Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 16
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 23 marzo 2001, n. 117 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 18), recante "Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Disposizioni relative al personale docente
1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attivita' didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.
2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, e' assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. Il predetto personale puo' essere utilizzato, in subordine, per attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti e' riconosciuto ai fini giuridici.
3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attivita' didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.
5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, e' prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarita' e' assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravita', non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.
7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Riferimenti normativi:;
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, del citato
decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
"5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno
scolastico 2000-2001, in aettesa della conclusione delle
operazioni di assunzione in ruolo e di conferimento delle
supplenze annuali e temporanee sino al temine delle
attivita' didattiche, e' confermato provvisoriamente il
personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico
1999-2000 per supplenza annuale o temporanea sino al
termine delle attivita' didattiche. Per le eventuali
ulteriori disponibilita' il dirigente scolastico conferisce
in via provvisoria supplenze temporanee sulla base delle
graduatorie di circolo o di istituto, anche dei circoli o
istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico
1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della
sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino alla
definizione delle nuove graduatorie da predispone ai sensi
dell'articolo 4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n.
124. Le presenti disposizioni si applicano anche al
personale educativo e al personale amministrativo tecnica e
ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali.
Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del
presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo
ovvero al conferimento di una supplenza annuale o
temporanea fino al termine delle attivita' didattiche per
l'anno scolastico 2000- 2001, e' confermato all'atto della
nomina da parte del provveditore agli studi nella sede ove
ha prestato servizio a titolo provvisorio".
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306:
"Art. 1 (Disposizioni relative al personale della
scuola). - 1. Le operazioni di prima integrazione delle
graduatorie permanenti di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 3 maggio 1999, n. 124, possono essere disposte
in piu' fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e
comunque entro il 31 mano 2001, in relazione alla data di
conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal
comma 4 del citato articolo 2. Le assunzioni in ruolo del
personale incluso negli scaglioni di graduatoria appronti
in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono
disposte, sui posti a tale fine disponibili dal
1o settembre 2000, nel corso dell'anno scolastico
2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal
1o settembre 2000 e raggiungimento della sede dal
10 settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico
2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea,
fino al termine delle attivita' didattiche sulla base degli
scaglioni di graduatoria non definitivi restano confermati
fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a
tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni
medesimi subiscano variazioni in sede di approvazione
definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 10 settembre 2000, da
coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono
altresi' disposte le assunzioni in ruolo del personale
incluso nelle graduatorie approvate in data successiva al
31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative
ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999
per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna,
elementare e secondaria e ai concorsi per titoli indetti,
ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153
del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con
decorrenza ai fini giuridici dal 1o settembre 2000 e
raggiungimento della sede dal 1o settembre 2001".
- Il decreto del Presidente della Repubblica in data
30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 gennaio 2001 reca: "Determinazione, per l'anno
scolastico 2000-2001, del contingente di personale
direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo
ridetermmato".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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