Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2000, n. 454
Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di termini, partecipazione e responsabilita' del procedimento amministrativo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1995;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Considerato il parere del Consiglio di Stato prot. n. 209/1999 del 24 settembre 1999, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000 di delega per il Servizio nazionale dighe al Ministro dei lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, sia ad iniziativa di parte sia promossi d'ufficio, di competenza degli uffici del Servizio nazionale dighe e relative sedi periferiche, che verranno tutti di seguito indicati con il termine "Servizio".
2. I procedimenti di competenza del Servizio devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo, dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Note alle premesse:
- Per l'argomento della legge n. 241/1990 si veda nella
nota al titolo.
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per
il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio
1989, n. 120, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
1991, n. 85 recante: "Regolamento concernente la
riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici
nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e
dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo
1991, n. 65.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1993, n. 106 recante: "Regolamento concernente la
riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici
nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989,
n. 183" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1993, n. 84.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
3 agosto 1995 recante: "Rideterminazione delle dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali dei
Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.". e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 1995, n. 245.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 reca:
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 maggio 2000 recante: "Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri in materia di Roma Capitale.
Giubileo 2000 e Servizio nazionale dighe al Ministro dei
lavori pubblici on. dott. Nerio Nesi" pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2000, n. 114.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n.
241/1990:
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun
tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui
esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano
ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".



 
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il Servizio abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio, della richiesta o della proposta.
 
Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Servizio, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dal disposto di cui all'articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge n.
241/1990:
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione
personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli
atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse
la comunicazione e' prevista".
- Si riporta il testo dell'art. 7 della citata legge n.
241/1990:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerita' del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso e'
comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai
soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e'
destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un
provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire
loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari e rubriche degli articoli
2 e 10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione
amministrativa e sulla legalizzazione delle firme),
abrogata, recavano:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) .
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio) ".
- Si riporta il testo dell'art. 18, commi 2 e 3, della
citata legge n. 241/1990:
"Art. 18. - 1. (Omissis).
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e
qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
stessa amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile
del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione e' tenuta a certificare".



 
Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di celerita' connesse con documentate e motivate situazioni di emergenza, il responsabile del procedimento promosso d'ufficio da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento, nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora per il numero dei destinatari, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con la pubblicazione e l'affissione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione, mediante segnalazione scritta al responsabile del procedimento, il quale e' tenuto a fornire, entro dieci giorni, i motivi della mancata comunicazione o a dare comunicazione e fornire indicazioni atte a consentirne la partecipazione nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si
rimanda alle note all'art. 3.



 
Art. 5.
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241/1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti entro il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. I compiti previsti nei commi precedenti sono svolti dai singoli uffici del Servizio.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge
n. 241/1990:
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli
intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento,
salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento".



 
Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, salvo disguidi non imputabili all'amministrazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi; la loro scadenza non esonera comunque il Servizio dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Servizio abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Nei casi in cui la legge o regolamento ricolleghino effetti provvedimentali all'inerzia dell'amministrazione, la durata dei relativi procedimenti e' pari a quella stabilita per la formazione del silenzio-assenso o del silenzio-rifiuto. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini indicati nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.
 
Art. 7.
Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento oppure entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Servizio puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa al predetto Organo e agli interessati la determinazione esplicitando i motivi ed indicando un nuovo termine, che non puo' comunque essere superiore ad ulteriori quarantacinque giorni. Tale ulteriore termine non viene computato ai fini della determinazione del termine finale del procedimento.
2. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche richieste in via sostitutiva non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici istituzionalmente competenti, gli altri soggetti che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese.
3. Il Ministro delegato per il Servizio nazionale dighe provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente Regolamento. Fino a quando non si sara' provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi od i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 della citata
legge n. 241/1990:
"Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro
quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti
a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti del termine entro il quale il parere sara'
reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia
stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta'
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati
da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo'
essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza
osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente
o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono
procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri
loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o
di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali
organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della
richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere
le suddette valutazioni tecniche ad altri organi
dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano
dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione
precedente, si applica quanto previsto dal comma 4,
dell'art. 16".



 
Art. 8.
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1. Quando, fuori dei casi di parere obbligatorio, si ritiene per questioni di particolare importanza e complessita' di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione dell'Amministrazione agli interessati, indicandone adeguatamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 16 della legge
n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 7.



 
Art. 9.
Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del tipo di procedimento come individuata nelle tabelle allegate al presente decreto.
2. Il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa puo' designare responsabile di un singolo procedimento altro funzionario assegnato all'unita'. In caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente o funzionario preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento, salva ulteriore assegnazione ad altro funzionario.
3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente Regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n.
241/1990.
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione".
- Per i riferimenti della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
si veda nelle note all'art. 3.



 
Art. 10
Integrazione e modificazione del presente regolamento
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Servizio verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
 
Art. 11.
Pubblicita' aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite nel rispetto della normativa vigente. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Servizio tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 novembre 2000
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Nesi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 108
 
TABELLE
----> Vedere tabelle alle pagg. 21 e 22 <----
 
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