Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 4 aprile 2001
Integrazione, ai sensi dell'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del decreto 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1998, n. 225, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), che stabilisce, tra l'altro, che gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi delle leggi ivi citate nonche' le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il primo tasso a un valore non superiore al secondo;
Visto il proprio decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, avente a oggetto il regolamento recante disposizioni per la rinegoziazione dei mutui edilizi agevolati;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Visto il proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Visto l'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2001), il quale prevede che, ai fini dell'applicazione dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni di cui al comma 1 dello stesso art. 29 e' da intendersi come il tasso effettivo globale medio dei mutui all'edilizia in corso di ammortamento e attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il potere di provvedere, con decreto, alle opportune integrazioni del proprio decreto ministeriale 22 settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
1. L'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 settembre 1993 e' integrato dal seguente comma:
"2. Ai fini della rinegoziazione dei mutui agevolati all'edilizia, secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dall'art. 145, comma 62, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' individuata la seguente categoria omogenea di operazioni: mutui agevolati all'edilizia in corso di ammortamento.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Visco
 
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