IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente atto; Dispone: 1. Limitatamente all'anno 2001, possono essere gestite, da parte dei soggetti ai quali e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, nonche' da parte di ulteriori concessionari individuati dall'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, scommesse a totalizzatore ed a quota fissa aventi ad oggetto le seguenti competizioni sportive: a) gare automobilistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale; b) gare di motociclismo di primario rilievo nazionale ed internazionale. Motivazioni L'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 stabilisce che le scommesse a totalizzatore o a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal C.O.N.I., possono essere accettate anche dai gestori e dai concessionari dei giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale. L'art. 2 del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, prevede che l'elenco delle discipline sportive riguardanti le nuove scommesse di cui all'art. 1 del decreto stesso e' emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale, con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale ed internazionale. Con lo stesso decreto sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali e' consentita solamente la scommessa a totalizzatore. Il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999, ha istituito, per il biennio 1999-2000, nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e di motociclismo. Con il presente schema di provvedimento, emesso in base alla direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001, sulla falsariga del predetto decreto ministeriale del 12 agosto 1999, si proroga l'accettazione delle scommesse in questione limitatamente all'anno 2001. Cio' in quanto e' ragionevole presumere, anche alla luce dei risultati conseguiti nel corso della stagione 2000, nella quale il movimento degli incassi delle scommesse e' risultato pari a lire 44.919.736.000 che la continuazione della raccolta delle scommesse sulle corse automobilistiche e motociclistiche, possa assicurare per l'anno in corso un volume di giocate non trascurabile. Si riportano i riferimenti normativi dell'atto. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a)); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). Scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sugli eventi sportivi organizzati o controllati dal C.O.N.I: decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169; decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174; legge 13 maggio 1999, n. 133 (art. 16); decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278 (art. 2); decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999; direttiva del Ministro delle finanze del 27 marzo 2001. Roma, 4 aprile 2001 Il direttore: Romano |