| Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 4 aprile 2001 |  
| Integrazione,   ai   sensi  dell'art.  145,  comma  62,  della  legge 23 dicembre  2000,  n. 388, del decreto 22 settembre 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  26 settembre  1998,  n. 225, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini  della  rilevazione  dei  tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. |  
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                       IL MINISTRO DEL TESORO,            DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia  di  perequazione,  razionalizzazione e federalismo fiscale), che  stabilisce,  tra  l'altro,  che  gli  enti concedenti contributi agevolati  ai sensi delle leggi ivi citate nonche' le persone fisiche e   giuridiche  destinatarie  di  tali  contributi  possono,  in  via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel  caso  in  cui  il  tasso  di interesse applicato ai contratti di finanziamento  stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio  per  le  medesime  operazioni determinato ai sensi dell'art. 2 della  legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso a un valore non superiore al secondo;  Visto  il  proprio  decreto  ministeriale  24 marzo  2000,  n. 110, adottato  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  in attuazione  dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, avente a oggetto il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati;  Vista  la  legge  7 marzo  1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura)  e,  in  particolare,  l'art.  2, comma 2, in base al quale il Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti  la  Banca  d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente   la   classificazione  delle  operazioni  per  categorie omogenee  ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;  Visto il proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante la classificazione  delle  operazioni creditizie per categorie omogenee, ai  fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;  Visto  l'art.  145,  comma  62, della legge 23 dicembre 2000, n 388 (Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato - Legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso  effettivo  globale  medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale  medio  dei  mutui  all'edilizia  in  corso di ammortamento e attribuisce   al   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della programmazione  economica  il potere di provvedere, con decreto, alle opportune  integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998,   recante   classificazione  delle  operazioni  creditizie  per categorie  omogenee  ai  fini  della  rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;                              Decreta:                               Art. 1.  1. L'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1993 e' integrato dal seguente comma:  "2.  Ai fini della rinegoziazione dei mutui agevolati all'edilizia, secondo  quanto  previsto dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  individuata  la  seguente categoria omogenea di operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 aprile 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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