Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 27 marzo 2001, n. 122 |
Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 (Trasferimento all'AGEA di fondi per il settore lattiero-caseario)
Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e' autorizzato il trasferimento all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) dell'importo di lire 750 miliardi per l'anno 2000 e di lire 362,2 miliardi per l'anno 2001, cui si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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| Art. 2 (Albo nazionale degli esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari)
1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000. 2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale della produzione lorda vendibile ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale"; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97".
Note all'art. 2: - La legge 25 gennaio 1966, n. 31 abrogata dalla legge qui pubblicata, recava "Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari"; - Il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000, modificava e prorogava la legge 25 gennaio 1966, n. 31, abrogato dalla legge qui' pubblicata. - Il testo del comma 7 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25, (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla appartenenza alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1995-1997), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "7. Al fine di favorire i processi di aggregazione produttiva e commerciale dei produttori, nelle regioni dove il valore della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre 1997 e' inferiore al 35 per cento della produzione lorda vendibile totale regionale; in deroga a quanto previsto dal comma 2 si applicano i parametri minimi previsti dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, relativamente al numero dei produttori ed al fatturato necessario al riconoscimento delle organizzazioni di produttori. Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 412/97". - Il regolamento (CE) n. 412/97 della Commissione del 3 marzo 1997 fissa le modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori.
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| Art. 3. (Mutui)
Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali".
Nota all'art. 3: - Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati, anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. I soggetti di cui al primo periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se concessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalita' di garanzia dei mutui o prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attivita' agricole e imprenditoriali. E' facolta' del mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con il beneficio della attuazione della rate di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi gia' accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sara' comunque riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti contratti, il periodo vincolativo della destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del finanziamento e' stabilito in cinque anni. Il valore massimo del tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di ricontrattazione, e' quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo termine al momento dell'estinzione anticipata o della ricontrattazione del mutuo.".
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| Art. 4. (Codex Alimentarius e contributo straordinario all'Istituto nazionale della nutrizione)
1. Per assicurare lo svolgimento dei lavori del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius, di cui al decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, in adempimento degli obblighi internazionali, e' autorizzata, per gli anni 2002 e 2003, la spesa di lire 250 milioni annue. 2. Al fine di incrementare l'attivita' di ricerca nel campo della qualita' nutrizionale degli alimenti e dell'utilizzo ottimale delle risorse alimentari, e' attribuito un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l'anno 2002 all'Istituto nazionale della nutrizione. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2 miliardi e 250 milioni per l'anno 2002 e a lire 250 milioni per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Note all'art. 4: - Il titolo del decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 13 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 26 maggio 1967, e' il seguente: "Istituzione del Comitato nazionale italiano per il Codex Alimentarius". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): "Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".
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| Art. 5. (Societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla regione Calabria)
1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle societa' di forestazione gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora le regioni territorialmente competenti non subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, procedono agli atti necessari per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti contrattuali. 3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione ambientale nei settori della manutenzione del territorio, della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse gia' disponibili, a carico del bilancio della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno 2001. 4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia' concessi in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale. 6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato di tre mesi. 7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale per gli interventi di forestazione produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.
Note all'art. 5: - Si riporta il titolo e l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104: "Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo dei Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale". "Art. 21 (Attivita' delle societa' di forestazione controllate dal Ministero del tesoro). - 1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovra' avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le societa' di forestazione, gia' controllate dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumita' delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.". - Si trascrive il testo dall'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale): "Art. 6. - Nelle societa' controllate dallo Stato, il Ministro per il tesoro puo' con proprio decreto, da emanarsi di concerto col Ministro competente, avocare a se' e, alle proprie dipendenze, all'Ufficio liquidazioni di cui all'art. 1, tutte le facolta' che competono allo Stato come azionista per richiedere la convocazione di assemblee straordinarie, nonche' per votare lo scioglimento o la messa in liquidazione anche anticipata delle societa', la nomina, la revoca o la sostituzione dei liquidatori e l'azione di responsabilita' contro amministratori e liquidatori.". - Si trascrive il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". - Si trascrive la tabella D, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001): "Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Articoli 3, comma 9, e 8, comma 4-bis: Contributo speciale alla regione Calabria (Settore n. 27) (7.2.1.12 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 8640): 167.000 51.000 190.000" - Si trascrive il testo del comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337 (Disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta): "4. Nell'attesa del perfezionamento del trasferimento previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994. n. 595, sulla base di intese immediatamente operative stipulate con le amministrazioni dello Stato interessate, il personale iscritto nel ruolo unico, il cui onere resta a carico della gestione liquidatoria unificata, e' utilizzato temporaneamente presso le medesime amministrazioni dello Stato.". - Si trascrive il comma 26 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "26. Il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come modificato dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 17 giugno 1996 n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto l996, n. 421, puo' essere prorogato con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro riferisce trimestralmente al Parlamento.". - La legge 1o marzo 1986, n. 64, reca: "Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno".
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| Art. 6. (Formazione in agricoltura)
Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di formazione tecnica superiore secondo le modalita' stabilite dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, per la programmazione e la vigilanza dell'attivita' di formazione in agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.
Note all'art. 6: - Si trascrive il comma 1, lettera c), dell'art. 142 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). "Art. 142 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi inerenti a: a)-b) (Omissis); c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;". - Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali): "Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). - 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440 nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
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| Art. 7. (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri prodotti agricoli)
1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione di origine a lunga stagionatura puo' essere costituito dai produttori che adempiono alle condizioni previste per la immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella forma e con le modalita' previste dalla legge 24 luglio 1985, n. 401. 2. Il contrassegno e le relative modalita' di applicazione, nonche' le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n. 125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 e' disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n. 401.
Note all'art. 7: - Il titolo della legge 24 luglio 1985, n. 401, e' il seguente: "Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata". - L'art. 2786 del codice civile recita: "Art. 2786 (Costituzione). - Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di entrambe, in modo che il costituente sia nella impossibilita' di disporne senza la cooperazione del creditore.". - La legge 10 aprile 1954, n. 125, reca: "Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi". - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1955, n. 667, e' il seguente: "Norme regolamentari per l'esecuzione della legge 10 aprile 1954, n. 125".
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| Art. 8. (Prevenzione e contrasto del fenomeno del bracconaggio)
1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' ai fini di un rafforzamento delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento dell'attivita' di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del 1992. 2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le indennita', i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonche' le attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici necessari per l'attivita' antibracconaggio, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio): "Art. 30 (Sanzioni penali). - 1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni: a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da L. 1.800.000 a L. 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'art. 18; b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2; c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo; d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da L. 900.000 a L. 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attivita' sportive; e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da L. 1.500.000 a L. 4.000.000 per chi esercita l'uccellagione; f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio; g) l'ammenda fino a L. 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento; h) l'ammenda fino a L. 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresi' la misura della confisca dei richiami; i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a L. 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da L. 1.000.000 a L. 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate. 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalita' di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di tassidermia e imbalsamazione. 3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. 4. Ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.". - Si trascrive il testo dell'art. 27, comma 2, della citata legge n. 157/1992: "2. La vigilanza di cui al comma 1 e', altresi', affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; e' affidata altresi' alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.". - Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale): "Art. 4 (Finanziamento delle attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali). - 1. Per il periodo 1999-2002, e' autorizzata per ciascun anno la spesa di lire 250 miliardi per le attivita' di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali concernenti in particolare la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualita' dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonche' il sostegno delle politiche forestali nazionali. Una quota di tali disponibilita' puo' essere destinata a progetti speciali in materia agricola predisposti da universita' degli studi e da altri enti pubblici di ricerca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede al riparto delle suddette disponibilita' finanziarie tra le finalita' di cui al presente articolo.".
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| Art. 9. (Acquacoltura in acque marine)
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e marine".
Nota all'art. 9: - Il testo del comma 2 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attivita' di acquacoltura), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attivita' di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine.".
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| Art. 10. (Unioni nazionali dei produttori)
1. Per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e' autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute a favore delle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato al fine di migliorare la qualita' della gestione dell'offerta nonche' di rafforzare i rapporti di filiera. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Nota all'art. 10: - L'art. 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' riportato in nota all'art. 8.
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| Art. 11. (Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164)
Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, e' sostituito dai seguenti: "E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza".
Nota all'art. 11: - Il testo del comma 5 dell'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuove disciplina delle denominazioni d'origine dei vini), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza. La riclassificazione puo' essere effettuata a cura del detentore, nel rispetto della regolamentazione dell'Unione europea, e deve, per ciascuna partita, essere comunicata all'ufficio dell'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente prima della relativa annotazione obbligatoria nei registri.".
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| Art. 12. (Interventi per i giovani agricoltori)
All'articolo 13, comma 1, alinea, primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo le parole: "comprese le cooperative," sono inserite le seguenti: "le forme associative di giovani agricoltori,".
Nota all'art. 12: - Il testo del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 ("Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 13 (Interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione). - 1. Nel rispetto della decisione n. 94/173 CE, e' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese che operano nel settore agroalimentare, comprese le cooperative, le forme associative di giovani agricoltori, le organizzazioni dei produttori e le industrie di trasformazione agroalimentare. Tale regime e' definito, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 48 dello stesso decreto, nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, attraverso un programma dal Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale programma e' diretto a favorire i settori prioritari e ad assicurare partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli ai vantaggi economici dell'iniziativa, cosi' come previsto dall'art. 12, comma 1, del regolamento (CE) n. 951/97, anche attraverso contratti di filiera e accordi interprofessionali, dando priorita' agli investimenti richiesti da soggetti che hanno avviato iniziative di ristrutturazione societaria, organizzativa e logistica anche tramite processi di dismissioni, concentrazioni e fusioni di imprese o rami di azienda. Tale programma e' finalizzato: a) all'innovazione tecnologica, al potenziamento strutturale e al miglioramento delle attivita' di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche attraverso l'acquisizione di impianti. di know how, di brevetti, imprese e reti commerciali; b) all'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie comunitarie e di protezione dell'ambiente; c) alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualita', soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente valorizzazione economica dei produttori, favorendo il credito all'esportazione di intesa con il Ministero per il commercio estero; d) al rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale; e) alla realizzazione, da parte di cooperative, di soggetti consortili e associativi, di progetti specifici che prevedano l'avviamento o l'estensione dell'attivita' di assistenza tecnico-economica, giuridica e commerciale anche in vista dell'adozione di marchi, nel rispetto dell'art. 30 del Trattato, e di processi di certificazione della qualita'. Per tale finalita' gli aiuti potranno essere concessi relativamente alle spese di costituzione e funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, nella misura del 50 per cento, limitatamente al periodo di avvio non superiore comunque ai 5 anni; f) alla realizzazione di attivita' di ricerca e sviluppo, relativa ai prodotti di cui all'allegato II del Trattato, per il miglioramento qualitativo delle produzioni nazionali, svolta da imprese agroalimentari. L'intensita' dell'aiuto potra' essere fino al 100 per cento lordo, conformemente a quanto previsto dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo: g) all'introduzione della contabilita' aziendale e all'avviamento dei servizi di sostituzione".
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| Art. 13. (Registro dei prodotti fitosanitari)
All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, le parole: "dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001".
Nota all'art. 13: - Il testo del comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 542 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'art. 21, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2001 e dal 30 aprile 2001, tranne che per le zone territoriali di cui all'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436.".
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| Art. 14. (Proroga di termine)
Il termine di cui all'articolo 23, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e' riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 14: - Si riporta il comma 6, primo periodo, dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole): "6. Fatta salva la normativa transitoria di attuazione dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, per le derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica, in tutto o in parte abusivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dal presente articolo, e' ridotta ad un quinto qualora sia presentata domanda in sanatoria entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La concessione in sanatoria e' rilasciata nel rispetto della legislazione vigente e delle utenze regolarmente assentite. In pendenza del procedimento istruttorio della domanda di concessione in sanatoria, l'utilizzazione puo' proseguire, fermo restando l'obbligo del pagamento del canone per l'uso effettuato e il potere dell'autorita' concedente di sospendere in qualsiasi momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualita'.".
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| Art. 15. (Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499)
1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e' incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 499 del 1999. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Nota all'art. 15: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 7 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 4: "Art. 2 (Dotazioni finanziarie e procedure di programmazione). - 1. (Omissis). 2. I fondi specificamente recati dalla presente legge, per le finalita' di cui all'art. 1, per il periodo 1999-2002, ammontano a lire 499,3 miliardi per l'anno 1999, a lire 99,1 miliardi per l'anno 2000 e a lire 101,1 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 3.-6. (Omissis). 7. Il documento programmatico agroalimentare e' costituito: a) dai programmi agricoli, agroalimentari, agroindustriali e forestali, nonche' di sviluppo rurale predisposti da ogni singola regione e provincia autonoma, di seguito denominati "programmi agricoli regionali ; b) dai programmi di formazione professionale, volti ad agevolare l'inserimento di giovani nel settore primario, realizzati dalle regioni e dalle province autonome di intesa con istituti di istruzione secondaria, professionale e facolta' universitarie ad indirizzo agricoloforestale e agroindustriale delle universita' degli studi, e dagli interventi a favore della imprenditorialita' giovanile; c) dai programmi interregionali o dalle azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni e delle province autonome, da realizzare in forma cofinanziata; d) dalle attivita' realizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143; e) dagli interventi pubblici e dalle azioni di sostegno previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e dalle misure di razionalizzazione del settore; f) dai programmi di interventi predisposti dalla societa' Sviluppo Italia e da altre strutture operanti a livello nazionale nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".
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| Art. 16. (Calamita' naturali ed eccezionali avversita' atmosferiche)
1. E' autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno 2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15 ottobre 1981, n. 590. 2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla definizione delle modalita' volte all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14 febbraio 1992, n. 185. 3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza pubblica, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2. 4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura anche sulla base del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al comma 2. 5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in attesa della riforma del Fondo di solidarieta' nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il credito di soccorso sono comunque concessi in forma attualizzata. 6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri e le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui ai commi 1 e 2. 7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Note all'art. 16: - La legge 15 ottobre 1981, n. 590, reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarieta' nazionale"). - Il titolo della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e' il seguente: "Nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale". - Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 3, lett. f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale.".
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| Art. 17. (Coordinamento delle attivita' in materia di prodotti agricoli tipici e di qualita')
Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.
Nota all'art. 17: - Si trascrive il testo dei commi 2 e 4-bis dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il cui titolo e' riportato in nota al precedente art. 5 introdotto dall'art. 123 della citata legge n. 388/2000: "2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata "Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' , ai fini della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi nazionali e regionali finalizzati: a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse; b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992; c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei codici di buona pratica agricola.". "4-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni alimentari tipiche italiane, nonche' di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore, rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato, che svolge anche le funzioni e le attivita' del comitato di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che e' soppresso.".
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| Art. 18. (Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455)
1. L'articolo 26 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Tariffe). - 1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo 18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in misura corrispondente all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati dai costitutori di nuove varieta' vegetali in appositi capitoli di entrata del bilancio delle regioni ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali". |
| Art. 19. (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260)
1. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "da lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 2,5 milioni"; b) alla lettera b), le parole; "da lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 5 milioni".
Nota all art. 19: - Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "3. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di lire settecentocinquantamila per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Per i vigneti abusivamente impiantati anteriormente al 1o settembre 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e che abbiano ottenuto, entro il 31 luglio 2002, la regolarizzazione prevista dall'art. 2, paragrafo 3, lettera c), del medesimo regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie seguenti: a) da lire 2,5 milioni a lire dodici milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato in terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio tenuto conto della realta' locale; b) da lire 5 milioni a lire venticinque milioni per ettaro, se l'impianto e' stato realizzato all'interno di zone previste e delimitate per la produzione di vini di qualita' prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della giunta regionale competente per territorio, tenuto conto della realta' locale.".
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| Art. 20. (Modifica all'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171)
All'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, le parole: "31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001".
Nota all'art. 20: - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), introdotto dall'art. 1-bis del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, a seguito delle modifiche apportate dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "E' consentito sino al 31 dicembre 2001 per il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.".
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| Art. 21. (Condono previdenziale agricolo)
I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza della quarta rata semestrale.
Nota all'art. 21: - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui titolo e' riportato in nota all'art. 5: "Art. 76 (Regolarizzazione contributiva in agricoltura). - 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonche' gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 1997, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 31 ottobre 1999, la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999 e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 maggio 2000, secondo modalita' fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'l per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi puo' avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.".
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| Art. 22. (Lotta agli incendi boschivi)
Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 23. (Ospitalita' rurale familiare)
1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalita' della aziende, possono disciplinare l'attivita' relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attivita' abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attivita' agrituristiche. 2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attivita' di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche di professionalita' e di continuita' dell'attivita'. Ogni persona fisica non puo' essere titolare di piu' di un'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'. 3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attivita' agrituristica si applica anche per le attivita' di ospitalita' rurale. |
| Art. 24. (Obbligo di apposizione del prezzo sulle confezioni di fitofarmaci)
E' fatto obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita. |
| Art. 25. (Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato. |
| Art. 26. (Autorizzazione alle variazioni di bilancio)
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3832): Presentato dal Ministro per le politiche agricole (De Castro) il 23 febbraio 1999. Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 9 marzo 1999 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, Giunta per gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione il 28 aprile 1999; 19 e 25 maggio 1999; 22 giugno 1999; 20, 22 e 27 luglio 1999; 15 e 28 settembre 1999. Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede referente, il 28 settembre 1999 con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, giunta per gli affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione, in sede referente, il 28 settembre 1999; 5, 6 e 19 ottobre 1999. Nuovamente assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 3 novembre 1999, con i pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 7a, giunta per gli Affari delle Comunita' europee e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione, in sede deliberante, il 10 novembre 1999 ed approvato l'11 novembre 1999. Camera dei deputati (atto n. 6559): Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 19 novembre 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 24 e 30 novembre 1999; 2 e 10 dicembre 1999; 27 gennaio 2000 e 3 febbraio 2000. Relazione scritta presentata il 10 febbraio 2000 (atto n. 6559/A - relatore On. Trabattoni). Assegnato nuovamente alla XIII commissione, (Agricoltura) in sede redigente, il 21 giugno 2000, con il parere delle commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla XIII commissione in sede redigente, il 22 giugno 2000; 4, 5 13, 19, 20, 26 e 27 luglio 2000; 28 settembre 2000, 4 ottobre 2000; 30 gennaio 2001; 7, 8 e 21 febbraio 2001; approvazione degli articoli il 22 febbraio 2001. Presentazione del testo degli articoli il 30 novembre 2000 (atto n. 6559 - 6903 - 6915-Red) relatore on. Trabattoni. Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 6 marzo 2001. Senato della Repubblica (atto n. 3832-B): Assegnato alla 9a commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare), in sede deliberante, il 7 marzo 2001 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 11a, 12a, 13a e Parlamentare per le questioni regionali. Esaminato dalla 9a commissione ed approvato l'8 marzo 2001. |
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