Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 4 aprile 2001 |
Integrazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, concernente norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica e del decreto ministeriale 13 marzo 1995, concernente norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 26 ottobre 1971, n. 1099, ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ed in particolare l'art. 5; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91, ed in particolare l'art. 7; Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982, concernente: "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica"; Visto il proprio decreto in data 13 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, concernente: "Norme per la tutela sanitaria degli sportivi professionisti"; Vista la nota della Federazione pugilistica italiana del 23 marzo 2000, con cui si comunica l'istituzione della sezione femminile di pugilato; Ritenuto necessario prevedere, per le atlete che praticano pugilato, sia in ambito agonistico che professionistico, specifici controlli sanitari, oltre a quelli stabiliti per gli atleti di sesso maschile dai citati decreti ministeriali; Sentito il Consiglio superiore di sanita';
Decreta: Art. 1. Non puo' essere riconosciuta l'idoneita' alla pratica del pugilato alle atlete portatrici di protesi mammaria e a quelle in stato di gravidanza. Prima di iniziare la pratica agonistica ogni atleta deve essere informata sui rischi per la salute ai quali va incontro e prestare consenso scritto. Le atlete devono indossare, sia negli incontri di allenamento, sia nelle competizioni: casco protettivo; corsetto toracico protettivo; adeguata protezione pelvica. |
| Art. 3. Per le atlete gli accertamenti sanitari previsti dalla tabella B del decreto ministeriale 18 febbraio 1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica" e dall'allegato F del decreto ministeriale 13 marzo 1995 "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti" sono integrati come segue: 1) al momento del tesseramento le atlete dovranno effettuare, oltre agli accertamenti gia' previsti per gli atleti di sesso maschile dai predetti decreti ministeriali, i seguenti controlli ed esami integrativi: accertamento del sesso all'inizio dell'attivita' agonistica secondo le norme Comitato olimpico internazionale (CIO); visita senologica con ecografia mammaria (con successivi controlli a cadenza annuale); ecografia pelvica (con successivi controlli a cadenza annuale); esame mammografico, su indicazione clinica; 2) prima di ogni competizione, la visita medica dovra' tenere in particolare riguardo l'esame obiettivo delle regioni mammaria, addominale e pelvica. L'atleta dovra', inoltre, presentare il referto di un test di gravidanza non anteriore ai cinque giorni e sottoscrivere una dichiarazione in cui sara' precisata l'assenza di: emorragia vaginale, diversa da flusso mestruale; masse tumorali pelviche; disturbi genito-urinari; atti chirurgici recenti e/o traumi; eventuali alterazioni del ciclo mestruale. |
| Art. 4. Il Ministero della sanita' effettuera' una vigilanza sul rischio sanitario delle atlete per un periodo di tre anni. A tal fine la Federazione pugilistica italiana fornira' gli elementi conoscitivi atti a valutare la reale efficacia delle misure di protezione adottate e le eventuali conseguenze sulla salute delle atlete. |
| Art. 5. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 aprile 2001 Il Ministro: Veronesi |
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