| Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2001 |  
| Rideterminazione    della   tariffa   dell'imposta   comunale   sulla pubblicita'  ordinaria  di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 507/1993. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
    Visto  il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernente la   revisione   ed   armonizzazione   dell'imposta   comunale  sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;  Visto,  in  particolare, l'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993, che reca la tariffa dell'imposta da applicare per la pubblicita' effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo;  Visto  l'art.  37 del medesimo decreto legislativo n. 507 del 1993, il  quale  prevede  che  le  tariffe  in  materia  di  imposta  sulla pubblicita'  e  di  diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta   del  Ministro  delle  finanze,  previa  deliberazione  del Consiglio dei Ministri;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul reddito,  ed in particolare l'art. 12-bis il quale prevede che non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila;  Considerato  che  l'importo minimo delle attuali tariffe (comuni di classe  V)  e' fissato in lire sedicimila e che pertanto tale importo risulta  inferiore  a  quello  per  il  quale  e' possibile procedere all'iscrizione a ruolo ai sensi della disposizione sopra richiamata;  Ritenuta  la  necessita'  di adeguare il predetto importo minimo al fine  di assicurarne l'accertamento e la riscossione anche in caso di omesso  adempimento  spontaneo,  nonche'  di  rideterminare gli altri importi  (comuni  di  classe  IV,  III,  II  e  I)  nella proporzione attualmente prevista;  Visto  l'art.  11,  comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come  modificato  dall'art. 30, comma 17,della legge n. 488 del 1999, in  base al quale le tariffe ed i diritti di cui al capo I del citato decreto  legislativo  n. 507 del 1993, possono essere aumentati dagli enti  locali  fino  ad un massimo del venti per cento a decorrere dal 1o gennaio  1998  e  fino  ad  un  massimo  del cinquanta per cento a decorrere dal 1o gennaio 2000;  Visto  il parere favorevole formulato dalla conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 12 ottobre 2000;  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                                Decreta:                               Art. 1.  1.  La  tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 12 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' cosi' rideterminata:  comuni di classe I L. 38.000  comuni di classe II L. 34.000  comuni di classe III L. 30.000  comuni di classe IV L. 26.000  comuni di classe V L. 22.000  |  
|   |                                 Art. 2.  2.  La  rideterminazione della tariffa per la pubblicita' ordinaria di cui all'art. 1 decorre dal 1o marzo 2001.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  Roma, 16 febbraio 2001
                             Il Presidente del Consiglio dei Ministri                                            Amato
  Il Ministro delle finanze       Del Turco
  Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 365  |  
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