| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2000, n. 454 |  
| Regolamento  di  attuazione  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;  Considerato  il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/1999 del 24 settembre  1999,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega per il Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi;                            A d o t t a                      il seguente regolamento:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza  degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative sedi periferiche,  che  verranno  tutti di seguito indicati con il termine "Servizio".  2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con un   provvedimento   espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun procedimento,   nelle   tabelle   allegate  che  costituiscono  parte integrante  del  presente  regolamento  e  che  contengono, altresi', l'indicazione  dell'organo,  dell'ufficio  competente  e  della fonte normativa.  In  caso  di  mancata  inclusione  del procedimento nelle tabelle  allegate,  lo  stesso si concludera' nel termine previsto da altra  fonte  legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                                         Avvertenza:              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.          Nota al titolo:              - La  legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di          accesso  ai  documenti  amministrativi" e' pubblicata nella          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.          Note alle premesse:              - Per l'argomento della legge n. 241/1990 si veda nella          nota al titolo.              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".              - La  legge  18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per          il  riassetto  organizzativo  e funzionale della difesa del          suolo"  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 25 maggio          1989, n. 120, supplemento ordinario.              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio          1991,   n.   85   recante:   "Regolamento   concernente  la          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei Servizi tecnici          nazionali  geologico, idrografico e mareografico, sismico e          dighe   nell'ambito  della  Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,          n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo          1991, n. 65.              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 5 aprile          1993,   n.   106   recante:   "Regolamento  concernente  la          riorganizzazione  ed  il  potenziamento dei Servizi tecnici          nazionali  nell'ambito  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri,  ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,          n.  183"  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile          1993, n. 84.              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          3 agosto  1995  recante:  "Rideterminazione delle dotazioni          organiche  delle  qualifiche  dirigenziali e funzionali dei          Servizi  tecnici  nazionali  della Presidenza del Consiglio          dei  Ministri.".  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale          19 ottobre 1995, n. 245.              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della          legge 23 ottobre 1992, n. 421".              -  Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 reca:          "Nuove  disposizioni  in  materia  di  organizzazione  e di          rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di          giurisdizione   nelle   controversie   di   lavoro   e   di          giurisdizione   amministrativa,   emanate   in   attuazione          dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri          8 maggio  2000  recante: "Delega di funzioni del Presidente          del  Consiglio  dei  Ministri  in materia di Roma Capitale.          Giubileo  2000  e  Servizio nazionale dighe al Ministro dei          lavori  pubblici  on.  dott.  Nerio  Nesi" pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.          Nota all'art. 1:              - Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.          241/1990:              "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento  consegua          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un          provvedimento espresso.              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente          disposto  per legge o per regolamento, il termine entro cui          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se          il procedimento e' ad iniziativa di parte.              3.  Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli          ordinamenti".
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|   |                                 Art. 2.    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio  1.  Per  i  procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui  il Servizio abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione,  il  termine  decorre  dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della richiesta o della proposta.  |  
|   |                                 Art. 3.                   Decorrenza del termine iniziale              per i procedimenti ad iniziativa di parte  1.  Per  i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.  2.  La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti   dal   Servizio,  ove  determinati  e  portati  ad  idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e delle  condizioni  richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali  indicazioni  sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio  del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n.  241  e  all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze  inviate  a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  la  ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.  4.  Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare o incompleta,  il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente   entro   sessanta   giorni,   indicando   le   cause  di irregolarita'   o  dell'incompletezza.  In  questi  casi  il  termine iniziale  decorre  dal  ricevimento  della  domanda  regolarizzata  o completata.  5.  Restano  salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere  agli  accertamenti  di  ufficio,  previsti rispettivamente dagli  articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dal disposto  di  cui  all'articolo  18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                                         Note all'art. 3:              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.          241/1990:              "Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia          dell'avvio    del   procedimento   mediante   comunicazione          personale.              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:                a) l'amministrazione competente;                b) l'oggetto del procedimento promosso;                c) l'ufficio    e   la   persona   responsabile   del          procedimento;                d)  l'ufficio  in  cui si puo' prendere visione degli          atti.              3.   Qualora   per   il   numero   dei  destinatari  la          comunicazione   personale   non  sia  possibile  o  risulti          particolarmente   gravosa,   l'amministrazione  provvede  a          rendere  noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme          di   pubblicita'   idonee   di  volta  in  volta  stabilite          dall'amministrazione medesima.              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte          puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse          la comunicazione e' prevista".              - Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.          241/1990:              "Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento          derivanti   da   particolari   esigenze  di  celerita'  del          procedimento,    l'avvio   del   procedimento   stesso   e'          comunicato,  con  le  modalita'  previste  dall'art.  8, ai          soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'          destinato  a  produrre  effetti diretti ed a quelli che per          legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le          ragioni    di   impedimento   predette,   qualora   da   un          provvedimento  possa  derivare  un  pregiudizio  a soggetti          individuati  o  facilmente  individuabili  diversi dai suoi          diretti  destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire          loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia dell'inizio del          procedimento.              2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma 1 resta salva la          facolta'  dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima          della  effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo          comma  1, provvedimenti cautelari e rubriche degli articoli          2  e  10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione          amministrativa   e   sulla   legalizzazione  delle  firme),          abrogata, recavano:              "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) .              "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio) ".              - Si  riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della          citata legge n. 241/1990:              "Art. 18. - 1. (Omissis).              2.  Qualora  l'interessato  dichiari che fatti, stati e          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica          amministrazione,  il responsabile del procedimento provvede          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia          di essi.              3.  Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la          stessa   amministrazione   procedente   o   altra  pubblica          amministrazione e' tenuta a certificare".
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|   |                                 Art. 4.             Comunicazione dell'inizio del procedimento  1.  Salvo  che  non  sussistano  ragioni  di celerita' connesse con documentate  e  motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento  promosso  d'ufficio  da'  comunicazione dell'inizio del procedimento   stesso   ai   soggetti  nei  confronti  dei  quali  il provvedimento  finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui  partecipazione  al  procedimento  sia  prevista  da  legge  o da regolamento,   nonche'   ai   soggetti   individuati   o   facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento   mediante   comunicazione   personale   contenente   le indicazioni  di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora  per  il  numero  dei destinatari, la comunicazione personale risulti,   per   tutti   o   per   alcuni   di  essi,  impossibile  o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze  di  celerita',  il responsabile del procedimento procede ai sensi  dell'articolo  8,  comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante  forme  di  pubblicita'  da  attuarsi con la pubblicazione e l'affissione  di  apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga.  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo'  essere  fatta  valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta  al  responsabile  del  procedimento,  il  quale  e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare  comunicazione  e  fornire  indicazioni  atte  a  consentirne la partecipazione nel procedimento.  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento. 
                                         Nota all'art. 4:              - Per  il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si          rimanda alle note all'art. 3.
                           |  
|   |                                 Art. 5.                   Partecipazione al procedimento  1.  Ai  sensi  dell'articolo  10,  comma 1, lettera a), della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  sono  rese  note,  mediante  affissione in appositi  albi  o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.  2.  Ai  sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge  n.  241/1990,  coloro  che  hanno  titolo  a prendere parte al procedimento  possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine  pari  a  due  terzi  di  quello  fissato  per  la durata del procedimento,   sempre  che  il  procedimento  stesso  non  sia  gia' concluso.  La  presentazione  di  memorie  e documenti entro il detto termine  non  puo'  comunque  determinare  lo spostamento del termine finale.  3.  I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli uffici del Servizio. 
                                         Nota all'art. 5:              -  Si  riporta il testo dell'art. 10 della citata legge          n. 241/1990:              "Art.  10.  -  1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:                a) di  prendere  visione degli atti del procedimento,          salvo quanto previsto dall'art. 24;                b) di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano          pertinenti all'oggetto del procedimento".
                           |  
|   |                                 Art. 6.                   Termine finale del procedimento  1.  I  termini  di  tempo  per  la  conclusione dei procedimenti si riferiscono  alla  data  di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne    riceve    comunicazione,    salvo   disguidi   non   imputabili all'amministrazione.  2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza  non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con   ogni   sollecitudine,   fatta   salva  ogni  altra  conseguenza dell'inosservanza del termine.  3.  Nei  casi  in  cui  il  controllo sugli atti del Servizio abbia carattere  preventivo,  il  periodo  di  tempo  relativo alla fase di integrazione  dell'efficacia  del  provvedimento  non e' computato ai fini  del  termine  di  conclusione  del  procedimento.  In  calce al provvedimento  soggetto  a controllo il responsabile del procedimento indica  l'organo  competente  al  controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.  4.  Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti di modifica  dei  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.  5.  Nei  casi  in  cui  la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali   all'inerzia  dell'amministrazione,  la  durata  dei relativi  procedimenti  e'  pari a quella stabilita per la formazione del   silenzio-assenso   o  del  silenzio-rifiuto.  Quando  la  legge stabilisca  nuovi  casi  o  nuovi  termini  di  silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto,  i  termini  indicati  nelle  tabelle  allegate  si intendono integrati o modificati in conformita'.  |  
|   |                                 Art. 7.                 Acquisizione obbligatoria di pareri        e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e  il  parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da  regolamento  oppure  entro  i  termini previsti in via suppletiva dall'articolo  16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio   puo'  procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del parere.   Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di  non avvalersi  di  tale  facolta',  partecipa  al  predetto Organo e agli interessati  la  determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo  termine,  che  non puo' comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque  giorni. Tale ulteriore termine non viene computato ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.  2.  Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino  esigenze  istruttorie  ai  sensi  e nei termini di cui all'articolo  17,  commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli  organismi  di  cui  al  comma  1  del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il   periodo   di  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine  finale  del  procedimento.  Entro il predetto termine di sei mesi  il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe individua, in  via  generale,  di  intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici  istituzionalmente  competenti, gli altri soggetti che siano dotati  di  qualificazione  e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli  organi  ordinari,  ai  quali  sia  possibile  richiedere in via sostitutiva  le  valutazioni  tecniche,  stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.  3.  Il  Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe provvede, ove  occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti  modifiche  ai  termini  finali  stabiliti  nelle tabelle allegate  al  presente  Regolamento.  Fino  a  quando  non  si  sara' provveduto  in  via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento  provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi od  i  soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche. 
                                         Nota all'art. 7:              -  Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata          legge n. 241/1990:              "Art.  16.  -  1. Gli organi consultivi delle pubbliche          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto          legislativo  3 febbraio 1993, n 29, sono tenuti a rendere i          pareri    ad   essi   obbligatoriamente   richiesti   entro          quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.          Qualora  siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti          a   dare   immediata   comunicazione  alle  amministrazioni          richiedenti  del  termine  entro  il  quale il parere sara'          reso.              2.  In  caso  di  decorrenza  del termine senza che sia          stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'          dell'amministrazione      richiedente      di     procedere          indipendentemente dall'acquisizione del parere.              3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e 2 non si          applicano  in  caso di pareri che debbano essere rilasciati          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.              4.  Nel  caso in cui l'organo adito abbia rappresentato          esigenze  istruttorie  il  termine  di  cui al comma 1 puo'          essere  interrotto  per  una  sola  volta  e il parere deve          essere  reso  definitivamente  entro  quindici giorni dalla          ricezione   degli   elementi   istruttori  da  parte  delle          amministrazioni interessate.              5.    Qualora   il   parere   sia   favorevole,   senza          osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente          o con mezzi telematici.              6.  Gli  organi  consultivi  dello  Stato predispongono          procedure  di particolare urgenza per l'adozione dei pareri          loro richiesti".              "Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o          di  regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di un          provvedimento  debbano  essere preventivamente acquisite le          valutazioni  tecniche  di  organi  od  enti appositi e tali          organi  ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze          istruttorie  di  competenza dell'amministrazione procedente          nei  termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa o, in          mancanza,   entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della          richiesta,  il  responsabile del procedimento deve chiedere          le   suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri  organi          dell'amministrazione  pubblica o ad enti pubblici che siano          dotati  di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,          ovvero ad istituti universitari.              2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica in          caso   di   valutazioni  che  debbano  essere  prodotte  da          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.              3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito abbia          rappresentato   esigenze   istruttorie  all'amministrazione          precedente,   si  applica  quanto  previsto  dal  comma  4,          dell'art. 16".
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|   |                                 Art. 8.              Parere facoltativo del Consiglio di Stato  1.  Quando,  fuori  dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni   di   particolare   importanza  e  complessita'  di  dover promuovere  la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato,  il  responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione  agli  interessati, indicandone adeguatamente le ragioni.   In   tal   caso,   il  periodo  di  tempo  occorrente  per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.  2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa  di  pareri  e valutazioni tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui  al  comma  1,  ha  luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento. 
                                         Nota all'art. 8:              - Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge          n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 7.
                           |  
|   |                                 Art. 9.                    Responsabile del procedimento  1.  Salvo  che  non  sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento  e'  il  dirigente  o  funzionario  preposto  all'unita' organizzativa  competente  alla  trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.  2.  Il  dirigente  o  funzionario preposto all'unita' organizzativa puo'   designare   responsabile  di  un  singolo  procedimento  altro funzionario  assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento  di  quest'ultimo,  il  dirigente  o funzionario preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita'  del  procedimento,  salva  ulteriore assegnazione ad altro funzionario.  3.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni contemplate  dall'articolo  6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente  Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni  organizzative  e  di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15. 
                                         Note all'art. 9:              - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.          241/1990.              "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:                a) valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di          ammissibilita',   i   requisiti   di  legittimazione  ed  i          presupposti   che   siano  rilevanti  per  l'emanazione  di          provvedimento;                b)    accerta  di  ufficio  i  fatti,  disponendo  il          compimento  degli  atti  all'uopo  necessari, e adotta ogni          misura    per    l'adeguato    e    sollecito   svolgimento          dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio          di  dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze          erronee  o  incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici          ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;                c) propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza,          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;                d) cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le          modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;                e) adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,   il          provvedimento  finale, ovvero trasmette gli atti all'organo          competente per l'adozione".              - Per  i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,          si veda nelle note all'art. 3.
                           |  
|   |                                 Art. 10        Integrazione e modificazione del presente regolamento  1.  Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e  successivamente  ogni  tre  anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.  |  
|   |                                Art. 11.                       Pubblicita' aggiuntiva  1.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante ulteriori  forme  e  modalita' stabilite nel rispetto della normativa vigente.   Le  stesse  forme  e  modalita'  sono  utilizzate  per  le successive modifiche ed integrazioni.  2.  Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi  elenchi  recanti  l'indicazione  delle unita' organizzative responsabili   dell'istruttoria   e   del  procedimento  nonche'  del provvedimento  finale,  in  relazione  a ciascun tipo di procedimento amministrativo.  Il  presente  decreto sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Roma, 28 novembre 2000                    p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Nesi Visto, il Guardasigilli: Fassino  Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001  Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 108  |  
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