Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino" e proposta del relativo disciplinare di produzione. |
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Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata la domanda presentata in data 15 luglio 2000, dal consorzio tutela vini d.o.c. "Bardolino", con sede in Bardolino (Verona), legittimato ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Bardolino" riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968 e modificata con decreti del Presidente della Repubblica 11 settembre 1976 e 1o ottobre 1987; Viste le risultanze della pubblica audizione che ha avuto luogo a Bardolino (Verona), il 31 gennaio 2001; Ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1994, il disciplinare di produzione, modificato come da testo appresso riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali, Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente parere. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "BARDOLINO". Art. 1. La denominazione di origine controllata "Bardolino" e' riservata a vini "Bardolino", "Bardolino classico", "Bardolino" chiaretto, "Bardolino chiaretto" classico, "Bardolino" chiaretto spumante, "Bardolino" novello e "Bardolino novello" classico che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti in ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata: 1. Corvina Veronese (cruina o corvina) 35-65%, e' tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza della varieta' Corvinone in sostituzione di un pari percentuale di Corvina, purche' il Corvinone sia coltivato in terreni ricchi di scheletro; 2. Rondinella 10-40%; 3. Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese, Marzemino, Merlot, Cabernet Souvignon da soli o congiuntamente per un massimo del 20% con il limite massimo del 10% per singolo vitigno. I vigneti gia' iscritti all'albo camerale alla data di approvazione del presente disciplinare, sono idonei alla produzione dei vini "Bardolino" di cui al presente disciplinare. |
| Art. 3. a) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion, Torri del Benaco, Caprino, Rivoli Veronese, Pastrengo, Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Castelnuovo, Peschiera, Valeggio. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della societa' Sima, nelle immediate vicinanze della centrale elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale Verona-Lago, percorrere la strada detta del "Gabanel" toccando le localita' casetta, Colombare sino all'incrocio della strada che scende dalla localita' Pigno. Segue il tracciato di detta strada sino a localita' Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di confine territoriale Bussolengo-Sona e prosegue in direzione di Palazzolo toccando localita' S. Giustina, segue la strada denominata della Rotonda toccando localita' Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del consorzio Alto Veronese. Segue detto canale sino alla statale n. 11, risale a destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che porta a localita' Case Nuove, percorre la carrareccia della Rugola seguendo la unghia di collina del monte Corno sino alla localita' Scuole comunali di Sona. Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino a intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto Veronese; percorre detto canale toccando localita' Rainera e proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna. Dalla stazione segue la strada che porta al capoluogo di Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile che porta a Custoza, percorrendola sino alla localita' Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta alla localita' Boscone sino al punto di intersecare il canale principale del consorzio Alto Veronese. Seguendo il percorso del canale, passa nella vicinanze delle localita' Fiozza e Ca' del Magro sino a giungere a localita' Campanella. In prossimita' di localita' Campanella abbandona il canale consorziale per seguire la carrareccia che porta delle localita' Colombara e Fenili. Da localita' Fenili dirotta a destra seguendo la strada che attraversa localita' Gardoni e successivamente si inserisce sulla strada Valeggio-Santa Lucia, che segue sino al capoluogo di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile che porta verso Monzambano. Percorre, verso Manzambano, la succitata strada sino a incontrare il primo passaggio a livello in prossimita' di quota 64. Da questo imbocca la viabile che porta alla localita' Fornelletti e attraversando detta localita' prosegue sino a intersecare la strada Valeggio-Salionze (quota 99), che percorre sino alla localita' Salionze e proseguendo oltre arriva in prossimita' di Peschiera sino a toccare la sponda orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso dell'estuario Mincio. Dall'estuario Mincio risale seguendo la sponda orientale del lago di Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta S. Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del Benaco. Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica che da detta localita' toccando le borgate di Costa e Albisano sale sinuosamente con tornanti sino a inserirsi sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna. Da questo punto la delimitazione nord della zona del Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli. Piu' specificatamente il percorso della linea di quota 500 e' il seguente: segue per breve tratto il confine comunale di Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando Vaio Boione e in prossimita' della localita' Roncola raggiunge la linea di confine di Caprino. Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della localita' Pianezze, Le Banche e Ordenei, sino a incontrare il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud delle localita' Peagne, ca' Zerman, Casette delle Pozze per giungere a nord della frazione Vilmezzano sino a incontrare il vaio delle Giare. Attraversato il vaio delle Giare, percorre la strada che conduce alle localita' Renzone e Vezzane, attraversa il torrente Tasso e giunge in prossimita' di Pozza Galletto sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli a sud del monte Cordespino. Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli sino alla localita' Canal. Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla localita' Dogana sulla riva destra dell'Adige e prosegue lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della soc. Sima a nord-ovest di Bussolengo. b) La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" designabili con la specificazione aggiuntiva "Classico", gia' riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1968, comprende, in tutto o in parte, i comuni di Bardolino, Garda, Lazise, Affi, Costermano, Cavaion. Tale zona e' delimitata: a nord dal confine comunale dal comune di Garda, fino a Val Tesina toccando quota 153 in prossimita' di Monte Berti. Segue l'ex confine di Castione lungo il monte Carpene a quota 277 a nord di localita' Tavernole, sino a toccare localita' Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da detta localita' porta alla strada provinciale incrociandola a quota 234. Da questo punto ha inizio il limite est. La linea di confine discende lungo la strada prima detta e il terrapieno della ferrovia Affi-Caprino fino ai piedi del monte Moscal (q. 200). Continua poi a discendere, per un breve tratto con la detta ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), fino sotto casa Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra Rivoli e Cavaion. Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e sempre per linea di cresta incontra Ca' del Biso (q. 181) e, subito dopo il confine tra Pastrengo e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e in seguito quello tra Pastrengo-Bardolino e quello che il comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe. Abbandonato qui il confine comunale, tocca Sarnighe, q. 113 e 118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa delle Croci alle porte di Cola'. Per altra carrareccia discende alla localita' Le Tende e prosegue a quota fino a incontrare la strada comunale di Pacengo a case Fontanafredda. Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e giunge al lago subito sotto il porto. |
| Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare sono ammesse solo le forme di allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale pergoletta inclinata unilaterale aperta. La densita' minima di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.300 ceppi. Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati con le pergole veronesi a tetto piano e' fatto obbligo della tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di gemme ad ettaro di 80 mila gemme. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a t. 13 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. In annata eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata a detto limite purche' la produzione non superi dal 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite. La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985, sentite le organizzazioni di categorie interessate, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e le valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini. La facolta' di cui al comma precedente si esercita in aggiunta al disposto dell'art. 10, lettera c) della legge n. 164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto. Le uve destinate alla vinificazioni del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. I vigneti iscritti agli alibi della denominazione di origine controllata e garantita "Bardolino Superiore" sono idonei anche per produrre i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino", alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione. Le unita' vitate omogenee coltivate con le varieta' Corvina, Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvignon, iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" e "Bardolino classico", sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata "Garda" alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione. Entro cinque giorni lavorativi successivi alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e dame comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona. |
| Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intento della zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Verona. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria della regione Veneto, qualora la situazione di produzione o di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le opportune modalita' di controllo, che le operazioni di vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi alla zona delimitata nel precedente art. 3, lettera a). Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. Qualora le uve di cui all'art. 2 vengano vinificate con la metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia, e' concesso al vino ottenuto, in considerazione del suo colore, l'uso in etichetta della specificazione "Chiaretto". Il vino a denominazione di origine controllata a garantita "Bardolino superiore" prima dell'immissione al consumo puo' essere designato come vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" sempreche' il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata. Entro cinque giorni lavorativi successivi alla variazione di designazione di cui sopra, si deve provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le partite di mosti e vini in questione e la loro collocazione e darne, infine, comunicazione all'Ispettorato repressione frodi competente per territorio e alla Camera di commercio di Verona. L'uso della specificazione "classico" in aggiunta della denominazione di origine controllata "Bardolino" e' riservato al prodotto ottenuto da uve raccolte e vinificate all'interno del territorio della zona di origine piu' antica, indicata al precedente art. 3, lettera b). Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritti agli appositi albi e previa istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", a condizione che: 1. dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse; 2. in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per quanto riguarda la denominazione di cui al presente disciplinare, soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati, debitamente iscritti all'albo dei vigneti. La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata. La denominazione di origine controllata "Bardolino" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante "Chiaretto" ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare ed utilizzando metodi di spumantizzazione e fermentazione naturale atti a produrre il tipo brut. Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire nell'ambito del territorio delle provincie di Verona, Treviso, Asti e Brescia. Il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino", imbottigliato entro il 31 dicembre dell'annata di produzione delle uve, puo' essere designato in etichetta con il termine "novello" purche' prodotto con l'85% di uva a macerazione carbonica. E' ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti da uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti concentrati. |
| Art. 6. I vini della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Bardolino" e "Bardolino classico": colore: rosso rubino tendente a volte al cerasuolo che si trasforma in granato con l'invecchiamento; odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato; sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico, sottile, talvolta leggermente frizzante vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l; zuccheri riduttori residui: massimo 6 g/l. "Bardolino" chiaretto e "Bardolino chiaretto" classico: colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico fruttato con leggero profumo delicato; sapore: morbido, sapido, leggermente amarognolo, talvolta leggermente vivace; itolo alcolometrico totale minimo: 10,50%; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l; zuccheri riduttori residui: massimo 9 g/l; "Bardolino chiaretto" spumante: spuma: sottile con grana fine e persistente; colore: rosa tendente al granato con l'invecchiamento; odore: vinoso caratteristico con leggero profumo delicato; sapore: morbido, sapido, leggermente acidulo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol; acidita' totale minima: 6 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l; zuccheri riduttori residui: massimo 15 g/l. "Bardolino" novello e "Bardolino novello" classico: colore: rosso rubino chiaro; odore: vinoso caratteristico intenso fruttato; sapore: asciutto morbido, sapido, leggermente acidulo fresco, talvolta leggermente frizzante vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 17 g/l; zuccheri riduttori residui: massimo 8 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con propria decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. |
| Art. 7. Alla denominazione di origine controllata dei vini "Bardolino" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi "extra" "fine" "scelto" e "selezionato" e simili. Sulle bottiglie, fiaschi e altri recipienti contenenti vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" puo' figurare l'indicazione dell'annata i produzione delle uve purche' veritiera e documentabile. Per il vino denominazione di origine controllata "Bardolino", designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: "classico", "chiaretto", "chiaretto classico", "novello" e "novello classico", deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ai nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. I vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo fino a litri 5 devono utilizzare unicamente contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio. Per il vino a denominazione di origine controllata "Bardolino" designato in etichetta con una delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare di produzione: "classico", "chiaretto classico", "novello" e "novello classico", e' obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie e fiaschi fino a litri 5 chiuse con tappo raso bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite. Per i vini a denominazione di origine controllata "Bardolino" immessi al consumo in bottiglie chiuse con tappo in sughero raso bocca o altri materiali consentiti, e' autorizzato l'uso di indicazione che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. |
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