IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con il quale a decorrere dal 1o gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e' stato soppresso; Visto il successivo comma 2, lettera a), che prevede, per i lavoratori di cui all'art. 4, comma 1, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 e successive modificazioni e integrazioni, in servizio alla data del 31 dicembre 1995, l'iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 414; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 414, che fissa il contributo al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dovuto per il predetto personale nella misura del 36,46 percento delle retribuzioni imponibili, di cui l'11,219 percento a carico dei lavoratori; Visto l'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che deferisce al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di decretare, per l'anno 1999, la riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al richiamato decreto legislativo n. 414, mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale; Visto il successivo comma 2, del predetto art. 9, con il quale si imputa al Ministero dei trasporti e della navigazione la corresponsione all'INPS dell'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale, a decorrere dal 2000, di 10 miliardi di lire annue, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1; Considerato che le aliquote medie a carico dei dipendenti del settore industriale, fissate al 7,15 percento delle retribuzioni imponibili dall'art. 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con legge 29 febbraio 1980, n. 33 e successivamente adeguate, si attestano su una misura pari all'8,89 per cento delle retribuzioni imponibili; Preso atto che, secondo le stime fornite dall'INPS con nota tecnica del 22 settembre 2000, la riduzione all'8,89 per cento dell'aliquota a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto risulta compatibile con il piano di rientro previsto dall'art. 9, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472; Decreta: Articolo unico L'aliquota contributiva a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto, di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' ridotta, per l'anno 1999, all'8,89 per cento delle retribuzioni imponibili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2000 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Solaroli Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 139 |