Gazzetta n. 88 del 14 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 19 marzo 2001
Indizione e modalita' di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata "Supercosmo".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Supercosmo" in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557 e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalita' di effettuazione;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Decreta:
Art. 1.
E' indetta con inizio dal 1o aprile 2001, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata "Supercosmo".
 
Art. 2.
Vengono messi in vendita n. 20.000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria e l'immagine di un missile spaziale dove e' situata l'area di gioco ricoperta da speciale vernice e contraddistinta dalla scritta "gratta qui'" e, in basso, il prezzo di vendita al pubblico. Nella parte inferiore del lato destro del biglietto e' impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; e' inoltre presente un rettangolo, anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta "attenzione non grattare qui'", destinato al codice di validazione.
Nella parte posteriore del biglietto e' indicato il regolamento del gioco, le combinazioni vincenti, ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, i simboli del gioco nonche' le modalita' per ottenere il pagamento del premio.
 
Art. 3.
Il prezzo di ciascun biglietto e' di L. 2.000.
 
Art. 4.
Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendo, mediante raschiatura, la combinazione vincente costituita da tre simboli uguali.
 
Art. 5.
La massa premi ammonta a L. 17.240.000.000 suddivisa nelle seguenti categorie di premi corrispondenti alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuno di essi:
1a cat. n. 2 premi di L. 1.000.000.000 - combinazione vincente: tre "astronauti";
2a cat. n. 88 premi di L. 5.000.000 - combinazione vincente: tre "Giove";
3a cat. n. 2.000 di L. 2.000.000 - combinazione vincente: tre "Saturno";
4a cat. n. 40.000 di L. 50.000 - combinazione vincente: tre "Luna";
5a cat. n. 80.000 di L. 10.000 - combinazione vincente: tre "Terra";
6a cat. n. 2.000.000 di L. 4.000 - tre "Stella".
 
Art. 6.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1a, 2a e 3a categoria va richiesto all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.
I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalita' dell'esibitore e l'indicazione della modalita' prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilita' generale dello Stato.
I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta "attenzione non grattare qui'"; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullita' del biglietto e, quindi, della vincita.
Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale sara' stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullita', dovra' essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del citato regolamento n. 183/1991, per i premi di 4a, 5a e 6a categoria si prescinde dalle suindicate modalita' ed il pagamento e' effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.
 
Art. 7.
Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessita', verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.
 
Art. 8.
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualita' dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilita' degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresi' che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validita' in caso di vincita.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 19 marzo 2001
Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2001 Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 32
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone