Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato con la legge di conversione 9 marzo 2001, n. 49 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 59 del 12 marzo 2001), recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina".

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe coordinato con la legge di conversione, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Smaltimento del materiale specifico a rischio
e ad alto rischio e dei prodotti trasformati,
ottenuti o derivati
1. Il materiale specifico a rischio, cosi' come definito dal decreto del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad alto rischio, cosi' come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati, ottenuti o derivati dai predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.
2. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare i materiali e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.
3. I titolari degli impianti di incenerimento sono altresi' obbligati ad accettare i materiali e le proteine animali di cui al presente articolo anche quando sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente comunicazione di inizio dell'attivita', ai sensi delle leggi vigenti.
5. I titolari degli stabilimenti di macellazione al cui interno sono installati impianti di incenerimento sono obbligati ad incenerire in questi ultimi i materiali derivanti dalle proprie lavorazioni, fermo restando il divieto d'introduzione e di smaltimento di materiali di diversa provenienza.
6. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei materiali e dei prodotti di cui al comma 1, che derivino da animali morti o macellati nel territorio italiano dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennita': a) lire 435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.
7. Le indennita' di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento, effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.
8. Le regioni e le province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure.
9. Il soggetto beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun compenso per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.
10. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.
Riferimenti normativi:
- Il decreto del Ministro della sanita' del
29 settembre 2000 reca: "Misure sanitarie di protezione
contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".
- Si trascrive il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 "Attuazione della
direttiva 90/667/CE del Consiglio del 27 novembre 1990, che
stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di
origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli
alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e
che modifica la direttiva 90/425/CEE":
"Art. 3. - 1. Sono materiali ad alto rischio:
a) tutti i bovini, suini, caprini, ovini, solipedi,
volatili e tutti gli altri animali tenuti a scopi di
produzione agricola, morti ma non macellati per consumo
umano, compresi gli animali nati morti o da aborto;
b) altri animali morti di specie non elencate alla
lettera a), di volta in volta stabilite dai servizi
veterinari dell'unita' sanitaria locale competente;
c) animali che sono stati abbattuti nell'ambito di
misure di polizia veterinaria nell'azienda o in qualsiasi
altro posto designato dall'autorita' competente a stabilire
tali misure;
d) rifiuti, compreso il sangue, provenienti da
animali che in sede di ispezione veterinaria fatta in
occasione della macellazione hanno presentato sintomi
clinici o segni di malattie trasmissibili all'uomo, o ad
altri animali;
e) tutte le parti di animali macellati che non sono
state presentate all'ispezione post-mortem, ad esclusione
di cuoi e pelli, zoccoli, penne e piume, lana e pelame,
corna, sangue e prodotti analoghi;
f) tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e
la cacciagione, il pesce e tutti i prodotti di origine
animale in stato di deterioramento, che per tale motivo,
costituiscono un rischio per la salute dell'uomo e degli
animali;
g) gli animali, le carni ivi comprese le carni di
pollame e la cacciagione, il pesce, i prodotti a base di
carne, i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di
origine animale importati da Paesi terzi che, in
particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa
comunitaria, non sono conformi ai requisiti sanitari
prescritti per poter essere importati nella comunita', a
meno che essi siano riesportati o l'autorizzazione alla
loro importazione sia subordinata a restrizioni previste
dalla normativa comunitaria;
h) animali da reddito morti durante il trasporto,
salvo che sottoposti a macellazione di emergenza per
ragioni di benessere;
i) i rifiuti di origine animale contenenti residui di
sostanze che possono costituire un pericolo per la salute
dell'uomo o degli animali; latte, carne o prodotti di
origine animale che, per la presenza dei suddetti residui,
non sono adatti al consumo umano;
j) pesci con sintomi cimici o segni di malattie
trasmissibili all'uomo o ai pesci.
2. I materiali di cui al comma 1, possono essere
trasformati soltanto in uno stabilimento di trasformazione
ad alto rischio riconosciuto dal Ministero della sanita'
conformemente all'art. 4, comma 1, oppure devono essere
eliminati mediante incenerimento o sotterramento
conformemente ai commi 3 e 4.
3. Salvo quanto specificatamente previsto dal
Regolamento di poliza veterinaria e successive modifiche,
approvato con decreto de1 Presidente della Repubblica
8 febbraio 1954, n. 320, l'autorita' sanitaria locale
decide, se necessario, che i materiali ad alto rischio
siano eliminati, mediante incenerimento o mediante
sotterramento secondo che:
a) il trasporto fino allo stabilimento piu' vicino di
trasformazione di materiali ad alto rischio di animali
colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne
siano colpiti e' rifiutato a causa del pericolo che si
propaghino rischi sanitari;
b) gli animali sono colpiti o si sospetta siano
colpiti da malattie gravi o contengono residui che possono
costituire un pericolo per la salute umana o degli animali
e possono essere resistenti ad un trattamento termico
insufficiente;
c) la presenza diffusa di una malattia epizootica
comporta un carico eccessivo per lo stabilimento di
trasformazione di materiali ad alto rischio;
d) i rifiuti di origine animale in questione
provengono da luoghi di difficile accesso;
e) la quantita' e la distanza non giustificano la
raccolta di rifiuti.
4. Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di
cui al comma 1, questi devono essere sotterrati in un
terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde
freatiche o danni all'ambiente ed a una profondita'
sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del
sotterramento, detti materiali devono essere cosparsi, se
necessario, con un opportuno disinfettante stabilito dal
servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale di
competenza".
 
Art. 2.
Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio
1. L'Agenzia provvede all'ammasso pubblico obbligatorio delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001. Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo di 30.000 tonnellate, quelle prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Per la produzione di alimenti per gli animali familiari e di prodotti farmaceutici e tecnici, il Ministro della sanita', con proprio decreto, fissa modalita' e condizioni per l'utilizzo di materiali e prodotti a basso rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.
3. L'Agenzia provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando, nel rispetto della disciplina sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.
4. L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli importi per le spese di magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.
5. L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso pubblico. Tale prezzo e' maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da apposito certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore al 70 per cento e di ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico uguale o superiore all'85 per cento. A copertura delle spese di trasporto e' inoltre corrisposto l'importo di lire 200 per ogni tonnellata di prodotto moltiplicato per i chilometri esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.
6. Ferma restando la possibilita' di eventuali proprie misure disposte dalle regioni e dalle province autonome, i soggetti interessati di cui al comma 5 non possono percepire alcun altro compenso da parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore possono stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le parti, aventi per oggetto il ripristino delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.
7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 12 gennaio 2001.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'articolo 5 del citato
decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508:
"Art. 5. - 1. I materiali a basso rischio devono essere
trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto
a basso o alto rischio, in una fabbrica di alimenti per
animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici,
oppure essere eliminati mediante incenerimento o
sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4.
2. Oltre a quelli di cui all'art. 2, punto 3, sono
considerati materiali a basso rischio:
a) cuoi, pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame,
corna, sangue e prodotti analoghi nella preparazione di
alimenti per animali;
b) il pesce catturato in alto mare e destinato alla
produzione di farina di pesce;
c) le frattaglie fresche di pesce provenienti da
stabilimenti che fabbricano prodotti a base di pesce
destinati al consumo umano.
3. Devono essere considerati come materiali ad alto
rischio i miscugli di materiali a basso rischio trattati
insieme ai materiali ad alto rischio.
4. In caso di trattamento di materiale a basso rischio
in una fabbrica di alimenti per animali familiari o di
prodotti farmaceutici o tecnici la competente autorita'
sanitaria locale puo' imporre che la spedizione, il
magazzinaggio e il trattamento di tale materiale abbiano
luogo in uno spazio e in condizioni ad esso idonee. In
particolare puo' imporre che il sangue venga mantenuto in
contenitori adeguatamente refrigerati.
5. La farina di pesce prodotta da stabilimenti che
ricevono e trasformano esclusivamente materiali a basso
rischio destinati alla produzione di farina di pesce deve
soddisfare ai requisiti di cui all'allegato II,
capitolo III.
6. Il Ministro della sanita' riconosce gli stabilimenti
di trasformazione a basso rischio a condizione che gli
stessi:
a) siano conformi ai requisiti di cui
all'allegato II, capitolo I;
b) provvedano a che l'attivita' di raccolta,
trasporto, trattamento, trasformazione e relative
operazioni di magazzinaggio dei materiali, siano conformi
all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;
c) facciano in modo che i prodotti ottenuti dalla
trasformazione siano conformi ai requisiti di cui
all'allegato II, capitolo III.
7. Il riconoscimento costituisce condizione per
l'esercizio delle attivita' di cui al comma 6 ed e' sospeso
quando non siano piu' rispettati i requisiti di cui al
predetto comma.
8. Gli stabilimenti che utilizzano materiali a basso
rischio per la preparazione di alimenti per animali
familiari, di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati
ai sensi delle vigenti leggi, sono riconosciuti dal
Ministero della sanita' a condizione che soddisfino i
seguenti requisiti:
a) siano attrezzati in modo adeguato per
immagazzinare e trattare in condizioni di sicurezza i
rifiuti di origine animale;
b) dispongano di impianti adeguati per provvedere
alla distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non
utilizzabili, rimanenti dopo la produzione di alimenti per
animali familiari, di prodotti tecnici o farmaceutici, o
per provvedere al loro invio ad uno stabilimento di
trasformazione o ad un inceneritore;
c) dispongano di impianti adeguati per provvedere
alla distruzione di rifiuti risultanti dal processo
produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo
e degli animali, non possono essere inclusi in altri
alimenti per animali. Detti impianti devono consentire
l'incenerimento o il sotterramento in un terreno adeguato
per evitare la contaminazione dei corsi d'acqua e danno
all'ambiente.
9. I servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale,
vigilano che siano rispettati i requisiti fissati dal
presente decreto.
10. Le regioni e le province autonome esercitano sugli
stabilimenti di cui al presente decreto le competenze
previste dagli articoli 7 e 11 della legge 23 dicembre
1978, n. 833".
- Si riporta il titolo del regolamento (CEE) n. 1883/78
del Consiglio, del 2 agosto 1978: "Regolamento (CEE) n.
1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle
norme generali per il finanziamento degli interventi da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia, sezione garanzia".
 
Art. 3.
Disposizioni in materia di controlli e di personale
1. L'Agenzia puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie ed agroalimentari, della Guardia di finanza, nonche' dell'Ispettorato centrale repressione frodi per l'effettuazione dei controlli sulle operazioni e sugli interventi di cui al presente decreto.
2. Al fine di garantire la massima efficienza dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.
3. L'Ispettorato centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al comma 1, e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali; opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.
4. Al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalita' richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di polizia giudiziaria, e' attribuita un'indennita' pari a quella gia' prevista per il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e' autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.
7. Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi e controllo sanitario, il Ministero della sanita' e' autorizzato, per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi pubblici per la copertura delle vacanze esistenti in organico nella qualifica di dirigente di primo livello del ruolo sanitario con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' a ricoprire, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, le vacanze esistenti in organico nelle qualifiche dirigenziali di secondo livello del ruolo sanitario mediante concorsi riservati al personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.
8. Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le sperimentazioni previste dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, devono intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanita' con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.
9. Per assicurare il pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme contenute nel vigente contratto nazionale in materia di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale nei limiti delle dotazioni organiche e comunque entro i limiti degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione per il predetto anno, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche. In deroga al citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale, ma nel rispetto dei princi'pi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le selezioni volte all'accertamento delle professionalita' richieste avverranno per titoli e mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i soli esterni. Per il personale gia' in servizio si applicano le norme in materia di accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 ("Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica"):
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'articolo 40, il numero
complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto
decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,
con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale
in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non
inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita'
in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre
1999 viene asicurata una riduzione complessiva del
personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per
cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data
del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.
68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per
ciascuno degli anni 2002 e 2003 deve essere realizzata
un'ulteriore riduzione di personale non inferiore allo 0,5
per cento rispetto a quello in servizio il 31 dicembre
1997.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti non economici con organico superiore a
duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto i
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi
dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula
del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro
abbia esito negativo, la parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
l5.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri
e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di
lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988. n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale e' determinato sulla base della somma delle
effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici
aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima,
fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili
professionali di settima, ottava e nona qualifica
funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche,
la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei
posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale
medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale
basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
contabile, economico e finanziario, per svolgere le
funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola
procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma,
della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'articolo
43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'articolo
55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori
alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai
sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base
regionale mediante una prova attitudinale basata su una
serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
contabile, informatico, per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
superato con esito positivo la prova attitudinale sono
ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai
piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21
marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere,
nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure
previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8. e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibiita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del
personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili,
salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad
ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie
assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non
hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le
assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazicme a tempo pieno puo' intervenire
purche cio' non comporti riduzione complessiva delle unita'
con rapporto di lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di
uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico
secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai princi'pi di
cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata
delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in
particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita'
restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attivita' connesse all'attuazioe del
presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga
al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 5, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi di un contingente integrativo di personale in
posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di
cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti
pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste
dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o
degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il
trattamento economico accessorio spettanti al personale di
ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del
Consiglio, dei Ministri e' valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al
comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c),
della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della
programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma
115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita'
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui
all'articolo 37 del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato,
all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di
finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni
organiche. A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di
programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del
rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si
ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti
pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di
progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non
collegati alla durata della prestazione lavorativa siano
applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
misura non frazionata o non direttamente proporzionale al
regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1,
comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato
provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale
dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non
diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
polizia tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso
delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il
segreto d'ufficio".
- Si trascrive il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 (Riorganizzazione del
settore della ricerca in agricoltura): "Art. 16
(Statuto e regolamenti). - 1. Entro sei mesi dalla data del
suo insediamento, il consiglio di amministrazione degli
enti di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13, delibera lo
statuto, il regolamento di amministrazione e contabilita'
ed il regolamento di organizzazione e funzionamento con il
quale e' definita anche la dotazione organica del
personale.
2. Lo statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi
al Ministero, per l'approvazione di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Decorsi sessanta giorni senza osservazioni detti atti si
considerano approvati.
3. La dotazione organica del personale e' deliberata
dal consiglio di amministrazione e approvata con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4. In caso di mancata delibera, nel termine di cui al
comma 1, dello statuto e dei regolamenti, il Ministro
nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla
redazione degli atti mancanti.
5. Fino all'approvazione dello statuto e dei
regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
- Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: "Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimenti dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi". - Il decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, reca: "Regolamento
recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica
di dirigente, a norma dell'articolo 28, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Si
trascrive il testo dell'articolo 7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria):
"Art. 7 (Incentivazione sperimentale del personale non
appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del
Ministero della sanita'). - 1. In relazione all'accresciuta
complessita' dei compiti assegnati al Ministero della
sanita' in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di
prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo
anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i
dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello
dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e
relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8
del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396,
riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di
gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5,
comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con
conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".
- Si trascrive il testo del comma 3 dell'articolo 36
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "3. Le procedure
di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si
conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali".
 
Art. 4.
Poteri di ordinanza
1. Il commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo' promuovere l'attivazione del potere di ordinanza, spettante ai competenti organi dello Stato anche in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.
 
Art. 5.
Relazioni periodiche
1. L'Agenzia presenta, ogni trenta giorni, al commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche agricole e forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.
1-bis. Il commissario straordinario del Governo predispone ogni sessanta giorni una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere.
 
Art. 5-bis
Contabilita' speciale
1. La gestione della contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e' trasferita all'Agenzia. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede agli adempinienti connessi con il suddetto trasferimento.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 3, dell'art. 9, della
legge 26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario):
"3. Le somme trattenute devono essere immediatamente
versate in una contabilita' speciale, ai sensi dell'art.
1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del
Tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro
30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al
"Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Prelievo supplementare sul latte di vacca", aperta presso
la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma".
 
Art. 6.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 50 miliardi, a carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;
b) quanto a lire 50 miliardi, mediante l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 64, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma 1, ultimo periodo, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";
c) quanto a lire 50 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. I proventi derivanti dall'eventuale vendita, da effetture a seguito di specifica autorizzazione dell'Unione europea, delle proteine animali di cui all'articolo 2, comma 1, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel limite degli importi utilizzati per la copertura dell'onere di cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, ai fini del reintegro della citata autorizzazione di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il comma 1 dell'art. 64 della legge
21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):
"Art. 64 (Accisa sui tabacchi lavorati). - 1. In
attuazione della direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del
29 luglio 1999, e con riferimento alle altre direttive
comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati,
il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare
entro il 31 marzo 2001, dispone modifiche al sistema di
tassazione dei tabacchi lavorati relative anche alla
struttura dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche
sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni
delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'art.
2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni. Le predette misure devono assicurare
maggiori entrate di importo non inferiore a lire 150
miliardi, in ragione annua".
- Si trascrive il testo dell'art. 25 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali): "Art. 25 (Fondo per lo sviluppo in
agricoltura). - 1. Al fine di promuovere il rafforzamento
del sistema agricolo e agro-alimentare, attraverso
l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del capitale
agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la
promozione di settori innovativi quali l'agricoltura
biologica, il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle
zone montane e la crescita dell'occupazione, nonche' la
qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie
destinate al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dagli articoli 1, commi 3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in
agricoltura, istituito nello stato di previsione della
spesa del Ministero per le politiche agricole.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro delle
politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Allo scopo di favorire, semplificare ed accelerare
il procedimento per il riordino fondiario, alle norme
approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare
il 10 per cento sono sostituite dale seguenti: "non
superare il 30 per cento ;
b) -.
4. Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo
IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del
quinto anno precedente alla data di entrta in vigore della
presente legge, gia' attuati dagli enti concessionari con
l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione
competente non provveda entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Trova applicazione
anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del
comma 3 del presente articolo.
5. Restano ferme le disposizioni relative agli
adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.
I conguagli, di cui agli articoli 26 e 32 delle citate
norme approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono
riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".
 
Art. 7.
Compiti del Dipartimento della protezione civile
e divieti previsti da disposizioni comunitarie
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto il Dipartimento della protezione civile si avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.
2. Fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, rimangono fermi i divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.
 
Art. 7-bis.
Fondo per l'emergenza BSE
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato: "Fondo per l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300 miliardi per l'anno 2001, da iscrivere in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:
a) interventi a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo smaltimento di bovini di eta' superiore a trenta mesi, abbattuti ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000;
b) interventi per assicurare, in conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita' degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attivita' agricola ed i conseguenti danni economici e sociali. A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere previa attestazione della macellazione, avvenuta a decorrere dal 12 gennaio 2001, del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione positiva di presenza di BSE nell'azienda medesima. L'indennita' e' concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di bovini di eta' superiore a 12 mesi. di materiale ad alto e basso rischio e di prodotti derivati;
e) un indennizzo, fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva distruzione, a copertura dei costi di raccolta e trasporto.
3. In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal commissario straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori ripartizioni, sulla base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.
4. L'Agenzia e' incaricata della erogazione dei finanziamenti, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima applicazione, sia successivamente, in conformita' alle determinazioni adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale fine, il Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
5. L'Agenzia provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni fornite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.
6. L'Agenzia, nei limiti della dotazione del Fondo, provvede all'incenerimento o al coincenerimento delle proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico di cui all'articolo 2 predisponendo a tale scopo uno specifico programma operativo. I titolari degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora gli impianti siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste altresi' per i titolari degli impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia puo' disporre che i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti. Qualora non si provveda direttamente, l'Agenzia corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo, uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
7. Alla dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) quanto a lire 130 miliardi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dotazioni
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 87, comma 2, lettera
b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea:
"b) determinare le modalita' di applicazione dell'art.
85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di
esercitare una sorveglianza efficace, e, nel contempo,
semplificare, per quanto possibile, il controllo
amministrativo;".
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 508, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, come integrata dall'art.
52, comma 10, della legge 20 dicembre 2000, n. 388
(Dotazioni delle regioni in attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143): "1. Al fine di
assicurare alle regioni, a decorrere dall'anno 2000, le
risorse finanziarie ad esse necessarie per lo svolgimento
delle funzioni loro conferite dal decreto legislativo
4 giugno 1997, n. 143, nonche' in attuazione di quanto
previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore
spesa di lire 540,7 miliardi da devolvere all'apposito
fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sulla base di criteri fissati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma
1, lettera f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.".
- Si trascrive il testo del comma 10, dell'art. 52
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2001): "10. Nelle more dell'entrata
in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7
miliardi recato per l'anno 2000 dall'art. 3, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per
cento, e' assegnato, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alle regioni per far fronte agli oneri,
debitamente certificati e non finanziati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, per attivita' e per
servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento
per i quali non e' stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.".
- Si trascrive la tabella D della citata legge
23 dicembre 2000, n. 388:
"Tabella D
Legge n. 488 del 1998: Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo:
Art. 50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di
edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 27) (7.2.1.4 -
Edilizia sanitaria - cap. 8541) 176.000; 1.787.000;
1.772.000.".
 
Art. 7-ter.
Agevolazioni
1. Il Ministro delle finanze, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del contribuente, dispone a favore degli allevatori dei bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE, la sospensione o il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
3. A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile 2001. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.
4. Sulla base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO 2001, sono adeguati gli studi di settore applicabili, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti dei contribuenti interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione e degli esercenti di attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da destinare a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore a dieci anni, contratti da parte delle predette imprese, con onere effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Una quota del 50 per cento del predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per l'adeguamento degli allevamenti bovini in conformita' alla disciplina comunitaria in materia di benessere animale, rintracciabilita' e qualita', nonche' per il miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di impianti tecnologici, ed in particolare di smaltimento, da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi. La residua quota del 50 per cento e' destinata a mutui contratti per il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che esercitano attivita' di allevamento volto a garantire la sicurezza degli alimenti e la tutela della salute pubblica nel rispetto della normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli animali, attraverso: la ristrutturazione degli impianti, la promozione delle produzioni zootecniche estensive e di qualita', anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e' attuato con la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e' stanziata la somma di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali destinati alla riconversione degli allevamenti al metodo di produzione biologico. Per assicurare lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica relativa al sistema della produzione dei foraggi e delle materie prime di uso nell'alimentazione degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di proteine vegetali impiegabili come materia prima nei mangimi zootecnici in alternativa alle farine proteiche di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto sperimentale per le colture foraggere, di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Il contributo e' finalizzato principalmente a rafforzare le attivita' che l'Istituto svolge per provvedere agli studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonche' la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi di produzione che rispettino l'ambiente, conservino le risorse naturali e le integrita' aziendali e favoriscano la diffusione dei metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti autorizzazioni di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).
7. Le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per la ripartizione e l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti con circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalita', i criteri ed i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per quanto riguarda la quota destinata al miglioramento tecnologico e qualitativo, sono considerati comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi fissi e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.
8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore dei singoli allevatori che per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a quello determinato a seguito della rettifica della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi conguagli, l'Agenzia e' autorizzata, su richiesta degli interessati, a restituire le somme risultate non dovute, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 9, della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
"2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze,
sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, puo' sospendere o differire il
termine per l'adempimento degli obblighi tributari a fovore
dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed
imprevedibili".
- Il titolo del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8,
e' il seguente: "Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia
spongiforme bovina". - Si riporta il testo del comma 8,
dell'art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146
(Disposizioni in materia di accertamento, di riscossione,
di contrasto dell'evasione e di funzionamento
dell'amministrazione finanziaria): "8. Con i decreti di
approvazione degli studi di settore possono essere
stabiliti criteri e modalita' di annotazione separata dei
componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei
soggetti che esercitano piu' attivita'".
- Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 13 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in
materia di contenimento dei costi di produzione e per il
rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449): "2. Al fine di promuovere il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese agricole e agroalimentari,
il Ministero per le politiche agricole, di concerto con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, nei limiti delle autorizzazioni di
spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legisltivi,
entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un programma di interventi, conforme agli
orientamenti comunitari degli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".
- Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle
direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi
sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato
di carni fresche): "Art. 13 (Procedura di
riconoscimento per gli stabilimenti). - 1. Il Ministero
della sanita' riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), e
comma 3, lettera a), attribuendo un numero di
riconoscimento veterinario a ciascuno di essi e redige un
elenco ufficiale; copia di tale elenco e di ogni modifica
viene inviata agli altri Stati ed alla Commissione delle
Comunita' europee.
2. Al fine del riconoscimento di idoneita' il titolare
responsabile dello stabilimento presenta alla regione o
provincia autonoma competente per territorio istanza di
riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata
dalla documentazione relativa alla sussistenza dei
requisiti strutturali e funzionali prescritti, unitamente
al parere favorevole del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale; copia dell'istanza presentata viene
inviata per conoscenza al Ministero della sanita'.
3. Entro novanta giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, la regione, unitamente al proprio parere,
trasmette al Ministero della sanita' l'istanza, completa
degli allegati e del verbale dell'ispezione eventualmente
svolti al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 2.
4. Sulla base degli atti istruttori o degli
accertamenti ritenuti necessari, il Ministero della
sanita', entro novanta giorni dalla ricezione della
documentazione di cui al comma 3, riconosce l'idoneita'
rilasciando il numero CE, oppure di comunicazione alla
regione ed all'impresa interessata delle carenze da
rimuovere con appositi interventi.
5. L'impresa interessata, entro sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al comma 4, rende noto
alla regione, per la segnalazione al Ministero della
sanita', la data prevista per il completamento dei lavori
di adeguamento.
6. Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero
della sanita', effettuati gli accertamenti eventualmente
necessari, provvede al riconoscimento CE o al diniego del
medesimo.
7. Il Ministero della sanita' procede periodicamente,
anche mediante ispezioni a sondaggio degli stabilimenti
riconosciuti idonei, alla verifica dell'uniformita' delle
procedure ispettive e dei criteri di valutazione seguiti
dagli organi territoriali.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero della sanita'
indica la documentazione da allegare all'istanza di cui al
comma 2.
9. Il Ministero della sanita', tenuto conto delle
risultanze delle ispezioni e dei controlli di cui al comma
7, adotta le opportune misure nei confronti degli
stabilimenti che risultano non in possesso dei requisiti
prescritti.
10. il riconoscimento di idoneita' ed il relativo
numero di riconoscimento CE rilasciati agli impianti di
macellazione, ai laboratori di sezionamento ed ai depositi
frigoriferi ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073,
o del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1991, n. 312 mantengono la loro
efficacia.
11. Il Ministero della sanita' puo' concedere il
riconoscimento provvisorio di idoneita' su richiesta
dell'interessato accompagnata da copia dell'istanza di
riconoscimento presentata ai sensi del comma 2 e da copia
del parere favorevole del servizio veterinario dell'unita'
sanitaria locale ad essa alleato".
- Il titolo del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio deI 17 maggio 1999 e' il seguente:
"Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del
17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti".
- Si trascrive il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318
(Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria):
"Art. 11. [L'istituto sperimentale per le colture
foraggere di cui all'art. 1, con sede in Lodi (Milano),
provvede agli studi ed alle ricerche riguardanti il
miglioramento delle foraggere coltivate in Italia, nonche'
la tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati-pascoli,
dei prati e degli erbai, secondo le esigenze poste dallo
sviluppo della produzione zootecnica nel quadro
dell'economia agricola nazionale.
L'istituto e' articolato in quattro sezioni operative
centrali e in sezioni operative periferiche in Montagnana
(Padova), Poggia e Cagliari.
Detto ente subentra alla stazione sperimentale i
praticoltura di Lodi (Milano) e all'istituto agrario per la
Capitanata di Foggia, che vengono soppressi ed i cui
patrimoni sono devoluti all'istituto di cui al presente
articolo.
Al medesimo sono altresi' trasferiti i beni esistenti
in Montagnana (Padova) dell'istituto nazionale di genetica
per la cerealicoltura nonche' i diritti e gli obblighi
derivanti a quest'ultimo da concessioni o contratti di
locazione di immobili esistenti in Montagnana (Padova), in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto]".
- Si trascrive il testo degli articoli 109, comma 1;
articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129,
comma 1, lettera b), della soprariportata legge 23 dicembre
2000, n. 388: "Art. 109 (Interventi in materia di
promozione dello sviluppo sostenibile). - 1. Al fine di
incentivare misure ed interventi di promozione dello
sviluppo sostenibile e' istituito presso il Ministero
dell'ambiente un apposito fondo, con dotazione complessiva
di lire 150 miliardi per l'anno 2001, 50 miliardi per
l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003. Per le
annualita' successive si provvede ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208".
"Art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole
e zootecniche biologiche). - 1. All'articolo 59 della legge
23 dicembre 1999, n, 488, sono apportate le seguenti
modificazioni:
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. E' istituito il fondo per lo sviluppo
dell'agricoltura biologica e di qualita', alimentato dalle
entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche'
da un contributo attuale pari a lire 15 miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo e'
finalizzato al finanziamento di programmi annuali,
nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo sviluppo della produzione
agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori e
agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di
produzione, nonche' mediante adeguate misure di assistenza
tecnica e codice di buona pratica agricola per un corretto
uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, determina le modalita' di erogazione degli
incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
b) il potenziamento dell'attivita' di ricerca e di
sperimentazione in materia di agricoltura biologica,
nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli
alimenti;
c) l'informazione dei consumatori sugli alimenti
ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti
tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di
origine protetta. ".
"Art. 129 (Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico). - 1. Per fare fronte alle emergenze
determinatesi nel settore agricolo e zootecnico a seguito
delle malattie e della crisi di mercato da esse
determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalita' per l'attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi strutturali e di prevenzione dalla
encefalopatia spongiforme bovina negli allevamenti anche
con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilita',
nonche' delle razze da carne italiana e delle popolazioni
bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".
- Si trascrive il testo dell'articolo 121 della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Art. 121 (Interventi
per la ristrutturazione delle imprese agricole in
difficolta'). - 1. A favore delle imprese agricole, singole
ed associate e cooperative, iscritte nel registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi eccezionali
conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta',
e' istituito un programma di interventi per il salvataggio
e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino
della redditivita', in conformita' con gli orientamenti
comunitari sugli aiuti dello Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficolta' di cui alla
comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee C283 del 19 settembre 1997, e successive
modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso il
concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima
del 3 per cento ed entro il limite di impegno di lire 40
miliardi sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui
tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione
ad esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei
settori dell'assistenza e della previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati
operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e possono
essere assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione
speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui
all'articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad
integrazione delle garanzie ritenute idonee dalle banche
mutanti. Detta garanzia fideiussoria potra' impegnare una
quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni
finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il
richiedente presenti alla banca un piano finalizzato al
ripristino della redditivita' dell'impresa, e che comprenda
i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e
riqualificazione delle attivita' aziendali, con abbandono
di quelle non redditizie; riduzione delle produzioni
soggette al ritiro; riconversione verso produzioni di
qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.
5. L'importo dei mutui puo' essere ragguagliato
all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito
della compiuta istruttoria. Gli interessi di
preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti
unitamente alle singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese
agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2,
possono assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate,
in ogni caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di
redditivita' a lungo termine:
a) conferimenti di capitale, cancellazione di
esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero
concessioni di garanzia su operazioni creditizie, secondo
criteri e modalita', stabiliti con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione dalla base imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche nella
misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per
cento.
7. Nel caso di imprese individuali nel valutare lo
stato della difficolta' finanziaria, si tiene conto di
tutti i beni appartenenti ai soggetti che esercitano
l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non
riguardino l'esercizio di attivita' agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1, sono
sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della
concessione delle misure di ristrutturazione, i termini di
pagamento delle rate delle operazioni creditizie in
scadenza entro il 30 giugno 2001.".
- Si trascrive il titolo e l'articolo 3, comma 1 del
decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5: "Art.
3 (Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e
1996-1997). - 1. Anche ai fini dell'attuazione
dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio
1997, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al
comma 8 dell'articolo 2, effettua la rettifica della
compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la
compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla
base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di
entrata in vigore del presente decreto, nonche' degli
accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di
riesame di cui all'articolo 2. Per il solo periodo
1995-1996 l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede
al raffronto tra i dati della compensazione nazionale
eseguita ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 642, e quelli derivanti dalla
applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della
compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla
base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2
del presente decreto, ed applica, in via perequativa,
l'importo del prelievo supplementare che risulta meno
oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione
nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli
effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo
stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.
 
Art. 7-quater.
Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281
1. L'articolo 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, e' punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate e' punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce e' punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.
4. La pena di cui al comma 3 si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.
5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".
2. L'articolo 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.
2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno.
3. Se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.
4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".
3. I contributi e le agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter non sono concessi o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni in materia di identificazione, alimentazione e trattamento terapeutico di capi bovini.
4. I maggiori proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate in seguito alla violazione di obblighi e prescrizioni previsti dal presente decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per essere destinati all'Agenzia per le finalita' di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122, e all'articolo 28, primo comma, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- L'articolo 162 del codice penale e' il seguente:
"Art. 162 (Obiezione nelle contravvenzioni). - Nelle
contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola
pena dell'ammenda, il contravventore e' ammesso a pagare
prima dell'entrata del dibattimento, ovvero prima del
decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza
parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la
contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.
Il pagamento estingue il resto".
- Si trascrive il titolo del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 16 marzo 2000, n. 122 e il
testo dell'articolo 21, comma 1, dello stesso decreto:
"Regolamento recante modalita' per la gestione
nazionale dei regimi di premio a favore dei detentori di
bovini maschi e vacche nutrici, nonche' per la concessione
del premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei
premi supplementari, in attuazione del regolamento
comunitario n. 1254/99 del Consiglio del 17 maggio 1999,
relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore
delle carni bovine".
"Art. 21 (Vacche e giovenche di razze specializzate da
carne). - 1. Per gli animali femmine di cui al comma 2,
lettere b) e c) dell'articolo 20, la dotazione finanziaria
massima resa disponibile e' pari a:
a) 3 Meuro, per l'anno 2000;
b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001;
c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi".
- Si trascrive il testo dell'articolo 28, primo comma,
lettere b) e c), del decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali del 22 gennaio 2001 (Modalita' di
applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante
disposizioni in materia di premi zootecnici). "Art. 28
(Integrazione per bovini maschi macellati). - In attuazione
a quanto disposto dall'art. 20 del decreto n. 122 del 16
marzo 2000, il premio supplementare e' corrisposto:
a) (Omissis);
b) per 1 Meuro ai produttori che ne facciano
sollecita richiesta, per i capi che rientrano nel sistema
di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n.
2081/92, oppure per i capi appartenenti ad allevamenti
condotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1804/99, in
materia di agricoltura biologica;
c) la restante somma, pari a 16,2 Meuro per il 2001 e
34,1 Meuro per il 2002 e successivi e' versata ai
produttori appartenenti a consorzi volontari o altri
organismi associativi che ne facciano esplicita richiesta e
che da almeno 5 mesi antecedenti il giorno della
presentazione della domanda operino nell'ambito di sistemi
di qualita' e dispongano di disciplinari di produzione
comunicati al Ministero delle politiche agricole e
forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie
e internazionali o alle regioni che non abbiano formato
oggetto di rilievi, che prevedono, anche ai fini del
benessere degli animali la biosicurezza, l'alimentazione
naturale del bestiame, la rintracciabilita' lungo tutta la
produzione e l'osservanza del divieto di impiego di
promotori di crescita e di altre sostanze vietate".
 
Art. 7-quinquies.
Istituzione di un Consorzio obbligatorio
1. E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e lo smaltimento dei residui da lavorazione degli esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il Consorzio puo' altresi' operare la raccolta dei residui delle attivita' di trasformazione e vendita delle imprese operanti nel settore della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.
2. Al Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese di raccolta e smaltimento dei medesimi, anche in forma associata. In ogni caso la maggioranza del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.
3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno 2001, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalita' di istituzione, di finanziamento, di funzionamento e di articolazione del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle
direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla
eliminazione degli olii usati):
"Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati). - 1.
Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte
le imprese che immettono al consumo oli lubrificanti di
base e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate
di anno in anno in proporzione alle quantita' di basi
lubrificanti immesse al consumo nel corso dell'anno
precedente.
2. Il Consorzio non ha fini lucro ed e' retto da uno
statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato.
3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate
in relazione agli scopi del presente decreto e da norma
dello statuto sono obbligatorie per tutte le imprese
partecipanti.
4. Il Consorzio determina annualmente, con riferimenti
ai costi sopportati nell'anno al netto dei ricavi per
l'assolvimento degli obblighi di cui al successivo comma
10, il contributo per chilogrammo dall'olio lubrificante
che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del
presente decreto si considerano immessi al consumo gli olii
lubrificanti di base e finiti all'atto del pagamento
dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovraimposta di confine.
5. Le imprese partecipanti sono tenute a versare al
Consorzio i contributi dovuti da ciascuna di esse secondo
le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.
6. Le modalita' e i termini di accertamento,
riscossione e versamento dei contributi di cui al comma 5,
sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e del tesoro, da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro un mese
dall'approvazione dello statuto del Consorzio.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto il Consorzio provvede ad apportare allo
statuto vigente tutte le modificazioni necessarie per
adeguarlo alle disposizioni del presente decreto. Con il
decreto che approva il nuovo statuto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, puo' apportare le modifiche
eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la
data dalla prima riunione dell'assemblea per il rinnovo
degli organi consortili. Nel caso di mancata adozione del
nuovo statuto da parte deI Consorzio nei termini previsti,
il Ministro dell'ambiente, previa diffida a provvedere
entro l'ulteriore termine massimo di giorni quindici,
adotta con decreto, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il nuovo
statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea
per il rinnovo degli organi cansortili.
8. Lo statuto prevede, in particolare che sono organi
del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:
il presidente e il vicepresidente;
il consiglio di amministrazione;
il collegio sindacale.
Il consiglio di amministrazione e' composto di sedici
membri. Di esso fanno parte il presidente, il
vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art.
2459 del codice civile, uno ciascuno dai Ministri
dell'ambiente, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' di
due espressi esclusivamente dai soci che immettono in
consumo oli rigenerati.
Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei
quali tre, nominati ai sensi dell'art. 2459 del codice
civile, uno ciascuno dei Ministri del tesoro, delle finanze
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Il Consorzio deve trasmettere ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio
consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da
parte di societa' a cio' autorizzata ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1975, n. 136.
10. Il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il
territorio nazionale. Esso e' tenuto a:
a) promuovere la sensibilizzazione dell'opinione
pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione
degli oli usati;
b) assicurare ed incentivare la raccolta degli oli
usati ritirandoli dai detentori e dalle imprese
autorizzate;
c) espletare direttamente le attivita' di raccolta
degli oli usati dai detentori che ne facciano direttamente
riichiesta, nelle province ove manchi o risulti
insufficiente o economicamente difficoltosa la raccolta
rispetto alla quantita' di oli lubrificanti immessi al
consumo;
d) selezionare gli oli usati raccolti ai fini della
loro corretta eliminazione;
e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla
loro eliminazione, osservando le priorita' previste
dall'art. 3 comma 3;
f) proseguire ed incentivare lo studio, la
sperimentazione e la realizzazione di nuovi processi di
trattamento e di impiego alternativi;
g) operare nel rispetto dei principi di concorrenza,
libera circolazione di beni, di economicita' della
gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente
da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
h) annotare ed elaborare tutti i dati tecnici
relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati e
comunicarli annualmente ai Ministeri che esercitano il
controllo, corredati da una relazione illustrativa;
i) garantire ai rigenaratori, nei limiti degli oli
usati rigenerabili raccolti e della produzione
dell'impianto i quantitativi di oli usati richiesti a
prezzo equo e, comunque, non superiore al costo diretto
della raccolta.
11. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati puo'
svolgere le proprie funzioni sia direttamente che tramite
mandati conferiti ad imprese per determinati e limitati
settori di attivita' o determinate aree territoriali.
L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la
responsabilita' del Consorzio stesso".
---- Avvertenza:
Per motivi tecnici non e' stato possibile procedere alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001, come preannunciato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, alla pag. 59.
 
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