| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 29 marzo 2001 |  
| Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Visti   il   decreto-legge   1o dicembre  1993,  n.  487,  recante: "Trasformazione  dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni in   ente   pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero" convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 e la deliberazione 18 dicembre 1997, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/1997);  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  284 recante: "Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2 e 6;  Visto  il  decreto  19 dicembre  2000  del Ministro del tesoro, del bilancio   e  della  programmazione  economica  recante:  "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove  serie di buoni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000;  Ritenuto  necessario  ridefinire  scadenze  e  rendimenti dei buoni fruttiferi   postali,   ferme  restando  le  condizioni  generali  di emissioni  stabilite  dal citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  del 19 dicembre 2000 - parte prima;  Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;                              Decreta:                Parte prima - Condizioni di emissione            della serie "A2" di buoni fruttiferi postali                               Art. 1.                    Istituzione della nuova serie  A  decorrere  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'   istituita   una   nuova   serie   di  buoni  fruttiferi  postali contraddistinta con la sigla "A2".  A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la  nullita',  i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con  la  sigla  "A1",  istituita  con  decreto  19 dicembre  2000 del Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - parte  seconda  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 300 del 27 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 2.              Taglio e importo massimo sottoscrivibile  I  buoni della nuova serie "A2" rappresentati da documento cartaceo sono  emessi  in  euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000.  Inoltre,  fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in  lire  nei  tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.  I  buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo possono essere sottoscritti per importi di 250 euro e multipli.  I  buoni fruttiferi postali possono essere sottoscritti da un unico soggetto nella giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.  |  
|   |                                 Art. 3.                         Prezzo di emissione  I  buoni  postali  fruttiferi della nuova serie "A2" sono emessi al valore nominale.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Durata e interessi  I  buoni  fruttiferi  postali della nuova serie "A2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione.  Non  e' corrisposto l'interesse maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.  I  saggi  lordi  di  interesse  dei  buoni  fruttiferi postali sono indicati nella tabella allegata.  Gli  interessi,  calcolati  su  base  bimestrale con il criterio di giorni 360/360, sono corrisposti al momento del rimborso del buono da Poste italiane S.p.a. Parte  seconda  -  Condizioni di emissione della serie "AA2" di buoni fruttiferi postali  |  
|   |                                 Art. 5.                    Istituzione della nuova serie  A  decorrere  dal  giorno successivo alla data di pubblicazione del presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'   istituita   una   nuova   serie   di  buoni  fruttiferi  postali contraddistinta con la sigla "AA2".  A decorrere dalla medesima data non sono piu' sottoscrivibili, pena la  nullita',  i buoni postali fruttiferi della serie contraddistinta con  la  sigla  "AA1",  istituita  con  decreto  19 dicembre 2000 del Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - parte  terza  -  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del 27 dicembre 2000.  |  
|   |                                 Art. 6.              Taglio e importo massimo sottoscrivibile  I buoni della nuova serie "AA2" rappresentati da documento cartaceo sono  emessi  in  euro  nei  tagli  da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000  e  25.000.  Inoltre,  fino  ad esaurimento delle scorte, sono emessi  anche  in  lire  nei  tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.  I buoni rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto  possono  essere  sottoscritti  per gli importi di 250 euro e multipli.  I  buoni fruttiferi postali della serie in emissione possono essere sottoscritti  da  un  unico  soggetto  nella  giornata lavorativa per l'importo massimo di 1.000.000 di euro.  |  
|   |                                 Art. 7.                         Prezzo di emissione  I  buoni  fruttiferi postali della nuova serie "AA2" sono emessi al valore nominale.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Durata e interessi  I  buoni  fruttiferi  postali  della  serie  "AA2"  possono  essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione.  Alla  scadenza del settimo anno successivo a quello di emissione e' riconosciuto all'avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 40% del capitale sottoscritto.  Qualora  venga  richiesto  il rimborso dei buoni fruttiferi postali della   presente   serie   prima  del  termine,  gli  interessi  sono corrisposti  e  calcolati  secondo  le modalita' dei buoni fruttiferi postali  della  serie  "A2", applicando i tassi di interesse previsti per  la  medesima serie diminuiti di 25 centesimi. Non e' corrisposto l'interesse  maturato sui buoni rimborsati prima che sia trascorso un anno dall'emissione.  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 29 marzo 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
|   |                                                               Allegato TABELLA  DEI  SAGGI  DI  INTERESSE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI DELLA   SERIE CONTRADDISTINTA DALLA SIGLA "A2".
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