| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |  
| ORDINANZA 4 aprile 2001 |  
| Ulteriori  disposizioni per il completamento degli interventi urgenti connessi  a  situazioni  di  rischio  idrogeologico  nella  zona  del Santuario  della  Verna,  nel  comune  di  Chiusi  della  Verna e nel territorio del comune di Corniglio. (Ordinanza n. 3120). |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO                    delegato per il coordinamento                       della protezione civile  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;  Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;  Visto  il  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267  e successive modifiche e integrazioni;  Viste  le  ordinanze  n.  1962  del 2 luglio 1990, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 158 del 9 luglio 1990,  n.  2211  del  28  gennaio  1992,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana 6 febbraio 1992, n. 2352 del 5 gennaio  1994,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  10  del  14  gennaio  1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 1998, concernenti, tra l'altro, interventi urgenti per il  consolidamento  dei versanti nelle zone del Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna;  Vista la nota n. 8340 del 6 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente con  la  quale viene segnalata la necessita' di disporre l'attuazione di  interverti  urgenti  di carattere idrogeologico per completare la messa  in  sicurezza  del  Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna nella provincia di Arezzo;  Viste  le  ordinanze n. 2396 del 20 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994;  n.  2420  del  1o  febbraio  1996,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 30 del 6 febbraio 1996; n. 2352  del  5  gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 10 del 14 gennaio 1994 e n. 2864 del 9 ottobre 1998,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  243 del 17 ottobre 1998, concernenti interventi urgenti diretti a mitigare il dissesto idrogeologico nel comune di Corniglio;  Vista la nota n. 8286 del 5 gennaio 2001 del Ministro dell'ambiente che  rileva necessita' di disporre l'attuazione di interventi urgenti per  mitigare  il  rischio  idrogeologico presente nel territorio del comune di Corniglio;  Sentite le regioni interessate;  Su  proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;                              Dispone:                               Art. 1.  1.  E'  assegnata  al  comune di Chiusi della Verna, la somma di L. 2.420.000.000  per  la  realizzazione  nell'area  del Santuario della Verna degli interventi di seguito riportati:    a) bonifica  e  consolidamento  del settore compreso tra il Sasso Spicco ed il lato ovest antistante la basilica L. 800.000.000;    b) bonifica e consolidamento della porzione di parete sottostante la  zona di Sasso Spicco attigua all'affaccio del piazzale antistante la basilica: L. 1.000.000.000;    c) bonifica  e consolidamento della parete sovrastante il muretto che  delimita  il  camminamento  tra il Santuario e la Cappella degli Uccelli e della zona sottostante L. 620.000.000.  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1,  si  provvede  a carico delle disponibilita'  di cui capitolo 2001 dell'unita' previsionale di base 11.2.1.2  dello  stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per l'anno  finanziario  2001,  che  provvede  al trasferimento dei fondi direttamente al comune.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  E'  assegnata  alla  provincia  di  Parma,  la somma di lire 14 miliardi  per  la  realizzazione  di  ulteriori interventi urgenti in connessione con il dissesto idrogeologico di Corniglio.  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1, si provvede, quanto a lire 10 miliardi,  a  carico  della  disponibilita'  di  cui al capitolo 2001 dell'unita'  previsionale  di base 11.2.1.2 dello stato di previsione del  Ministero  dell'ambiente per l'anno finanziario 2001 e, quanto a lire 4 miliardi, a carico del bilancio della regione Emilia-Romagna.  3.   Il   Ministero   dell'ambiente  e  la  regione  Emilia-Romagna provvedono a trasferire le somme di cui al comma 2, direttamente alla provincia.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Per l'approvazione dei progetti e per la consegna dei lavori da effettuarsi  nel  termine  di  centottanta  giorni  dalla  data della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:    regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;    legge  11  febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995,  n.  216,  e  18  novembre  1998,  n.  415, art. 6, comma 5, ed articoli  9,  10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28,  29,  32,  34  e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica   21   dicembre   1999,  n.  554,  strettamente  collegate all'applicazione delle suindicate norme;    decreto  legislativo  12  marzo  1995, n. 157, come modificato ed integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;    decreto   legislativo  24  luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17.  2.  Gli  enti  interessati provvedono all'approvazione dei progetti degli interventi, previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,  licenze,  nulla  osta ed assensi comunque denominati mediante  convocazione  di  conferenza di servizi ai sensi e nei modi previsti  dall'art.  7, commi 7, 8, 9, 10, 11 della legge 11 febbraio 1994,  n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, con termini dimezzati  rispetto  a quelli previsti dalla norma, ed in particolare dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.  L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti   urbanistici  e  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica utilita', urgenza e indifferibilita' dei lavori.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Le  regioni  Toscana  ed  Emilia-Romagna  a mezzo delle proprie strutture  tecniche ed amministrative, ed il Ministero dell'ambiente, a  mezzo  degli  esperti  di  cui alla legge n. 267/1998 e successive modificazioni,  effettuano  l'alta sorveglianza. Ai predetti esperti, qualora   siano   dipendenti   di  amministrazioni  pubbliche,  sara' corrisposto unicamente il compenso definito dal decreto del Ministero dell'ambiente,  d'intesa  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione economica del 23 novembre 2000, registrato alla Ragioneria generale dello Stato in data 11 gennaio 2001.  2.  Gli enti attuatori presentano relazioni semestrali al Ministero dell'ambiente  sullo stato d'attuazione degli interventi, nonche' una relazione  conclusiva  alla  ultimazione  degli stessi da trasmettere anche al Dipartimento della protezione civile.  |  
|   |                                 Art. 5.  1.  Il  Ministero  dell'ambiente e il Dipartimento della protezione civile   sono   estranei  ad  ogni  rapporto  contrattuale  scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti  da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 aprile 2001                                                  Il Ministro: Bianco  |  
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