| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 11 gennaio 2001, n. 1 |  
| Ripubblicazione  del  testo del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio 2001), coordinato  con  la  legge  di  conversione  9 marzo  2001, n. 49 (in Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  59  del  12 marzo 2001), recante:  "Disposizioni  urgenti  per  la  distruzione  del materiale specifico  a  rischio  per  encefalopatie  spongiformi bovine e delle proteine  animali  ad  alto  rischio,  nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo   delle   proteine  animali  a  basso  rischio.  Ulteriori interventi  per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina". |  
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Avvertenza:    Si  procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del decreto-legge citato  in epigrafe coordinato con la legge di conversione, corredato delle  relative  note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di  esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.    Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.                               Art. 1.            Smaltimento del materiale specifico a rischio            e ad alto rischio e dei prodotti trasformati,                         ottenuti o derivati  1.  Il  materiale  specifico  a  rischio,  cosi'  come definito dal decreto  del Ministro della sanita' del 29 settembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 263 del 10 novembre 2000, e successive modificazioni, e dalle decisioni comunitarie in materia, il materiale ad  alto  rischio,  cosi'  come  definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonche' i prodotti trasformati, ottenuti  o  derivati  dai  predetti materiali sono obbligatoriamente distrutti mediante incenerimento o coincenerimento.  2.  I  titolari  degli  impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare  i  materiali  e i prodotti di cui al comma 1. Tale obbligo non  sussiste  qualora  gli  impianti  siano  dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione sussiste  altresi'  per  i  titolari di impianti per la produzione di leganti idraulici a ciclo completo.  3.  I  titolari  degli  impianti  di  incenerimento  sono  altresi' obbligati  ad  accettare  i materiali e le proteine animali di cui al presente  articolo  anche  quando  sia intervenuto il procedimento di ossidodistruzione.  4.  Entro  quindici  giorni  dalla  data di entrata in vigore della legge  di  conversione del presente decreto, i soggetti esercenti gli impianti di cui al comma 2 presentano alla provincia territorialmente competente  comunicazione  di  inizio  dell'attivita', ai sensi delle leggi vigenti.  5.  I  titolari  degli  stabilimenti di macellazione al cui interno sono   installati   impianti   di  incenerimento  sono  obbligati  ad incenerire  in  questi  ultimi  i  materiali  derivanti dalle proprie lavorazioni,   fermo   restando   il   divieto  d'introduzione  e  di smaltimento di materiali di diversa provenienza.  6.   L'Agenzia   per  le  erogazioni  in  agricoltura,  di  seguito denominata Agenzia, riconosce al soggetto che assicura la distruzione dei  materiali  e  dei  prodotti  di  cui al comma 1, che derivino da animali  morti  o  macellati  nel  territorio  italiano dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001, le seguenti indennita': a)  lire  435 per ogni chilogrammo di materiale specifico a rischio e ad alto rischio tal quale; b) lire 1.450 per ogni chilogrammo di proteine animali trasformate ed ottenute da materiale specifico a rischio e ad alto rischio.  7.  Le  indennita'  di cui al comma 6 sono erogate forfettariamente per i costi relativi al trattamento preliminare e all'incenerimento o coincenerimento,  effettuati da imprese riconosciute o autorizzate, e ad ogni altra spesa a tali operazioni connessa.  8.  Le  regioni  e  le  province autonome possono altresi' disporre eventuali ulteriori misure.  9.  Il  soggetto  beneficiario di cui al comma 6 non puo' percepire alcun  compenso  per lo svolgimento delle attivita' per le quali sono erogate le indennita' di cui al predetto comma 6 e disposte le misure di cui al comma 8, salvo accordi interprofessionali di filiera tra le associazioni rappresentative del settore.  10.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a decorrere dal 12 gennaio 2001.          Riferimenti normativi:              - Il   decreto   del   Ministro   della   sanita'   del          29 settembre  2000  reca:  "Misure  sanitarie di protezione          contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili".              - Si  trascrive  il  testo  dell'articolo 3 del decreto          legislativo  14 dicembre  1992,  n.  508  "Attuazione della          direttiva 90/667/CE del Consiglio del 27 novembre 1990, che          stabilisce   le  norme  sanitarie  per  l'eliminazione,  la          trasformazione  e  l'immissione  sul  mercato di rifiuti di          origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli          alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e          che modifica la direttiva 90/425/CEE":              "Art. 3. - 1. Sono materiali ad alto rischio:                a) tutti  i  bovini, suini, caprini, ovini, solipedi,          volatili  e  tutti  gli  altri  animali  tenuti  a scopi di          produzione  agricola,  morti  ma  non macellati per consumo          umano, compresi gli animali nati morti o da aborto;                b) altri  animali  morti  di specie non elencate alla          lettera  a),  di  volta  in  volta  stabilite  dai  servizi          veterinari dell'unita' sanitaria locale competente;                c) animali  che  sono  stati abbattuti nell'ambito di          misure  di  polizia veterinaria nell'azienda o in qualsiasi          altro posto designato dall'autorita' competente a stabilire          tali misure;                d) rifiuti,   compreso   il  sangue,  provenienti  da          animali  che  in  sede  di  ispezione  veterinaria fatta in          occasione   della  macellazione  hanno  presentato  sintomi          clinici  o  segni  di malattie trasmissibili all'uomo, o ad          altri animali;                e) tutte  le  parti di animali macellati che non sono          state  presentate  all'ispezione post-mortem, ad esclusione          di  cuoi  e  pelli,  zoccoli, penne e piume, lana e pelame,          corna, sangue e prodotti analoghi;                f)  tutte le carni ivi comprese le carni di pollame e          la  cacciagione,  il  pesce  e  tutti i prodotti di origine          animale  in  stato  di deterioramento, che per tale motivo,          costituiscono  un  rischio  per la salute dell'uomo e degli          animali;                g) gli  animali,  le  carni  ivi comprese le carni di          pollame  e  la  cacciagione, il pesce, i prodotti a base di          carne,  i prodotti lattiero caseari e gli altri prodotti di          origine   animale   importati   da   Paesi  terzi  che,  in          particolare all'atto dei controlli previsti dalla normativa          comunitaria,   non  sono  conformi  ai  requisiti  sanitari          prescritti  per  poter  essere importati nella comunita', a          meno  che  essi  siano  riesportati o l'autorizzazione alla          loro  importazione  sia  subordinata a restrizioni previste          dalla normativa comunitaria;                h) animali  da  reddito  morti  durante il trasporto,          salvo  che  sottoposti  a  macellazione  di  emergenza  per          ragioni di benessere;                i) i rifiuti di origine animale contenenti residui di          sostanze  che  possono costituire un pericolo per la salute          dell'uomo  o  degli  animali;  latte,  carne  o prodotti di          origine  animale che, per la presenza dei suddetti residui,          non sono adatti al consumo umano;                j) pesci  con  sintomi  cimici  o  segni  di malattie          trasmissibili all'uomo o ai pesci.              2.  I  materiali  di  cui  al  comma  1, possono essere          trasformati  soltanto in uno stabilimento di trasformazione          ad  alto  rischio  riconosciuto dal Ministero della sanita'          conformemente  all'art.  4,  comma  1, oppure devono essere          eliminati    mediante    incenerimento    o   sotterramento          conformemente ai commi 3 e 4.              3.   Salvo   quanto   specificatamente   previsto   dal          Regolamento  di  poliza veterinaria e successive modifiche,          approvato  con  decreto  de1  Presidente  della  Repubblica          8 febbraio  1954,  n.  320,  l'autorita'  sanitaria  locale          decide,  se  necessario,  che  i  materiali ad alto rischio          siano   eliminati,   mediante   incenerimento   o  mediante          sotterramento secondo che:                a) il trasporto fino allo stabilimento piu' vicino di          trasformazione  di  materiali  ad  alto  rischio di animali          colpiti  da  una  malattia  epizootica o che si sospetta ne          siano  colpiti  e'  rifiutato  a  causa del pericolo che si          propaghino rischi sanitari;                b) gli  animali  sono  colpiti  o  si  sospetta siano          colpiti  da malattie gravi o contengono residui che possono          costituire  un pericolo per la salute umana o degli animali          e  possono  essere  resistenti  ad  un  trattamento termico          insufficiente;                c) la  presenza  diffusa  di  una malattia epizootica          comporta   un  carico  eccessivo  per  lo  stabilimento  di          trasformazione di materiali ad alto rischio;                d) i   rifiuti   di   origine  animale  in  questione          provengono da luoghi di difficile accesso;                e)  la  quantita'  e  la distanza non giustificano la          raccolta di rifiuti.              4. Qualora si ricorra al sotterramento dei materiali di          cui  al  comma  1,  questi  devono  essere sotterrati in un          terreno  adeguato  per  evitare  contaminazioni delle falde          freatiche   o  danni  all'ambiente  ed  a  una  profondita'          sufficiente ad impedire a carnivori di accedervi; prima del          sotterramento,  detti  materiali devono essere cosparsi, se          necessario,  con  un  opportuno disinfettante stabilito dal          servizio   veterinario   dell'unita'  sanitaria  locale  di          competenza".  |  
|   |                                 Art. 2.      Ammasso pubblico per le proteine animali a basso rischio  1.  L'Agenzia  provvede  all'ammasso  pubblico  obbligatorio  delle proteine animali trasformate e ottenute da materiali a basso rischio, cosi'   come   definiti   dall'articolo  5  del  decreto  legislativo 14 dicembre  1992,  n. 508, prodotte nel territorio dello Stato dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2001.  Sono altresi' ammesse all'ammasso pubblico, nel limite massimo complessivo  di  30.000  tonnellate,  quelle  prodotte nel territorio dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.  2.  Per  la  produzione  di alimenti per gli animali familiari e di prodotti  farmaceutici  e  tecnici,  il  Ministro  della sanita', con proprio  decreto,  fissa  modalita'  e  condizioni  per l'utilizzo di materiali  e  prodotti  a  basso rischio, cosi' come consentito dalla normativa vigente, e con esclusione, in ogni caso, della destinazione ad alimentazione zootecnica.  3.  L'Agenzia  provvede all'ammasso dei prodotti di cui al comma 1, utilizzando,  nel  rispetto  della  disciplina  sanitaria in materia, magazzini pubblici o privati da reperire con procedure d'urgenza.  4.  L'Agenzia corrisponde ai depositari dei magazzini di stoccaggio gli  importi  per  le  spese  di  magazzinaggio, entrata e uscita del prodotto, cosi' come stabiliti in attuazione del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, e successive modificazioni, con riferimento all'ammasso pubblico del latte scremato in polvere.  5.  L'Agenzia corrisponde ai soggetti interessati un prezzo di lire 490.000 per ogni tonnellata di prodotto, di cui al comma 1, conferita all'ammasso  pubblico.  Tale prezzo e' maggiorato di lire 245.000 per ogni tonnellata di prodotto conferito con tasso proteico, documentato da  apposito  certificato rilasciato da laboratori pubblici, uguale o superiore  al  70  per  cento  e  di  ulteriori lire 165.000 per ogni tonnellata   di  prodotto  conferito  con  tasso  proteico  uguale  o superiore  all'85  per cento. A copertura delle spese di trasporto e' inoltre  corrisposto  l'importo  di  lire  200 per ogni tonnellata di prodotto  moltiplicato  per  i  chilometri  esistenti tra il luogo di produzione e quello di destinazione.  6.  Ferma  restando  la  possibilita'  di  eventuali proprie misure disposte   dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  i  soggetti interessati  di  cui  al  comma  5  non possono percepire alcun altro compenso  da  parte dell'Agenzia. Le associazioni rappresentative del settore  possono  stipulare accordi interprofessionali di filiera tra le  parti,  aventi  per  oggetto  il  ripristino  delle condizioni di mercato antecedenti l'emergenza.  7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia  a decorrere dal 12 gennaio 2001.          Riferimenti normativi:              - Si  trascrive  il  testo  dell'articolo  5 del citato          decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508:              "Art. 5. - 1. I materiali a basso rischio devono essere          trattati in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto          a  basso  o  alto  rischio, in una fabbrica di alimenti per          animali  familiari  o  di  prodotti farmaceutici o tecnici,          oppure    essere   eliminati   mediante   incenerimento   o          sotterramento conformemente all'art. 3, commi 3 e 4.              2.  Oltre  a  quelli  di  cui all'art. 2, punto 3, sono          considerati materiali a basso rischio:                a) cuoi,  pelli, zoccoli, penne, piume, lana, pelame,          corna,  sangue  e  prodotti  analoghi nella preparazione di          alimenti per animali;                b) il  pesce  catturato in alto mare e destinato alla          produzione di farina di pesce;                c) le  frattaglie  fresche  di  pesce  provenienti da          stabilimenti  che  fabbricano  prodotti  a  base  di  pesce          destinati al consumo umano.              3.  Devono  essere  considerati  come materiali ad alto          rischio  i  miscugli  di materiali a basso rischio trattati          insieme ai materiali ad alto rischio.              4.  In caso di trattamento di materiale a basso rischio          in  una  fabbrica  di  alimenti  per animali familiari o di          prodotti  farmaceutici  o  tecnici  la competente autorita'          sanitaria   locale  puo'  imporre  che  la  spedizione,  il          magazzinaggio  e  il  trattamento di tale materiale abbiano          luogo  in  uno  spazio  e  in condizioni ad esso idonee. In          particolare  puo'  imporre che il sangue venga mantenuto in          contenitori adeguatamente refrigerati.              5.  La  farina  di  pesce  prodotta da stabilimenti che          ricevono  e  trasformano  esclusivamente  materiali a basso          rischio  destinati  alla produzione di farina di pesce deve          soddisfare    ai    requisiti   di   cui   all'allegato II,          capitolo III.              6. Il Ministro della sanita' riconosce gli stabilimenti          di  trasformazione  a  basso  rischio  a condizione che gli          stessi:                a) siano     conformi    ai    requisiti    di    cui          all'allegato II, capitolo I;                b) provvedano   a   che   l'attivita'   di  raccolta,          trasporto,    trattamento,    trasformazione   e   relative          operazioni  di  magazzinaggio dei materiali, siano conformi          all'allegato I e all'allegato II, capitolo II;                c) facciano  in  modo  che  i prodotti ottenuti dalla          trasformazione   siano   conformi   ai   requisiti  di  cui          all'allegato II, capitolo III.              7.   Il   riconoscimento   costituisce  condizione  per          l'esercizio delle attivita' di cui al comma 6 ed e' sospeso          quando  non  siano  piu'  rispettati  i requisiti di cui al          predetto comma.              8.  Gli  stabilimenti  che utilizzano materiali a basso          rischio   per  la  preparazione  di  alimenti  per  animali          familiari,  di prodotti farmaceutici o tecnici, autorizzati          ai   sensi  delle  vigenti  leggi,  sono  riconosciuti  dal          Ministero  della  sanita'  a  condizione  che  soddisfino i          seguenti requisiti:                a) siano    attrezzati    in    modo   adeguato   per          immagazzinare  e  trattare  in  condizioni  di  sicurezza i          rifiuti di origine animale;                b) dispongano  di  impianti  adeguati  per provvedere          alla  distruzione dei rifiuti greggi di origine animale non          utilizzabili,  rimanenti dopo la produzione di alimenti per          animali  familiari,  di  prodotti tecnici o farmaceutici, o          per  provvedere  al  loro  invio  ad  uno  stabilimento  di          trasformazione o ad un inceneritore;                c) dispongano  di  impianti  adeguati  per provvedere          alla   distruzione   di  rifiuti  risultanti  dal  processo          produttivo che, per motivi connessi con la salute dell'uomo          e  degli  animali,  non  possono  essere  inclusi  in altri          alimenti  per  animali.  Detti  impianti  devono consentire          l'incenerimento  o  il sotterramento in un terreno adeguato          per  evitare  la  contaminazione  dei corsi d'acqua e danno          all'ambiente.              9.  I  servizi veterinari dell'unita' sanitaria locale,          vigilano  che  siano  rispettati  i  requisiti  fissati dal          presente decreto.              10.  Le regioni e le province autonome esercitano sugli          stabilimenti  di  cui  al  presente  decreto  le competenze          previste  dagli  articoli  7  e  11 della legge 23 dicembre          1978, n. 833".              - Si riporta il titolo del regolamento (CEE) n. 1883/78          del Consiglio, del 2 agosto 1978:     "Regolamento (CEE) n.          1883/78  del  Consiglio,  del  2 agosto 1978, relativo alle          norme  generali  per  il  finanziamento degli interventi da          parte  del  Fondo  europeo  agricolo  di  orientamento e di          garanzia, sezione garanzia".  |  
|   |                                 Art. 3.         Disposizioni in materia di controlli e di personale  1.  L'Agenzia  puo' avvalersi del Corpo forestale dello Stato e del reparto  speciale dell'Arma dei carabinieri per la tutela delle norme comunitarie  ed  agroalimentari,  della  Guardia  di finanza, nonche' dell'Ispettorato  centrale  repressione frodi per l'effettuazione dei controlli  sulle  operazioni  e  sugli  interventi di cui al presente decreto.  2.  Al  fine  di  garantire  la  massima  efficienza  dei controlli espletati dal Corpo forestale dello Stato il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, istituire appositi nuclei agroalimentari forestali, che operano alle dirette dipendenze del Ministro.  3.  L'Ispettorato  centrale repressione frodi, anche ai fini di cui al  comma  1,  e'  posto  alle  dirette dipendenze del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali;  opera  con  organico  proprio  ed autonomia  organizzativa  ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa.  4.  Al  personale  dell'Ispettorato  centrale repressione frodi, in considerazione   della  specifica  professionalita'  richiesta  nello svolgimento   dei   compiti   istituzionali   che   comporta  un'alta preparazione  tecnica, onerosita' e rischi legati anche all'attivita' di  polizia  giudiziaria,  e'  attribuita un'indennita' pari a quella gia'  prevista  per  il personale con identica qualifica del comparto "Sanita'".  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 4, calcolato in 950  milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.  6. L'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione e'  autorizzato,  nel  rispetto  di  quanto previsto dall'articolo 39 della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, in materia di assunzioni di personale   delle   amministrazioni  pubbliche  e  nei  limiti  degli stanziamenti di bilancio, a procedere alle assunzioni necessarie alla copertura  dei posti previsti dalla dotazione organica, come definita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454.  7.  Per le esigenze di potenziamento dell'attivita' di prevenzione, profilassi  e  controllo  sanitario,  il  Ministero  della sanita' e' autorizzato,  per una sola volta, nel rispetto di quanto previsto dal citato  articolo  39  della  legge  n.  449  del  1997, in materia di assunzioni  di  personale  delle amministrazioni pubbliche, ad indire concorsi  pubblici  per  la  copertura  delle  vacanze  esistenti  in organico  nella  qualifica  di  dirigente  di primo livello del ruolo sanitario  con  le  modalita'  di cui al decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  1994,  n.  487,  nonche'  a  ricoprire,  con le modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 8 settembre  2000,  n.  324,  le  vacanze esistenti in organico nelle qualifiche  dirigenziali  di  secondo  livello  del  ruolo  sanitario mediante  concorsi  riservati  al  personale in servizio appartenente alle posizioni iniziali dello stesso ruolo.  8.  Ai fini di una migliore efficienza del Ministero della sanita', le  sperimentazioni  previste  dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999,  n.  362,  devono  intendersi riferite a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della  sanita'  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato comunque operante presso il medesimo Ministero.  9.  Per  assicurare  il  pieno espletamento delle proprie attivita' istituzionali, l'Agenzia, esaurite le procedure di applicazione delle norme  contenute  nel  vigente  contratto  nazionale  in  materia  di progressione del personale, e' autorizzata nell'anno 2001 ad assumere personale  nei  limiti  delle  dotazioni organiche e comunque entro i limiti  degli stanziamenti per il personale, iscritti nel bilancio di previsione  per  il  predetto  anno,  senza  oneri  aggiuntivi  e nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 39 della legge n. 449 del 1997, in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche.  In  deroga  al  citato contratto nazionale e alle vigenti disposizioni  in  materia  di  reclutamento  del  personale,  ma  nel rispetto  dei princi'pi generali di cui all'articolo 36, comma 3, del decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive modificazioni,    le    selezioni    volte   all'accertamento   delle professionalita'   richieste   avverranno   per   titoli  e  mediante l'utilizzo  di sistemi automatizzati e successivo colloquio orale per i  soli  esterni.  Per  il personale gia' in servizio si applicano le norme  in  materia  di  accertamento per soli titoli, previo un breve corso di formazione predisposto dalla stessa Agenzia.          Riferimenti normativi:              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 39 della legge          27 dicembre  1997,  n.  449 ("Misure per la stabilizzazione          della finanza pubblica"):              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui          alla legge 2 aprile 1968, n 482.              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il          personale   della   scuola   dall'articolo  40,  il  numero          complessivo  dei dipendenti in servizio e' valutato su basi          statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri di          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della          programmazione  economica.  Per  l'anno  1998,  il predetto          decreto  e'  emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno,          con  l'obiettivo  della riduzione complessiva del personale          in  servizio  alla data del 31 dicembre 1998, in misura non          inferiore  all'1  per cento rispetto al numero delle unita'          in  servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre          1999   viene   asicurata   una  riduzione  complessiva  del          personale  in  servizio in misura non inferiore all'1,5 per          cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data          del  31 dicembre  1997.  Per  l'anno 2000 e' assicurata una          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di          riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n.          68.  Nell'ambito  della programmazione e delle procedure di          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per          ciascuno  degli  anni  2002  e  2003 deve essere realizzata          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio il 31 dicembre          1997.              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,          per  gli  enti  non  economici  con  organico  superiore  a          duecento  unita',  nonche' per le Forze armate, le Forze di          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo          bimestre di ogni anno.              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che          presentino    le maggiori    carenze   di   personale.   Le          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno          adempimento dei compiti istituzionali.              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai          principi  di  semplificazione e di funzionalita' rispetto i          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova          classificazione  del  personale, certificata dai competenti          organi  di  controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla          Presidenza  del Consiglio del Ministri - Dipartimento della          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la          compatibilita'      economico-finanziaria,     ai     sensi          dell'articolo   45,   comma   4,  del  decreto  legislativo          3 febbraio   1993,   n.   29.   Decorso  tale  termine,  la          delegazione  di  parte pubblica puo' procedere alla stipula          del  contratto  integrativo.  Nel  caso in cui il riscontro          abbia esito negativo, la parti riprendono le trattative.              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a          l5.              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400          unita' di personale.              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale          della  previdenza  sociale; il predetto istituto provvede a          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio          ispettivo.              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni          parlamentari,  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 2, della          legge  23 agosto 1988. n. 400, sono indicati i criteri e le          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri          e modalita':                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale          corrispondente  ai  territori  regionali ovvero provinciali          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del          Ministero delle finanze;                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore          appartenente alla nona qualifica funzionale;                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio          interdisciplinare;                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni          territoriali;                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola          procedura concorsuale.              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le          disposizioni  dell'articolo  11,  commi  settimo  e ottavo,          della  legge  4 agosto 1975, 397, in materia di graduatoria          unica  nazionale,  quelle  dell'articolo  10, ultimo comma,          della  stessa  legge,  con  esclusione di qualsiasi effetto          economico,  nonche'  quelle di cui al comma 2 dell'articolo          43  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29  e          successive modificazioni ed integrazioni.              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze          individua  all'interno  del contingente di cui all'articolo          55,  comma  2, lettera b), del decreto del Presidente della          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali          composte da personale di alta professionalita' destinato ad          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di          carattere oggettivo.              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli          ruoli.              12. (Omissis).              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai          sensi  dell'articolo  28,  comma 2, del decreto legislativo          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla          data della loro approvazione.              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai          piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro          prevista  dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le          disposizioni previste dai commi 8. e 11.              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono          subordinate  all'indisponibiita' di idonei in concorsi gia'          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a          decorrere  dal  1o gennaio  1994  secondo  quanto  previsto          dall'articolo  1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.          549,  che  richiama le disposizioni di cui all'articolo 22,          comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.              17.   Il   termine   del   31 dicembre  1997,  previsto          dall'articolo  12,  comma  3, del decreto-legge 31 dicembre          1996,  n.  669,  convertito, con modificazioni, dalla legge          28 febbraio   1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione          temporanea   di   mansioni   superiori,   e'  ulteriormente          differito  alla data di entrata in vigore dei provvedimenti          di  revisione  degli ordinamenti professionali e, comunque,          non oltre il 31 dicembre 1998.              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.          L'eventuale  trasformazicme  a tempo pieno puo' intervenire          purche cio' non comporti riduzione complessiva delle unita'          con rapporto di lavoro a tempo parziale.              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali          di lavoro.              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti          di  ricerca  adeguano  i propri ordinamenti ai princi'pi di          cui  al  comma  1 finalizzandoli alla riduzione programmata          delle spese di personale.              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il          disposto di cui ai commi 2 e 3.              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'          restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui          all'articolo  43,  comma  5, ai fondi per la contrattazione          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai          sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni          e  gli  enti  che  abbiano  proceduto  a ridurre la propria          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque          utilizzare le maggiori economie conseguite.              21.   Per   le  attivita'  connesse  all'attuazioe  del          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,          n.   5,   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del          Consiglio,   dei  Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della          progressione della carriera e dei concorsi.              23.  All'articolo  9,  comma  19,  del decreto-legge 1o          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla          legge  28 novembre  1996,  n.  608, le parole: "31 dicembre          1997 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998 . Al          comma  18  dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n.          549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c),          della  legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre          1997  sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998 .          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della          programmazione  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 del presente          articolo.              24.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 1 comma          115,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  l'entita'          complessiva  di  giovani iscritti alle liste di leva di cui          all'articolo 37 del Presidente della Repubblica 14 febbraio          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al          presente articolo.              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al          regime  orario  adottato.  I decreti di cui all'articolo 1,          comma   58-bis,  della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,          introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997,          n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -          Dipartimento della funzione pubblica.              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del          dipendente.              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della          legge  23  dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto          normativo.              28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo          1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di          polizia  tributaria previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n.          633,  e  dal  D.P.R.  29  settembre 1973, n. 600. Nel corso          delle  verifiche  previste dall'articolo 1, comma 62, della          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il          segreto d'ufficio".              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 16 del decreto          legislativo  29 ottobre  1999, n. 454 (Riorganizzazione del          settore   della   ricerca  in  agricoltura):      "Art.  16          (Statuto e regolamenti). - 1. Entro sei mesi dalla data del          suo  insediamento,  il  consiglio  di amministrazione degli          enti  di  cui  agli  articoli  10, 11, 12 e 13, delibera lo          statuto,  il  regolamento di amministrazione e contabilita'          ed  il regolamento di organizzazione e funzionamento con il          quale   e'   definita   anche  la  dotazione  organica  del          personale.              2.  Lo  statuto e i suddetti regolamenti sono trasmessi          al   Ministero,  per  l'approvazione  di  concerto  con  il          Ministro per la funzione pubblica e il Ministro del tesoro,          del  bilancio  e della programmazione economica, sentita la          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano.          Decorsi  sessanta  giorni  senza osservazioni detti atti si          considerano approvati.              3.  La  dotazione  organica del personale e' deliberata          dal  consiglio  di  amministrazione e approvata con decreto          del  Ministro,  di concerto con il Ministro per la funzione          pubblica  e  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e della          programmazione economica.              4.  In  caso di mancata delibera, nel termine di cui al          comma  1,  dello  statuto  e  dei  regolamenti, il Ministro          nomina  un  commissario  con  l'incarico di provvedere alla          redazione degli atti mancanti.              5.   Fino   all'approvazione   dello   statuto   e  dei          regolamenti,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni          vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente          decreto".              - Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica          9 maggio 1994, n. 487, e' il seguente: "Regolamento recante          norme    sull'accesso   agli   impieghi   nelle   pubbliche          amministrazioni e le modalita' di svolgimenti dei concorsi,          dei  concorsi  unici  e delle altre forme di assunzione nei          pubblici  impieghi".      - Il decreto del Presidente della          Repubblica  8 settembre  2000,  n.  324, reca: "Regolamento          recante  disposizioni  in materia di accesso alla qualifica          di  dirigente,  a  norma  dell'articolo  28,  comma  3, del          decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29".      - Si          trascrive  il  testo dell'articolo 7 della legge 14 ottobre          1999,  n.  362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria):              "Art.  7 (Incentivazione sperimentale del personale non          appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del          Ministero della sanita'). - 1. In relazione all'accresciuta          complessita'  dei  compiti  assegnati  al  Ministero  della          sanita'  in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di          prevenzione,  di  sicurezza  e  di profilassi, e allo scopo          anche  di  armonizzare  i  trattamenti economici di tutti i          dipendenti  non  appartenenti al ruolo sanitario di livello          dirigenziale,   sono   destinate   alle  sperimentazioni  e          relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8          del   decreto   legislativo   4   novembre  1997,  n.  396,          riguardanti  il  predetto personale, oltre alle economie di          gestione,  anche quote delle entrate di cui all'articolo 5,          comma  12,  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407, con          conseguente riduzione degli interventi ivi previsti".              - Si  trascrive  il  testo del comma 3 dell'articolo 36          del    decreto   legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle          amministrazioni  pubbliche  e  revisione  della  disciplina          in materia  di  pubblico  impiego,  a norma dell'articolo 2          della  legge 23 ottobre 1992, n. 421):     "3. Le procedure          di   reclutamento   nelle   pubbliche   amministrazioni  si          conformano ai seguenti principi:                a) adeguata  pubblicita'  della selezione e modalita'          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,          ricorrendo,   ove   opportuno,   all'ausilio   di   sistemi          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di          preselezione;                b) adozione  di  meccanismi  oggettivi e trasparenti,          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da          ricoprire;                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e          lavoratori;                d) decentramento delle procedure di reclutamento;                e) composizione  delle commissioni esclusivamente con          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni          professionali".  |  
|   |                                 Art. 4.                         Poteri di ordinanza  1.  Il  commissario  straordinario del Governo per il coordinamento dell'emergenza conseguente alla encefalopatia spongiforme bovina puo' promuovere  l'attivazione  del  potere  di  ordinanza,  spettante  ai competenti  organi  dello  Stato  anche  in  deroga alle disposizioni vigenti, al fine di fronteggiare situazioni di eccezionale emergenza.  |  
|   |                                 Art. 5.                        Relazioni periodiche  1.   L'Agenzia   presenta,   ogni  trenta  giorni,  al  commissario straordinario  del Governo di cui all'articolo 4 ed ai Ministri delle politiche  agricole  e  forestali, della sanita' e dell'ambiente, una relazione  sullo  stato  di  attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.  1-bis.  Il  commissario  straordinario  del Governo predispone ogni sessanta  giorni  una  relazione  sullo  stato  di  attuazione  degli interventi  previsti dal presente decreto, ai fini della trasmissione alle Camere.  |  
|   |                               Art. 5-bis                        Contabilita' speciale  1. La gestione della contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,  della  legge 26 novembre 1992, n. 468, e' trasferita all'Agenzia. Il   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica   provvede  agli  adempinienti  connessi  con  il  suddetto trasferimento.          Riferimenti normativi:              - Si trascrive il testo del comma 3, dell'art. 9, della          legge  26 novembre 1992, n. 468 (Misure urgenti nel settore          lattiero-caseario):              "3.  Le  somme  trattenute devono essere immediatamente          versate  in  una  contabilita' speciale, ai sensi dell'art.          1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del          Tesoro,  approvate  con  decreto  del  Ministro  del tesoro          30 giugno  1939,  e  successive modificazioni, intestata al          "Ministero  del  tesoro - Ragioneria generale dello Stato -          Prelievo  supplementare  sul latte di vacca", aperta presso          la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma".  |  
|   |                                 Art. 6.                        Copertura finanziaria  1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  degli articoli 1 e 2 del presente  decreto,  valutato in lire 150 miliardi per l'anno 2001, si provvede:    a) quanto  a  lire  50  miliardi,  a  carico delle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" cap. 9353 dello stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001;    b) quanto   a   lire   50   miliardi,   mediante  l'adozione  dei provvedimenti   di   cui   all'articolo  64,  comma  1,  della  legge 21 novembre  2000, n. 342; conseguentemente nel medesimo articolo 64, comma  1,  ultimo  periodo, le parole: "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "200 miliardi";    c) quanto    a    lire    50    miliardi,    mediante   riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'articolo  25 della legge 17 maggio 1999, n. 144.  2.  I  proventi  derivanti  dall'eventuale  vendita, da effetture a seguito   di  specifica  autorizzazione  dell'Unione  europea,  delle proteine  animali  di  cui  all'articolo 2,  comma  1,  sono  versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnati, con decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,  nel  limite  degli  importi  utilizzati  per la copertura dell'onere  di  cui al comma 1, lettere a) e c), rispettivamente allo stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica U.P.B. 20.2.1.3 ed allo stato di previsione del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ai fini del reintegro  della  citata  autorizzazione  di spesa recata dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.          Riferimenti normativi:              - Si  trascrive  il  comma  1  dell'art. 64 della legge          21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale):              "Art.  64  (Accisa  sui  tabacchi  lavorati).  -  1. In          attuazione  della  direttiva 1999/81/CE, del Consiglio, del          29 luglio  1999,  e  con  riferimento  alle altre direttive          comunitarie disciplinanti le imposte sui tabacchi lavorati,          il  Ministro  delle finanze, con proprio decreto da emanare          entro  il  31 marzo  2001,  dispone modifiche al sistema di          tassazione   dei  tabacchi  lavorati  relative  anche  alla          struttura  dell'accisa. Contemporaneamente a tali modifiche          sono  emanate  le  disposizioni  concernenti  le variazioni          delle  tariffe  dei  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei          tabacchi lavorati nel rispetto di quanto previsto dall'art.          2   della  legge  13 luglio  1965,  n.  825,  e  successive          modificazioni.   Le   predette   misure  devono  assicurare          maggiori  entrate  di  importo  non  inferiore  a  lire 150          miliardi, in ragione annua".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  25  della  legge          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti          previdenziali):      "Art.  25  (Fondo  per  lo sviluppo in          agricoltura).  -  1. Al fine di promuovere il rafforzamento          del   sistema   agricolo   e   agro-alimentare,  attraverso          l'ammodernamento  delle  strutture, il rinnovo del capitale          agrario,  la  ricomposizione  fondiaria,  il  sostegno e la          promozione   di   settori  innovativi  quali  l'agricoltura          biologica,  il riequilibrio territoriale, lo sviluppo delle          zone  montane  e  la  crescita dell'occupazione, nonche' la          qualificazione  delle  produzioni,  le  risorse finanziarie          destinate  al  finanziamento  dei  regimi di aiuto previsti          dagli  articoli  1,  commi  3 e 4, 2, 6, 10, comma 4, e 13,          comma  1,  del  decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,          affluiscono  ad  un  apposito  Fondo  per  lo  sviluppo  in          agricoltura,  istituito  nello  stato  di  previsione della          spesa del Ministero per le politiche agricole.              2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi          indicati  nel medesimo comma con decreto del Ministro delle          politiche  agricole,  previa  intesa  in sede di Conferenza          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le          province autonome di Trento e di Bolzano.              3.  Allo  scopo di favorire, semplificare ed accelerare          il  procedimento  per  il  riordino  fondiario,  alle norme          approvate  con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono          apportate le seguenti modifiche:                a) all'art. 22, terzo comma, le parole: "non superare          il  10  per  cento  sono  sostituite  dale  seguenti:  "non          superare il 30 per cento ;                b) -.              4.  Tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo          IV  del  titolo  II delle norme approvate con regio decreto          13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del          quinto  anno precedente alla data di entrta in vigore della          presente  legge,  gia' attuati dagli enti concessionari con          l'immissione  nel  possesso  dei  soggetti  interessati, si          intendono  approvati  a  tutti  gli effetti, ove la regione          competente  non provveda entro novanta giorni dalla data di          entrata  in vigore della presente legge. Trova applicazione          anche  in  tale ipotesi la norma di cui alla lettera b) del          comma 3 del presente articolo.              5.   Restano   ferme   le  disposizioni  relative  agli          adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al          comma  4 a carico delle regioni e degli enti concessionari.          I  conguagli,  di  cui  agli  articoli 26 e 32 delle citate          norme  approvate con regio decreto n. 215 del 1933, vengono          riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.".  |  
|   |                                 Art. 7.          Compiti del Dipartimento della protezione civile           e divieti previsti da disposizioni comunitarie  1.  Per  gli  interventi previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto   il   Dipartimento   della   protezione   civile  si  avvale dell'Agenzia, che provvede agli interventi medesimi.  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal presente decreto, rimangono fermi  i  divieti di cui alla decisione n. 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000.  |  
|   |                               Art. 7-bis.                      Fondo per l'emergenza BSE  1.  Al  fine  di  assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti  a  fronteggiare  l'emergenza  nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE), e' istituito un Fondo, denominato:  "Fondo  per  l'emergenza BSE", con dotazione pari a lire 300  miliardi  per  l'anno  2001,  da  iscrivere  in  apposita unita' previsionale  di  base  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.  2. Le disponibilita' del Fondo sono destinate al finanziamento di:    a) interventi  a carico dello Stato, anche riferiti al peso delle carcasse,  per  la  macellazione,  il  trasporto  e lo smaltimento di bovini  di  eta'  superiore  a  trenta  mesi,  abbattuti ai sensi del regolamento  (CE)  n.  2777/2000  della  Commissione, del 18 dicembre 2000;    b) interventi  per  assicurare,  in  conformita' all'articolo 87, comma 2, lettera b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'agibilita'    degli    impianti    di    allevamento    compromessa dall'imprevista   permanenza  dei  capi  in  azienda  e  per  evitare l'interruzione   dell'attivita'   agricola  ed  i  conseguenti  danni economici  e  sociali.  A  tale  fine  nei limiti della dotazione del Fondo,  viene  erogato,  a  titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere  previa  attestazione  della  macellazione,  avvenuta a decorrere  dal  12 gennaio  2001,  del bovino detenuto in azienda per almeno cinque mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra i 6 e i 12 mesi, a lire 300.000 per i bovini di eta' compresa fra i  12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini di eta' compresa fra i 18  e  i 24 mesi e a lire 550.000 per i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;    c) indennita'  per  il  riavviamento di aziende zootecniche nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini a seguito della rilevazione  positiva  di  presenza  di  BSE  nell'azienda  medesima. L'indennita'  e'  concessa entro il limite di lire 1 milione per ogni bovino  riacquistato,  sino al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;    d) contributi e spese per la distruzione di materiali specifici a rischio,  ivi  inclusa  la  colonna  vertebrale  di  bovini  di  eta' superiore  a  12  mesi.  di  materiale  ad  alto e basso rischio e di prodotti derivati;    e) un  indennizzo,  fino a lire 240.000 a capo, corrisposto per i bovini  morti in azienda da avviare agli impianti di pretrattamento e successiva   distruzione,   a  copertura  dei  costi  di  raccolta  e trasporto.  3.  In sede di prima applicazione, il Fondo e', in via provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma 2, cosi' ripartito: a) lire 50 miliardi; b) lire 51 miliardi; c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire 5 miliardi. Con successive determinazioni, adottate dal  commissario  straordinario  del  Governo  per  il  coordinamento dell'emergenza  conseguente  alla  encefalopatia  spongiforme bovina, d'intesa   con   i   Ministri   del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica,  delle  politiche  agricole  e forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  alle  ulteriori  ripartizioni,  sulla  base delle effettive esigenze, tra i vari interventi di cui al presente articolo.  4.  L'Agenzia  e'  incaricata  della  erogazione dei finanziamenti, secondo  le modalita' stabilite dal presente articolo, sia in sede di prima   applicazione,   sia   successivamente,  in  conformita'  alle determinazioni  adottate dal commissario straordinario del Governo. A tale  fine,  il  Fondo  e'  versato,  nel  rispetto delle norme sulla tesoreria  unica,  al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato secondo le  norme stabilite dal regolamento di amministrazione e contabilita' di quest'ultima.  5.  L'Agenzia  provvede alla rendicontazione delle spese secondo le indicazioni  fornite  dal  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica, di concerto con il Ministero della sanita' e con il Ministero delle politiche agricole e forestali.  6.  L'Agenzia,  nei  limiti  della  dotazione  del  Fondo, provvede all'incenerimento   o   al  coincenerimento  delle  proteine  animali trasformate  destinate  all'ammasso  pubblico  di  cui all'articolo 2 predisponendo  a  tale  scopo  uno  specifico  programma operativo. I titolari  degli impianti di incenerimento sono obbligati ad accettare le  proteine  animali  trasformate  e  ottenute  da materiali a basso rischio,  cosi' come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 dicembre  1992,  n.  508,  ivi incluse quelle oggetto dell'ammasso pubblico  di  cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Tale obbligo   non   sussiste   qualora   gli  impianti  siano  dichiarati tecnicamente inidonei dalle regioni o province autonome. L'obbligo di accettazione  sussiste  altresi' per i titolari degli impianti per la produzione  di  leganti  idraulici  a  ciclo completo. L'Agenzia puo' disporre  che  i materiali conferiti o da conferire all'ammasso siano immediatamente  inceneriti  o  coinceneriti.  Qualora non si provveda direttamente,  l'Agenzia  corrisponde, nei limiti della dotazione del Fondo,  uno specifico rimborso forfettario ai soggetti che assicurano la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.  7.  Alla  dotazione del Fondo, determinata in lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede:    a) quanto  a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari importo dell'autorizzazione  di spesa recata per l'anno 2000 dall'articolo 3, comma  1,  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  499,  come integrata dall'articolo  52,  comma  10,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Detto  importo viene versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnato  all'apposita  unita'  previsionale di base dello stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;    b) quanto    a    lire    130    miliardi    mediante   riduzione dell'autorizzazione   di  spesa  recata  dall'articolo  50,  comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come definita nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  8.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le occorrenti variazioni di bilancio.                                   Dotazioni          Riferimenti normativi:              - Si  trascrive il testo dell'art. 87, comma 2, lettera          b), del Trattato istitutivo della Comunita' europea:              "b) determinare  le modalita' di applicazione dell'art.          85,   paragrafo  3,  avendo  riguardo  alla  necessita'  di          esercitare  una  sorveglianza  efficace,  e,  nel contempo,          semplificare,    per   quanto   possibile,   il   controllo          amministrativo;".              - Il   testo   dell'art.   5  del  decreto  legislativo          14 dicembre  1992,  n.  508,  e'  riportato nei riferimenti          normativi all'art. 2.              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3, comma 1, della          legge  23 dicembre  1999,  n. 499, come integrata dall'art.          52,   comma  10,  della  legge  20 dicembre  2000,  n.  388          (Dotazioni   delle   regioni   in  attuazione  del  decreto          legislativo  4 giugno  1997,  n.  143):      "1. Al fine di          assicurare  alle  regioni,  a  decorrere dall'anno 2000, le          risorse  finanziarie  ad esse necessarie per lo svolgimento          delle  funzioni  loro  conferite  dal  decreto  legislativo          4 giugno  1997,  n.  143,  nonche'  in attuazione di quanto          previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,          n. 112, e' autorizzata per gli anni 2000 e 2001 l'ulteriore          spesa  di  lire  540,7  miliardi  da devolvere all'apposito          fondo  da istituire nello stato di previsione del Ministero          del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica          sulla  base  di criteri fissati dalla Conferenza permanente          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province          autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma          1,  lettera  f), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.          281.".              - Si  trascrive  il  testo  del  comma 10, dell'art. 52          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -          legge  finanziaria  2001):     "10. Nelle more dell'entrata          in  vigore  dei  decreti  del  Presidente del Consiglio dei          Ministri   di   cui   all'art.  4,  comma  1,  del  decreto          legislativo  4 giugno 1997, n. 143, l'importo di lire 540,7          miliardi recato per l'anno 2000 dall'art. 3, comma 1, della          legge  23 dicembre  1999,  n.  499,  nei  limiti del 70 per          cento,  e'  assegnato, con decreto del Ministro del tesoro,          del  bilancio e della programmazione economica, su proposta          del  Ministro  delle politiche agricole e forestali, previa          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,   alle   regioni   per   far  fronte  agli  oneri,          debitamente  certificati  e  non  finanziati  dal Ministero          delle  politiche  agricole e forestali, per attivita' e per          servizi di loro competenza svolti o in corso di svolgimento          per  i quali non e' stato possibile procedere ad erogazioni          finanziarie a causa del predetto ritardo.".              - Si   trascrive   la  tabella  D  della  citata  legge          23 dicembre 2000, n. 388:                                                           "Tabella D              Legge  n.  488 del 1998: Misure di finanza pubblica per          la stabilizzazione e lo sviluppo:              Art.  50, comma 1, lettera c): Interventi in materia di          edilizia  sanitaria  pubblica  (Settore  n.  27) (7.2.1.4 -          Edilizia   sanitaria   -   cap. 8541)  176.000;  1.787.000;          1.772.000.".  |  
|   |                               Art. 7-ter.                            Agevolazioni  1.  Il  Ministro  delle  finanze,  avvalendosi  dei  poteri  di cui all'articolo  9,  comma  2,  della  legge  27 luglio 2000, n. 212, in materia  di  statuto  dei  diritti del contribuente, dispone a favore degli  allevatori  dei  bovini, delle aziende di macellazione e degli esercenti  di  attivita'  di commercio all'ingrosso e al dettaglio di carni,  colpiti  dagli  eventi  verificatisi a seguito dell'emergenza causata  dalla  BSE,  la  sospensione  o  il differimento dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.  2.  Nei  confronti  dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi per sei   mesi,   a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto-legge  14 febbraio 2001, n. 8, i pagamenti di ogni contributo o premio di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico  dei  dipendenti.  Il  versamento  delle  somme  dovute  e non corrisposte  per  effetto  della  predetta  sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.  3.  A favore degli allevatori di bovini sono sospesi, per la durata di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i pagamenti  delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto per studi, ricerche e  informazioni  sul  mercato  agricolo (ISMEA), in scadenza entro il 30 aprile  2001.  Le  rate  sospese  sono  consolidate  per la durata residua  delle  operazioni,  senza aggravio di sanzioni, interessi od altri oneri.  4.  Sulla  base degli elementi rilevati dalla dichiarazione modello UNICO  2001,  sono  adeguati  gli  studi  di  settore  applicabili, a decorrere  dal  periodo  d'imposta  in corso al 31 dicembre 2000, nei confronti  dei  contribuenti  interessati dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dalla BSE. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 8 maggio 1998, n. 146.  5. Considerata la situazione di emergenza della filiera zootecnica, con particolare riferimento agli allevamenti bovini, delle imprese di trasformazione   e   degli   esercenti   di  attivita'  di  commercio all'ingrosso  e  al  dettaglio in via esclusiva o prevalente di carne bovina o di prodotti a base di carne bovina, e' autorizzato un limite di  impegno decennale di lire 25 miliardi a decorrere dall'anno 2001, da  destinare  a contributi in conto interesse su mutui di durata non superiore  a  dieci  anni, contratti da parte delle predette imprese, con  onere  effettivo a carico del mutuatario pari all'1,5 per cento, anche  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  13,  comma  2, del decreto  legislativo  30 aprile  1998,  n.  173. Una quota del 50 per cento  del  predetto limite di impegno e' riservata a mutui contratti per  l'adeguamento  degli  allevamenti  bovini  in  conformita'  alla disciplina    comunitaria    in   materia   di   benessere   animale, rintracciabilita'   e   qualita',   nonche'   per   il  miglioramento igienico-sanitario e produttivo degli stabilimenti di macellazione in possesso  di bollo CE, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 aprile  1994, n. 286, con particolare riferimento al finanziamento di  impianti  tecnologici,  ed  in  particolare  di  smaltimento,  da installare o in corso di installazione all'interno degli stabilimenti medesimi.  La  residua  quota  del  50 per cento e' destinata a mutui contratti  per  il consolidamento di esposizioni debitorie. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  comma si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero  dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  6.  E' istituito un regime di aiuti a favore delle imprese agricole che   esercitano  attivita'  di  allevamento  volto  a  garantire  la sicurezza  degli  alimenti  e  la  tutela  della  salute pubblica nel rispetto  della  normativa sulla tutela dell'ambiente e sul benessere degli  animali,  attraverso:  la  ristrutturazione degli impianti, la promozione  delle  produzioni  zootecniche  estensive  e di qualita', anche  valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, la riconversione  al metodo di produzione biologico, la riqualificazione dell'allevamento  intensivo, anche incentivando l'adozione di sistemi di certificazione e di disciplinari di produzione. Il regime di aiuti e'  attuato  con  la circolare di cui al comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo  rurale  regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio,  del  17 maggio 1999. Per l'attuazione del regime di aiuti e'  stanziata  la  somma  di lire 28 miliardi per l'anno 2001, 10 dei quali  destinati  alla  riconversione  degli allevamenti al metodo di produzione  biologico.  Per  assicurare  lo  sviluppo  della  ricerca scientifica  e  tecnologica  relativa al sistema della produzione dei foraggi  e  delle  materie  prime  di  uso  nell'alimentazione  degli allevamenti animali ed al fine di incrementare le fonti di produzione di  proteine  vegetali  impiegabili  come  materia  prima nei mangimi zootecnici  in  alternativa alle farine proteiche di origine animale, e' assegnato un contributo straordinario di lire 2 miliardi in favore dell'Istituto   sperimentale   per   le  colture  foraggere,  di  cui all'articolo   11   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 23 novembre   1967,   n.   1318.   Il   contributo   e'   finalizzato principalmente  a  rafforzare  le attivita' che l'Istituto svolge per provvedere  agli  studi ed alle ricerche riguardanti il miglioramento delle   foraggere   coltivate   in  Italia,  nonche'  la  tecnica  di coltivazione  dei  pascoli,  dei prati e degli erbai anche secondo le esigenze  poste dallo sviluppo della produzione zootecnica nel quadro della  rinnovata politica agricola nazionale e comunitaria, rivolta a sistemi  di  produzione  che  rispettino  l'ambiente,  conservino  le risorse   naturali   e  le  integrita'  aziendali  e  favoriscano  la diffusione  dei  metodi dell'agricoltura biologica. Al relativo onere si  provvede mediante riduzione di lire 10 miliardi di ciascuna delle seguenti  autorizzazioni  di spesa per l'anno 2001 recate dalla legge 23 dicembre  2000, n. 388: articolo 109, comma 1; articolo 123, comma 1, lettera b), capoverso 2; articolo 129, comma 1, lettera b).  7.  Le  modalita',  i  criteri  ed i parametri da utilizzare per la ripartizione  e  l'erogazione dei benefici di cui ai commi 5 e 6 sono stabiliti  con  circolare  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali,  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  da  adottare  entro  venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La circolare di cui al presente comma stabilisce inoltre le modalita', i criteri  ed  i parametri da utilizzare per l'attuazione dell'articolo 121  della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388. Per quanto riguarda la quota  destinata  al  miglioramento  tecnologico  e qualitativo, sono considerati  comunque criteri selettivi l'incidenza sul fatturato dei costi  fissi  e degli ammortamenti ed oneri finanziari, il numero dei dipendenti, nonche' il numero dei capi macellati o allevati nell'anno 2000.  8. Considerata la situazione di emergenza del settore zootecnico, a favore  dei  singoli  allevatori  che  per  il  periodo di produzione lattiera  1995-1996 hanno versato un prelievo supplementare superiore a  quello  determinato  a seguito della rettifica della compensazione nazionale  effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto- legge  1o dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 gennaio 1998, n. 5, e che non abbiano recuperato tali somme in  sede  dei  successivi  conguagli,  l'Agenzia  e'  autorizzata, su richiesta  degli  interessati,  a  restituire  le somme risultate non dovute,  con onere a carico della gestione finanziaria della medesima Agenzia, capitolo 2002.          Riferimenti normativi:              - Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 9, della          legge  27 luglio  2000,  n. 212 (Disposizioni in materia di          statuto dei diritti del contribuente):              "2.  Con  proprio  decreto  il  Ministro delle finanze,          sentito  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della          programmazione  economica,  puo'  sospendere o differire il          termine per l'adempimento degli obblighi tributari a fovore          dei  contribuenti  interessati  da  eventi  eccezionali  ed          imprevedibili".              - Il  titolo  del decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8,          e'   il   seguente:   "Ulteriori   interventi  urgenti  per          fronteggiare   l'emergenza   derivante   dall'encefalopatia          spongiforme bovina".     - Si riporta il testo del comma 8,          dell'art.   10,   della   legge   8 maggio   1998,  n.  146          (Disposizioni  in  materia di accertamento, di riscossione,          di    contrasto    dell'evasione    e    di   funzionamento          dell'amministrazione finanziaria):     "8. Con i decreti di          approvazione   degli   studi   di  settore  possono  essere          stabiliti  criteri  e modalita' di annotazione separata dei          componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini          dell'applicazione  degli  studi  stessi  nei  confronti dei          soggetti che esercitano piu' attivita'".              - Si  trascrive  il testo del comma 2, dell'art. 13 del          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in          materia  di  contenimento  dei costi di produzione e per il          rafforzamento  strutturale  delle imprese agricole, a norma          dell'art.  55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,          n.  449):     "2. Al fine di promuovere il salvataggio e la          ristrutturazione  delle  imprese agricole e agroalimentari,          il  Ministero per le politiche agricole, di concerto con il          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di          Bolzano,  definisce,  nei  limiti  delle  autorizzazioni di          spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legisltivi,          entro  sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto          legislativo,  un  programma  di  interventi,  conforme agli          orientamenti   comunitari  degli  aiuti  di  Stato  per  il          salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.".              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  13  del  decreto          legislativo   18 aprile  1994,  n.  286  (Attuazione  delle          direttive  91/497/CEE  e  91/498/CEE  concernenti  problemi          sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato          di    carni    fresche):       "Art.   13   (Procedura   di          riconoscimento  per  gli  stabilimenti).  - 1. Il Ministero          della  sanita'  riconosce l'idoneita' degli stabilimenti di          cui all'art. 3, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), e          comma   3,   lettera   a),   attribuendo   un   numero   di          riconoscimento  veterinario  a ciascuno di essi e redige un          elenco  ufficiale;  copia di tale elenco e di ogni modifica          viene  inviata  agli  altri Stati ed alla Commissione delle          Comunita' europee.              2.  Al fine del riconoscimento di idoneita' il titolare          responsabile  dello  stabilimento  presenta  alla regione o          provincia  autonoma  competente  per  territorio istanza di          riconoscimento rivolta al Ministero della sanita' corredata          dalla   documentazione   relativa   alla   sussistenza  dei          requisiti  strutturali  e funzionali prescritti, unitamente          al  parere  favorevole del servizio veterinario dell'unita'          sanitaria   locale;  copia  dell'istanza  presentata  viene          inviata per conoscenza al Ministero della sanita'.              3.   Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  ricezione          dell'istanza,  la  regione,  unitamente  al proprio parere,          trasmette  al  Ministero  della sanita' l'istanza, completa          degli  allegati  e del verbale dell'ispezione eventualmente          svolti al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di          cui al comma 2.              4.   Sulla   base   degli   atti   istruttori  o  degli          accertamenti   ritenuti   necessari,   il  Ministero  della          sanita',   entro   novanta  giorni  dalla  ricezione  della          documentazione  di  cui  al  comma 3, riconosce l'idoneita'          rilasciando  il  numero  CE,  oppure  di comunicazione alla          regione   ed   all'impresa  interessata  delle  carenze  da          rimuovere con appositi interventi.              5.  L'impresa  interessata, entro sessanta giorni dalla          ricezione della comunicazione di cui al comma 4, rende noto          alla  regione,  per  la  segnalazione  al  Ministero  della          sanita',  la  data prevista per il completamento dei lavori          di adeguamento.              6.  Completati i lavori di cui al comma 5, il Ministero          della  sanita',  effettuati  gli accertamenti eventualmente          necessari,  provvede  al riconoscimento CE o al diniego del          medesimo.              7.  Il  Ministero della sanita' procede periodicamente,          anche  mediante  ispezioni  a  sondaggio degli stabilimenti          riconosciuti  idonei,  alla verifica dell'uniformita' delle          procedure  ispettive  e  dei criteri di valutazione seguiti          dagli organi territoriali.              8.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in          vigore  del  presente  decreto,  il Ministero della sanita'          indica  la documentazione da allegare all'istanza di cui al          comma 2.              9.  Il  Ministero  della  sanita',  tenuto  conto delle          risultanze  delle ispezioni e dei controlli di cui al comma          7,   adotta   le   opportune  misure  nei  confronti  degli          stabilimenti  che  risultano  non in possesso dei requisiti          prescritti.              10.  il  riconoscimento  di  idoneita'  ed  il relativo          numero  di  riconoscimento  CE  rilasciati agli impianti di          macellazione,  ai laboratori di sezionamento ed ai depositi          frigoriferi ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1073,          o  del regolamento emanato con decreto del Presidente della          Repubblica  10  settembre  1991,  n. 312 mantengono la loro          efficacia.              11.  Il  Ministero  della  sanita'  puo'  concedere  il          riconoscimento   provvisorio   di  idoneita'  su  richiesta          dell'interessato  accompagnata  da  copia  dell'istanza  di          riconoscimento  presentata  ai sensi del comma 2 e da copia          del  parere favorevole del servizio veterinario dell'unita'          sanitaria locale ad essa alleato".                -  Il  titolo  del  regolamento (CE) n. 1257/1999 del          Consiglio deI 17 maggio 1999 e' il seguente:              "Regolamento   (CE)  n.  1257/1999  del  Consiglio  del          17 maggio  1999  sul sostegno allo sviluppo rurale da parte          del  Fondo  europeo  agricolo di orientamento e di garanzia          (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti".              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 11 del decreto del          Presidente  della  Repubblica  23   novembre  1967, n. 1318          (Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria):              "Art.  11.  [L'istituto  sperimentale  per  le  colture          foraggere  di  cui  all'art.  1, con sede in Lodi (Milano),          provvede   agli  studi  ed  alle  ricerche  riguardanti  il          miglioramento  delle foraggere coltivate in Italia, nonche'          la  tecnica di coltivazione dei pascoli, dei prati-pascoli,          dei  prati  e  degli erbai, secondo le esigenze poste dallo          sviluppo    della    produzione   zootecnica   nel   quadro          dell'economia agricola nazionale.              L'istituto  e'  articolato in quattro sezioni operative          centrali  e  in sezioni operative periferiche in Montagnana          (Padova), Poggia e Cagliari.              Detto   ente  subentra  alla  stazione  sperimentale  i          praticoltura di Lodi (Milano) e all'istituto agrario per la          Capitanata  di  Foggia,  che  vengono  soppressi  ed  i cui          patrimoni  sono  devoluti  all'istituto  di cui al presente          articolo.              Al  medesimo  sono altresi' trasferiti i beni esistenti          in  Montagnana (Padova) dell'istituto nazionale di genetica          per  la  cerealicoltura  nonche'  i  diritti e gli obblighi          derivanti  a  quest'ultimo  da  concessioni  o contratti di          locazione  di immobili esistenti in Montagnana (Padova), in          atto alla data di entrata in vigore del presente decreto]".              - Si  trascrive  il  testo degli articoli 109, comma 1;          articolo  123,  comma 1, lettera b), capoverso 2; art. 129,          comma 1, lettera b), della soprariportata legge 23 dicembre          2000,  n.  388:      "Art.  109  (Interventi  in materia di          promozione  dello  sviluppo  sostenibile).  - 1. Al fine di          incentivare   misure  ed  interventi  di  promozione  dello          sviluppo  sostenibile  e'  istituito  presso  il  Ministero          dell'ambiente  un apposito fondo, con dotazione complessiva          di  lire  150  miliardi  per  l'anno  2001, 50 miliardi per          l'anno   2002  e  50  miliardi  per  l'anno  2003.  Per  le          annualita'  successive  si  provvede ai sensi dell'art. 11,          comma  3,  lettera  f),  della legge 5 agosto 1978, n. 468,          come modificata dalla legge 25 giugno 1999, n. 208".              "Art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole          e zootecniche biologiche). - 1. All'articolo 59 della legge          23  dicembre  1999,  n, 488,  sono  apportate  le  seguenti          modificazioni:                b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:              "2.   E'   istituito   il   fondo   per   lo   sviluppo          dell'agricoltura  biologica e di qualita', alimentato dalle          entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1, nonche'          da  un  contributo  attuale  pari  a  lire  15 miliardi per          ciascun   anno  del  triennio  2001-2003.  Detto  fondo  e'          finalizzato   al   finanziamento   di   programmi  annuali,          nazionali e regionali, concernenti:                a) il   sostegno   allo   sviluppo  della  produzione          agricola  biologica  mediante  incentivi agli agricoltori e          agli  allevatori che attuano la riconversione del metodo di          produzione,  nonche' mediante adeguate misure di assistenza          tecnica  e codice di buona pratica agricola per un corretto          uso  dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle politiche          agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente          disposizione,  determina  le  modalita' di erogazione degli          incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;                b) il  potenziamento  dell'attivita'  di ricerca e di          sperimentazione   in   materia  di  agricoltura  biologica,          nonche'   in   materia  di  sicurezza  e  salubrita'  degli          alimenti;                c) l'informazione   dei  consumatori  sugli  alimenti          ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli alimenti          tipici e tradizionali, nonche' su quelli a denominazione di          origine protetta. ".              "Art.   129   (Emergenze   nel   settore   agricolo   e          zootecnico).   -   1. Per   fare   fronte   alle  emergenze          determinatesi  nel  settore agricolo e zootecnico a seguito          delle   malattie   e   della   crisi  di  mercato  da  esse          determinata,  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche          agricole  e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, sono          stabilite  le  modalita' per l'attivazione degli interventi          in base ai seguenti tetti di spesa:                a) interventi  strutturali  e  di  prevenzione  dalla          encefalopatia  spongiforme  bovina  negli allevamenti anche          con  riguardo  al  sostegno  dei sistemi di tracciabilita',          nonche'  delle  razze da carne italiana e delle popolazioni          bovine  autoctone:  lire  10  miliardi  per  il  2001  e 20          miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;".              - Si  trascrive il testo dell'articolo 121 della citata          legge  23  dicembre 2000, n. 388:     "Art. 121 (Interventi          per   la   ristrutturazione   delle   imprese  agricole  in          difficolta'). - 1. A favore delle imprese agricole, singole          ed  associate  e  cooperative,  iscritte nel registro delle          imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993,          n.  580,  danneggiate  da calamita' o da eventi eccezionali          conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficolta',          e'  istituito un programma di interventi per il salvataggio          e  la  ristrutturazione  in grado di favorire il ripristino          della  redditivita',  in  conformita'  con gli orientamenti          comunitari  sugli aiuti dello Stato per il salvataggio e la          ristrutturazione  di  imprese  in  difficolta'  di cui alla          comunicazione  della  Commissione  delle  Comunita' europee          97/C283/02,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle          Comunita'  europee C283 del 19 settembre 1997, e successive          modificazioni.              2. Alle  imprese  di  cui  al  comma  1  e' concesso il          concorso nel pagamento degli interessi nella misura massima          del  3  per  cento ed entro il limite di impegno di lire 40          miliardi  sui mutui di ammortamento a quindici anni, di cui          tre  di  preammortamento, contratti per il salvataggio e la          ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione          ad  esposizioni  debitorie verso enti pubblici operanti nei          settori dell'assistenza e della previdenza.              3. I   mutui   di  cui  al  comma  2  sono  considerati          operazioni di credito agrario ai sensi dell'articolo 43 del          decreto  legislativo  1o  settembre 1993, n. 385, e possono          essere  assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione          speciale   del  Fondo  interbancario  di  garanzia  di  cui          all'articolo   45  dello  stesso  decreto  legislativo,  ad          integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche          mutanti.  Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una          quota  non  superiore  all'80  per  cento  delle  dotazioni          finanziarie della sezione speciale.              4. I   mutui   sono   concessi   a  condizione  che  il          richiedente  presenti  alla  banca  un piano finalizzato al          ripristino della redditivita' dell'impresa, e che comprenda          i  seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e          riqualificazione  delle  attivita' aziendali, con abbandono          di   quelle  non  redditizie;  riduzione  delle  produzioni          soggette  al  ritiro;  riconversione  verso  produzioni  di          qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.              5. L'importo   dei   mutui   puo'  essere  ragguagliato          all'intera spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito          della    compiuta    istruttoria.    Gli    interessi    di          preammortamento   vengono   capitalizzati   e   corrisposti          unitamente alle singole rate di ammortamento.              6. Gli interventi per la ristrutturazione delle imprese          agricole,  nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2,          possono  assumere,  inoltre, le seguenti forme finalizzate,          in  ogni  caso, ad assicurare ai beneficiari prospettive di          redditivita' a lungo termine:                a) conferimenti   di   capitale,   cancellazione   di          esposizioni   debitorie,   erogazione  di  crediti,  ovvero          concessioni  di  garanzia su operazioni creditizie, secondo          criteri  e  modalita',  stabiliti  con decreto del Ministro          delle politiche agricole e forestali;                b) riduzione    dalla   base   imponibile   ai   fini          dell'imposta   sul   reddito   delle   persone   fisiche  e          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone giuridiche nella          misura del 30 per cento;                c) esonero  parziale  dal  pagamento  dei  contributi          previdenziali  e  assistenziali  nella  misura  del  30 per          cento.              7. Nel  caso  di  imprese  individuali  nel valutare lo          stato  della  difficolta'  finanziaria,  si  tiene conto di          tutti  i  beni  appartenenti  ai  soggetti  che  esercitano          l'attivita'   di   impresa,  anche  quando  tali  beni  non          riguardino l'esercizio di attivita' agricola.              8. Nei  confronti delle imprese di cui al comma 1, sono          sospesi,   sino   alla   stipula  dei  mutui  ovvero  della          concessione  delle misure di ristrutturazione, i termini di          pagamento   delle   rate  delle  operazioni  creditizie  in          scadenza entro il 30 giugno 2001.".              - Si  trascrive  il  titolo e l'articolo 3, comma 1 del          decreto-legge  1o  dicembre  1997,  n. 411, convertito, con          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5:     "Art.          3  (Compensazione  nazionale  per  i  periodi  1995-1996  e          1996-1997).    -   1.   Anche   ai   fini   dell'attuazione          dell'articolo  1,  comma  35,  del decreto-legge 31 gennaio          1997,  n.  11 convertito, con modificazioni, dalla legge 28          marzo  1997,  n.  81,  e  successive modificazioni, l'AIMA,          entro  trenta  giorni  dalla scadenza del termine di cui al          comma  8  dell'articolo  2,  effettua  la  rettifica  della          compensazione  nazionale  per  il  periodo  1995-1996  e la          compensazione  nazionale  per  il  periodo 1996-1997, sulla          base  dei  modelli  L1  pervenuti all'AIMA entro la data di          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  nonche' degli          accertamenti  compiuti  e  delle  decisioni  dei ricorsi di          riesame   di  cui  all'articolo  2.  Per  il  solo  periodo          1995-1996  l'AIMA, nell'esecuzione della rettifica, procede          al  raffronto  tra  i  dati  della  compensazione nazionale          eseguita  ai  sensi  dell'articolo  3, del decreto-legge 23          ottobre  1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla          legge  20  dicembre  1996, n. 642, e quelli derivanti dalla          applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della          compensazione  precedentemente in vigore, determinati sulla          base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2          del  presente  decreto,  ed  applica,  in  via perequativa,          l'importo  del  prelievo  supplementare  che  risulta  meno          oneroso per il produttore. La rettifica della compensazione          nazionale  per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli          effetti  le  imputazioni  di  prelievo supplementare per lo          stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA.  |  
|   |                             Art. 7-quater.            Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281  1.   L'articolo  22  della  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  e' sostituito dal seguente:  "Art.  22.  -  1.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  vende,  pone  in  vendita o mette altrimenti in commercio o prepara  per  conto  terzi  o,  comunque, per la distribuzione per il consumo,  prodotti  disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle  prescrizioni  stabilite,  o risultanti all'analisi non conformi alle  dichiarazioni,  indicazioni  e  denominazioni,  e'  punito  con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone  in  vendita,  mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, sostanze vietate   e'   punito   con  l'ammenda  da  lire  30.000.000  a  lire 120.000.000.  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque vende, pone  in  vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi  o,  comunque,  per  la  distribuzione per il consumo, prodotti contenenti  sostanze di cui e' vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni  e  denominazioni  tali da trarre in inganno l'acquirente sulla  composizione,  specie  e  natura  della  merce  e'  punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.  4. La pena di cui al comma 3 si applica altresi' all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.  5.  Le  disposizioni  dell'articolo  162  del  codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo".  2.   L'articolo  23  della  legge  15 febbraio  1963,  n.  281,  e' sostituito dal seguente:  "Art.  23.  -  1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla   presente  legge,  l'autorita'  competente  puo'  ordinare  la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi.  2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone  la  sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno.  3.  Se  il  fatto  e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo  per  la  salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva  dello  stabilimento  o  dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento   o   dell'esercizio   non   puo'   ottenere  una  nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.  4.  Si  applica  in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507".  3.  I  contributi  e  le  agevolazioni di cui agli articoli 7-bis e 7-ter  non  sono  concessi  o, se concessi, sono revocati ai soggetti beneficiari  nei confronti dei quali venga accertata violazione delle disposizioni   in   materia   di   identificazione,  alimentazione  e trattamento terapeutico di capi bovini.  4.  I maggiori  proventi  delle  sanzioni  pecuniarie  irrogate  in seguito  alla  violazione  di  obblighi  e  prescrizioni previsti dal presente  decreto, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnati  alla  competente unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione  economica  per  essere  destinati  all'Agenzia per le finalita'  di  cui all'articolo 21, comma 1, del decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e  forestali  16 marzo  2000,  n.  122, e all'articolo  28,  primo  comma,  lettere  b)  e  c), del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole e forestali del 22 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2001.  5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le conseguenti variazioni di bilancio.          Riferimenti normativi:              - L'articolo 162 del codice penale e' il seguente:              "Art.  162  (Obiezione  nelle contravvenzioni). - Nelle          contravvenzioni,  per  le quali la legge stabilisce la sola          pena  dell'ammenda,  il  contravventore e' ammesso a pagare          prima  dell'entrata  del  dibattimento,  ovvero  prima  del          decreto  di  condanna,  una somma corrispondente alla terza          parte  del  massimo della pena stabilita dalla legge per la          contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.              Il pagamento estingue il resto".              - Si trascrive il titolo del decreto del Ministro delle          politiche  agricole  e forestali 16 marzo 2000, n. 122 e il          testo  dell'articolo  21,  comma  1,  dello stesso decreto:              "Regolamento   recante   modalita'   per   la  gestione          nazionale  dei  regimi  di premio a favore dei detentori di          bovini  maschi e vacche nutrici, nonche' per la concessione          del  premio alla estensivizzazione, alla macellazione e dei          premi   supplementari,   in   attuazione   del  regolamento          comunitario  n.  1254/99  del Consiglio del 17 maggio 1999,          relativo  all'organizzazione  comune di mercato nel settore          delle carni bovine".              "Art.  21 (Vacche e giovenche di razze specializzate da          carne).  -  1. Per  gli  animali femmine di cui al comma 2,          lettere  b) e c) dell'articolo 20, la dotazione finanziaria          massima resa disponibile e' pari a:                a) 3 Meuro, per l'anno 2000;                b) 7,5 Meuro, per l'anno 2001;                c) 11,5 Meuro, per l'anno 2002 e successivi".              - Si  trascrive il testo dell'articolo 28, primo comma,          lettere  b)  e c), del decreto del Ministro delle politiche          agricole  e  forestali  del  22 gennaio  2001 (Modalita' di          applicazione   del   decreto   16   marzo   2000,   recante          disposizioni  in materia di premi zootecnici).     "Art. 28          (Integrazione per bovini maschi macellati). - In attuazione          a  quanto  disposto  dall'art. 20 del decreto n. 122 del 16          marzo 2000, il premio supplementare e' corrisposto:                a) (Omissis);                b) per   1   Meuro  ai  produttori  che  ne  facciano          sollecita  richiesta,  per i capi che rientrano nel sistema          di  controllo  di  cui  all'art. 10 del regolamento (CE) n.          2081/92,  oppure  per  i  capi  appartenenti ad allevamenti          condotti  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1804/99, in          materia di agricoltura biologica;                c) la restante somma, pari a 16,2 Meuro per il 2001 e          34,1   Meuro  per  il  2002  e  successivi  e'  versata  ai          produttori   appartenenti  a  consorzi  volontari  o  altri          organismi associativi che ne facciano esplicita richiesta e          che   da   almeno   5  mesi  antecedenti  il  giorno  della          presentazione  della domanda operino nell'ambito di sistemi          di  qualita'  e  dispongano  di  disciplinari di produzione          comunicati   al   Ministero   delle  politiche  agricole  e          forestali  - Direzione generale delle politiche comunitarie          e  internazionali  o  alle  regioni che non abbiano formato          oggetto  di  rilievi,  che  prevedono,  anche  ai  fini del          benessere  degli  animali  la biosicurezza, l'alimentazione          naturale  del bestiame, la rintracciabilita' lungo tutta la          produzione   e  l'osservanza  del  divieto  di  impiego  di          promotori di crescita e di altre sostanze vietate".  |  
|   |                            Art. 7-quinquies.              Istituzione di un Consorzio obbligatorio  1.  E istituito il Consorzio obbligatorio nazionale per la raccolta e   lo   smaltimento   dei  residui  da  lavorazione  degli  esercizi commerciali al dettaglio operanti nel settore della vendita di carni. Il  Consorzio  puo'  altresi'  operare  la raccolta dei residui delle attivita'  di  trasformazione  e  vendita  delle imprese operanti nel settore  della lavorazione dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale.  2.  Al  Consorzio partecipano i soggetti produttori di residui e le imprese  di  raccolta  e  smaltimento  dei  medesimi,  anche in forma associata.  In  ogni  caso  la maggioranza  del Consorzio deve essere detenuta dai produttori di residui, anche in forma associata.  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 giugno  2001,  previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta  del Ministro dell'ambiente e del Ministro della sanita', di concerto   con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e dell'artigianato  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali,  sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate  le  modalita'  di  istituzione,  di  finanziamento,  di funzionamento  e  di  articolazione  del Consorzio di cui al presente articolo, sulla base dei princi'pi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.          Riferimenti normativi:              - Si  trascrive  il  testo dell'articolo 11 del decreto          legislativo   27 gennaio  1992,  n.  95  (Attuazione  delle          direttive    75/439/CEE    e   87/101/CEE   relative   alla          eliminazione degli olii usati):              "Art. 11 (Consorzio obbligatorio degli oli usati). - 1.          Al Consorzio obbligatorio degli oli usati partecipano tutte          le  imprese  che  immettono  al consumo oli lubrificanti di          base  e finiti. Le quote di partecipazione sono determinate          di  anno  in  anno  in  proporzione  alle quantita' di basi          lubrificanti   immesse   al  consumo  nel  corso  dell'anno          precedente.              2.  Il  Consorzio  non ha fini lucro ed e' retto da uno          statuto  approvato  con decreto del Ministro dell'ambiente,          di  concerto con il Ministro dell'industria del commercio e          dell'artigianato.              3. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate          in  relazione  agli  scopi  del presente decreto e da norma          dello  statuto  sono  obbligatorie  per  tutte  le  imprese          partecipanti.              4.  Il Consorzio determina annualmente, con riferimenti          ai  costi  sopportati  nell'anno  al  netto  dei ricavi per          l'assolvimento  degli  obblighi  di cui al successivo comma          10,  il  contributo  per chilogrammo dall'olio lubrificante          che sara' messo a consumo nell'anno successivo. Ai fini del          presente decreto si considerano immessi al consumo gli olii          lubrificanti  di  base  e  finiti  all'atto  del  pagamento          dell'imposta   di   fabbricazione  e  della  corrispondente          sovraimposta di confine.              5.  Le  imprese  partecipanti  sono tenute a versare al          Consorzio  i  contributi dovuti da ciascuna di esse secondo          le modalita' ed i termini fissati ai sensi del comma 6.              6.   Le   modalita'   e   i  termini  di  accertamento,          riscossione  e versamento dei contributi di cui al comma 5,          sono  stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di          concerto  con  i  Ministri  dell'industria, del commercio e          dell'artigianato,    dell'ambiente   e   del   tesoro,   da          pubblicarsi   nella   Gazzetta   Ufficiale  entro  un  mese          dall'approvazione dello statuto del Consorzio.              7.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del          presente  decreto  il  Consorzio provvede ad apportare allo          statuto  vigente  tutte  le  modificazioni  necessarie  per          adeguarlo  alle  disposizioni  del presente decreto. Con il          decreto   che   approva   il   nuovo  statuto  il  Ministro          dell'ambiente,  di  concerto con quello dell'industria, del          commercio  e  dell'artigianato, puo' apportare le modifiche          eventualmente necessarie al previsto adeguamento e fissa la          data  dalla  prima  riunione  dell'assemblea per il rinnovo          degli  organi  consortili. Nel caso di mancata adozione del          nuovo  statuto da parte deI Consorzio nei termini previsti,          il  Ministro  dell'ambiente,  previa  diffida  a provvedere          entro  l'ulteriore  termine  massimo  di  giorni  quindici,          adotta   con   decreto,   di   concerto   con  il  Ministro          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, il nuovo          statuto e fissa la data della prima riunione dell'assemblea          per il rinnovo degli organi cansortili.              8.  Lo  statuto prevede, in particolare che sono organi          del Consorzio, nominati dall'assemblea dei consorziati:                il presidente e il vicepresidente;                il consiglio di amministrazione;                il collegio sindacale.              Il  consiglio  di amministrazione e' composto di sedici          membri.   Di   esso   fanno   parte   il   presidente,   il          vicepresidente, quattro membri nominati, ai sensi dell'art.          2459   del   codice   civile,  uno  ciascuno  dai  Ministri          dell'ambiente,     dell'industria,    del    commercio    e          dell'artigianato, della sanita' e delle finanze, nonche' di          due  espressi  esclusivamente  dai  soci  che  immettono in          consumo oli rigenerati.              Il collegio sindacale e' composto di cinque membri, dei          quali  tre,  nominati  ai  sensi  dell'art. 2459 del codice          civile, uno ciascuno dei Ministri del tesoro, delle finanze          e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.              9.   Il   Consorzio   deve   trasmettere  ai  Ministeri          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e          dell'ambiente, entro un mese dall'approvazione, il bilancio          consuntivo delle gestioni annuali sottoposto a revisione da          parte  di  societa'  a  cio' autorizzata ai sensi e per gli          effetti  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31          marzo 1975, n. 136.              10.  Il  Consorzio  esplica le sue funzioni su tutto il          territorio nazionale. Esso e' tenuto a:                a) promuovere   la   sensibilizzazione  dell'opinione          pubblica sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione          degli oli usati;                b) assicurare  ed  incentivare  la raccolta degli oli          usati   ritirandoli   dai   detentori   e   dalle   imprese          autorizzate;                c) espletare  direttamente  le  attivita' di raccolta          degli  oli usati dai detentori che ne facciano direttamente          riichiesta,   nelle   province   ove   manchi   o   risulti          insufficiente  o  economicamente  difficoltosa  la raccolta          rispetto  alla  quantita'  di  oli  lubrificanti immessi al          consumo;                d)  selezionare  gli oli usati raccolti ai fini della          loro corretta eliminazione;                e) cedere gli oli usati alle imprese autorizzate alla          loro   eliminazione,   osservando   le  priorita'  previste          dall'art. 3 comma 3;                f)   proseguire   ed   incentivare   lo   studio,  la          sperimentazione  e  la  realizzazione  di nuovi processi di          trattamento e di impiego alternativi;                g) operare  nel rispetto dei principi di concorrenza,          libera   circolazione   di   beni,  di  economicita'  della          gestione, nonche' della tutela della salute e dell'ambiente          da ogni inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;                h)   annotare  ed  elaborare  tutti  i  dati  tecnici          relativi  alla  raccolta  ed eliminazione degli oli usati e          comunicarli  annualmente  ai  Ministeri  che  esercitano il          controllo, corredati da una relazione illustrativa;                i) garantire  ai  rigenaratori,  nei limiti degli oli          usati    rigenerabili    raccolti    e   della   produzione          dell'impianto  i  quantitativi  di  oli  usati  richiesti a          prezzo  equo  e,  comunque,  non superiore al costo diretto          della raccolta.              11.  Il  Consorzio  obbligatorio  degli  oli usati puo'          svolgere  le  proprie funzioni sia direttamente che tramite          mandati  conferiti  ad  imprese  per determinati e limitati          settori  di  attivita'  o  determinate  aree  territoriali.          L'attivita' dei mandatari e' svolta sotto la direzione e la          responsabilita' del Consorzio stesso".                                ---- Avvertenza:    Per   motivi  tecnici  non  e'  stato  possibile  procedere  alla ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle relative  note, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3  aprile  2001,  come preannunciato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2001, alla pag. 59.  |  
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