IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61; Visti gli atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni adottati nel 1992 a Malaga-Torremolinos, ratificati con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 372; Visti gli atti finali della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, adottati nel 1995 a Ginevra; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, con il quale e' stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 14 dicembre 2000, recante modifica al piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2000; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)07 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz in condivisione tra servizio fisso e stazioni terrene del servizio fisso via satellite (spazio-Terra); Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)08 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di frequenze 10,7-12,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene dei servizi fisso via satellite (spazio-Terra) e di radiodiffusione via satellite; Vista la decisione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ERC/DEC/(00)09 del 19 ottobre 2000, relativa all'utilizzazione della banda di fequenze 27,5-29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (Terra-spazio); Vista la necessita' di apportare modifiche al piano nazionale di ripartizione delle frequenze per recepire le suddette decisioni della CEPT; Sentiti gli organismi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223; Visto il parere espresso dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), punto 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249; Sentito il parere del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nell'adunanza generale del 31 gennaio 2001; Decreta: Art. 1. 1. Le note n. 218 e n. 220 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono sostituite come segue: 218) In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)08 le frequenze della banda 10,7-11,7 GHz per il servizio fisso devono essere utilizzate, rispettando lo schema di canalizzazione adottato dalla CEPT nella raccomandazione ERC/REC 12-06 (figura 2), per collegamenti di rete aventi una capacita' trasmissiva non inferiore a 140 Mbit/s. 220) Nella banda di frequenze 11,7-12,5 GHz le utilizzazioni del servizio fisso sono limitate ai collegamenti per il trasporto dei segnali TV e per ponti radio temporanei per le riprese televisive in ausilio al servizio di radiodiffusione, mentre quelle del servizio mobile sono limitate ai collegamenti per riprese esterne televisive. La canalizzazione del servizio fisso e' quella prevista nell'appendice S30 del regolamento delle radiocomunicazioni. 2. Nella tabella di attribuzione delle frequenze del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, relativamente alle attribuzioni al servizio fisso ed al servizio fisso via satellite, in corrispondenza: della banda di frequenze 10,7-11,7 GHz: e' aggiunta la nota 218A; della banda di frequenze 17,7-19,7 GHz: e' aggiunta la nota 237A; della banda di frequenze 27,5-29,5 GHz: sono aggiunte le note 256A, 256B e 256C. 3. Dopo le note 218, 237, 256 del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze sono inserite, rispettivamente, le seguenti: 218-A) In conformita' della decisione della CEPI ERC/DEC/(00)08 nella banda di frequenze 10,7-11,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. Nell'assegnare frequenze a queste ultime stazioni debbono essere adottati provvedimenti di natura tecnica per proteggere, nei limiti del possibile, le stazioni terrene non coordinate. 237-A) In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)07 nella banda 17,7-19,7 GHz le stazioni terrene del servizio fisso via satellite (s-T) non coordinate non godono di protezione nei confronti delle stazioni del servizio fisso. Al fine di ridurre le probabilita' di interferenze alle stazioni terrene del servizio fisso via satellite debbono essere adottate, nei limiti del possibile, nelle stazioni fisse e nelle stazioni terrene le tecniche di mitigazione previste negli annessi I e II della citata decisione. 256-A) In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,5-27,8285 GHz, 28,4445-28,8365 GHz e 29,4525-29,5 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate. In queste bande non e' ammesso l'impiego di stazioni fisse. I sistemi del servizio fisso via satellite che impiegano stazioni terrene non coordinate, operanti nelle sopracitate bande di frequenze, debbono essere dotati di un sistema automatico di controllo della potenza nelle stazioni terrene e/o di un controllo automatico del guadagno a bordo del satellite. Le stazioni terrene non coordinate debbono inoltre avere le seguenti caratteristiche: l'angolo di elevazione del fascio principale deve essere maggiorato di 10o; la densita' di potenza isotropa equivalente irradiata fuori asse nelle bande adiacenti, utilizzate da stazioni del servizio fisso, non deve essere superiore a - 35 dBW/MHz; i limiti della banda occupata delle emissioni devono distare di almeno 10 MHz dai limiti delle bande riservate al servizio fisso. 256-B) In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 28,0525-28,4445 GHz e 29,0605-29,4525 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni del servizio fisso per applicazioni punto-multipunto di accesso radio alla rete di telecomunicazioni. In queste bande non e' ammesso l'impiego di stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite. 1 terminali dei sistemi punto-multipunto, operanti in queste bande, debbono essere dotati di sistemi automatici di riduzione di potenza. 256-C) In conformita' della decisione della CEPT ERC/DEC/(00)09 nella banda di frequenze 27,5-29,5 GHz le porzioni di spettro 27,8285- 28,0525 GHz e 28,8365-29,0605 GHz sono riservate all'impiego da parte di stazioni fisse e di stazioni terrene del servizio fisso via satellite (T-s) non coordinate, in base ad una ripartizione geografica da definire in tempi successivi in funzione della domanda commerciale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2001 Il Ministro: Cardinale |