Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2001, n. 114
Recepimento, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante: "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che disciplina il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, commi 1o e 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, comma 4o, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2000, recante: "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il quadriennio 2000-2003 per gli aspetti normativi, e per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18";
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 7o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, emanato in attuazione all'articolo 112, comma 8o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;
Vista l'"ipotesi di accordo" relativa al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti normativi ed al biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta - ai sensi, dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni - in data 30 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SINDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL coordinamento Esteri ;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e l'articolo 112, comma 4o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 febbraio 2001, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, comma 4o, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle osservazioni di cui alla lettera b) del citato articolo, la predetta ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro degli affari esteri;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si applica al personale appartenente alla carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante "Ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri", come sostituito
dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
recante "Riordino della carriera diplomatica, a norma
dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266.", e' il
seguente:
"Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
alcuni aspetti del rapporto di impiego). I seguenti aspetti
del rapporto di impiego del personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia,
sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale
tra una delegazione di parte pubblica, composta dal
Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai
Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti
sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente
articolo si considerano rappresentative del personale
diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una
rappresentativita' non inferiore al cinque per cento,
calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla
percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi
sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata del Ministro per
la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'a'mbito delle risorse finanziarie disponibili,
sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi
parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura
apicale, del trattamento economico del personale della
carriera diplomatica. Il trattamento economico e'
onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di
automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente
stipendiale di base, nonche' in altre due componenti,
correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e
agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la
seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attri-buita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale".
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
La rubrica del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85
e' citata nelle note al titolo.
- L'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante
"Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il
restante personale del Ministero degli affari esteri, per
il personale militare del Ministero della difesa, per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il
personale del Consiglio superiore della magistratura"
delega il Governo al riordino della carriera diplomatica.
- Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, citato, come
sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo
2000, n. 85, e' riportato nelle note al titolo.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio
2000, n. 2069, concerne la graduazione, ai fini della
determinazione del trattamento economico, delle posizioni
ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio
prestato presso l'amministrazione centrale, sulla base dei
livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi
assegnati.
- Il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio
2000, n. 2070, concerne l'assegnazione e la valutazione
degli obiettivi assegnati ai funzionari diplomatici.
- La legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria
2000), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria
2001), reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato".
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
il seguente:
"Art. 17 (Gli organi del Governo - Formula di
giuramento). - 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
Nota all'art. 1:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' riportato nella nota
al titolo.



 
Art. 2.
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2003 per gli aspetti giuridici, nonche' il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2001 per la parte economica.
2. Gli effetti della disciplina degli aspetti giuridici decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 3.
Tempo di lavoro
1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile ed adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire.
2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Per le improvvise, effettive ed indifferibili esigenze di servizio dell'Amministrazione, il funzionario diplomatico assicura, nell'ambito della struttura di appartenenza, la propria reperibilita' per lo svolgimento delle prestazioni lavorative che dovessero rendersi necessarie nelle ore serali o notturne dei giorni feriali oppure durante il fine settimana ed i giorni festivi. Nell'eventualita' che tali prestazioni, previa tempestiva segnalazione al funzionario diplomatico da parte della struttura di appartenenza, vengano effettivamente svolte, viene garantito, entro il termine di un mese dalla cessazione delle suddette esigenze dell'Amministrazione, l'adeguato recupero del riposo fisiologico sacrificato alle necessita' del servizio.
4. Le strutture, che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio.
 
Art. 4.
Congedo ordinario, giornate di riposo e festivita'
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale degli affari esteri si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di ferie pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo e' ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo e' comprensivo delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1o, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1o, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata delle ferie e' determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata delle ferie e' determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni e' considerata a tutti gli effetti come mese intero.
4. Il funzionario diplomatico che e' stato assente ai sensi dell'articolo 8 conserva il diritto alle ferie.
5. Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e, salvo quanto previsto dal comma 10, non sono monetizzabili.
6. E' obbligo del funzionario diplomatico programmare le proprie ferie, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operativita'. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento delle ferie in piu' periodi nel corso dell'anno.
7. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessita' di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonche' all'indennita' di missione per la durata del medesimo viaggio. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
8. Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu' di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria.
9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine puo' essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo.
10. Fermo quanto disposto dal comma 5, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa sara' rimborsato l'eventuale residuo di ferie non fruito dal funzionario diplomatico per esigenze di servizio.
11. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie di cui al comma 1, avverra' anche oltre il termine di cui al comma 9.
12. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili.
13. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma e' considerata giorno festivo se ricade in un giorno ordinariamente lavorativo.
14. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonche' alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.



Nota all'art. 4:
- L'art. 1, primo comma, della legge 23 dicembre 1977,
n. 937, recante "Attribuzione di giornate di riposo ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni" e' il seguente:
"Art. 1. - Ai dipendenti civili e militari delle
pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con
ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici,
sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti
dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da
fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati,
tenendo conto delle esigenze dei servizi.".



 
Art. 5.
Assenze per malattia e motivi di salute
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico che ne fa richiesta puo' essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
4. Il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc.
6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4, e agli oneri riflessi relativi.
7. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui al comma 4, lettera a).
8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario spetta la retribuzione di cui al comma 8, fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario non spetta alcuna retribuzione.
10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalita' di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove piu' favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1 in sede di prima applicazione con il criterio predetto.
11. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia, ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita' e del luogo di dimora, nonche' l'invio all'Amministrazione della relativa certificazione.



Nota all'art. 5:
- L'art. 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85, che ha sostituito il testo dell'art. 103 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e'
il seguente:
"Art. 103 (Periodo di prova). - I vincitori del
concorso di cui all'art. 99-bis del presente decreto sono
nominati segretari di legazione in prova con decreto del
Ministro degli affari esteri. Essi sono tenuti ad
effettuare un periodo di prova della durata di nove mesi,
coincidente con il corso di formazione di cui al primo
comma, lettera a) dell'art. 102, che e' computato a tutti
gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica
iniziale.
Al termine del periodo di prova i segretari di
legazione in prova, previo giudizio di idoneita' espresso
dal consiglio di amministrazione in base al risultato dei
corsi, sono nominati, con decreto del Ministro degli affari
esteri, segretari di legazione nell'ordine della
graduatoria del concorso. Nel caso che il consiglio di
amministrazione esprima giudizio sfavorevole, il rapporto
di impiego e' risolto con decreto del Ministro degli affari
esteri.
I segretari di legazione in prova che, trovandosi in
particolare posizione di stato per causa di servizio
militare o per altri motivi, non possono partecipare al
corso di formazione, seguono il primo corso successivo
all'assunzione o alla riassunzione in servizio. Il servizio
prestato negli uffici in attesa di partecipare al corso e'
calcolato quale periodo di prova negli uffici. Al termine
del periodo di prova, e comunque non prima della
ultimazione del corso di formazione, essi sono nominati
segretari di legazione con le modalita' indicate nel
secondo comma del presente articolo e collocati nel grado
nell'ordine della graduatoria del concorso.".



 
Art. 6.
Aspettativa per motivi personali e di famiglia
1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. Il funzionario diplomatico rientrato in servizio non puo' usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per motivi diversi, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo.
3. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'articolo 5.
5. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di dieci giorni. Il funzionario diplomatico per le stesse motivazioni e negli stessi termini puo' riprendere servizio di propria iniziativa.
 
Art. 7.
Congedi parentali
1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 marzo 2000, n. 53, in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternita' e paternita'.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e della legge 8 marzo 2000, n. 53, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale.
3. Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni ed integrazioni, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. Alle madri, in caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1o, dello stesso articolo 10, possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le eventuali festivita' cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
8. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53.



Note all'art. 7:
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per
il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'".
- Gli articoli 4, 7, commi 1 e 4, e 10, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, recante "Tutela delle
lavoratrici madri" sono i seguenti:
"Art. 4. - 1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto.
2. L'astensione obbligatoria dal lavoro e' anticipata a
tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi
gravosi o pregiudizievoli.
3. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali.
4. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta, i giorni non goduti di astensione
obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di
astensione obbligatoria dopo il parto.
5. La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato attestante la data del parto.".
"Art. 7. - 1. Nei primi otto anni di vita del bambino
ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo
le modalita' stabilite dal presente articolo. Le astensioni
dal lavoro dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria di cui all'art. 4, primo comma,
lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
2. - 3. (Omissis).
4. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno
diritto, altresi', di astenersi dal lavoro durante le
malattie del bambino di eta' inferiore a otto anni ovvero
di eta' compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso
nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun
genitore, dietro presentazione di certificato rilasciato da
un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o
con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia
luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del
periodo di ferie in godimento da parte del genitore.".
"Art. 10. - 1. Il datore di lavoro deve consentire alle
lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del
bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno
la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore
lavorative agli effetti della durata e della retribuzione
del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad
uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in
tal caso non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
quando la lavoratrice voglia usufruire della camera di
allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di
lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro.
4. I riposi di cui ai precedenti commi sono
indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19
della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne.
5. Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, nonche' di riscatto ovvero di versamento dei
relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b),
dell'art. 15.
6. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste
dal primo comma del presente articolo possono essere
utilizzate anche dal padre.".
- L'art. 17 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' il
seguente:
"Art. 17 (Disposizioni diverse). - 1. Nei casi di
astensione dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita'
produttiva ove erano occupati al momento della richiesta di
astensione o di congedo o in altra ubicata nel medesimo
comune; hanno altresi' diritto di essere adibiti alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.
2. All'art. 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Al termine del
periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'art. 4
della presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo
che espressamente vi rinuncino, di rientrare nella stessa
unita' produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo
di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e di
permanervi fino al compimento di un anno di eta' del
bambino; hanno altresi' diritto di essere adibite alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti .
3. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste
dalla presente legge.
4. Sono abrogate le disposizioni legislative
incompatibili con la presente legge ed in particolare
l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.".



 
Art. 8.
Permessi per esigenze personali
1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, o del convivente stabile, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni.
c) documentati motivi personali, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di ferie disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.



Nota all'art. 8:
- L'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate" e' il
seguente:
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il
lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in
situazione di gravita', nonche' colui che assiste una
persona con handicap in situazione di gravita', parente o
affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a
tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione
figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a
condizione che la persona con handicap in situazione di
gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.".



 
Art. 9.
Distacchi sindacali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore dei funzionari diplomatici e' determinato nel contingente complessivo di n. 3.
2. Alla ripartizione dei distacchi sindacali di cui al comma 1, tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, provvede il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun biennio. La ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale all'Amministrazione, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali aventi titolo alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori - acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emana il decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto del contingente e relativo riparto di cui al comma 2, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti solo nel caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito del contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore dei funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione centrale, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione della componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti di cui all'articolo 19.



Nota all'art. 9:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.



 
Art. 10.
Permessi sindacali
1. Per l'espletamento del loro mandato, i funzionari diplomatici che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 112, comma 2o, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo del 24 marzo, n. 85, nonche' i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco sindacale ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, possono fruire di permessi sindacali con le modalita' e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente complessivo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili viene calcolato in ragione di 90 minuti annui, per ciascun funzionario diplomatico effettivamente in servizio, anche in posizione di comando o fuori ruolo.
3. Alla ripartizione del monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali calcolato ai sensi del comma 2 tra le organizzazioni sindacali dei funzionari diplomatici rappresentative, provvede la Direzione generale per il personale, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo entro il 31 marzo di ciascun anno. Nella ripartizione del monte ore dei permessi sindacali la quota pari al 10 per cento e' attribuita in parti uguali a tutte le predette organizzazioni sindacali e la parte restante e' attribuita alle medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale al Ministero degli affari esteri, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Nel periodo 1o gennaio-31 marzo, in attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione puo' autorizzare in via provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25 per cento del contingente annuale previsto per ciascuna organizzazione sindacale avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali e del particolare ordinamento della carriera diplomatica, in favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendano fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione scritta alla Direzione generale del personale ed al funzionario responsabile della struttura in cui il dirigente sindacale presta servizio almeno tre giorni prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale, salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di funzionalita' della struttura di riferimento da comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvedera' a darne comunicazione alla Direzione generale per il personale.
7. Tenuto conto della specificita' delle funzioni istituzionali, i permessi sindacali sono autorizzati in misura pari ad una giornata lavorativa e non possono superare mensilmente per ciascun dirigente sindacale quattro giornate lavorative, con esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 4.
8. I permessi sindacali, giornalieri ed orari, di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti,
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 10:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.



 
Art. 11.
Aspettative e permessi sindacali non retribuiti
1. I funzionari diplomatici che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non retribuite. Il tempo trascorso in aspettativa non e' computato ai fini della progressione in carriera. I dirigenti sindacali che cessano da tale posizione prendono nel ruolo il posto di anzianita' che loro spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.
2. Le richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1, sono presentate dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale alla Direzione generale per il personale, la quale cura gli adempimenti istruttori, acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emana il decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi, e' considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto entro il 31 gennaio di ciascun anno e possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca e' comunicata alla Direzione generale per il personale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dal comma 2, per la concessione delle aspettative sindacali non retribuite, e' consentito, per motivi di urgenza segnalati dalle Organizzazioni sindacali, l'utilizzo provvisorio in aspettativa dei dipendenti interessati a partire dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.
4. I funzionari diplomatici, di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente accordo possono usufruire, con le modalita' di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10, di permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali ovvero a congressi e convegni di natura sindacale nonche' alle riunioni degli organi collegiali statutari delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre ai rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 10.
5. Per il personale di cui al presente articolo i contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8o della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 11:
- L'art. 8, ottavo comma, della legge 23 aprile 1981,
n. 155, recante "Adeguamento delle strutture e delle
procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per
i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in
materia previdenziale e pensionistica" e' il seguente:
"Art. 8, omissis. - In deroga a quanto previsto dal
primo comma del presente articolo ai lavoratori collocati
in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, le retribuzioni
da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono
commisurate della retribuzione della categoria e qualifica
professionale posseduta dall'interessato al momento del
collocamento in aspettativa e di volta in volta adeguate in
relazione alla dinamica salariale e di carriera della
stessa categoria e qualifica. Per i lavoratori collocati in
aspettativa che non abbiano regolato mediante specifiche
normative interne o contrattuali il trattamento economico
del personale, si prendono in considerazione ai fini
predetti le retribuzioni fissate dai contratti nazionali
collettivi di lavoro per gli impiegati delle imprese
metalmeccaniche.".



 
Art. 12.
Adempimenti dell'Amministrazione in materia
di distacchi, permessi e aspettative sindacali
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 10, comma 3, la Direzione generale per il personale fornisce alle organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per il personale, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per il personale invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite, in applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, la Direzione generale per il personale, utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, la stessa Direzione generale per il personale, utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dal presente decreto.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del il Ministero degli affari esteri, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 11. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.
8. Le norme del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.



Note all'art. 12:
- L'art. 44, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di
lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' il seguente:
"Art. 44. - 1. Al comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d)
sono sostituite dalle seguenti:
(omissis);
c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla
lettera b), si considerano le deleghe in virtu' delle quali
ciascuna organizzazione sindacale percepisce,
dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la
quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore
per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali
che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante
fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova
aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto
sindacale le deleghe delle quali risultino titolari,
purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella
titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o
che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente
dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le
organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di
fornire all'ARAN idonea documentazione".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi".
- L'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, recante:
"Legge quadro sul pubblico impiego" e' il seguente:
"Art. 16 (Relazione al Parlamento). - Nella relazione
al Parlamento di cui all'art. 30 della legge 28 ottobre
1970, n. 775, si riferisce anche circa l'attuazione degli
accordi, la produttivita', le disfunzioni, i tempi e i
costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano
eventuali proposte. In ogni caso il Governo riferisce alle
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla
formulazione.
La relazione e' allegata alla relazione previsionale e
programmatica di cui all'art. 15 della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
Nell'anno antecedente a quello di entrata in vigore
della nuova normativa, la relazione previsionale e
programmatica di cui al comma precedente e' accompagnata da
una apposita relazione programmatica di settore riguardante
gli accordi in via di stipulazione.".



 
Art. 13
Struttura del trattamento economico

1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica e' articolato nelle seguenti componenti: a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio
tabellare, l'indennita' integrativa speciale e la retribuzione
individuale di anzianita', ove acquisita e spettante; b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali
ricoperte; c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti
rispetto agli obbiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici.
 
Art. 14
Stipendio tabellare

1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare e' stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

ambasciatore .... L. 116.875.000
ministro plenipotenziario .... L. 105.949.000
consigliere di ambasciata .... L. 56.912.000
consigliere di legazione .... L. 39.706.000
segretario di legazione .... L. 31.683.000

2. A decorrere dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

ambasciatore .... L. 117.862.000
ministro plenipotenziario .... L. 106.194.000
consigliere di ambasciata .... L. 63.127.000
consigliere di legazione .... L. 43.531.000
segretario di legazione .... L. 35.121.000
 
Art. 15
Indennita' integrativa speciale

1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennita' integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica e' determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilita':

ambasciatore .... L. 18.064.000
ministro plenipotenziario .... L. 17.498.000
consigliere di ambasciata .... L. 15.710.000
consigliere di legazione .... L. 14.917.000
segretario di legazione .... L. 14.628.000
 
Art. 16.
Retribuzione individuale di anzianita'
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'.
2. La retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonche' della tredicesima mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.
3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'articolo 17, secondo le modalita' indicate dal comma 4.
4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianita' dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilita' residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilita' le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo e' rapportato ad anno.



Nota all'art. 16:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967 e' riportato nella nota al titolo.



 
Art. 17
Fondo per la retribuzione di posizione
e la retribuzione di risultato

1. A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie: a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui
all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro
straordinario nell'anno 2000; c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della
carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge
riservano a risparmio del fabbisogno complessivo; d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449; e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti
amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il
personale della carriera diplomatica; f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della
carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita'
indicate nell'articolo 16; g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici
mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle
somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre
1997, n. 334; h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici
mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici
mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle
risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1 luglio 2000.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.



Note all'art. 17:
- L'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante:
"Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato.
Adeguamento del trattamento economico dei professori
universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio"
e' il seguente:
"Art. 4. - Dal 1o gennaio 1984 il compenso incentivante
la produttivita' previsto a favore del personale statale di
cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312, compete
ai dirigenti civili ed ai dipendenti appartenenti alle
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione in servizio nelle amministrazioni
dello Stato, escluse quelle ad ordinamento autonomo,
secondo la medesima disciplina che sara' fissata per detto
personale non dirigente.
L'importo del compenso incentivante per le varie
qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento,
stabilito per il personale appartenente all'ottava
qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili
lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo
stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad
esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica
funzionale.
Gli altri compensi incentivanti previsti per il
personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n.
312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza
che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed
al personale delle qualifiche direttive indicati nel
precedente primo comma nella misura risultante dal criterio
previsto nel secondo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara'
attribuito un assegno temporale mensile di misura
corrispondente alla media del compenso incentivante
attribuito ai dirigenti superiori della stessa
amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati
relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.
I compensi indicati nel presente articolo non sono
cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo
titolo e non competono al personale provvisto di
trattamenti accessori a carattere continuativo connessi
all'espletamento di compiti d'istituto.".
- L'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica" e' il seguente:
"Art. 43 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o
privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttivita').
- 1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonche'
una migliore qualita' dei servizi prestati, le pubbliche
amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti
privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite
con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere
dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono
escludere forme di conflitto di interesse tra l'attivita'
pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di
spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole
amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi cosi'
ottenuti, pari al 5 per cento, e' destinata ad incrementare
gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei
dirigenti appartenenti al centro di responsabilita' che ha
operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta
nelle disponibilita' di bilancio della amministrazione.
Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, per le predette finalita',
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. La rimanente somma costituisce
economia di bilancio. La presente disposizione non si
applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi
di collaborazione sono diretti a finanziare interventi,
servizi o attivita' non inseriti nei programmi di spesa
ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari
disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i
privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, nonche' ogni altra
disposizione speciale in materia.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti
pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso,
consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.
Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi,
ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di
bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che
non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed
ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Con uno o piu' regolamenti, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le pubbliche amministrazioni individuano le
prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici
essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali, per le quali richiedere un contributo da
parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto.
Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sulla base di
criteri generali deliberati dal Consiglio dei Ministri; i
regolamenti sono emanati entro novanta giorni da tale
deliberazione. Per tali amministrazioni gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla
corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti assegnati ai centri di
responsabilita' che hanno effettuato la prestazione.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i
titolari dei centri di responsabilita' amministrativa
definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire
in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della
gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese
di parte corrente, sia in termini di competenza che di
cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2
per cento. La meta' degli importi costituisce economia di
bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito
della medesima unita' previsionale di base di bilancio, ad
incrementare le risorse relative all'incentivazione della
produttivita' del personale e della retribuzione di
risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla
contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni
culturali e ambientali l'importo che costituisce economia
di bilancio e' pari allo 0,50 per cento della quota
accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo
e' destinato ad incrementare le risorse relative
all'incentivazione della produttivita' del personale e le
retribuzioni di risultato del personale dirigente della
medesima amministrazione.
6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di
cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle
unita' previsionali di base "ammodernamento e rinnovamento"
(funzionamento), nonche' alle spese, specificamente
afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui
alla unita' previsionale di base "accordi ed organismi
internazionali" (interventi), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari".
7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto Ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".
- La legge 2 ottobre 1997, n. 334, reca: "Disposizioni
transitorie in materia di trattamento economico di
particolari categorie di personale pubblico, nonche' in
materia di erogazione di buoni pasto".
- L'art. 19 della citata legge 23 dicembre 1999, n.
488, e' il seguente:
"Art. 19 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli
anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali del
personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle
aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo e della scuola, e' determinata, rispettivamente,
in lire 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire
2.269 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le
iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del
personale, ad eccezione dei passaggi da un'area funzionale
all'altra, continuano ad essere finanziati esclusivamente
con le risorse dei fondi unici di amministrazione e in ogni
caso con quelle destinate alla contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono determinate,
rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660 miliardi
ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui all'art.
19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore somma
di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'
utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il
personale delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai
sensi del comma 4 del medesimo art. 19, per il personale
dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei
comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e
delle autonomie locali, del servizio sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
e delle universita', ivi compreso il personale degli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, provvedono le
amministrazioni di competenza nell'ambito delle
disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive
degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge
8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".
- L'art. 50 della citata legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' il seguente:
"Art. 50 (Rinnovi contrattuali). - 1. Ai fini di quanto
disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del
comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e'
rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
dall'art. 19, comma 1, ultimo periodo, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2,
comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
il processo di attuazione dell'autonomia scolastica,
l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della
funzionalita' della docenza, e' stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse
destinate alla contrattazione integrativa del personale
docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza
scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della
retribuzione accessoria del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo
Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
124. Per il perseguimento, con carattere di continuita',
degli obiettivi di valorizzazione professionale della
funzione docente e' autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire
400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a
decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa
sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000
destinate alla carriera professionale dei docenti del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto
scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale
dirigente contrattualizzato delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' stanziata, per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100
miliardi finalizzata anche all'incremento e alle
perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla
base dei criteri perequativi definiti con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per
le analoghe finalita', e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione
retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al
personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi
destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal
1o gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di
arretrati e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei
riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e' attribuito, all'atto del conseguimento,
rispettivamente, della qualifica di consigliere o di
avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il
trattamento economico complessivo annuo pari a quello
spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
decisioni di autorita' giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data
suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono
essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della
specificita' e onerosita' dei compiti del personale dei
Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalita' di cui al comma 5 e'
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
362.
8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli artt. 1, 3, 4 e 5 della
legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6
dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del
medesimo decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le
spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti,
dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze,
della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43
per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
cento. Le spese cosi' ridotte non possono essere
incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno 2001.
11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9,
lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al
28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per
l'espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e'
ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo
di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche
dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.".



 
Art. 18.
Retribuzione di posizione
1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
a) Segretario generale L. 35.286.000;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto n. 2069 L. 29.993.000;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069 L. 25.406.000;
d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069 L. 21.877.000;
e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069 L. 14.114.000;
f) funzionari addetti agli uffici L. 12.350.000.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1.
3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.
4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':

ambasciatore .... L. 29.993.000
ministro plenipotenziario .... L. 21.877.000
consigliere di ambasciata .... L. 14.114.000
consigliere di legazione .... L. 12.350.000
segretario di legazione .... L. 12.350.000



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, del
citato decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio
2000, n. 2069, e' il seguente:
"Art. 1. - Ai fini della determinazione del trattamento
economico, la graduazione delle posizioni ricoperte dai
funzionari diplomatici durante il servizio prestato presso
l'Amministrazione centrale, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati,
e' la seguente:
a) Segretario Generale;
b) Capo di Gabinetto; capo del cerimoniale
diplomatico della Repubblica; ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero; direttori generali;
vice segretario generale; direttore dell'istituto
diplomatico; capi dei servizi;
c) vice capo di Gabinetto; vice capo del cerimoniale
diplomatico della Repubblica; vice ispettore generale del
Ministero e degli uffici all'estero; vice direttori
generali; vice direttore dell'istituto diplomatico; vice
capi dei servizi; capi delle unita' della segreteria
generale; membri del servizio di controllo interno;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale,
dell'Unita' per le relazioni sindacali presso la DGPE,
dell'Unita' tecnica centrale della DGCS e dell'unita' di
valutazione della DGCS; capi delle segreterie dei
sottosegretari di Stato; capi delle segreterie del
cerimoniale diplomatico della Repubblica, dell'ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all'estero e delle
Direzioni generali; ispettori operanti nell'ambito
dell'ispettorato generale del Ministero e degli uffici
all'estero; funzionari vicari dei capi delle unita' della
segreteria generale;
e) funzionari vicari dei capi delle strutture di cui
alla lettera d) del presente articolo; capi delle sezioni
f) funzionari addetti agli uffici.
Art. 2. - La posizione dei funzionari diplomatici
collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di
livello dirigenziale generale con un incarico di
consulenza, ricerca e studio o di trattazione di
particolari materie e' equiparata, in relazione al livello
di responsabilita' che l'incarico comporta e alla rilevanza
della materia trattata, nonche' al tipo di relazioni
intrattenute con l'esterno e in particolare con le altre
amministrazioni dello Stato, a quella dei seguenti
funzionari:
funzionari vicari di cui alla lettera c) dell'art. 1;
capi degli uffici di livello dirigenziale di cui alla
lettera d) dell'art. 1;
funzionari in posizione vicaria rispetto ai capi
degli uffici di livello dirigenziale, di cui alla lettera
e) dell'art. 1".
"Art. 3. - La posizione dei funzionari diplomatici
comandati o collocati fuori ruolo presso organi dello Stato
o enti territoriali italiani e' correlata agli incarichi
loro affidati dai predetti organi o enti.".
- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del
decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, e' il seguente:
"Art. 16 (Conferimento di funzioni presso
l'amministrazione centrale). - La carica di segretario
generale e' conferita ad un ambasciatore con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli
affari esteri.
Con le modalita' indicate nel primo comma del presente
articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale,
capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica,
direttore generale ad eccezione di quello per gli affari
amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore
generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
dell'istituto diplomatico.
Le funzioni di Capo di Gabinetto sono conferite ad un
ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
capo del servizio stampa e informazione cui compete anche
l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio
del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del
servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle
unita' della segreteria generale sono conferite a Ministri
plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti
servizi anche consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di capo del servizio del contenzioso
diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico,
archivi e documentazione, nonche' di capo dell'ufficio
legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un
dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero
degli affari esteri.
Le funzioni di vice direttore generale sono conferite
ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione
generale. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di ambasciata.
Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo
servizio e di vice direttore dell'Istituto diplomatico sono
conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
consigliere d'ambasciata.
Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
diplomatici di grado non inferiore a consigliere di
ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere
incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
consiglieri di legazione.
Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
diplomatici con il grado di consigliere di legazione o
segretario di legazione.
Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari
di Stato e dei direttori generali sono conferite a
funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
di legazione.
Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono
conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge
28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del
conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto,
settimo, ottavo e nono del presente articolo, non
attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".



 
Art. 19.
Retribuzione di risultato
1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita', vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069 e successive integrazioni e modificazioni:
a) Segretario generale: 100;
b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069: 85;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069: 72;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069: 62;
e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069: 40;
f) funzionari addetti agli uffici: 35.
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato e' determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.
3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di cio' sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili.



Nota all'art. 19:
- Per l'argomento del decreto del Ministro degli affari
esteri 5 luglio 2000, n. 2070, si veda nelle note alle
premesse.
- Gli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro degli
affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle
note all'art. 18.



 
Art. 20.
Norme di prima applicazione
1. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, tenuto conto della mancata corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato, ai funzionari diplomatici che ricoprono le posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, sono corrisposte le seguenti somme lorde:
a) Segretario generale L. 40.444.000;
b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b) del decreto n. 2069, L. 34.378.000;
c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c) del decreto n. 2069, L. 29.120.000;
d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d) del decreto n. 2069, L. 25.075.000;
e) funzionari di cui all'articolo 1, lettera e) del decreto n. 2069, L. 16.177.000;
f) funzionari addetti agli uffici, L. 14.155.000.
2. Ai funzionari diplomatici collocati alle dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 e successive modificazioni e integrazioni, spettano somme corrispondenti alle posizioni funzionali che sono state loro attribuite.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, sono erogate per il 70 per cento a titolo di retribuzione di posizione, e per il rimanente 30 per cento a titolo di retribuzione di risultato.
4. Relativamente al periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica sono stabilite come segue:

ambasciatore .... L. 18.191.000
ministro plenipotenziario .... L. 13.269.000
consigliere di ambasciata .... L. 8.560.000
consigliere di legazione .... L. 7.490.000
segretario di legazione .... L. 7.490.000
5. Per il periodo dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000, ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte di tali amministrazioni, organi o enti non siano stati corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, viene corrisposto, a titolo di retribuzione di posizione, il 70 per cento di uno degli importi indicati nelle lettere c), d) ed e) del comma 1, da individuare tramite decreto del Direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti siano stati corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.
6. Le somme gia' erogate ai funzionari diplomatici per il servizio prestato dal 26 aprile 2000 al 31 dicembre 2000 a titolo di compenso per lavoro straordinario e di compenso incentivante, in base alla normativa in vigore precedentemente all'emanazione del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono riassorbite, a titolo di conguaglio, in sede di corresponsione degli importi previsti nei commi precedenti.



Nota all'art. 20:
- Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministro degli
affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069 sono riportati nelle
note all'art. 18.



 
Art. 21.
Effetti del nuovo trattamento economico
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'articolo 20, comma 3.
 
Art. 22.
Procedure di soluzione delle controversie
1. Qualora in sede di attuazione del presente decreto insorgano controversie tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso sulla sua attuazione od interpretazione, ciascuna delle parti puo' avanzare alla commissione paritetica di cui al comma 2, richiesta scritta di esame della questione controversa con la specifica indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, la predetta commissione, previo un accurato esame della questione controversa, emette un parere vincolante nel merito, al quale le parti si devono conformare.
2. Presso il Ministero degli affari esteri e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i fini di cui al comma 1, una commissione composta in pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel decreto stesso. La commissione e' presieduta da uno dei rappresentanti dell'Amministrazione.
3. Qualora non si raggiunga ai sensi del comma 1, un'intesa su questioni interpretative di rilevanza generale, l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, avanzando formale richiesta motivata di esame della questione controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla richiesta, dopo aver acquisito le risultanze emesse dal procedimento di cui al comma 1, puo' consultare le delegazioni trattanti l'accordo di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85. L'esame della questione controversa deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Il Ministro per la funzione pubblica, tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle suddette delegazioni, provvede quindi, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad emanare le direttive necessarie per risolvere la questione controversa.



Note all'art. 22:
- L'art. 112 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18/1967, e' riportato nella nota al titolo.
- L'art. 27, primo comma, della legge 29 marzo 1983,
n. 93, recante "Legge quadro sul pubblico impiego",
disciplina l'istituzione, le attribuzioni e l'ordinamento
del dipartimento della funzione pubblica. In particolare,
il primo comma, numero 2, attribuisce al dipartimento
l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in
materia di pubblico impiego.
- L'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", indica le
attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in
particolare, al comma 2, lettera e), prevede che il
Presidente del Consiglio dei Ministri adotta le direttive
per assicurare l'imparzialita', il buon andamento e
l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche
necessarie; in casi di particolare rilevanza puo'
richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche
amministrative.



 
Art. 23.
Disapplicazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica le disposizioni di legge e regolamentari che siano in contrasto con quelle contenute nel decreto medesimo. In particolare, non si applicano le norme seguenti:
a) con riferimento all'articolo 3 (Tempo di lavoro): articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
b) con riferimento all'articolo 4 (Congedo ordinario e festivita'): articoli 36, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
c) con riferimento all'articolo 5 (Assenze per malattia e motivi di salute): articoli 37, 40, 68 commi da 1 a 8, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686;
d) con riferimento all'articolo 6 (Aspettativa per motivi personali e di famiglia): articoli 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
e) con riferimento all'articolo 7 (Congedi parentali): articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3;
f) con riferimento all'articolo 8 (Permessi per esigenze personali): articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3; articolo 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; articolo 22, commi 22, 23, 24 e 26, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
g) con riferimento al titolo III (Trattamento economico): decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422; articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72; articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79; legge 20 novembre 1982, n. 869; articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.



Note all'art. 23:
- Gli articoli 14, 36, 37, 39, 40, 41, 68, commi da 1 a
8, 69, 70 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, recante "Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato", sono i seguenti:
"Art. 14 (Orario di servizio). - L'orario giornaliero
di servizio rimane regolato dalle norme in vigore.
Quando le esigenze dell'amministrazione lo richiedano
l'impiegato e' tenuto a prestare servizio con diritto alla
retribuzione per lavoro straordinario anche in ore non
comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per
giustificati motivi.".
"Art. 36 (Congedo ordinario). - L'impiegato ha diritto,
in ogni anno di servizio, ad un congedo ordinario
retribuito di un mese da usufruire in un solo periodo
continuativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Egli puo' chiedere di distribuire il congedo in periodi di
minore durata che non eccedano nel complesso la durata di
un mese.
Il diritto al congedo matura dopo un anno di effettivo
servizio.
L'impiegato non puo' rinunciare al congedo.
Il godimento del congedo entro l'anno puo' essere
rinviato o interrotto per eccezionali esigenze di servizio;
in tal caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi
entro il primo semestre dell'anno successivo.
Art. 37 (Congedo straordinario). - All'impiegato, oltre
il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi
motivi congedi straordinari.
Il congedo straordinario compete di diritto quando
l'impiegato debba contrarre matrimonio o sostenere esami o,
qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per
servizio, debba attendere alle cure richieste dal stato di
invalidita'. Nel caso di matrimonio l'impiegato ha diritto
a quindici giorni di congedo straordinario.
In ogni caso il congedo straordinario non puo' superare
complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni.
Il congedo straordinario e' concesso, in base a
motivato rapporto del capo dell'ufficio, dall'organo
competente secondo gli ordinamenti particolari delle
singole amministrazioni.".
"Art. 39 (Cumulo di congedo ordinario e congedo
straordinario). - L'impiegato che ha usufruito del congedo
straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva
il diritto al congedo ordinario.
Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo). -
Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo
alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni
personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli
che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti
gli altri effetti.
Art. 41 (Congedo straordinario per gravidanza e
puerperio). - All'impiegata che si trovi in stato di
gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela
delle lavoratrici madri; essa ha diritto al pagamento di
tutti gli assegni, escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro
straordinario.
Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui,
ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma,
l'impiegata ha diritto di astenersi dal lavoro, essa e'
considerata in congedo straordinario per maternita'.
Alle ipotesi previste nel presente articolo, si applica
la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 40.".
"Art. 68 (Aspettativa per infermita' - Equo indennizzo
per perdita della integrita' fisica dipendente da causa di
servizio). - L'aspettativa per infermita' e' disposta,
d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al
giudizio di un medico scelto dall'amministrazione,
l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente
la regolare prestazione del servizio.
Alle visite per tale accertamento assiste un medico di
fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume
la spesa relativa.
L'aspettativa per infermita' ha termine col cessare
della causa per la quale fu disposta; essa non puo'
protrarsi per piu' di diciotto mesi.
L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere agli
opportuni accertamenti sanitari.
Durante l'aspettativa l'impiegato ha diritto all'intero
stipendio per i primi dodici mesi ed alla meta' di esso per
il restante periodo, conservando integralmente gli assegni
per carichi di famiglia.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' e'
computato per intero ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Qualora l'infermita' che e' motivo dell'aspettativa sia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, permane,
inoltre, per tutto il periodo dell'aspettativa il diritto
dell'impiegato a tutti gli assegni escluse le indennita'
per prestazioni di lavoro straordinario.
Per l'infermita' riconosciuta dipendente da causa di
servizio, sono altresi', a carico dell'amministrazione le
spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti
sanitari e per protesi, nonche' un equo indennizzo per la
perdita della integrita' fisica eventualmente subita
dall'impiegato.".
"Art. 69 (Aspettativa per motivi di famiglia). -
L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi
di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del
servizio.
L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro
un mese ed ha facolta', per ragioni di servizio da
enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda, di
ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata
dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa puo' in qualunque momento essere revocata
per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non puo' eccedere la durata
di un anno. L'impiegato non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di
famiglia non e' computato ai fini della progressione in
carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che cessa da tale posizione prende nel
ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il
tempo passato in aspettativa.".
"Art. 70 (Cumulo di aspettative). - Due periodi di
aspettativa per motivi di famiglia si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dall'art. 69, quando tra essi non interceda un periodo di
servizio attivo superiore a sei mesi; due periodi di
aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti
della determinazione del limite massimo di durata previsto
dal terzo comma dell'art. 68, quando tra essi non interceda
un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di
famiglia e per infermita' non puo' superare in ogni caso
due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravita' il consiglio di
amministrazione puo' consentire all'impiegato, che abbia
raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne
faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza
assegni di durata non superiore a sei mesi.".
"Art. 71 (Dispensa dal servizio per infermita'). -
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per
infermita' dall'art. 68 o dall'art. 70, l'impiegato che
risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio e'
dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda,
in altri compiti attinenti alla sua qualifica.
Si applicano al procedimento di dispensa le norme di
cui agli articoli 129 e 130.".
- L'art. 30 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e' il
seguente:
"Art. 30 (Norme transitorie sull'orario di lavoro dei
dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato). -
L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che
l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato e' di
trentasei ore settimanali.
La norma di cui al comma precedente non ha, per il
periodo antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, riflessi di ordine economico.".
- Gli articoli 18, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante
"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3", sono i seguenti:
"Art. 18 (Rinvio od interruzione del congedo
ordinario). - Nei casi di rinvio od interruzione del
congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'impiegato puo'
rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte
residua entro il primo semestre dell'anno successivo a
quello in cui tale diritto ha maturato.".
"Art. 30 (Denuncia dell'infermita'). - La domanda di
collocamento in aspettativa per infermita' deve essere
presentata in via gerarchica all'autorita' competente, ai
sensi dell'art. 66 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad
emettere il provvedimento e deve essere corredata da un
certificato medico, nel quale devono essere specificate
l'infermita' e la presumibile durata di questa.
L'impiegato deve indicare nella domanda la dimora che
avra' durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di
comunicare successivamente le eventuali variazioni.
Ove, nel denunciare una malattia di breve durata,
l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in
aspettativa o in congedo straordinario, l'amministrazione
puo' collocarlo in congedo straordinario ai sensi degli
articoli 37 e 66, comma secondo, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Art. 31 (Collocamento in aspettativa disposto
d'ufficio). - L'aspettativa per infermita' puo' essere
disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di
altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non
inferiore a direttore di sezione.
Art. 32 (Visita di controllo). - L'autorita' competente
ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa
dispone che l'impiegato sia sottoposto a visita di
controllo a cura di un medico scelto dall'Amministrazione.
Il medico incaricato della visita di controllo accerta
se l'infermita' dichiarata nel certificato allegato alla
domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia tale da
impedire temporaneamente la regolare prestazione del
servizio indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
L'impiegato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un
medico di fiducia; a tal fine nel denunciare la malattia fa
domanda all'amministrazione di essere tempestivamente
preavvisato del giorno e dell'ora della visita di
controllo. Il medico dell'amministrazione qualora non
condivida le osservazioni del medico di fiducia
dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita
l'eventuale dissenso.
Qualora la visita di controllo abbia esito sfavorevole
per l'impiegato le spese della visita stessa possono essere
poste a carico dell'impiegato.
Il provvedimento che dispone il collocamento in
aspettativa ne determina altresi' la durata.
Art. 33 (Annotazione dei provvedimenti concernenti
l'aspettativa). - I provvedimenti con i quali e' disposto
il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si
respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello
stato matricolare.
Art. 34 (Visite di controllo durante l'aspettativa). -
L'amministrazione puo' in ogni momento, durante il periodo
di aspettativa, sottoporre l'impiegato ad ulteriori visite
di controllo con le modalita' previste dall'art. 32.
Qualora sia accertato che lo stato di salute consenta
all'impiegato di riprendere il servizio, la competente
autorita' dispone la cessazione della posizione di
aspettativa assegnando all'impiegato un termine per la
riassunzione del servizio.".
- L'art. 3, commi da 37 a 41, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza
pubblica", e' il seguente:
"37. Il terzo comma dell'art. 37 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
"In ogni caso il congedo straordinario non puo'
superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di
quarantacinque giorni .
38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art.
33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono
computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal
terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente
articolo.
39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:
"Per il primo giorno di ogni periodo interrotto di
congedo straordinario spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario". 40. Le disposizioni di cui al comma 39
non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti
dall'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, nonche' ai lavoratori per i quali e' previsto il diritto
all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una
delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del
Ministro della sanita' 1o febbraio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme
morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso
decreto e individuate con decreto del Ministro della
sanita' nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure
ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.
40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero
periodo di congedo straordinario puo' essere collocato in
aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni,
soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi.
41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39, si
applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorche' i
rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.".
- L'art. 22, commi 22, 23, 24 e 26 della legge
23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"22. Il primo comma dell'art. 40 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma
39 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va
interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di
ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario , ivi
contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo
giorno.
23. Al comma 40 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al
comma 39 non si applicano sono inserite le seguenti: "nei
casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37,
secondo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche'
.
24. Dopo il comma 40 dell'art. 3 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito
dell'intero periodo di congedo straordinario puo' essere
collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni,
soltanto per assenze continuative di durata superiore a
sette giorni lavorativi .
25. Omissis.
26. Il comma 41 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi
implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le
disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di
ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme
il congedo straordinario o istituti analoghi comunque
denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto
dall'art. 454 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di
attivita' artistiche e sportive da parte, rispettivamente,
del personale ispettivo, direttivo e docente di materie
artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei
docenti di educazione fisica.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1977, n. 422, reca: "Nuova disciplina dei compensi per
lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato".
- L'art. 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2,
recante "Adeguamento provvisorio del trattamento economico
dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato",
convertito, con modificazioni, nella legge 8 marzo 1985, n.
72, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il numero massimo di prestazioni
straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e
qualifiche superiori, e' stabilito, nell'ambito degli
stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del
tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello
delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonche' per i
destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo
comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti
massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario
sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli
stanziamenti all'uopo autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per
il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal
1o luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed
ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie
lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo
sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
4. E' abrogato il settimo comma dell'art. 8 della legge
17 aprile 1984, n. 79".
- L'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79, recante
"Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei
dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato.
Adeguamento del trattamento economico dei professori
universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio",
e' il seguente:
"Art. 4. - Dal 1o gennaio 1984, il compenso
incentivante la produttivita' previsto a favore del
personale statale di cui al titolo I della legge 11 luglio
1980, n. 312, compete ai dirigenti civili ed ai dipendenti
appartenenti alle qualifiche ad esaurimento di ispettore
generale e di direttore di divisione in servizio nelle
amministrazioni dello Stato, escluse quelle ad ordinamento
autonomo, secondo la medesima disciplina che sara' fissata
per detto personale non dirigente.
L'importo del compenso incentivante per le varie
qualifiche dirigenziali e direttive ad esaurimento,
stabilito per il personale appartenente all'ottava
qualifica funzionale nella misura base di L. 85.000 mensili
lorde, e' fissato in relazione al rapporto esistente tra lo
stipendio di ciascuna qualifica dirigenziale e direttiva ad
esaurimento e quello spettante alla predetta qualifica
funzionale.
Gli altri compensi incentivanti previsti per il
personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n.
312, sono estesi, con la medesima disciplina e decorrenza
che saranno stabilite per detto personale, ai dirigenti ed
al personale delle qualifiche direttive indicati nel
precedente primo comma nella misura risultante dal criterio
previsto nel secondo comma.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano ai dirigenti generali. Agli stessi sara'
attribuito un assegno temporale mensile di misura
corrispondente alla media del compenso incentivante
attribuito ai dirigenti superiori della stessa
amministrazione, a carico degli stanziamenti autorizzati
relativi al lavoro straordinario di cui all'art. 3.
I compensi indicati nel presente articolo non sono
cumulabili con compensi o indennita' fruiti al medesimo
titolo e non competono al personale provvisto di
trattamenti accessori a carattere continuativo connessi
all'espletamento di compiti d'istituto.".
- La legge 20 novembre 1982, n. 869, reca: "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, concernente adeguamento provvisorio del
trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale
ad essi collegato".
- L'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n.
334, recante "Disposizioni transitorie in materia di
trattamento economico di particolari categorie di personale
pubblico, nonche' in materia di erogazione di buoni pasto"
e' il seguente:
"2. L'indennita' di cui al comma 1, nelle stesse misure
e con i medesimi criteri, spetta al personale delle
carriere prefettizia e diplomatica con qualifica equiparata
a dirigente generale, nonche' ai dirigenti generali della
Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia, ai generali di divisione e di corpo
d'armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, senza
effetti ai fini della determinazione dell'indennita' di
ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi altro beneficio
economico per promozione e scatti conferibili il giorno
antecedente alla cessazione dal servizio, nonche' ai
dirigenti generali equiparati per effetto dell'art. 2 della
legge 8 marzo 1985, n. 72, che non fruiscano di compensi o
indennita' aventi analoga natura, fatto salvo il
trattamento di miglior favore, con onere a carico dei
bilanci degli enti di appartenenza.".
- L'art. 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo" e' il seguente:
"Art. 24 (Revisione dei meccanismi di adeguamento
retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1998, gli stipendi, l'indennita'
integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
docenti e dei ricercatori universitari, del personale
dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
colonnelli e generali delle Forze armate, del personale
dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto
annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati
dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci
retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa
speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per
l'elaborazione degli indici delle retribuzioni
contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal
comma 1, e' determinata entro il 30 aprile di ciascun anno
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A
tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la
variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati
necessari non siano disponibili entro i termini previsti,
l'adeguamento e' effettuato nella stessa misura percentuale
dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno
1999 si provvedera' all'eventuale conguaglio tra gli
incrementi corrisposti per l'anno 1998, e quelli
determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1, si applica anche
al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori
dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma
1, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio
1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite
del trattamento economico complessivo, comprensivo di
quello accessorio e variabile, delle altre categorie del
pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998, le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento
retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della
direzione di uffici dirigenziali di livello generale o
comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di
cui all'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, sono
prorogate le disposizioni di cui all'art. 1 della legge
2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine e' autorizzata la spesa
di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.".



 
Art. 24.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 28.000 milioni per l'anno 2000 ed in lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede: quanto a lire 28.000 milioni per l'anno 2000, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; quanto a lire 46.700 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 50, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri istituzionali, rep. n. 3 Affari esteri, foglio n. 166



Nota all'art. 24:
- Per l'art. 50 della citata legge n. 388/2000, si veda
nelle note all'art. 17.



 
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