deliberante, il 7 marzo 2001 con          pareri  delle  commissioni  1a, 2a, 5a, 6a, 11a, 12a, 13a e          Parlamentare per le questioni regionali.              Esaminato  dalla  9a commissione ed approvato l'8 marzo          2001.  |  
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