Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario) |
REGIONE LOMBARDIA |
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 febbraio 2001 |
Rettifica ed integrazione del decreto della giunta regionale del 13 ottobre 2000, di stralcio dell'area ubicata nel comune di Livigno, fascia demaniale in destra idraulica del torrente Federia dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una centralina idroelettrica da parte del sig. De Campo Danilo. (Deliberazione n. VII/3615). |
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LA GIUNTA REGIONALE Vista la deliberazione n. VII/1636 del 13 ottobre 2000 di stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno foglio n. 18, mappale n. 228, 229, foglio n. 20, mappale n. 261, 485, 266, 267, 270, piu' fascia demaniale in destra idraulica del torrente Federia dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale n, IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di centralina idroelettrica da parte del sig. De Campo Danilo; Dato atto che erroneamente nella predetta deliberazione veniva indicato nella premessa che "in data 8 maggio 2000 e' pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge n. 431/1985 da parte del sig. De Campo Danilo per la realizzazione di centralina idroelettrica" in quanto tale istanza perveniva in effetti direttamente dal sig. De Campo Danilo; Atteso che la giunta regionale, in aree per le quali non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre, un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla DGRL n. 3859/1985 anche su istanze inoltrate da soggetti privati e non esclusivamente pervenute da enti pubblici; Considerato che l'esecuzione di una centralina idroelettrica e' da considerarsi opera di pubblico interesse e di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 10/1991 "norma in materia di uso regionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; Ritenuto opportuno procedere alla rettifica ed integrazione della sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 1636 del 13 ottobre 2000; Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; Delibera: Di rettificare la deliberazione di giunta regionale n. VII/1636 del 13 ottobre 2000 sostituendo il capoverso nella premessa "che in data 8 maggio 2000 e' pervenuta l'istanza del comune di Livigno di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge n. 431/1985 da parte del sig. De Campo Danilo per la realizzazione di centralina idroelettrica" con la seguente dizione: "che in data 8 maggio 2000 e' pervenuta l'istanza del sig. De Campo Danilo di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-ter legge n. 431/1985 per la realizzazione di centralina idroelettrica nel comune di Livigno"; Di integrare la suddetta delibera con le indicazioni fornite in premessa nel capoverso; Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/1985, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico anche su istanze inoltrate da soggetti privati e non esclusivamente pervenute da enti pubblici; Di inserire nelle premesse il seguente nuovo capoverso: considerato che l'esecuzione di una centralina idroelettrica e' da considerarsi opera di pubblico interesse e di pubblica utilita' ai sensi dell'art. 1, comma 4 della legge n. 10/1991 "norma in materia di uso regionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"; di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1949, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 13 settembre 1986, n. 54. Milano, 26 febbraio 2001 Il segretario: Sala |
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