Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
COMUNICATO
Medicinali omeopatici: accreditamento delle aziende tramite richiesta di codice SIS

Al fine di pedisporre una banca dati per il settore relativo ai medicinali omeopatici, si informano le Aziende interessate prive del codice identificativo SIS, che dovranno attivarsi per richiederlo entro il 20 aprile 2000, inviando una richiesta a: Ministero della sanita' - Ufficio U.O.S.I., via della Civilta' Romana, 00144 Roma.
Dovra' essere presentata la seguente documentazione:
A) Per le aziende residenti sul territorio italiano:
1. Fotocopia autenticata dello Statuto ed atto costitutivo della Societa';
2. Certificato, non anteriore a tre mesi, della Camera di commercio, comprensivo delle informazioni precedentemente riportate nel Certificato del tribunale Sezione societa' commerciali o dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
3. Certificato di attribuzione del codice fiscale o dichiarazione sostitutiva della certificazione del possesso e numero del codice fiscale ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
4. Dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentante, di voler fruire di un eventuale indirizzo operativo a cui far pervenire le comunicazioni intercorrenti che l'amministrazione dovra' eventualmente inviare durante l'iter delle diverse procedure;
B) Per le aziende residenti in uno dei paesi dell'Unione europea:
1. Fotocopia autenticata, in lingua originale, dello Statuto ed atto costitutivo della Societa' nello Stato di origine unitamente ad una traduzione in lingua italiana;
2. Qualora l'azienda estera intenda avvalersi di una societa' residente nel territorio italiano che la rappresenti legalmente, dovra' presentare dichiarazione, a firma autenticata del legale rappresentate, di nomina della societa' rappresentante con l'impegno a comunicare contestualmente al Ministero della sanita' ogni variazione del rapporto di rappresentanza. La dichiarazione in questione deve essere presentata in lingua italiana o, se in lingua originale, deve essere accompagnata da traduzione giurata.
3. Nel caso l'azienda estera non intenda avvalersi della scelta di cui al precedente punto 2) dovra' impegnarsi, con atto formale, a comunicare al Ministero della sanita', contestualmente all'istituzione, ogni creazione di un eventuale rapporto di rappresentanza legale;
4. L'azienda italiana che accetta una rappresentanza legale di una azienda estera e' tenuta a presentare al Ministero della sanita' i documenti citati previsti per le societa' nazionali.
 
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