Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO |
DECRETO 31 gennaio 2001 |
Utilizzo dello stanziamento di lire venti miliardi, di cui alla legge n. 266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia. |
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IL DIRETTORE del servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive Visto l'art. 8, della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante "Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49" ed in particolare il comma 1, lettera c); Visto l'art. 1 del decreto ministeriale n. 34786 del 3 maggio 2000 con cui si istituisce - nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero, nell'ambito del "Servizio per il coordinamento degli strumenti e degli studi in materia di internazionalizzazione delle attivita' produttive" - il capitolo 7450 per "Somme da destinare a sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ed, in particolare, l'art. 12, secondo il quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante "disposizioni in materia di commercio estero"; ed in particolare l'art. 25 dello stesso a norma del quale dal 1o gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo viene attribuita alla Simest S.p.a; Visto l'art. 20 dello stesso decreto legislativo n. 143/1998 che introduce modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100, in materia di promozione della partecipazione della Simest S.p.a. a societa' ed imprese all'estero; Visto l'art. 2, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nel quale si prevede che alle operazioni poste in essere dalla Finest S.p.a. possa partecipare, per quote aggiuntive, la Simest S.p.a., essendo in tal caso elevato il limite del finanziamento complessivo al 40% del capitale sociale dell'impresa estera; Vista la Convenzione stipulata tra la Simest S.p.a. e la Finest S.p.a., l'11 ottobre 2000, per disciplinare le modalita' di collaborazione ai sensi dell'art. 21 comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; Vista la delibera adottata dalla V Commissione permanente del CIPE il 15 dicembre 2000, recante "Utilizzo dello stanziamento di 20 miliardi di lire di cui alla legge n. 266/1999 per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava"; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione della Simest, con cui e' stata valutata positivamente la proposta avanzata dal Ministero del commercio con l'estero di affidare alla Societa' la gestione di un Fondo per sostenere gli investimenti delle Piccole e medie imprese italiane nella Repubblica Federale Jugoslava; Visto il regolamento UE n. 2488 del 10 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 14 novembre 2000, con cui si limita l'embargo economico e finanziario nei confronti della Repubblica Federale Jugoslava; Decreta: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente decreto, si intendono per: soggetti destinatari: Piccole e medie imprese italiane - ovvero PMI aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane - che acquisiscono quote di capitale di rischio in societa' o imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava; Piccole e medie imprese (PMI): imprese, di ogni settore produttivo, che rientrano nei parametri di cui all'Allegato 1 del regolamento CE n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U.C.E. L. 10/33 del 13 gennaio 2001); investimento: acquisizione, da parte dei soggetti destinatari, di quote di capitale di rischio di un'impresa mista costituita o da costituire nella Repubblica Federale Jugoslava; intervento: acquisizione da parte della Simest S.p.a., a valere sulle disponibilita' del Fondo, per conto del Ministero del commercio con l'estero, fino al ven ticinque per cento, e per importo non superiore a 500 milioni di lire, di quote del capitale di rischio dell'impresa mista. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle che la Simest e/o la Finest sono autorizzate ad acquisire rispettivamente ai sensi delle leggi n 100/1990 e n. 19/1991; intervento complessivo: acquisizione di quote di capitale societario dell'impresa mista da parte di Simest, per conto del Ministero commercio estero, a valere sulle disponibilita' del Fondo e di Simest e/o Finest a valere e nei limiti rispettivamente previsti dalle leggi n. 100/1990 e n. 19/1991; fondo: fondo di 20 miliardi di lire attribuiti, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 34786 del 3 maggio 2000, al Ministero del commercio con l'estero (cap. 7450 - Servizio coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle Imprese) e trasferiti alla Simest S.p.a. con il presente decreto e per le finalita' qui stabilite; Comitato: il Comitato di indirizzo e rendicontazione istituito con il presente decreto; Ministero: il Ministero del commercio con l'estero; Soggetto gestore: la Simest S.p.a., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, cui e' stata anche attribuita la gestione degli interventi agevolativi finanziati con le disponibilita' dei fondi presso di essa trasferiti ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. |
| Art. 2. Finalita' e campo di applicazione geografica 1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera c), della legge n. 266/1999, fissa la disciplina relativa all'acquisizione, da parte del soggetto gestore, per conto del Ministero, di partecipazioni in imprese miste costituite o da costituire dai soggetti destinatari (PMI), nella Repubblica federale jugoslava. 2. L'acquisizione di cui al precedente comma del presente articolo, potra' aver luogo esclusivamente ove partecipino alla societa' mista anche la Simest S.p.a. e/o la Finest S.p.a. |
| Art. 3. Modalita' e limiti dell'Intervento 1. La somma di 20 miliardi di lire - nelle disponibilita' del Servizio per il coordinamento strumenti e studi per l'internazionalizzazione delle imprese, cap. 7450 del Ministero - e' trasferita con il presente decreto al soggetto gestore, e utilizzata da quest'ultimo per conto del Ministero - con finalita' di interventi di "venture capital" per l'acquisizione aggiuntiva di partecipazioni societarie fino al venticinque per cento e per importo non superiore a 500 milioni di lire del capitale di societa' o imprese miste costituite o da costituire nella Repubblica federale jugoslava. 2. L'Intervento in una impresa mista non potra' essere superiore alla quota di partecipazione al capitale di rischio detenuta complessivamente dai soci italiani proponenti l'intervento stesso. 3. Per l'area di applicazione della legge 19/1991, la Simest S.p.a. e la Finest S.p.a. avvieranno specifici programmi di collaborazione per promuovere la costituzione di societa' miste da parte di PMI nella Repubblica federale jugoslava. |
| Art. 4. Modalita' di rientro delle somme erogate 1. Ferme restando le modalita' di partecipazione della Simest S.p.a. e della Finest S.p.a., attesa la natura di "venture capital" degli interventi, le partecipazioni acquisite dal soggetto gestore devono essere cedute, a prezzo pari al valore corrente o al valore patrimoniale netto contabile rilevato al momento della cessione, entro otto anni dall'acquisizione della partecipazione stessa. La dismissione delle partecipazioni non sara' assistita da garanzie reali o personali. 2. Le somme derivanti dalla dismissione delle partecipazioni azionarie effettuate per conto del Ministero, resteranno imputate al Fondo. |
| Art. 5. Domanda di intervento 1. La domanda di intervento deve essere contenuta nella richiesta di partecipazione alla societa' mista che la PMI interessata presenta agli uffici della Simest o della Finest. 2. Alla presentazione della domanda il gestore portera' a conoscenza del richiedente le direttive varate dal Comitato di cui al successivo art. 6. 3. Entro 5 giorni lavorativi dalla delibera di approvazione della partecipazione alla societa' mista da parte della Simest o della Finest, questi ne danno comunicazione al soggetto gestore. 4. Entro 60 giorni dalla comunicazione il soggetto gestore completera' l'istruttoria e sottoporra' la richiesta di intervento al comitato di cui all'art. 6, per il relativo esame. 5. Ai soggetti destinatari sara' data tempestiva comunicazione dello stato del procedimento e della eventuale approvazione dell'intervento. |
| Art. 6. Comitato di indirizzo e rendicontazione 1. E' costituito, presso il Ministero, un comitato di indirizzo e rendicontazione. 2. Del comitato fanno parte un Dirigente del Servizio coordinamento strumenti e studi del Ministero, che lo presiede, ed altri due dirigenti del Ministero designati dal Ministro. A partecipare ai lavori del comitato sono invitati un rappresentante della Simest S.p.a. ed un rappresentante della Finest S.p.a. 3. Il comitato, con proprie direttive indirizzate al soggetto gestore, definisce i criteri generali per l'operativita' del Fondo. Nella definizione di tali criteri tiene conto delle priorita' di sviluppo settoriale che emergono da studi Paesi appositamente predisposti dall'ICE, da Informest o da organismi sovranazionali ed internazionali e delle compatibilita' con settori e comparti produttivi del sistema economico italiano. 4. Verra' data priorita' ai progetti che prevedono una partecipazione congiunta di Simest e Finest. 5. Anche sulla base delle direttive definite come previsto nel precedente comma 3 il comitato valuta, e se del caso approva, le proposte del soggetto gestore in merito agli interventi. |
| Art. 7. C o n t r o l l i 1. Il comitato puo' sottoporre a controllo le operazioni oggetto di intervento mediante ispezioni in loco da parte del Ministero ed avvalendosi, ove ritenuta necessaria, della collaborazione dell'ICE. Il comitato, previa approvazione di un programma dei controlli da effettuare, dispone l'invio agli uffici competenti del Ministero delle delibere e della documentazione relativa ai progetti da controllare. Il programma dei controlli da effettuare e' trasmesso anche al soggetto gestore. 2. Le spese relative all'effettuazione di tali controlli sono a carico del Fondo. 3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il comitato trasmette al Ministero ed alla Simest il programma dei controlli che intende effettuare e l'esito degli stessi per le relative valutazioni di competenza. |
| Art. 8. Ulteriori competenze del soggetto gestore 1. Il soggetto gestore, oltre all'attivita' istruttoria, provvede, sulla base delle delibere del comitato, alla stipula del contratto di partecipazione, all'acquisizione e alla vendita della partecipazione ed alla gestione della stessa, nonche' alla tutela e al recupero dei crediti. |
| Art. 9. Costi del soggetto gestore 1. Quale rimborso dei costi per l'attivita' del soggetto gestore saranno a quest'ultimo riconosciute a carico del Fondo, al 31 dicembre di ciascun anno di gestione, lire 160 milioni per le spese vive di gestione e 50 milioni a titolo di rimborso spese viaggi e missioni nella Repubblica federale jugoslava collegate alle partecipazioni acquisite per conto del Ministero. 2. Sulla base dell'effettiva operativita' i rimborsi, di cui al precedente comma 1, potranno essere rinegoziati dopo il primo anno di gestione. |
| Art. 10. Convenzione Ministero commercio estero - Simest 1. Una convenzione sara' stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero ed il soggetto gestore per definire le attivita' del soggetto gestore e le relative spese. |
| Art. 11. 1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 31 gennaio 2001 Il direttore generale: Verzeletti |
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