Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
CIRCOLARE 15 marzo 2001, n. 6520
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1999. Cessione in proprieta' alle istituzioni scolastiche di computer e di altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato
generale
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei Conti - Segretariato
generale
All'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato
All'Ufficio del Garante per la
radiodiffusione e l'editoria
All'Autorita' per l'informatica
nella P.A.
Al Garante per la protezione dei
dati personali
All'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas
All'Avvocatura generale dello Stato
Alla Ragioneria generale dello
Stato
A tutti i Ministeri - Gabinetto del
Ministro

Con direttiva del 5 novembre 1999 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha demandato a questo Provveditorato la valutazione della opportunita' di esonerare in via preventiva le amministrazioni statali dall'esperimentodelle procedure di alienazione a titolo oneroso per i beni in oggetto, al fine di consentire la cessione di tali beni alle istituzioni scolastiche.
Considerata l'estrema varieta' delle marche e dei modelli in commercio, non appare possibile compilare elenchi esaustivi dei beni da cedere gratuitamente.
In attesa dell'eventuale emanazione di una nuova normativa al riguardo, potranno comunque essere ceduti direttamente, in applicazione della presente circolare, tutti i personal computer e le altre apparecchiature che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, acquistati da oltre cinque anni.
Gli uffici cedenti opereranno il discarico dai propri inventari con osservanza delle disposizioni di cui all'art. 105 delle istruzioni generali sui servizi del P.G.S., approvate con decreto ministeriale n. 115 del 20 giugno 1987.
Gli istituti scolastici riceventi, all'atto della inventariazione, dovranno indicare un valore pari a zero, poiche' e' la stessa norma di cui all'art. 17, comma 20 della legge 15 maggio 1997, n. 127 a disporre che, ad ammortamento avvenuto, il valore dei beni di cui trattasi deve essere azzerato.
Roma, 15 marzo 2001

Il provveditore generale dello Stato reggente
Fiorentino
 
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