Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 26 marzo 2001, n. 3
Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano le encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Agli Istituti zooprofilattici
sperimentali
All'Istituto superiore di sanita'
Al Comando carabinieri per la sanita'
Alle associazioni di categoria
Ai titolari di autorizzazioni alla
immissione in commercio di medicinali
veterinari
e p c.:
All'Ufficio di gabinetto Nuovi requisiti in merito alle TSE.
In merito alle disposizioni del decreto del Ministro della Sanita' 26 giugno 2000, attuazione della direttiva 1999/104/CE, che modifica l'allegato alla direttiva 81/852/CEE, si forniscono con la presente circolare, indicazioni sulla documentazione da presentare per dimostrare che un prodotto medicinale veterinario e' fabbricato conformemente alle direttive ed ai loro aggiornamenti per minimizzare il rischio di trasmissione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE ) all'uomo e agli animali.
Il presente documento e' stato stilato tenendo conto dell'adozione, da parte del comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (EMEA), della linea guida, congiunta CVMP/CPMP "EMEA/410/01" - Revisione del febbraio 2001, per minimizzare il rischio di trasmissione degli agenti che causano le TSE attraverso i medicinali umani e veterinari. Tale linea guida (di seguito indicata come linea guida EMEA/410/01) e' un aggiornamento della linea guida (EMEA/CVMP/145/97) per la minimizzazione del rischio di trasmissione, tramite medicinali veterinari, degli agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale, ed e' integrata da due "position papers" del CVMP (EMEA/CVMP/121/01 ed EMEA/CVMP/019/01) che introducono nuovi requisiti per quanto riguarda la valutazione del rischio associata all'utilizzo di:
a) medicinali veterinari destinati ai ruminanti, tra i quali medicinali veterinari contenenti latte e suoi derivati (solo per preaparazioni ad uso parenterale) destinati ai ruminanti.
b) "Seed materials" ("master seed" e "working seed") utilizzati per la preparazione di vaccini ad uso veterinario.
Per quanto riguarda i medicinali veterinari di cui al punto a), il "position paper" EMEA/CVMP/121/01 introduce ulteriori aspetti da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi prodotti e fornisce una chiara indicazione sulle due possibili procedure che il responsabile per l'immissione in commercio puo' seguire per dimostrare l'idoneita' delle materie prime utilizzate nella fabbricazione di medicinali veterinari destinati ai ruminanti. Tali procedure si possono riassumere come segue:
1) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali sono disponibili i certificati dell'EDQM (European Directorate for the Quality of Materials) della Farmacopea Europea (di seguito indicato come "certificato EDQM"); in questo caso il titolare dell'autorizzazione all' immissione in commercio deve presentare tali certificati, integrandoli con una valutazione del rischio che prende in considerazione solo i fattori addizionali contenuti nel "position paper" EMEA/CVMP/ 121/01;
2) medicinali veterinari destinati a ruminanti per i quali non sono disponibili i certificati EDQM; in questo caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare una valutazione del rischio secondo quanto indicato nella linea guida EMEA/410/01, integrandola con una valutazione del rischio che prenda in considerazione anche i fattori addizionali contenuti nel position paper EMEA/CVMP/121/01.
Per quanto riguarda i "seed materials" di cui al punto b), il "position paper" EMEA/CVMP/019/01 introduce ulteriori aspetti da prendere in considerazione nella valutazione del rischio di questi prodotti. In particolare tale "position paper" ribadisce che per tutti i "seed materials" utilizzati per la produzione dei medicinali veterinari immunologici autorizzati dopo il 1o ottobre 2000 deve essere dimostrata la conformita' alla linea guida EMEA/410/01. Per quanto riguarda invece i "seed materials" di uso consolidato, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve dimostrare di aver valutato il rischio che il loro utilizzo comporta, in accordo con quanto stabilito dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01.
Premesso quanto sopra, allo scopo di fornire utili indicazioni per la presentazione di quanto previsto nell'allegato al decreto ministeriale 26 giugno 2000, si definisce quanto segue; Nuovi requisiti in merito alle TSE - documentazione da presentare.
1. - I titolari di autorizzazioni all'immisione in commercio (AIC) e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale, come definite nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01, utilizzate nella produzione dei medicinali veterinari, rispettano i requisiti in merito alle TSE previsti nella linea guida stessa.
2. - I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari destinati ai ruminanti devono dimostrare. per tutti i loro prodotti, che tutte le materie prime di origine animale, come definite nella sezione "Scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01 sono conformi ai requisiti dettati dal position paper stesso.
3. - I titolari di AIC e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari immunologici devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che i "seed materials", come definiti nella sezione "Scope" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01 sono conformi ai requisiti richiesti dalla linea guida EMEA/410/01, nonche' ai requisiti addizionali richiesti dal position paper stesso.
La dimostrazione di cui al punto 1 deve essere fornita: a) per mezzo dello specifico certificato EDQM o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di partenza il certificato EDQM non e' disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01).
La dimostrazione di cui al punto 2 deve essere fornita: a) per mezzo dello specifico certificato EDQM integrato da una valutazione del rischio basata soltanto sui requisiti addizionali richiesti dal "position paper" EMEA/CVMP/121/01 o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di partenza il certificato EDQM non e' disponibile, b) per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/121/01).
La dimostrazione di cui al punto 3 deve essere fornita per mezzo di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito alla TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/019/01). AIC non ancora concesse.
Tra le AIC non ancora concesse si possono distinguere i seguenti casi:
1) Domande di AIC presentate anteriormente al 1o ottobre 2000 ed ancora in corso di valutazione alla data di pubblicazione della presente circolare.
Le documentazioni tecniche inerenti le domande di AIC presentate anteriormente alla data del 1o ottobre 2000 ed ancora in corso di valutazione alla data di pubblicazione della presente circolare, devono essere integrate con documentazione atta a dimostrare che i medicinali veterinari siano fabbricati conformemente ai "Nuovi requisiti in merito alla TSE" della presente circolare. La mancata integrazione comportera' il mancato rilascio dell'AIC richiesta.
2) Domande di AIC presentate dal 1o ottobre 2000 alla data di pubblicazione della presente circolare.
(a) L'assenza della documentazione relativa ai requisiti in merito alla TSE all'epoca prevista comportera' il non accoglimento della domanda, conformemente all'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.
(ii) La documentazione gia' presentata relativa ai requisiti in merito alla TSE, deve essere, se del caso, integrata con quanto definito nella presente circolare. La mancata integrazione comportera' il non accoglimento della domanda, conformemente all'art. 1 comma 3 del decreto ministeriale 26 giugno 2000.
3) Domande di AIC presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare.
La mancata dimostrazione della conformita' della documentazione ai nuovi requisiti in merito alla TSE, nei vari casi descritti dalla presente circolare, comportera' la mancata validazione della domanda. AIC gia' concesse.
1. - I titolari di medicinali veterinari autorizzati (titolari di AIC) devono presentare la documentazione necessaria a dimostrare che i medicinali veterinari sono fabbricati conformemente ai nuovi requisiti in merito alla TSE descritti nella presente circolare. Tale documentazione (in particolare quella relativa alla valutazione del rischio) dovra' essere presentata nel piu' breve tempo possibile, onde permettere al Ministero della sanita' di effettuarne la valutazione di competenza entro i termini di legge previsti (1o giugno 2001).
2. - In tutti i casi in cui la dimostrazione della conformita' del medicinale alle direttrici per la minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo e agli animali comporti la presentazione di un dossier contenente dati scientifici sulla valutazione del rischio, i titolari di AIC, devono presentare al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica Veterinaria (di seguito indicato come "Dipartimento") Ufficio XI, una formale domanda di variazione di tipo II, alla quale si applica la tariffa prevista all'art. 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47 riferita al Regolamento (CE) 297/95, del febbraio 1995, e successivi aggiornamenti (variazione tipo II "ridotta"). Presentazione elenchi riepilogativi.
I titolari di medicinali veterinari autorizzati e i richiedenti l'AIC di medicinali veterinari la cui domanda sia stata depositata prima della pubblicazione della presente circolare devono presentare al Ministero della sanita' - Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria - Ufficio XI un elenco completo dei propri prodotti, suddiviso come segue:
1) medicinali veterinari fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01:
(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM; riportare i dati conformemente all'allegato I alla presente circolare;
(ii) per uno o piu' dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed e' stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE; riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;
2) medicinali veterinari destinati ai ruminanti e fabbricati utilizzando materiali di partenza, come definiti nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01:
(i) per i quali sono disponibili i certificati EDQM integrati dalla documentazione scientifica prevista dal "position paper" stesso; riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;
(ii) per uno o piu' dei quali non sono disponibili i certificati EDQM ed e' stata presentata, in alternativa, la documentazione scientifica che dimostra che i materiali di partenza rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/121/01); riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;
3) medicinali veterinari fabbricati utilizzando "seed materials" come definiti nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01 per uno o piu' dei quali e' stata presentata la documentazione scientifica che dimostra che tali semenze rispettano i nuovi requisiti in merito alle TSE (linea guida EMEA/410/01 e "position paper" EMEA/CVMP/019/01); riportare i dati conformemente all'allegato II alla presente circolare;
4) medicinali veterinari fabbricati senza utilizzare materiali di partenza, come definiti nella sezione 2 (Scope of the note for guidance) della linea guida EMEA/410/01, nella sezione "scope" del "position paper" EMEA/CVMP/121/01 e nella sezione "scope of the document" del "position paper" EMEA/CVMP/019/01 riportare i dati conformemente all'allegato III alla presente circolare;
5) medicinali veterinari per i quali non sono stati acquisiti i dati necessari a consentirne l'inserimento in uno dei precedenti raggruppamenti riportare i dati conformemente all'allegato IV alla presente circolare.
Gli elenchi di cui sopra devono essere presentati sia su supporto cartaceo che in formato elettronico. Per quanto riguarda la presentazione dei dati su formato elettronico, il Dipartimento sta organizzando la messa a punto di un sistema di acquisizione dati del quale i soggetti interessati potranno avere notizia consultando il sito internet del Dipartimento (www.sanita.it/alimvet).
Gli elenchi cartacei di cui sopra dovranno essere integrati da una dichiarazione del titolare richiedente dell'AIC che attesti:
(i) l'avvenuto accertamento che per tutti i medicinali veterinari in elenco autorizzati all'immissione in commercio (o, alla data di pubblicazione della presente circolare, in domanda di AIC) sia stato determinato quali dei materiali di partenza sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal "position paper" EMEA/CVMP/121/01 e dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01;
(ii) la corrispondenza dei dati presentati in formato cartaceo e in formato elettronico a quanto riportato nei decreti di autorizzazione dei singoli prodotti;
(iii) l'avvenuta presentazione per i medicinali veterinari elencati nell'allegato II di una domanda di variazione di tipo II "ridotta";
(iv) l'avvenuta inclusione da parte del titolare dell'AIC di tutti i medicinali veterinari autorizzati all'immissione in commercio (o, alla data di pubblicazione della presente circolare, in domanda di AIC) in uno degli elenchi di cui alla presente circolare.
La suddetta dichiarazione dovra' essere redatta secondo il modello di cui all'allegato A alla presente circolare. Certificati EDQM.
(i) Certificati disponibili entro il termine fissato per la valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
Quando disponibili, i certificati EDQM devono essere presentati in copia conforme all'originale o con dichiarazione attestante la conformita' all'originale.
(ii) Certificati non disponibili entro il termine fissato per la valutazione dei fascicoli da parte del Dipartimento (1o giugno 2001).
Si prende atto del fatto che l'EDQM non ha ancora fatto fronte alla totalita' delle richieste di certificati inerenti la problematica TSE. Per questo motivo si ritiene accettabile che la documentazione comprenda in luogo dei certificati EDQM la copia della domanda presentata all'EDQM con l'indicazione dei relativi estremi. Una volta che i certificati siano stati rilasciati si dovra' provvedere tempestivamente a completare la documentazione.
Il Dipartimento si riserva di effettuare presso l'EDQM controlli a campione sulla veridicita' della documentazione presentata.
Roma, 26 marzo 2001
Il Ministro: Veronesi
 
ALLEGATI
----> Vedere allegati da pag. 51 a pag. 55 <----

Allegato A
Conformita' dei dati all'allegato del decreto
26 giugno 2000 - Dichiarazione
Il sottoscritto ...., in nome e per conto della ditta .... (nome del titolare/richiedente dell'AIC), sita in .... (sede legale della ditta), dichiara:
che per tutti i medicinali veterinari che, a nome della ditta ...., sono stati autorizzati all'immissione in commercio o per i quali e' stata presentata domanda di A.I.C. prima della pubblicazione della presente circolare sono stati eseguiti accertamenti al fine di determinare quali dei materiali di partenza utilizzati sono compresi tra quelli considerati dalla linea guida EMEA/410/01, dal "position paper" EMEA/CVMP/121/0l e dal "position paper" EMEA/CVMP/019/01;
che i dati trasmessi sia per via cartacea che per via elettronica corrispondono fedelmente a quelli riportati nei decreti di autorizzazione dei singoli prodotti.
che per i medicinali veterinari elencati nell'allegato II e' stata presentata domanda di variazione di tipo II "ridotta", corredata dalla documentazione scientifica che dimostra che le materie prime rispettano i nuovi requisiti in merito alla TSE;
che ogni medicinale veterinario che, a nome della ditta e' stato autorizzato all'immissione in commercio o per il quale e' stata presentata domanda di AIC prima della pubblicazione della presente circolare e' stato incluso in uno degli elenchi previsti dalla circolare stessa (ogni medicinale e' riportato una sola volta).
Luogo .......................
Cognome e nome .........................................
Data .......................
Firma .......................................
 
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