Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2001
Interventi urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3121).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 27 marzo 1987, n. 120;
Visto il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, come integrato dal decreto-legge 19 maggio 1977, n. 130, convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 267;
Viste le ordinanze n. 2816 del 24 luglio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1998, e n. 2878 del 20 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998, concernenti i dissesti idrogeologici nella regione Abruzzo;
Vista l'ordinanza n. 2864, del 9 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernente dissesti idrogeologici in Toscana;
Vista l'ordinanza n. 2994, del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, concernente misure urgenti di protezione civile;
Vista l'ordinanza n. 3055, del 21 aprile 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2000, concernente, tra l'altro, interventi per danni conseguenti le mareggiate in Campania;
Vista l'ordinanza n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, concernente interventi urgenti a seguito di alluvioni del settembre e ottobre 2000 in Calabria;
Vista l'ordinanza n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, concernente interventi urgenti a seguito di alluvioni e dissesti idrogeologici;
Considerato che occorre procedere al completamento degli interventi avviati nei comuni di Chieti e Celano in Abruzzo, nei comuni di Gavorrano e Cinigiano in Toscana e nei comuni di Barano d'Ischia, Serrara Fontana e Forio nell'isola di Ischia;
Considerato che occorre velocizzare le procedure di attivazione dei mutui per fronteggiare le emergenze del settembre-novembre 2000 in Calabria e nelle regioni del nord;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per l'attuazione del piano di cui all'ordinanza n. 2816/1998, sono assegnati al presidente della regione Abruzzo, commissario delegato, le ulteriori somme di lire 17,4 miliardi per interventi urgenti nel comune di Chieti e di lire 800 milioni per interventi urgenti nel comune di Celano. Possono essere inseriti nel piano altri interventi finanziati con fondi comunitari, nazionali, regionali e degli enti locali e il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della predetta ordinanza e' integrato con il direttore regionale della protezione civile o suo delegato.
 
Art. 2.
1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti di eliminazione del pericolo e per la riduzione del rischio idrogeologico di cui all'ordinanza n. 2864/1998, nei comuni di Cinigiano e di Gavorrano in provincia di Grosseto e' assegnata alla regione Toscana un ulteriore contributo di lire 10 miliardi.
 
Art. 3.
1. Per gli interventi urgenti di cui all'ordinanza n. 3055/2000, volti all'eliminazione del pericolo e alla riduzione del rischio idrogeologico, e al ripristino di infrastrutture portuali danneggiate da mareggiate, e' assegnato un contributo di lire 7 miliardi al comune di Barano d'Ischia e di lire 4 miliardi al comune di Forio nell'isola d'Ischia.
2. Al completamento degli interventi di cui al comma 1, provvede la regione Campania a carico del proprio bilancio.
3. Il presidente della regione Campania, commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2994/1999, assicura l'alta vigilanza sugli interventi e provvede all'approvazione dei progetti e al collaudo delle opere realizzate.
 
Art. 4.
1. Ove, ai sensi dell'art. 3, comma 5, dell'ordinanza n. 3081/2000 e dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni regionali o provinciali facciano ricorso al finanziamento tramite la Cassa depositi e prestiti, la stessa e' autorizzata a far decorrere i mutui quindicennali dal 1o luglio 2001, con oneri di preammortamento a carico dei mutui stessi. Le amministrazioni interessate sono tenute, nel periodo di preammortamento, al tiraggio delle sole risorse strettamente necessarie per esigenze urgenti e indilazionabili.
 
Art. 5.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le procedure e deroghe gia' stabilite nelle ordinanze di riferimento.
 
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza pari a lire 39,2 miliardi si provvede con le disponibilita' di cui all'unita' previsionale di base 20.2.1.2 (cap. 9339) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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