IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI  Visto  l'art.  5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, contenente norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;  Vista  la  legge  14 aprile  1975,  n.  103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;  Visto  il  decreto-legge  6 dicembre  1984,  n. 807, convertito con modificazioni   dalla   legge   4 febbraio   1985,   n.  10,  recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive;  Vista la legge 6 agosto 1990, n 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato;  Visto  il  decreto-legge  19 ottobre  1992,  n. 408, convertito con modificazioni   dalla   legge   17 dicembre  1992,  n.  483,  recante disposizioni urgenti in materia di pubblicita' radiotelevisiva;  Vista  la  legge 25 giugno 1993, n. 206, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;  Visto  il  decreto-legge  23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge  23 dicembre  1996,  n.  650,  recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni;  Visto  lo  statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato   con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e  delle telecomunicazioni 12 aprile 1994, e successive modificazioni;  Visto  la lettera prot. n. P/15618 del 9 gennaio 2001, con la quale il Presidente della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. ha chiesto l'approvazione  dei nuovi testi degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1,  dello  statuto sociale, deliberati rispettivamente dall'Assemblea degli  azionisti  nell'adunanza  del  13 giugno 2000, e dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 13 dicembre 2000;  Considerato  che la nuova formulazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, del predetto statuto e' conforme alle norme vigenti;  Visto  il  parere  della  Commissione  parlamentare per l'indirizzo generale  e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso nella seduta del 6 febbraio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Sono approvati il comma 1 dell'art. 4, ed il comma 1 dell'art. 5 dello   statuto  della  R.A.I.  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a. indicato   nelle  premesse  nei  testi  delibe  rati  rispettivamente dall'Assemblea  degli  azionisti, nell'adunanza del 13 giugno 2000, e dal  Consiglio d'amministrazione, nell'adunanza del 13 dicembre 2000, allegati al presente decreto.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 aprile 2001                                               Il Ministro: Cardinale
                                                               Allegato    Testo  del nuovo comma 1 dell'art. 4 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a.:      "La  durata  della  societa'  e' fissata a tutto il 31 dicembre 2040".    Testo  del nuovo comma 1 dell'art. 5 dello statuto della R.A.I. - Radiotelevisione italiana S.p.a.:      "Il capitale sociale e' di Euro 62.000.000 (sessantaduemilioni) ed  e'  diviso  in numero 20.000.000 (ventimilioni) di azioni di Euro 3,10 (tre virgola dieci) cadauna".  |