Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 22 marzo 2001, n. 118 |
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1. 1. E' autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 905.118 scellini austriaci per l'anno 2000, di 2.670.336 scellini austriaci per l'anno 2001 e di 905.118 scellini austriaci a decorrere dall'anno 2002, quale contributo dell'Italia al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual use. |
| Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 127 milioni per l'anno 2000, in lire 375 milioni per l'anno 2001 ed in lire 127 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede: a) per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; b) per gli anni 2001 e seguenti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 3736): Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 13 gennaio 1999. Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 3 febbraio 1999 con pareri delle commissioni 1a, 4a, 5a e 10a. Esaminato dalla 3a commissione e approvato il 24 marzo 1999. Camera dei deputati (atto 5861): Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 aprile 1999 con pareri delle commissioni I, IV, V e X. Esaminato dalla III commissione il 9, 16, 21 marzo e 31 maggio 2000. Relazione scritta presentata il 1o giugno 2000 (atto n. 5861/A) relatore on. Fumagalli). Esaminato in aula il 26 gennaio 2001 e approvato con modificazioni, il 30 gennaio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 3736/B): Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 2 febbraio 2001 con parere della commissione 5a. Esaminato dalla 3a commissione, in sede deliberante, il 6 e 8 febbraio 2001. Assegnato nuovamente alla 3a commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001. Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, l'8 febbraio 2001. Esaminato in aula e approvato il 7 marzo 2001. |
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