IL RETTORE Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6; Visto lo statuto di quest'Universita', emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 37 dello statuto; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4; Vista la delibera del consiglio accademico del 28 novembre 2000 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale e' stato abrogato il comma 10 dell'art. 5; inserito l'art. 5-bis e modificato l'art. 14, comma 7, del vigente statuto dell'Universita' per stranieri di Perugia; Vista la nota direttoriale protocollo n. 871 del 19 gennaio 2001 inviata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la nota ministeriale protocollo n. 437 del 13 febbraio 2001 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica comunica di non avere osservazioni da formulare; Decreta: Lo statuto di autonomia dell'Universita' per stranieri di Perugia emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e successive modificazioni e integrazioni, e' ulteriormente modificato ed integrato come segue: Art. 5. Il rettore Il comma 10 e' abrogato. Art. 5-bis Il pro-rettore 1. Il rettore nomina, con proprio provvedimento, un prorettore, scelto fra i professori di ruolo di prima fascia, il quale collabora con il rettore nello svolgimento della sua attivita'. Il prorettore supplisce il rettore in tutte le sue funzioni in caso di impedimento od assenza di quest'ultimo. 2. Al prorettore e' assegnata una indennita' di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 14. Dipartimenti Testo vigente. 7. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Modifica approvata. 7. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra i professori di ruolo e fuori ruolo di seconda fascia; e' nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta. Al direttore del dipartimento e' assegnata, con delibera del consiglio di dipartimento, una indennita' di funzione a carico del bilancio del dipartimento. La misura di tale indennita' e' definita entro un limite massimo fissato dal consiglio di amministrazione. Il presente provvedimento rettorale di modifica statutaria sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Perugia, 15 marzo 2001 Il rettore: Bianchi De Vecchi |