| Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 2 febbraio 2001 |  
| Approvazione  del  programma  di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991,  della  S.p.a.  Dataconsyst,  unita'  di  Roma  (filiale) e Vimodrone. (Decreto n. 29508). |  
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                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  il  decreto-legge  20  maggio  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto  l'art.  1-sexies,  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1998, n. 176;  Viste  le  delibere  C.I.P.I.  del  12 giugno 1992 e del 19 ottobre 1993,  relative  alla approvazione del programma per ristrutturazione aziendale   di  Dataconsyst  S.p.a.,  con  sede  in  Vimodrone  (MI), rispettivamente  per  il  periodo  dal  19 agosto 1991 al 16 febbraio 1993, e dal 17 febbraio 1993 al 16 agosto 1993;  Vista l'istanza di proroga del predetto programma, presentata dalla citata societa', a decorrere dal 17 agosto 1993;  Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 1995, n. 16662, con il quale  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, nel fare proprio  il  parere  espresso, in data 30 novembre 1994, dal comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  non  ha approvato la proroga, per dodici mesi, del programma per ristrutturazione aziendale, con decorrenza 17 agosto 1993, presentato da  Dataconsyst  S.p.a., con sede in Vimodrone (Milano), per l'unita' di Vimodrone e Roma;  Visto  il  ricorso  iscritto  al  n.  1929  del  1995,  proposto da Dataconsyst S.p.a., innanzi al tribunale amministrativo regionale per la  Lombardia,  per l'annullamento del sopra richiamato provvedimento di reiezione;  Vista  la  sentenza  n. 6152 del 21 settembre 2000, con la quale il tribunale  amministrativo  regionale per la Lombardia, sezione terza, ha  accolto  il  predetto  ricorso  e  conseguentemente  annullato il provvedimento impugnato;  Riesaminata,   pertanto,   la   suddetta  istanza  di  integrazione salariale;  Visti gli atti istruttori all'epoca compiuti dal competente ufficio periferico,  nonche'  la relazione tecnica della competente divisione ministeriale;  Considerato  che  il  predetto  comitato  tecnico, nella seduta del 27 luglio   1994,   si  era  espresso  negativamente,  ritenendo  che Dataconsyst  S.p.a.  "non  ha  dimostrato  di  essere in possesso del requisito  della  complessita'  quale individuato dal C.I.P.I. con la delibera  del  13 luglio  1993,  o  quale  risultante dalle modifiche apportate al comma 3 del citato art. 1 della legge n. 451/1994";  Ritenuto,  tuttavia,  che  al caso in questione non possono trovare applicazione  i  criteri  di  individuazione  della  complessita' del processo   produttivo  quali  delineati  dalla  citata  deliberazione C.I.P.I.  del 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre  1993,  poiche'  le  sospensioni dal lavoro, conseguenti all'attuazione   della  proroga  del  programma  di  ristrutturazione aziendale,  cosi come concordato tra le parti interessate con accordo sindacale  del 28 luglio 1993, si sono verificate dal 17 agosto 1993, e  cioe'  in  epoca  antecedente  alla pubblicazione della piu' volte richiamata deliberazione C.I.P.I. del 14 luglio 1993;  Considerato   che  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale, attuato   dall'azienda,  presenta  una  particolare  complessita'  in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi propri di  Dataconsyst  S.p.a.,  ai  sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223;  Ritenuto di approvare la proroga del programma per ristrutturazione aziendale   presentata   dall'azienda  in  questione,  tendente  alla concessione dell'intervento di cassa integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;                              Decreta:  E'  approvata, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  sostituito  dall'art.  1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio  1994,  n.  299,  convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 451, la proroga del programma per ristrutturazione aziendale, per dodici mesi, presentato da Dataconsyst S.p.a. con sede in  Vimodrone  (Milano),  per  l'unita'  di  Vimodrone  e  Roma,  con decorrenza 17 agosto 1993.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 febbraio 2001                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese  |  
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