Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
DELIBERAZIONE 5 febbraio 2001 |
Adozione delle misure di salvaguardia relative al Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave. (Deliberazione n. 4). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: il comitato istituzionale dell'autorita' di bacino, in data 5 febbraio 2001, ha adottato, con delibera n. 3/2001, ai sensi dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; l'art. 3, comma 1, lettera i) della legge 18 maggio 1989, n. 183, individua tra gli obiettivi dell'attivita' di pianificazione l'attuazione di interventi destinati ad assicurare la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, le azioni atte comunque a garantire che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonche' la polizia delle acque; Visto l'art. 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che attribuisce all'autorita' di bacino la definizione e l'aggiornamento del bilancio idrico, nonche' l'adozione delle misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse; Visto l'art. 22, comma 5 del decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, che impone la regolazione di tutte le concessioni, comunque in atto, in modo che sia garantito il "minimo deflusso vitale" nei corpi idrici cosi' come previsto dalla legge n. 183/1989; Considerato che nella relazione del piano adottato (fase conoscitiva), sono descritte le criticita' del sistema degli usi del fiume Piave ed individuati i criteri (anche metodologici) che permettono di definire la portata di minimo rispetto, cosi' come specificato e motivato all'art. 5 delle norme di attuazione del piano stralcio. Tale portata di rispetto va intesa come il limite inferiore di portata che quantomeno deve poter defluire attraverso ogni tipo di manufatto e di utilizzazione, senza con cio' precludere agli obblighi di quantita' superiori attualmente gia' in essere; Considerato che gravi e ricorrenti fenomeni di sofferenza per carenza di portata liquida sono segnalati nel bacino del Piave, soprattutto durante la stagione estiva e spesso anche durante quella tardo primaverile e che cio' comporta la completa mancanza d'acqua per estese tratte del fiume Piave e di numerosi affluenti e sub affluenti, dando luogo conseguentemente a situazioni di crisi ambientale ed a situazioni conflittuali in merito all'uso della risorsa idrica disponibile; Considerato che tra le piu' significative situazioni di conflittualita', si manifesta: a) la conflittualita' degli usi idroelettrici ed irrigui nei confronti degli aspetti naturalistico-ambientali, in quanto in situazioni siccitose vengono spesso a mancare i requisiti di deflusso minimo vitale in alcuni tratti del corso d'acqua, con conseguente sofferenza dell'assetto idrobiologico del corpo idrico, delle sue capacita' autodepurative e della capacita' di ricarica dei corpi idrici profondi utilizzati per uso idropotabile; b) la conflittualita' tra l'uso idroelettrico, gli usi irrigui e gli usi ricreativi dei bacini artificiali montani; infatti tali ambiti territoriali, a notevole vocazione turistica, risultano fortemente penalizzati dallo svaso dei serbatoi nella stagione estiva; Considerato che in attesa dell'approvazione del Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge n. 183/1989, ed al fine di tutelare i rilevanti interessi collettivi di natura ambientale connessi con la pianificazione dell'economia idrica, ed al fine di stabilire criteri in ordine alle attivita' amministrative in materia di concessioni di derivazioni d'acqua, risulta necessario adottare appropriate misure che salvaguardino gli interessi e le finalita' perseguite dal Piano in attesa della sua definitiva approvazione; Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989 cosi' come modificato dall'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le autorita', tramite, il comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni; Considerato che nell'adottare il Piano, il comitato istituzionale ha modificato gli articoli 5, 6, 9 delle norme di attuazione del progetto di Piano stralcio ed ha adottato per il periodo di un anno criteri applicativi della portata di rispetto e pertanto le vigenti misure di salvaguardia devono essere sostituite in quanto non piu' congruenti con le norme di attuazione dell'adottato piano stralcio; Visto l'art. 17, comma 6-ter della legge n. 183/1989, che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto il decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275; Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; Visto il decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche; Richiamato per quanto occorre il reggio decreto dell'11 dicembre 1933, n. 1775; Delibera: Art. 1. Obiettivi delle norme di salvaguardia Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse ed ai fini di salvaguardare la sussistenza nella rete idrica naturale del bacino del Piave di un minimo deflusso di rispetto, nonche' tutelare le risorse idriche sotterranee, in conformita' alle prescrizioni del "piano stralcio di bacino" adottato con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, sono adottate le norme di salvaguardia di cui al successivo art. 2. |
| Art. 2. Norme di salvaguardia Costituiscono norme di salvaguardia gli articoli 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 delle "norme di attuazione del piano" di cui al paragrafo 15 della parte IV - fase programmatica della relazione del suddetto piano e riportate nell'allegato che e' parte integrante della presente delibera, nonche' i criteri applicativi di cui all'art. 4 della delibera n. 3/2001. |
| Art. 3. Efficacia delle norme di salvaguardia Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge n. 183/1989, cosi' come modificato dalla legge n. 493/1993, le presenti norme di salvaguardia, cosi' come individuate nell'art. 2, sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del piano stralcio. |
| Art. 4. Attivita' di sperimentazione riguardante il sistema idroelettrico Caneva - Castelletto - Livenza Le attivita' di sperimentazione di cui al paragrafo 12.2 del piano adottato devono essere avviate, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. |
| Art. 5. Abrogazione delle precedenti misure di salvaguardia A decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento, le misure di salvaguardia adottate con delibera del comitato istituzionale n. 1 del 22 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 157 del 7 luglio 1999, e successivamente modificate con delibera n. 4 del 26 ottobre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 2000 sono abrogate. |
| Art. 6. Pubblicazione Copia della presente deliberazione e' pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. |
| Art. 7. Deposito Copia della stessa deliberazione, completa dell'allegato, e' depositata, ai fini della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei lavori pubblici direzione generale della difesa del suolo), la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province di Belluno, Treviso, Venezia, Pordenone. Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001 Il Presidente: Nesi |
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