Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario)
LEGGE 22 marzo 2001, n. 118
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use.
 
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127 milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede:
a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3736):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
13 gennaio 1999.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 3 febbraio 1999 con pareri delle
commissioni 1a, 4a, 5a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione e approvato il 24 marzo
1999.
Camera dei deputati (atto 5861):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 6 aprile 1999 con pareri delle commissioni I,
IV, V e X.
Esaminato dalla III commissione il 9, 16, 21 marzo e 31
maggio 2000.
Relazione scritta presentata il 1o giugno 2000 (atto n.
5861/A) relatore on. Fumagalli).
Esaminato in aula il 26 gennaio 2001 e approvato con
modificazioni, il 30 gennaio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 3736/B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 2 febbraio 2001 con parere della
commissione 5a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il
6 e 8 febbraio 2001.
Assegnato nuovamente alla 3a commissione, in sede
referente, l'8 febbraio 2001.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, l'8
febbraio 2001.
Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001.
 
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