Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 2001, n. 121
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera c), 12, comma 1, lettere n), o), e q), 13, comma 2, e 17, comma 1;
Visti gli articoli 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visti gli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146;
Vista la legge 10 ottobre 1989, n. 349;
Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, ed in particolare l'articolo 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;
Considerato che l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, ha integrato i principi e i criteri direttivi gia' previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per l'adozione dei regolamenti di costituzione e disciplina degli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;
Considerato, altresi', che il citato articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 stabilisce che l'organizzazione degli uffici preposti al controllo interno avviene anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari e di personale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 127/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;
Visti i rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 3 aprile 2001;
Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2001;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con il Ministro per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta
collaborazione con il Ministro delle finanze previsti
dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; b) Ministro: il Ministro delle finanze; c) Ministero: il Ministero delle finanze; d) decreto legislativo n. 29, del 1993: il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il
Ministero delle finanze; f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni
statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (lettera abrogata).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma l, ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 1, 12,
comma 1, 13, comma 2 e 17 comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario:
"Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri,
nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento
autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. - 7. (Omissis).".
"Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'art. 11, il Governo si
atterra', oltreche' ai princi'pi generali desumibili dalla
legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti
princi'pi e criteri direttivi:
a) assicurare il collegamento funzionale e operativo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le
amministrazioni interessate e potenziare, ai sensi
dell'art. 95 della Costituzione, le autonome funzioni di
impulso, indirizzo e coordinamento del Presidente del
Consiglio dei Ministri, con eliminazione, riallocazione e
trasferimento delle funzioni e delle risorse concernenti
compiti operativi o gestionali in determinati settori,
anche in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
articoli 3 e seguenti;
b) trasferire a Ministeri o ad enti ed organismi
autonomi i compiti non direttamente riconducibili alle
predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
Presidente del Consiglio dei Ministri secondo criteri di
omogeneita' e di efficienza gestionale, ed anche ai fini
della riduzione dei costi amministrativi;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
permanere nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
saranno trasferite le competenze;
d) trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
questi ultimi direttamente dalla legge;
e) garantire alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri autonomia organizzativa, regolamentare e
finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto ed
approvato con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
in corso;
f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
delle competenze tra i Ministeri, tenuto conto delle
esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
e dei princi'pi e dei criteri direttivi indicati dall'art.
4 e dal presente articolo, in ogni caso riducendone il
numero, anche con decorrenza differita all'inizio della
nuova legislatura;
g) eliminare le duplicazioni organizzative e
funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi
tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o
unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e
ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante
istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad
ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche
risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse
amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di
complementarieta' e di organicita';
h) riorganizzare e razionalizzare, sulla base dei
medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
I della presente legge, gli organi di rappresentanza
periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
collaborazione con le regioni e gli enti locali;
i) procedere, d'intesa con le regioni interessate,
all'articolazione delle attivita' decentrate e dei servizi
pubblici, in qualunque forma essi siano gestiti o
sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
Stato, in modo che, se organizzati a livello
sovraregionale, ne sia assicurata la fruibiita' alle
comunita', considerate unitariamente dal punto di vista
regionale. Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
standard dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
amministrative statali con riferimento a dimensioni
sovraregionali, deve essere comunque fatta salva l'unita'
di ciascuna regione;
l) riordinare le residue strutture periferiche dei
Ministeri, dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
realizzare l'accorpamento e la concentrazione, sotto il
profilo funzionale, organizzativo e logistico, di tutte
quelle presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
pratiche di versamento di debiti o di riscossione di
crediti a favore o a carico dell'erario dello Stato;
m) istituire, anche in parallelo all'evolversi della
struttura del bilancio dello Stato ed alla attuazione
dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, un piu' razionale
collegamento tra gestione finanziaria ed azione
amministrativa, organizzando le strutture per funzioni
omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
n) rivedere, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
di diretta collaborazione dei Ministri, prevedendo, a
fronte delle responsabilita' e degli obblighi di
reperibilita' e disponibilita' ad orari disagevoli, un
unico emolumento, sostitutivo delle ore di lavoro
straordinario autorizzabili in via aggiuntiva e dei
compensi di incentivazione o similari;
o) diversificare le funzioni di staff e di line, e
fornire criteri generali e princi'pi uniformi per la
disciplina degli uffici posti alle dirette dipendenze del
Ministro, in funzione di supporto e di raccordo tra organo
di direzione politica e amministrazione e della necessita'
di impedire, agli uffici di diretta collaborazione con il
Ministro, lo svolgimento di attivita' amministrative
rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
e il superamento della frammentazione delle procedure,
anche attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
coordinamento tra uffici, anche istituendo i centri
interservizi, sia all'interno di ciascuna amministrazione,
sia fra le diverse amministrazioni; razionalizzare gli
organi collegiali esistenti anche mediante soppressione,
accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
q) istituire servizi centrali per la cura delle
funzioni di controllo interno, che dispongano di adeguati
servizi di supporto ed operino in collegamento con gli
uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
non provvedano alla istituzione dei servizi di controllo
interno entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo;
r) organizzare le strutture secondo criteri di
flessibilita', per consentire sia lo svolgimento dei
compiti permanenti, sia il perseguimento di specifici
obiettivi e missioni;
s) realizzare gli eventuali processi di mobilita'
ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, prevedendo anche per tutte le
amministrazioni centrali interessate dai processi di
trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge,
nonche' di razionalizzazione, riordino e fusione di cui
all'art. 11, comma 1, lettera a), procedure finalizzate
alla riqualificazione professionale per il personale di
tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
disponibili a seguito della definizione delle piante
organiche e con le modalita' previste dall'art. 3, commi
205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo
restando che le singole amministrazioni provvedono alla
copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di
gestione sui propri capitoli di bilancio;
t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da
adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
2.-3. (Omissis).".
"Art. 13. - 1. (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.
3. (Omissis).".
"Art. 17. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
lettera c) del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterra',
oltreche' ai princi'pi generali desumibii dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
un sistema informativo-statistico di supporto al controllo
interno di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
al massimo annuali, dei costi, delle attivita' e dei
prodotti;
b) prevedere e istituire sistemi per la valutazione,
sulla base di parametri oggettivi, dei risultati
dell'attivita' amministrativa e dei servizi pubblici
favorendo ulteriormente l'adozione di carte dei servizi e
assicurando in ogni caso sanzioni per la loro violazione, e
di altri strumenti per la tutela dei diritti dell'utente e
per la sua partecipazione, anche in forme associate, alla
definizione delle carte dei servizi ed alla valutazione dei
risultati;
c) prevedere che ciascuna amministrazione provveda
periodicamente e comunque annualmente alla elaborazione di
specifici indicatori di efficacia, efficienza ed
economicita' ed alla valutazione comparativa dei costi,
rendimenti e risultati;
d) collegare l'esito dell'attivita' di valutazione
dei costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
annuale delle risorse;
e) costituire presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
di cui alla lettera a) ed il sistema informatico del
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e
accessibile al pubblico, con modalita' da definire con
regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
f) previsione, per i casi di mancato rispetto del
termine del procedimento, di mancata o ritardata adozione
del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento
degli obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il
provvedimento; contestuale individuazione delle modalita'
di pagamento e degli uffici che assolvono all'obbligo di
corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima
pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
2. (Omissis).".
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta
Uffificiale 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
cui all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi
da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
altresi' conto dei procedimenti e sub-procedimenti
attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, con incarichi di collaborazione
coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si
applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle Segreterie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al presente comma sono
abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
n. 1100 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni
altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il
quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di
grave inosservanza delle direttive generali da parte del
dirigente competente, che determinino pregiudizio per
l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i
casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad
acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto
previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto
dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di
annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.".
"Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle
caratteristiche dei programmi da realizzare, delle
attitudini e della capacita' professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in
precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al
passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non
inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con
facolta' di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui
all'art. 21, nonche' il corrispondente trattamento
economico. Quest'ultimo e' regolato ai sensi dell'art. 24
ed ha carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del
ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso
delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
6.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da
concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori
della ricerca, della docenza universitaria, delle
magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da
una indennita' commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneita' del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche
amministrazioni sono collocati in aspettativa senza
assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici diigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
responsabilita' dirigenziale per inosservanza delle
direttive generali e per i risultati negativi
dell'attivita' amministrativa e della gestione,
disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione
consensuale del contratto individuale di cui al comma 2
dell'art. 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati,
modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle
esperienze professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza.
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalita' per l'utilizzazione dei
predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
il Ministero degli affari esteri nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di
difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi
ordinamenti di settore.".
- Si riporta il testo degli articoli 9, 10, 11 e 12
della legge 24 aprile 1980, n. 146, recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 1980, n. 115:
"Art. 9. - Nell'ambito dell'amministrazione finanziaria
e' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle
finanze il servizio consultivo ed ispettivo tributario.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
0a) elabora studi di politica economica e tributaria
e di analisi fiscale in conformita' agli indirizzi
stabiliti dal Ministro delle finanze, per la definizione,
da parte del Governo e del Ministro stesso, degli obiettivi
e dei programmi da attuare, anche ai sensi del combinato
disposto degli articoli 3 e 14 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ai fini della
programmazione sistematica dell'attivita' antievasione;
formula proposte riguardanti le stesse materie, nonche'
volte alla predisposizione ed attuazione dei programmi di
accertamento;
a) controlla, sulla base di direttive emanate dal
Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni
parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di
uffici espressamente individuati in base ad elementi
oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei
dirigenti ministeriali e degli ufficiali della Guardia di
finanza con incarichi di comando; controlla, altresi',
sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze,
le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;
b) al fine del migliore espletamento dei controlli di
cui alla precedente lettera a), puo', in via straordinaria,
eseguire verifiche e controlli ed intervenire nelle
verifiche in corso di svolgimento da parte degli uffici e
della Guardia di finanza;
c) provvede, in via straordinaria, alle verifiche ed
ai controlli relativi a contribuenti nei confronti dei
quali sussiste un fondato sospetto di evasione di grandi
proporzioni;
d) (lettera soppressa);
d-bis) esprime pareri su specifiche questioni
sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.
Il servizio comunica agli uffici dell'amministrazione
finanziaria i dati acquisiti, nonche' i risultati delle
verifiche eseguite, affinche' ne tengano conto nei
procedimenti di accertamento delle imposte.".
"Art. 10. - Al servizio sono assegnati non piu' di
cinquanta esperti.
Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione
finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con
qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di
cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non
inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra
soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai
quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed
esperienza professionale in una o piu' delle discipline
finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili
ed aziendalistiche.
Gli esperti sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle
finanze, sentito il Consiglio superiore delle finanze.
Per la durata dell'incarico di esperto si applica
l'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'art. 13, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli esperti provenienti
dal personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, o
da amministrazioni pubbliche, sono collocati fuori ruolo, o
in posizione equivalente, per la durata dell'incarico.
I posti lasciati scoperti dagli esperti provenienti
dalle pubbliche amministrazioni sono considerati
disponibili ai fini delle promozioni da conferire.".
"Art. 11. - Il servizio e' articolato in due sezioni,
la prima per l'attivita' di controllo di cui alle lettere
a), b), c) e d-bis) del secondo comma dell'art. 9, la
seconda per l'attivita' di studi ed analisi
economico-scientifici di cui alle lettere 0a) e d-bis)
dello stesso secondo comma dell'art. 9. Ciascuna sezione
del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito
di settori organici di materie, stabiliti annualmente,
conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli
esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto
ministeriale.
Organi di servizio sono il direttore del servizio e il
comitato di coordinamento.
Le funzioni di direttore del servizio sono assegnate
dal Ministro, ai sensi dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad un
esperto scelto nell'ambito di una terna indicata dagli
esperti. Le funzioni di coordinatore della sezione per
l'attivita' di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro
ad un esperto appartenente alla stessa sezione; che
partecipa, con diritto di voto, al comitato di
coordinamento nei casi in cui vengono esaminate questioni
riguardanti l'attivita' specifica. Il direttore del
servizio e' preposto all'amministrazione del personale
nonche' alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di
coordinamento; provvede alla gestione delle spese del
servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita
unita' previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del
centro di responsabilita', Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, o altra
corrispondente unita' per i periodi successivi.
Il comitato di coordinamento e' composto dal direttore
del servizio, che lo presiede, da otto esperti eletti dagli
esperti stessi, dal segretario generale del Ministero delle
finanze, dal comandante generale della Guardia di finanza
o, in sua sostituzione, da un ufficiale generale di tale
Corpo, dai direttori generali dei dipartimenti, dal
direttore generale dei Monopoli di Stato, dal direttore
generale degli affari generali e del personale, dal
direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo. Ad
esso partecipano, altresi', con voto consultivo, il
direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonche' otto
membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori
degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del
segretario generale, o fra i direttori centrali dei
dipartimenti. Con tale decreto e' disciplinata la
partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati
in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in
sostituzione del segretario generale o del direttore
generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in
ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non puo'
partecipare al voto piu' di un membro del comitato
appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di
corrispondente livello.
Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti:
a) sulla base delle direttive del Ministro delle
finanze, adotta i criteri per la programmazione ed il
coordinamento dell'attivita' degli esperti;
b) riferisce periodicamente al Ministro
sull'attivita' svolta dal servizio, previa relazione del
coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda
l'attivita' specifica;
c) esamina i risultati delle relazioni predisposte
dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e d-bis) del
secondo comma dell'art. 9, trasmettendole con il proprio
parere agli uffici finanziari competenti;
d) formula proposte al Ministro per la programmazione
sistematica dell'attivita' antievasione e per la
predisposizione dei programmi di accertamento di cui al
secondo comma dell'art. 9;
e) propone altresi' l'adozione di provvedimenti a
carico del personale dell'amministrazione finanziaria
responsabile di violazioni penali o irregolarita'
amministrative rilevate nell'espletamento dell'attivita' di
controllo.
Gli esperti esercitano le funzioni di cui alla lettera
a) del secondo comma dell'art. 9 con i poteri di vigilanza
e di controllo attribuiti al personale direttivo
dell'amministrazione finanziaria e quelle di cui alle
successive lettere b) e c) dello stesso comma, con i poteri
attribuiti all'amministrazione finanziaria dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dalle altre leggi di imposta. L'autorizzazione prevista
dall'art. 32, primo comma, n. 7), e dall'art. 33, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
dall'art. 51, secondo comma, n. 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' rilasciata dal direttore del
servizio anche per i funzionari dell'amministrazione
finanziaria, con qualifica non inferiore a quella di
funzionario tributario, assegnati alle rispettive sezioni.
Le aziende e istituti di credito e l'amministrazione
postale sono tenuti a informare i clienti dei controlli ad
essi relativi effettuati dal servizio.
Gli esperti devono osservare il segreto d'ufficio ed
astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o
loro parenti od affini hanno interesse; non possono
esercitare attivita' professionali o di consulenza ne'
ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura.
L'inosservanza delle incompatibilita' e' causa di decadenza
dall'incarico. Tale disposizione non si applica agli
esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione.
Nei riguardi di questi ultimi si applicano, se dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, le disposizioni recate dai
commi 56 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, relative ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa.
Fermo restando l'espletamento dei compiti di istituto,
agli esperti appartenenti alla prima sezione possono essere
affidati per un periodo di tempo determinato, con
provvedimento del Ministro delle finanze, sentito il
comitato di coordinamento, specifici incarichi di studio e
di consulenza.
Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del
servizio.".
"Art. 12. - Agli esperti nominati tra soggetti non
appartenenti alla pubblica amministrazione compete il
trattamento economico pari a quello complessivo di
dirigente di prima fascia del ruolo unico di cui all'art.
23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Agli esperti nominati tra soggetti
appartenenti alla pubblica amministrazione e tra il
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con
trattamento economico di provenienza inferiore a quello di
cui al periodo precedente, e' attribuito per la durata
dell'incarico un assegno integrativo pari alla differenza
tra il trattamento economico predetto e quello fruito nella
posizione di provenienza. Quest'ultimo trattamento viene
conservato qualora sia di maggiore importo.
In aggiunta al trattamento di cui al precedente comma
viene corrisposta agli esperti una speciale indennita' di
funzione non pensionabile di importo pari allo stipendio di
dirigente generale livello C. L'indennita' e' corrisposta
anche sulla tredicesima mensilita'.
La stessa indennita' compete ai soggetti che
partecipano al comitato di coordinamento di cui al
precedente art. 11, non appartenenti al servizio.
Al servizio sono addetti non piu' di duecento impiegati
designati con decreto del Ministro delle finanze per una
meta' tra il personale appartenente alla carriera direttiva
dell'amministrazione finanziaria e per l'altra meta' alla
carriera di concetto della stessa amministrazione. Ad essi
viene corrisposta una speciale indennita' di funzione non
pensionabile pari al cinquanta per cento della retribuzione
percepita, con esclusione dell'indennita' integrativa
speciale e dell'assegno temporaneo di cui alla legge 19
luglio 1977, n. 412.
Nell'esercizio di attivita' di verifica indicate nelle
lettere b) e c) del secondo comma dell'art. 9, ciascun
esperto puo' richiedere la collaborazione di ufficiali e
sottufficiali della Guardia di finanza collocati, dal
comando generale in un contingente stabilito annualmente
con decreto del Ministro delle finanze. L'esperto nella
richiesta deve indicare il periodo di tempo durante il
quale intende avvalersi della collaborazione.
(Comma abrogato).".
- La legge 10 ottobre 1989, n. 349, reca: "Delega al
Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica
e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo", ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1989, n. 248.
- Il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, reca:
"Organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione
delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del
relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre
1989, n. 349", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 1990, n. 106.
- La legge 29 ottobre 1991, n. 358, reca: "Norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze", ed e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n.
264.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287, reca: "Regolamento degli uffici e del
personale del Ministero delle finanze", ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 1992, n. 116,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996, n. 526, reca: "Regolamento recante norme per il
funzionamento della Scuola centrale tributaria", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n.
239.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, recante: "Riordino
della Scuola superiore della pubblica amministrazione e
riqualificazione del personale delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999,
n. 193";
"Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). -
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2,
comma 1, all'art. 3, commi l e 4, all'art. 4, comma 3,
all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1,
nonche' i princi'pi desumibili dalle restanti disposizioni
di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto,
costituiscono criteri direttivi per il regolamento di
riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero
delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Nel regolamento di cui al comma 1 e' previsto che la
Scuola centrale tributaria puo', senza oneri per la stessa
e con corrispettivo a carico del committente, svolgere
attivita' formative e di ricerca anche in favore di
soggetti privati, eventualmente consorziandosi o
associandosi con enti e societa'.
3. Sono abrogati l'art. 5 della legge 29 ottobre 1991,
n. 358, e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto
1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556. Dette norme, nonche' quelle recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996,
n. 526, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26
febbraio 1999, n. 150, reca: "Regolamento recante
disciplina delle modalita' di costituzione e tenuta del
ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati
informatica della dirigenza, nonche' delle modalita' di
elezione del componente del comitato di garanti", ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario:
"Art. 7. (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti princi'pi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del princi'pio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca
"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
1999, n. 193.

Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note
alle premesse.
Per il testo dell'art. 7, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, si rimanda alle note alle premesse.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, e' gia' citato nelle note alle premesse.



 
Art. 2
Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi prestano collaborazione al Ministro con riguardo alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione ed alle connesse attivita' di comunicazione, e, in particolare, riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi dei costi e dei benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) l'ufficio di Gabinetto; b) la segreteria del Ministro; c) l'ufficio del coordinamento legislativo; d) l'ufficio stampa; e) le segreterie dei Sottosegretari di Stato; f) il servizio di controllo interno; g) il servizio consultivo e ispettivo tributario.
3. Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro nel coordinamento degli uffici di supporto e di diretta collaborazione che costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita' ed uno o piu' centri di costo. Assolve altresi' ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge.
4. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
5. Il servizio di controllo interno ed il servizio consultivo ed ispettivo tributario operano nella posizione di autonomia operativa stabilita dalle specifiche disposizioni che li disciplinano.
6. Il Ministro con proprio decreto individua uffici di diretta collaborazione presso i quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento per le materie rientranti fra i compiti istituzionali del Corpo.



Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, gia' citato nelle note alle
premesse:
"Art. 3. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri, atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni,
e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita'
amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2,
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di
vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti
al principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.".
Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note
alle premesse.
Il decreto legislativo, 7 agosto 1997, n. 279, reca
"Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato", ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario.



 
Art. 3
Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

1. L'ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto. Esso puo' essere articolato in distinte aree organizzative. Possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, uno o piu' vice capi di Gabinetto, di cui almeno uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione finanziaria, ovvero tra ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, altresi', nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, un Consigliere diplomatico scelto fra i funzionari della carriera diplomatica.
2. Il capo della segreteria del Ministro sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione di quanto occorra per gli interventi istituzionali del Ministro. Il segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.
3. L'ufficio del coordinamento legislativo, che si articola in distinte aree organizzative, cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi e la regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa Parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea. Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonche' gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti Parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e per i Sottosegretari. Coordina, altresi' le attivita' di realizzazione e di gestione del servizio di documentazione tributaria.
4. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; segue l'informazione italiana ed estera; promuove e gestisce, anche in raccordo con le strutture ammmistrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso e' costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della predetta legge, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2 della legge medesima. Il Ministro, puo' essere, inoltre, coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 150 del 2000.
5. Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale.



Note all'art 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, comma 2, 7 e 9
della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante "Disciplina
delle attivita' di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 2000, n. 136,:
"Art. 6 (Strutture). - 1. (Omissis).
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le
svolge.".
"Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.".
"Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa
non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.".



 
Art. 4
Servizio per il controllo interno

1. Il servizio per il controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nei confronti dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.
2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da dirigenti appartenenti al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, ovvero, da esperti in materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.
3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, ove non sia diversamente stabilito dal Ministro, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione, ivi comprese le agenzie fiscali.
4. Al servizio e' assegnato un apposito contingente costituito da un massimo di trenta unita' di personale.
5. E' abrogato il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante norme per l'istituzione del servizio.



Note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, gia' citato nelle note
alle premesse:
"Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2, sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata anche ad un
organo collegiale, ferma restando la possibilita' di
ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti
estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del
predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di
controllo interno operano in collegamento con gli uffici di
statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente
una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
Il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n.
241, ora abrogato dal presente regolamento recante
"Regolamento recante norme per l'istituzione del servizio
per il controllo interno", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 22 giugno 1995, n. 144.



 
Art. 5
Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e g) e' stabilito complessivamente in centocinquanta unita'. Entro tale contingente complessivo, oltre al personale che e' collocato in fuori ruolo ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del 20 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, di provata competenza desumibile da specifici ed analitici curricoli culturali e professionali con particolare riferimento alla formazione universitaria, alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato strettamente inerenti alle funzioni e competenze del Ministero, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non superiore a trenta, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, dal capo della segreteria del Ministro, dal segretario particolare del Ministro, dal capo dell'ufficio stampa del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, se dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.



Note all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art, 4, comma 1, della legge
29 ottobre 1991, n. 358, gia' citata nelle note alle
premesse:
"Art. 4. (Altri uffici alle dirette dipendenze del
Ministro). - 1. Sono istituiti, alle dirette dipendenze del
Ministro, i seguenti uffici:
a) l'ufficio del coordinamento legislativo cui e'
preposto un magistrato, in posizione di fuori ruolo, con la
qualifica di magistrato di cassazione o equiparata. Ad esso
possono essere destinati, in posizione di fuori ruolo,
magistrati ordinari, magistiati amministrativi o avvocati
dello Stato, in numero non superiore a cinque. A tale
ufficio sono demandate le funzioni attualmente svolte
dall'ufficio del coordinamento tributario, legislazione,
studi e stampa del Ministero delle finanze, salvo quanto
previsto dalla lettera b);
b) l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa
cui possono essere addetti estranei all'amministrazione
iscritti negli albi professionali dei giornalisti e dei
pubblicisti.".
Per il testo degli articoli 14, comma 2, e 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
gia' citato nelle note alle premesse:
"Art. 5. (Inserimento nel ruolo unico). 1. - 5.
(Omissis).
6. Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
dirigenti inseriti nel ruolo unico nel limite delle
dotazioni organiche dei due livelli dirigenziali definite
alla data di entrata in vigore del presente regolamento
incrementate da un numero di unita' corrispondente agli
altri incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
dall'ordinamento.
7. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei
conti).
8. (Omissis).".



 
Art. 6
Requisiti per la nomina negli uffici di diretta collaborazione

1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale dello Stato, oppure fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il capo dell'ufficio del coordinamento legislativo e' nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358.
3. Il capo dell'ufficio stampa del Ministro e' nominato fra operatori del settore dell'informazione, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.
4. Il capo della segreteria ed il segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. I responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, possono essere revocati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo. Decorso tale termine si intendono confermati.
7. Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.



Nota all'art. 6
Per il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
29 ottobre 1991, n. 358, si rimanda alle note all'art. 5.



 
Art. 7
Trattamento economico

1. Al Capo di Gabinetto spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
2. Al capo dell'ufficio del coordinamento legislativo, al vice capo di Gabinetto ed al capo della segreteria del Ministro spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.
3. Al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, se nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, articolato in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Al capo dell'ufficio stampa del Ministro, iscritto nell'apposito albo, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
4. Ai capi degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti rispettivamente indicati nei medesimi commi.
5. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.
6. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, e' determinato dal Ministro. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.
7. Al personale non dirigenziale o a quello con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, una indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
8. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto richiamato dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Agli stessi il Ministro, ove ne ravvisi la compatibilita', puo', altresi', assegnare o consentire lo svolgimento di funzioni anche gestionali di altri uffici affidati alla loro responsabilita'.



Note all'art. 7
- Per il testo degli articoli 14, comma 2, e 19, commi
3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
rimanda alle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, supplemento
ordinario:
"Art. 17. (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- 1. - 13. (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.
15. - 138. (Omissis).".



 
Art. 8
Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 9
Modalita' della gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, lettere da a) ad e), per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, a uno o piu' dirigenti indicati dal Capo di Gabinetto, i quali possono avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvedono la direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, mediante assegnazione di unita' di personale in numero non superiore al cinquanta per cento del contingente di cui all'articolo 5, comma 1, ed il Corpo della Guardia di finanza.



Note all'art. 9
Per il testo dell'art. 14, comma 1, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si rimanda alle note
alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279, gia' citato nelle note
alle premesse:
"Art 4. (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.".



 
Art. 10
Invarianza di oneri

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2001
Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Finanze, foglio n. 383
 
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