Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 6520 |
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione in proprieta' alle istituzioni scolastiche di computer e di altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale Al Consiglio di Stato Alla Corte dei Conti - Segretariato generale All'Autorita' garante della concorrenza e del mercato All'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria All'Autorita' per l'informatica nella P.A. Al Garante per la protezione dei dati personali All'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas All'Avvocatura generale dello Stato Alla Ragioneria generale dello Stato A tutti i Ministeri - Gabinetto del Ministro
Con direttiva del 5 novembre 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha demandato a questo Provveditorato la valutazione della opportunita' di esonerare in via preventiva le amministrazioni statali dall'esperimentodelle procedure di alienazione a titolo oneroso per i beni in oggetto, al fine di consentire la cessione di tali beni alle istituzioni scolastiche. Considerata l'estrema varieta' delle marche e dei modelli in commercio, non appare possibile compilare elenchi esaustivi dei beni da cedere gratuitamente. In attesa dell'eventuale emanazione di una nuova normativa al riguardo, potranno comunque essere ceduti direttamente, in applicazione della presente circolare, tutti i personal computer e le altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, acquistati da oltre cinque anni. Gli uffici cedenti opereranno il discarico dai propri inventari con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 delle istruzioni generali sui servizi del P.G.S., approvate con decreto ministeriale n. 115 del 20 giugno 1987. Gli istituti scolastici riceventi, all'atto della inventariazione, dovranno indicare un valore pari a zero, poiche' e' la stessa norma di cui all'art. 17, comma 20 della legge 15 maggio 1997, n. 127 a disporre che, ad ammortamento avvenuto, il valore dei beni di cui trattasi deve essere azzerato. Roma, 15 marzo 2001
Il provveditore generale dello Stato reggente Fiorentino |
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