Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE |
DELIBERAZIONE 5 febbraio 2001 |
Adozione delle misure di salvaguardia relative al Progetto di piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave. (Deliberazione n. 2). |
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IL COMITATO ISTITUZIONALE Premesso che: il Comitato istituzionale dell'Autorita' di Bacino ha adottato, con delibera n. 1/2001, il progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Piave, costituito dalla relazione, dalle norme di attuazione e dai relativi elaborati cartografici; tale progetto di Piano stralcio ha individuato nella realizzazione di sistemi di casse d'espansione in localita' Ponte di Piave, Grave di Ciano, Spresiano, Papadopoli e nella ricalibratura dell'alveo nel tratto San Dona' di Piave-mare, i possibili interventi necessari alla messa in sicurezza dei territori costituenti il medio e basso corso del bacino; tale progetto di Piano stralcio ha conseguentemente delimitato le aree sulle quali, ai sensi dell'art. 4 delle Norme di attuazione, sono previste compatibilita' di utilizzazione del territorio, nonche' prescrizioni atte a tutelare l'assetto del territorio appartenente al bacino idrografico; Considerato: che le previste casse di espansione, nonche' le opere di ricalibratura atte a garantire la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave, interessano una vasta area compresa tra i corpi arginali, principali e secondari; che conseguentemente e' necessario salvaguardare la funzionalita' idraulica delle aree golenali del fiume Piave, che, per la loro stessa natura, sono soggette ad elevate condizioni di rischio idraulico; che tali ambiti di pertinenza fluviale devono pertanto essere preservati mediante azioni rivolte ad inibire i processi di urbanizzazione ed antropizzazione finora sviluppatisi, per "innescare" invece la graduale de-antropizzazione delle aree golenali stesse, mediante incentivazioni economiche e finanziarie; che solo sulla base dei progetti esecutivi sara' possibile determinare l'effettiva superficie da utilizzare per la realizzazione dei manufatti previsti dal progetto di Piano; che e' necessario ed opportuno evitare che opere od interventi antropici possano compromettere il raggiungimento degli scopi concretamente perseguiti dal Piano stralcio in itinere, nonche' gli obiettivi di tutela del suolo e dell'assetto idrogeologico ed ambientale del territorio del bacino idrografico del Piave, indicati dalla legge n. 183/1989; che la valenza di priorita' funzionale di obiettivi, programmi ed interventi di cui alla "parte IV - Fase programmatica" del progetto di Piano stralcio; che in relazione a quanto previsto dalla delibera del Comitato istituzionale n. 1 del 5 febbraio 2001, nonche' ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle Norme di attuazione del progetto di Piano, le aree comprese all'interno o in fregio dei corpi arginali, di qualsiasi categoria, nonche' le aree interessate dagli interventi previsti dal progetto di Piano, e' opportuno siano sottoposte immediatamente a vincolo, attraverso l'adozione di misure di salvaguardia, come previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, al fine di evitare il configurarsi di situazioni contrastanti con le previsioni di piano; Visto l'art. 17, legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificato dall'art. 12, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, secondo cui "in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le Autorita', tramite il Comitato istituzionale adottano misure di salvaguardia", che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni; Visto l'art. 17, comma 6-ter, legge 18 maggio 1989, n. 183, che consente, peraltro, l'adozione di opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati; Visto il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000 n. 365; Visto il parere n. 28 espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 20 dicembre 2000, che ha ritenuto necessario ed opportuno prevedere misure di salvaguardia, come disposto dall'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto di Piano approvato con delibera n. 1/2001; Visti gli articoli n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 delle Norme di attuazione del progetto di Piano stralcio della sicurezza idraulica del medio e basso bacino del fiume Piave, approvato con delibera n. 1/2001; Richiamato nel merito l'art. 1, comma 4, delle Norme di attuazione del progetto di Piano per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave; Delibera: Art. 1. Obiettivi delle norme di salvaguardia Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati nelle premesse e ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico del territorio del bacino del Piave, in conformita' alle prescrizioni del "Progetto di Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave" adottato con delibera n. 1/2001 il 5 febbraio 2001 costituiscono norme di salvaguardia gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15, delle "Norme di attuazione del progetto di piano", di cui al paragrafo 4.2 della relazione e riportati nell'allegato 1 che e' parte integrante della presente delibera. |
| Art. 2. Efficacia delle norme di salvaguardia Ai sensi e per gli effetti del comma 6-bis dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, cosi' come modificato dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le presenti norme di salvaguardia, cosi' come individuate nelle premesse e nelle tavole 1, 2, 3 e 4 (allegato 3 che costituisce parte integrante della presente delibera) nonche' nella tavola di Piano n. 2.2 sono immediatamente vincolanti e restano in vigore dalla data di prima adozione, di cui all'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, fino all'approvazione del Piano medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. |
| Art. 3. Pubblicazione. Copia della presente deliberazione, con l'elenco dei comuni interessati dalle misure di salvaguardia (allegato 2) e' pubblicata, entro sessanta giorni dall'approvazione, nella Gazzetta Ufficiale e nei bollettini ufficiali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. |
| Art. 4. D e p o s i t o Copia della stessa deliberazione, completa degli elaborati di cui agli allegati 1, 2 e 3 e' depositata, ai fini della consultazione, presso: la Segreteria tecnica dell'Autorita' di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo, la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province di Belluno, Treviso, Venezia e Pordenone. Vittorio Veneto, 5 febbraio 2001 Il Presidente: Nesi |
| Allegato 2 ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DALLE MISURE DI SALVAGUARDIA Provincia di Treviso. 1. Breda di Piave 2. Cimadolmo 3. Crocetta del Montello 4. Giavera del Montello 5. Mareno di Piave 6. Maserada sul Piave 7. Moriago della Battaglia 8. Nervesa della Battaglia 9. Ormelle 10. Pederobba 11. Ponte di Piave 12. Salgareda 13. San Biagio di Callalta 14. Santa Lucia di Piave 15. Spresiano 16. Susegana 17. Vidor 18. Volpago del Montello 19. Zenson di Piave Provincia di Venezia. 1. Eraclea 2. Fossalta di Piave 3. Jesolo 4. Musile di Piave 5. Noventa di Piave 6. San Dona' di Piave |
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