Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario) |
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LEGGE 3 aprile 2001, n. 119 |
Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. Obbligo del segreto professionale 1. Gli assistenti sociali iscritti all'albo professionale istituito con legge 23 marzo 1993, n. 84, hanno l'obbligo del segreto professionale su quanto hanno conosciutoper ragione della loro professione esercitata sia in regime di lavoro dipendente, pubblico o privato, sia in regime di lavoro autonomo libero-professionale. 2. Agli assistenti sociali di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 249 del codice di procedura civile e 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste dall'articolo 103 del codice di procedura penale per il difensore. 3. Agli assistenti sociali si applicano, altresi', tutte le altre norme di legge in materia di segreto professionale, in quanto compatibili.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1, comma 1: - La legge 23 marzo 1993, n. 84, reca: "Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale".
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| Art. 2. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4927): Presentato dall'on. Battaglia il 27 maggio 1998. Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, l'11 giugno 1998 con pareri delle commissioni I, II e XI. Esaminato dalla XII commissione in sede referente, il 4 aprile 2000; 27 giugno 2000; 9, 10, 11 e 24 gennaio 2001. Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 13 febbraio 2001. Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 15 febbraio 2001 ed approvato il 27 febbraio 2001. Senato della Repubblica (atto n. 5022): Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 5 marzo 2001 con pareri delle commissioni 2a e 11a. Esaminato dalla 1a commissione il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001. |
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