Gazzetta n. 89 del 17 aprile 2001 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 21 marzo 2001
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;
Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;
Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanze del 13 luglio 1999 e 25 ottobre 1999, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 10 settembre 1999;
Viste le deliberazioni del senato accademico di data 20 novembre 2000 e 18 dicembre 2000, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 23 febbraio 2000, sono stati approvati rispettivamente l'inserimento nello statuto dell'Universita' di Trieste dell'art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita'), con conseguente modificazione dell'art. 5, commi 6-11 del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste nonche' la modificazione dell'art. 19 dello statuto medesimo;
Viste le note rettorali del 13 dicembre 2000 e 29 dicembre 2000, rispettivamente prot. n. 20000036459 e n. 20000038038, di trasmissione al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica delle deliberazioni del senato accademico del 20 novembre 2000 e del 18 dicembre 2000 di approvazione delle succitate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste;
Preso atto che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 23 febbraio 2001, prot. n. 396, non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate;
Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto nonche' del regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste;

Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'inserimento del seguente art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita'), nello statuto dell'Universita' degli studi di Trieste:
"Art. 41 (Difesa in giudizio dell'Universita') - La rappresentanza e difesa in giudizio dell'Universita', dei suoi organi e dei suoi centri di imputazione di interessi, innanzi alle magistrature ordinarie civili, penali, amministrative e speciali, sono affidate, di norma, all'avvocatura dello Stato.
Nelle ipotesi di conflitto virtuale o reale di interessi, ed in quelle nelle quali ragioni di urgenza e o di specializzazione lo richiedano, l'Universita' potra' avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro, supportando l'eccezionale scelta con adeguata motivazione.
I commi precedenti non si applicano alle ipotesi disciplinate dall'art. 31, comma 3, di assunzione a carico dell'Universita' di spese di difesa legale per l'assistenza in giudizio di dipendenti.".
 
Art. 2.
E' approvata la modifica all'art. 5, commi 6-11, del regolamento generale di Ateneo transitorio, come segue:
"Art. 5 (Organizzazione ed attivita') - [...]
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Universita' puo' assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilita' penale e/o civile per fatto o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. La previsione di spesa relativa viene annualmente posta a carico del bilancio di previsione.
Compete al consiglio di amministrazione, sentita la motivata relazione del rettore, deliberare sui singoli casi, tenuto conto dell'interesse diretto o indiretto che ciascun caso presenta per l'Universita'.
In tali ipotesi, l'Universita', nei limiti di spesa annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione, assume direttamente a proprio carico le spese e competenze del difensore scelto dal dipendente o le rimborsa al dipendente, qualora gia' corrisposte. E' in ogni caso richiesto il parere di congruita' del competente ordine degli avvocati di cui all'art. 636, primo comma, c.p.c. In caso di sentenza passata in giudicato che lo condanni per atti o fatti commessi con dolo o colpa grave, il dipendente non ha diritto ad alcun rimborso delle spese o competenze legali gia' corrisposte ed e' tenuto a rimborsare all'Universita' le spese e competenze legali prese direttamente in carico ai sensi del comma 10.
Il rettore, previo parere del consiglio di amministrazione, concorda con l'Avvocatura dello Stato le modalita' e le condizioni per consentire ai dipendenti dell'Universita' che lo desiderino di avvalersi della difesa dell'Avvocatura dello Stato, nei casi previsti dal presente articolo.".
 
Art. 3.
E' approvata la modificazione dell'art. 19 dello statuto con l'inserimento di un punto g) formulato come segue:
"g) da' parere sulla costituzione di nuovi dipartimenti e/o su modifica o riassetto dei dipartimenti gia' attivati.".
 
Art. 4.
Le summenzionate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Universita' degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.
 
Art. 5.
Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.
Trieste, 21 marzo 2001
Il rettore: Delcaro
 
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