Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 2 febbraio 2001 |
Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Dataconsyst, unita' di Roma (filiale) e Vimodrone. (Decreto n. 29508). |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608; Visto l'art. 1-sexies, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176; Viste le delibere C.I.P.I. del 12 giugno 1992 e del 19 ottobre 1993, relative alla approvazione del programma per ristrutturazione aziendale di Dataconsyst S.p.a., con sede in Vimodrone (MI), rispettivamente per il periodo dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1993, e dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993; Vista l'istanza di proroga del predetto programma, presentata dalla citata societa', a decorrere dal 17 agosto 1993; Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, n. 16662, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel fare proprio il parere espresso, in data 30 novembre 1994, dal comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non ha approvato la proroga, per dodici mesi, del programma per ristrutturazione aziendale, con decorrenza 17 agosto 1993, presentato da Dataconsyst S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), per l'unita' di Vimodrone e Roma; Visto il ricorso iscritto al n. 1929 del 1995, proposto da Dataconsyst S.p.a., innanzi al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di reiezione; Vista la sentenza n. 6152 del 21 settembre 2000, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, ha accolto il predetto ricorso e conseguentemente annullato il provvedimento impugnato; Riesaminata, pertanto, la suddetta istanza di integrazione salariale; Visti gli atti istruttori all'epoca compiuti dal competente ufficio periferico, nonche' la relazione tecnica della competente divisione ministeriale; Considerato che il predetto comitato tecnico, nella seduta del 27 luglio 1994, si era espresso negativamente, ritenendo che Dataconsyst S.p.a. "non ha dimostrato di essere in possesso del requisito della complessita' quale individuato dal C.I.P.I. con la delibera del 13 luglio 1993, o quale risultante dalle modifiche apportate al comma 3 del citato art. 1 della legge n. 451/1994"; Ritenuto, tuttavia, che al caso in questione non possono trovare applicazione i criteri di individuazione della complessita' del processo produttivo quali delineati dalla citata deliberazione C.I.P.I. del 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1993, poiche' le sospensioni dal lavoro, conseguenti all'attuazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, cosi come concordato tra le parti interessate con accordo sindacale del 28 luglio 1993, si sono verificate dal 17 agosto 1993, e cioe' in epoca antecedente alla pubblicazione della piu' volte richiamata deliberazione C.I.P.I. del 14 luglio 1993; Considerato che il programma per ristrutturazione aziendale, attuato dall'azienda, presenta una particolare complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi propri di Dataconsyst S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Ritenuto di approvare la proroga del programma per ristrutturazione aziendale presentata dall'azienda in questione, tendente alla concessione dell'intervento di cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati; Decreta: E' approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, per dodici mesi, presentato da Dataconsyst S.p.a. con sede in Vimodrone (Milano), per l'unita' di Vimodrone e Roma, con decorrenza 17 agosto 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2001 Il Sottosegretario di Stato: Morese |
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