Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2001
Ulteriori disposizioni per il completamento degli interventi urgenti connessi a situazioni di rischio idrogeologico nella zona del Santuario della Verna, nel comune di Chiusi della Verna e nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3120).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
Viste le ordinanze n. 1962 del 2 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 1990, n. 2211 del 28 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 1992, n. 2352 del 5 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti per il consolidamento dei versanti nelle zone del Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna;
Vista la nota n. 8340 del 6 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente con la quale viene segnalata la necessita' di disporre l'attuazione di interverti urgenti di carattere idrogeologico per completare la messa in sicurezza del Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna nella provincia di Arezzo;
Viste le ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994; n. 2420 del 1o febbraio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 del 6 febbraio 1996; n. 2352 del 5 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernenti interventi urgenti diretti a mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di Corniglio;
Vista la nota n. 8286 del 5 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente che rileva necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti per mitigare il rischio idrogeologico presente nel territorio del comune di Corniglio;
Sentite le regioni interessate;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. E' assegnata al comune di Chiusi della Verna, la somma di L. 2.420.000.000 per la realizzazione nell'area del Santuario della Verna degli interventi di seguito riportati:
a) bonifica e consolidamento del settore compreso tra il Sasso Spicco ed il lato ovest antistante la basilica L. 800.000.000;
b) bonifica e consolidamento della porzione di parete sottostante la zona di Sasso Spicco attigua all'affaccio del piazzale antistante la basilica: L. 1.000.000.000;
c) bonifica e consolidamento della parete sovrastante il muretto che delimita il camminamento tra il Santuario e la Cappella degli Uccelli e della zona sottostante L. 620.000.000.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede a carico delle disponibilita' di cui capitolo 2001 dell'unita' previsionale di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2001, che provvede al trasferimento dei fondi direttamente al comune.
 
Art. 2.
1. E' assegnata alla provincia di Parma, la somma di lire 14 miliardi per la realizzazione di ulteriori interventi urgenti in connessione con il dissesto idrogeologico di Corniglio.
2. All'onere di cui al comma 1, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico della disponibilita' di cui al capitolo 2001 dell'unita' previsionale di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno finanziario 2001 e, quanto a lire 4 miliardi, a carico del bilancio della regione Emilia-Romagna.
3. Il Ministero dell'ambiente e la regione Emilia-Romagna provvedono a trasferire le somme di cui al comma 2, direttamente alla provincia.
 
Art. 3.
1. Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi nel termine di centottanta giorni dalla data della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17.
2. Gli enti interessati provvedono all'approvazione dei progetti degli interventi, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi e nei modi previsti dall'art. 7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con termini dimezzati rispetto a quelli previsti dalla norma, ed in particolare dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.
 
Art. 4.
1. Le regioni Toscana ed Emilia-Romagna a mezzo delle proprie strutture tecniche ed amministrative, ed il Ministero dell'ambiente, a mezzo degli esperti di cui alla legge n. 267/1998 e successive modificazioni, effettuano l'alta sorveglianza. Ai predetti esperti, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sara' corrisposto unicamente il compenso definito dal decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 novembre 2000, registrato alla Ragioneria generale dello Stato in data 11 gennaio 2001.
2. Gli enti attuatori presentano relazioni semestrali al Ministero dell'ambiente sullo stato d'attuazione degli interventi, nonche' una relazione conclusiva alla ultimazione degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 5.
1. Il Ministero dell'ambiente e il Dipartimento della protezione civile sono estranei ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2001
Il Ministro: Bianco
 
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