Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2001 |
Rideterminazione della tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; Visto, in particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo; Visto l'art. 37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il quale prevede che le tariffe in materia di imposta sulla pubblicita' e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, ed in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; Considerato che l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe V) e' fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta inferiore a quello per il quale e' possibile procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata; Ritenuta la necessita' di adeguare il predetto importo minimo al fine di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso adempimento spontaneo, nonche' di rideterminare gli altri importi (comuni di classe IV, III, II e I) nella proporzione attualmente prevista; Visto l'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17,della legge n. 488 del 1999, in base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del cinquanta per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000; Visto il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta: Art. 1. 1. La tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' cosi' rideterminata: comuni di classe I L. 38.000 comuni di classe II L. 34.000 comuni di classe III L. 30.000 comuni di classe IV L. 26.000 comuni di classe V L. 22.000 |
| Art. 2. 2. La rideterminazione della tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1o marzo 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato
Il Ministro delle finanze Del Turco
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365 |
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