| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 14 marzo 2001 |  
| Criteri  e  modalita'  per la riduzione degli spazi adibiti ad uffici pubblici. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto  l'art.  55,  comma  9, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, recante  disposizioni  finalizzate  a ridurre gradualmente il ricorso alla  locazione  d'immobili  di  proprieta'  privata  da  parte delle Amministrazioni statali;  Visto  l'art.  24  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, cosi' come modificato  dall'art.  62  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, che attribuisce   al   Ministro   del   tesoro,   del  bilancio  e  della programmazione  economica  il  potere di adottare con proprio decreto misure  finalizzate  a  ridurre  gradualmente  l'ammontare  dei metri quadrati  di  superficie  degli  immobili in uso alle Amministrazioni centrali  e periferiche dello Stato, con il supporto dell'Agenzia del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del  bilancio  e  della  programmazione economica, che puo' avvalersi eventualmente  di  fornitori  esterni  specializzati  scelti  con  le modalita' di cui all'art. 26 delle medesima legge n. 488 del 1999;  Visto   l'art.  26  della  legge  23 dicembre  1999,  n.  488,  che stabilisce nuove modalita' di acquisizione di beni e servizi da parte delle  Amministrazioni  statali  attraverso la stipula di convenzioni quadro con strutture specializzate;  Visto l'art. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che nell'ambito del disegno di riforma dell'organizzazione del Governo ha istituito  l'Agenzia  del  demanio a cui sono attribuiti i compiti in precedenza svolti dal Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze,  in  materia di gestione dei beni dello Stato e di locazione passive;                              Decreta:                               Art. 1.                       Ambito di applicazione  Il  presente  decreto detta i princi'pi, i criteri e le modalita' a cui  le  Amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche, ai sensi dell'art.   24,  comma  1,  della  legge  n.  488/1999  e  successive modificazioni,   devono  attenersi  per  pervenire  ad  una  graduale riduzione,  su  tutto  il  territorio  nazionale,  sia  dei costi sia dell'ammontare   complessivo  dei  mq  di  superfici  degli  immobili utilizzate per l'espletamento delle proprie finalita' governative, ad esclusione degli alloggi di servizio riservati alle forze dell'ordine ai  sensi  delle  leggi  18 agosto 1978, n. 497, 1o dicembre 1986, n. 831,  e  del  decretolegge  21 settembre  1987, n. 387, convertito in legge n. 472/1987.  |  
|   |                                 Art. 2.              Fitti passivi - Attivita' di ricognizione  1.  Le  amministrazioni  statali destinatarie del presente decreto, entro   centoventi  giorni  dalla  sua  emanazione,  provvedono  alla ricognizione  degli  immobili  condotti in fitto passivo per esigenze governative.  2.   La  ricognizione  deve  essere  effettuata  secondo  modalita' tecniche  uniformi  prestabilite  e, in particolare, deve evidenziare per ciascun bene:    a) l'estensione  delle  superfici  utili  distinte  per tipologie d'uso,  individuate in base ai criteri di cui all'art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392;    b) l'estensione   delle  aree  coperte  e  scoperte  destinate  a parcheggio ed eventuali aree scoperte pertinenziali;    c) il  numero  delle  unita'  operative  allocate,  distinte  per funzione e qualifiche;    d) i  costi  di  manutenzione  ordinaria  sostenuti  nel triennio 1998-2000;    e) i costi sostenuti per l'affitto passivo degli immobili.  3.   Effettuata   la   ricognizione   le  amministrazioni  centrali comunicano  all'Agenzia  del  demanio  le risultanze delle operazioni afferenti all'ambito istituzionale di ciascun dicastero.  4.  Allo  scadere  del  termine  di  cui  al  comma  1,  qualora la ricognizione  non  sia  stata  effettuata,  l'Agenzia  del demanio si sostituira'   alle   amministrazioni  interessate  negli  adempimenti previsti  dal presente articolo. Tale attivita' sostitutiva e' svolta a  titolo  oneroso e la quantificazione del relativo corrispettivo e' effettuata   sulla   base   di   parametri   stabiliti   in  rapporto all'estensione  e  alle  caratteristiche  delle  superfici utilizzate oggetto della ricognizione.  5.  L'Agenzia  del demanio provvede all'esame e al monitoraggio dei dati acquisiti nonche' alla creazione di una specifica banca dati.  6.  L'Agenzia  del demanio presentera' annualmente al Ministero del tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica una relazione sui   risultati  dell'attivita'  gestionale  condotta  ai  sensi  del presente articolo e dei successivi articoli 3 e 4.  |  
|   |                                 Art. 3.               Elaborazione piani di razionalizzazione  1.  Le  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello Stato, nei centoventi  giorni  successivi  alla  ricognizione elaborano piani di razionalizzazione  e  di  ottimizzazione degli spazi utilizzati e dei sistemi  di  manutenzione,  al  fine  di  pervenire  ad una effettiva riduzione delle superfici utilizzate e dei connessi costi.  Detti  piani  sono  definiti  di  intesa  con l'Agenzia del Demanio mediante  specifica convenzione che regolera' i relativi rapporti e i connessi  oneri  definiti avuto riguardo alle esigenze prospettate da ciascuna amministrazione, alla tipologia e alle caratteristiche degli immobili.  2.   Nella   predisposizione   dei   piani   di   ottimizzazione  e razionalizzazione   si   deve   tener  conto  della  riorganizzazione dell'amministrazione  statale  prevista  dal  decreto  legislativo n. 300/1999 o da altre leggi di riforma, del decentramento di funzioni e poteri  agli  enti  locali,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 112/1998, nonche' dell'introduzione nei processi amministrativi delle nuove tecnologie informatiche.  3.  L'ottimizzazione  degli spazi, e' perseguita rapportandoli alle effettive  esigenze  funzionali  degli  uffici  e  alle risorse umane impiegate.   Per   la   determinazione  degli  standard  ottimali  di utilizzazione   degli   spazi  in  rapporto  al  numero,  funzione  e qualifiche del personale e' fatto riferimento ai seguenti parametri: =====================================================================                          | Numero massimo di persone |        Qualifica         |        per stanza         |mq per persona ===================================================================== Dirigente                 |             1             |Minimo 25,3 ---------------------------------------------------------------------                          |                           |Massimo 28,3 --------------------------------------------------------------------- Funzionario               |             3             |Minimo 13,3 --------------------------------------------------------------------- (dal settimo al nono      |                           | livello)                  |                           |Massimo 21,3 --------------------------------------------------------------------- Impiegato                 |             8             |Minimo 9,0 --------------------------------------------------------------------- (dal quarto al sesto      |                           | livello)                  |                           |Massimo 12,0  Gli standard soprariportati comprendono sia gli spazi complementari (stanze riunioni, biblioteche, archivi, mense) sia gli spazi relativi alla  distribuzione ambientale funzionale (corridoi, ingressi, scale, servizi).  4.  I  piani  redatti  secondo i criteri di cui ai commi precedenti dovranno  prevedere  la  riorganizzazione  e  la  riallocazione degli uffici  attraverso  rilasci, accorpamenti e trasferimenti, al fine di conseguire  una  riduzione dei costi pari almeno al 3 per cento degli oneri sostenuti per fitti passivi da ciascuna amministrazione.  5.  I  piani  di  razionalizzazione  e  ottimizzazione  elaborati e attuati  sono  soggetti  a  verifica  triennale per accertare la loro rispondenza alle esigenze delle singole amministrazioni.  La verifica viene effettuata d'intesa con la Agenzia del demanio.  |  
|   |                                 Art. 4.               Ridefinizione dei contratti di affitto  Definiti  i  piani di ottimizzazione e razionalizzazione secondo le modalita'   e   i   tempi   indicati   nel   precedente  art.  3,  le amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato,  al  fine di conseguire  la  riduzione  sia delle superfici utilizzate, sulla base degli  standard  di  cui  all'art.  3,  comma 3, sia dei costi, nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo, provvederanno:    a) a  recedere  dal  contratto di locazione nei modi e termini di legge  nel  caso in cui le superfici locate non siano piu' necessarie agli usi governativi;    b) ad   esperire   idonee   ed   opportune   trattative   per  la rinegoziazione  dei  contratti  in  essere allo scopo di contenere la relativa spesa nei termini di cui al comma 4 del precedente articolo. Nell'ipotesi  in  cui  alla  data  del  31 dicembre 2001, i tentativi esperiti  non  sortiscano effetto, le amministrazioni provvederanno a rilasciare  gli immobili alla data di naturale scadenza del contratto ricercando   nel   contempo  soluzioni  allocative  alternative  meno onerose.    c) Le  amministrazioni  proseguiranno  nei  rapporti di locazione giunti  a  scadenza  e soggetti al rinnovo esclusivamente nel caso in cui  sia stato conseguito l'obiettivo della riduzione dei costi nella misura di cui al comma 4 del precedente articolo.  Nell'attivita'  di  ridefinizione  dei  contratti  di  locazione le amministrazioni  predette  si avvalgono del supporto dell'Agenzia del demanio.  |  
|   |                                 Art. 5.                 Immobili di proprieta' dello Stato  1.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario  2002,  l'Agenzia del demanio   d'intesa   con   le  amministrazioni  statali  interessate, quantifichera' i costi d'uso degli immobili appartenenti al demanio e patrimonio  dello Stato, utilizzati dalle amministrazioni statali per finalita' governative.  2.  Il  costo  d'uso  e'  determinato  con riferimento ai valori di mercato  deg1i  immobili  e  alle  superfici utili calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).  3.  Il  costo  d'uso  degli immobili utilizzati, per lo svolgimento delle  attivita'  istituzionali,  dalle  Forze  armate  e dalle Forze dell'ordine nonche', il costo d'uso degli immobili utilizzati, per lo svolgimento   delle  attivita'  istituzionali,  dal  Ministero  della giustizia  e  dal  Ministero  per  i beni e le attivita' culturali e' commisurato   al   60%   delle  superfici  effettivamente  utilizzate calcolate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettere a) e b).  4.  Gli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  in uso governativo eccedenti  le  effettive  esigenze  allocative  delle amministrazioni statali dovranno essere riconsegnati' all'Agenzia del demanio.  5.  Negli  stati di previsione della spesa delle amministrazioni di cui   all'art.   1,   sono   introdotte,   nell'ambito  delle  unita' previsionali  di  competenza,  le  poste  comspondenti al costo d'uso degli immobili di cui ai commi precedenti.  6. Gli importi ricompresi nelle poste di cui al precedente comma 5, e corrispondenti al costo d'uso degli immobili risultano tra le poste attive  dello  stato  di  previsione della entrata del bilancio dello Stato sotto il capitolo 4422.  |  
|   |                                 Art. 6.                        Altre amministrazioni  1.  Le  altre  pubbliche amministrazioni non ricomprese nell'art. 1 del    presente    decreto,   che   intendono   adottare   piani   di razionalizzazione  e riduzione degli spazi adibiti a pubblici uffici, possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio.  2.  I  rapporti  tra  i  soggetti  di  cui al comma precedente sono regolati da apposita convenzione a titolo oneroso.      Roma, 14 marzo 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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