| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |  
| DELIBERAZIONE 5 febbraio 2001 |  
| Adozione  delle  misure di salvaguardia relative al Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave. (Deliberazione n. 2). |  
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                      IL COMITATO ISTITUZIONALE  Premesso che:    il  Comitato  istituzionale dell'Autorita' di Bacino ha adottato, con  delibera  n.  1/2001,  il  progetto  di  Piano  stralcio  per la sicurezza  idraulica  del  medio  e  basso  corso  del  fiume  Piave, costituito  dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici;    tale   progetto   di   Piano   stralcio   ha   individuato  nella realizzazione  di sistemi di casse d'espansione in localita' Ponte di Piave,  Grave  di  Ciano, Spresiano, Papadopoli e nella ricalibratura dell'alveo nel tratto San Dona' di Piave-mare, i possibili interventi necessari  alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino;    tale progetto di Piano stralcio ha conseguentemente delimitato le aree  sulle  quali,  ai  sensi dell'art. 4 delle Norme di attuazione, sono previste compatibilita' di utilizzazione del territorio, nonche' prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico;  Considerato:    che  le  previste  casse  di  espansione,  nonche'  le  opere  di ricalibratura  atte  a  garantire  la sicurezza idraulica del medio e basso  corso  del  Piave,  interessano  una vasta area compresa tra i corpi arginali, principali e secondari;    che conseguentemente e' necessario salvaguardare la funzionalita' idraulica  delle  aree  golenali  del  fiume  Piave, che, per la loro stessa  natura,  sono  soggette  ad  elevate  condizioni  di  rischio idraulico;    che  tali  ambiti  di  pertinenza fluviale devono pertanto essere preservati   mediante   azioni  rivolte  ad  inibire  i  processi  di urbanizzazione    ed   antropizzazione   finora   sviluppatisi,   per "innescare" invece la graduale de-antropizzazione delle aree golenali stesse, mediante incentivazioni economiche e finanziarie;    che  solo  sulla  base  dei  progetti  esecutivi  sara' possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto di Piano;    che  e'  necessario  ed opportuno evitare che opere od interventi antropici   possano   compromettere  il  raggiungimento  degli  scopi concretamente  perseguiti  dal Piano stralcio in itinere, nonche' gli obiettivi  di  tutela  del  suolo  e  dell'assetto  idrogeologico  ed ambientale  del territorio del bacino idrografico del Piave, indicati dalla legge n. 183/1989;    che la valenza di priorita' funzionale di obiettivi, programmi ed interventi  di  cui alla "parte IV - Fase programmatica" del progetto di Piano stralcio;    che  in  relazione  a quanto previsto dalla delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001, nonche' ai sensi dell'art. 4, comma  1,  delle  Norme  di attuazione del progetto di Piano, le aree comprese  all'interno  o  in  fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria,  nonche' le aree interessate dagli interventi previsti dal progetto  di  Piano,  e'  opportuno siano sottoposte immediatamente a vincolo,  attraverso  l'adozione  di  misure  di  salvaguardia,  come previsto  dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,  cosi'  come  modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine  di  evitare  il  configurarsi di situazioni contrastanti con le previsioni di piano;  Visto   l'art.  17,  legge  18 maggio  1989,  n.  183,  cosi'  come modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui  "in  attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita', tramite  il  Comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che   sono   immediatamente  vincolanti  e  restano  in  vigore  fino all'approvazione  del  Piano  di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni;  Visto  l'art.  17,  comma  6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183, che consente,  peraltro,  l'adozione  di  opportune  misure  inibitorie e cautelative  in  relazione  agli  aspetti  non  ancora  compiutamente disciplinati;  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3 agosto  1998,  n.  267,  e successive modificazioni;  Visto  il  decreto-legge  12 ottobre  2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365;  Visto  il  parere  n. 28 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del  20 dicembre  2000,  che  ha  ritenuto  necessario  ed  opportuno prevedere misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 1, comma 4, delle  Norme  di  attuazione  del  progetto  di  Piano  approvato con delibera n. 1/2001;  Visti  gli  articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 delle Norme  di  attuazione  del progetto di Piano stralcio della sicurezza idraulica  del  medio  e  basso bacino del fiume Piave, approvato con delibera n. 1/2001;  Richiamato  nel merito l'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione del  progetto  di  Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave;                              Delibera:                               Art. 1.                Obiettivi delle norme di salvaguardia  Allo  scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle   premesse   e  ai  fini  della  sicurezza  idraulica  e  della prevenzione  del  rischio  idraulico  del  territorio  del bacino del Piave,  in  conformita'  alle  prescrizioni  del  "Progetto  di Piano stralcio  per  la  sicurezza  idraulica  del  medio e basso corso del Piave"   adottato   con   delibera   n.  1/2001  il  5 febbraio  2001 costituiscono  norme  di  salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  13,  14  e  15,  delle "Norme di attuazione del progetto di piano",   di  cui  al  paragrafo  4.2  della  relazione  e  riportati nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente delibera.  |  
|   |                                 Art. 2.                Efficacia delle norme di salvaguardia  Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio  1989, n. 183, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993,   n.  493,  le  presenti  norme  di  salvaguardia,  cosi'  come individuate nelle premesse e nelle tavole 1, 2, 3 e 4 (allegato 3 che costituisce  parte  integrante della presente delibera) nonche' nella tavola  di  Piano  n. 2.2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore  dalla  data  di  prima adozione, di cui all'art. 18, comma 1, della  legge  n. 183/1989, fino all'approvazione del Piano medesimo e comunque  per  un  periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.  |  
|   |                                 Art. 3.                           Pubblicazione.  Copia   della  presente  deliberazione,  con  l'elenco  dei  comuni interessati  dalle misure di salvaguardia (allegato 2) e' pubblicata, entro  sessanta  giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei  bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.  |  
|   |                                 Art. 4.                           D e p o s i t o  Copia  della  stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli  allegati  1,  2 e 3 e' depositata, ai fini della consultazione, presso:  la  Segreteria  tecnica  dell'Autorita'  di Bacino dei fiumi Isonzo,   Tagliamento,   Livenza,   Piave,   Brenta-Bacchiglione,  il Ministero  dei  lavori  pubblici (Direzione generale della difesa del suolo,  la  Regione  del  Veneto,  la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  le  province autonome di Trento e di Bolzano, le province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone.    Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001                                                  Il Presidente: Nesi  |  
|   |                                                             Allegato 2     ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLE MISURE DI SALVAGUARDIA Provincia di Treviso.  1. Breda di Piave  2. Cimadolmo  3. Crocetta del Montello  4. Giavera del Montello  5. Mareno di Piave  6. Maserada sul Piave  7. Moriago della Battaglia  8. Nervesa della Battaglia  9. Ormelle  10. Pederobba  11. Ponte di Piave  12. Salgareda  13. San Biagio di Callalta  14. Santa Lucia di Piave  15. Spresiano  16. Susegana  17. Vidor  18. Volpago del Montello  19. Zenson di Piave Provincia di Venezia.  1. Eraclea  2. Fossalta di Piave  3. Jesolo  4. Musile di Piave  5. Noventa di Piave  6. San Dona' di Piave  |  
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