| Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 4 aprile 2001 |  
| Integrazione  del  decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme  per  la  tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del  decreto  ministeriale  13  marzo  1995,  concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Vista  la  legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ed in particolare l'art. 2;  Visto  il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 5;  Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in particolare l'art. 7;  Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica";  Visto  il  proprio  decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: "Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti";  Vista  la  nota della Federazione pugilistica italiana del 23 marzo 2000,  con  cui  si comunica l'istituzione della sezione femminile di pugilato;  Ritenuto   necessario   prevedere,  per  le  atlete  che  praticano pugilato,  sia  in  ambito agonistico che professionistico, specifici controlli  sanitari, oltre a quelli stabiliti per gli atleti di sesso maschile dai citati decreti ministeriali;  Sentito il Consiglio superiore di sanita';
                                Decreta:                               Art. 1.  Non  puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle  atlete  portatrici  di  protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza.  Prima  di  iniziare  la  pratica agonistica ogni atleta deve essere informata  sui  rischi  per la salute ai quali va incontro e prestare consenso scritto.  Le  atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni:    casco protettivo;    corsetto toracico protettivo;    adeguata protezione pelvica.  |  
|   |                                 Art. 3.  Per  le  atlete  gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del  decreto  ministeriale  18  febbraio  1982,  "Norme per la tutela sanitaria  dell'attivita'  sportiva agonistica" e dall'allegato F del decreto  ministeriale  13 marzo  1995  "Norme  sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti" sono integrati come segue:    1)  al  momento  del  tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre  agli  accertamenti  gia'  previsti  per  gli  atleti  di sesso maschile  dai  predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi:      accertamento  del  sesso  all'inizio  dell'attivita' agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO);      visita   senologica  con  ecografia  mammaria  (con  successivi controlli a cadenza annuale);      ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale);      esame mammografico, su indicazione clinica;    2)  prima di ogni competizione, la visita medica dovra' tenere in particolare   riguardo  l'esame  obiettivo  delle  regioni  mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovra', inoltre, presentare il referto di   un   test  di  gravidanza  non  anteriore  ai  cinque  giorni  e sottoscrivere una dichiarazione in cui sara' precisata l'assenza di:      emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale;      masse tumorali pelviche;      disturbi genito-urinari;      atti chirurgici recenti e/o traumi;      eventuali alterazioni del ciclo mestruale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  Ministero  della  sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario  delle  atlete  per  un  periodo di tre anni. A tal fine la Federazione  pugilistica  italiana  fornira' gli elementi conoscitivi atti  a  valutare  la  reale  efficacia  delle  misure  di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 aprile 2001                                                Il Ministro: Veronesi  |  
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