| Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |  
| COMUNICATO  |  
| Accordo  per l'istituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola |  
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    A  seguito  del  parere  favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001 sul testo dell'ipotesi di  accordo  relativo al Fondo nazionale pensione complementare per i dipendenti  della scuola, nonche' della certificazione positiva della Corte  dei  conti in data 1o marzo 2001, il giorno 14 marzo 2001 alle ore 9,30, le parti sottoscrivono l'allegato Accordo per l'istituzione del  Fondo  nazionale  pensione  complementare per i lavoratori della scuola.    Per  l'Aran  il  presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e per  i rappresentanti delle seguenti Confederazioni: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CIDA.    Per  i  rappresentanti  delle  seguenti organizzazioni sindacali: CISL scuola, UIL scuola, CONFSAL/SNALS, CIDA-ANP, GILDA/UNAMS.    Le parti:    Visto   il   decreto   legislativo   n.   124/1993  e  successive modificazioni;    Vista  la  legge  8 agosto  1995,  n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti;    In  conformita'  a  quanto previsto dall'accordo quadro 29 luglio 1999  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1999 n. 201 e dal CCNL  del  comparto scuola 1998-2001 del 26 maggio 1999 pubblicato su s.o. Gazzetta Ufficiale 133 del 9 giugno 1999;                             Concordano di  istituire  una  forma pensionistica complementare a contribuzione definita  ed  a  capitalizzazione  individuale  da  attuare  mediante costituzione   del  Fondo  nazionale  pensione  complementare  per  i lavoratori  di  cui  al  CCNL citato, di seguito denominato Fondo per brevita' di dizione.  I  contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello  statuto dell'istituendo Fondo unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato  dalla normativa vigente o da delibere della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in materia statutaria.                               Art. 1.                            Costituzione    1.  Il  Fondo  e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice  civile  e  del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di seguito  indicato per brevita' decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.    2.  Il  Fondo  sara' disciplinato dallo statuto e dal regolamento elettorale.  |  
|   |                                 Art. 2.                             Destinatari    1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il Ccnl sottoscritto per il comparto Scuola il 26 maggio 1999 dalle  organizzazioni  sindacali  e  dall'ARAN, assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:      contratto a tempo indeterminato;      contratto part-time a tempo indeterminato;      contratto  a  tempo  determinato  di durata non inferiore a tre mesi continuativi.    Tali  lavoratori  conservano  il  titolo  di  associato  anche in assenza  di  contribuzione,  a  condizione  che  tale  assenza non si protragga oltre i 12 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.    2. Sono altresi' destinatari delle prestazioni del Fondo:      a) i  lavoratori,  cosi' come identificati al comma precedente, ivi  compresi  quelli  assunti  con  contratto  di formazione-lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di scuole private, parificate  e  legalmente  riconosciute; personale di Enti o Istituti per  la  formazione professionale, a condizione che vengano stipulati dalle   competenti  organizzazioni  sindacali  appositi  accordi  nei rispettivi  ambiti  contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei  lavoratori  interessati.  L'adesione  deve essere deliberata per conformita' dal Consiglio di amministrazione;      b) i   lavoratori  dipendenti  delle  Organizzazioni  sindacali firmatarie  del  presente  accordo  ovvero  dei  contratti collettivi nazionali  di  lavoro  di  cui  alla  lettera  precedente, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio  1970,  n.  300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativI oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le suddette Organizzazioni.  |  
|   |                                 Art. 3.                          A s s o c i a t i    Sono associati al Fondo:      a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui  all'art.  2,  che  abbiano  sottoscritto  la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati "lavoratori associati";      b) l'amministrazione  della  Pubblica  istruzione  e  gli enti, d'ora  in  poi  denominati  "Amministrazioni"  che  abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;      c) i  percettori  di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati "pensionati".  |  
|   |                                 Art. 4.                          Organi del Fondo    1. Sono organi del Fondo:      l'assemblea dei delegati;      il consiglio di amministrazione;      il presidente e il vice presidente;      il collegio dei revisori contabili.  |  
|   |                                 Art. 5.                       Assemblea dei delegati    1.  L'assemblea  e'  costituita,  nel  rispetto  del  criterio di partecipazione paritetica, da 60 rappresentanti, per meta' eletti dai lavoratori   associati   al   Fondo   e  per  meta'  designati  dalle amministrazioni.    2.  L'elezione  dei  rappresentanti dei lavoratori avverra' sulla base   di   liste  presentate  secondo  le  modalita'  stabilite  dal regolamento  elettorale.  Le  elezioni per l'insediamento della prima assemblea  sono  indette  al  raggiungimento  del  numero  di  30.000 adesioni al Fondo.  |  
|   |                                 Art. 6.                   Il consiglio di amministrazione    1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da 18 componenti in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dalla legge.    2.  In attuazione del principio di pariteticita' i rappresentanti delegati dai lavoratori e dalle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono,   disgiuntamente,   alla   elezione   dei   rispettivi  9 consiglieri componenti il consiglio di amministrazione, sulla base di liste  predisposte  da  ciascuna  parte  istitutiva  o  da componenti dell'assemblea  e  sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti delegati rispettivamente dai lavoratori e dalle amministrazioni.    3.  Ciascun  rappresentante  puo' sottoscrivere e votare una sola lista.    4.  I  componenti  del  consiglio di amministrazione eletti tra i rappresentanti  costituenti  l'assemblea  decadono  dalla  stessa  al momento della loro nomina.  |  
|   |                                 Art. 7.                    Presidente e vice presidente    1.  Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di  amministrazione  rispettivamente ed alternativamente tra i membri del  consiglio  rappresentanti  le  amministrazioni  ed  i membri del consiglio rappresentanti i lavoratori associati al Fondo.  |  
|   |                                 Art. 8.                   Collegio dei revisori contabili    1. Il collegio dei revisori contabili e' composto da 4 componenti effettivi   e   2  supplenti  per  meta'  eletti  dall'assemblea  dei rappresentanti  delegati  dei  lavoratori  associati  al  Fondo e per l'altra  meta'  in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.    2.   Per   l'elezione   si   procede  mediante  liste  presentate disgiuntamente dalle parti istitutive e dai delegati, sottoscritte da almeno  un  terzo dei delegati. Ciascuna lista contiene i nomi di due revisori  contabili  effettivi  e di un revisore contabile supplente; risultano eletti per ciascuna parte i revisori contabili la cui lista ha ottenuto il maggior numero di voti.    3.  Tutti  i componenti il collegio dei revisori contabili devono essere  in  possesso  dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 4 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  n. 211/1997 e devono essere iscritti  al  registro  dei  revisori  contabili  istituito presso il Ministero della giustizia.    4.  Il  collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.  |  
|   |                                 Art. 9.                        Impiego delle risorse    1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione, sulla  base  di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto e successive modificazioni ed integrazioni.    2.  Le  convenzioni  di  gestione  indicano le linee di indirizzo dell'attivita',  le  modalita'  con  le  quali  esse  possono  essere modificate,  nonche'  i  termini  e  le  modalita'  con  i  quali  e' esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessita'.    3.  E' in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un assetto  di  gestione  delle  risorse  finanziarie atte a produrre un unico    tasso   di   rendimento   (gestione   monocomparto)   ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).    4.  Per  il  primo  esercizio  a  partire dall'avvio del Fondo e' attuata  una  gestione  monocomparto.  Decorso  tale termine, dopo le opportune   verifiche,   il   consiglio  di  amministrazione  propone all'assemblea  le  modifiche  statutarie  finalizzate  ad  attuare un assetto   di   gestione   pluricomparto  o  l'eventuale  mantenimento dell'assetto monocomparto.  |  
|   |                                Art. 10.                        Conflitti d'interesse    1.  Ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4-quinquies, lettera c), del decreto  e  successive  modificazioni  ed integrazioni lo statuto del Fondo  definisce  le  norme  da  osservare in materia di conflitti di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro n. 703/1996 emanato in attuazione della norma di cui sopra.  |  
|   |                                Art. 11.                            Contribuzione    1.  L'obbligo  contributivo  in  capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi  datori  di  lavoro  sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo  da  parte  del lavoratore su base volontaria. Non sara' quindi dovuto  ai  lavoratori  alcun  trattamento  retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in  assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.    2.  La  contribuzione  destinata  al Fondo dalle amministrazioni, nell'ambito   della   dotazione   finanziaria   complessiva  prevista dall'art.  74  della  legge  n.  388/2000 e' pari all'1% dei seguenti elementi  retributivi:  posizione stipendiale, indennita' integrativa speciale e tredicesima mensilita'.    La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori e' pari all'1% degli elementi retributivi sopra indicati.    Eventuali  voci  ulteriori, utili al fine del trattamento di fine rapporto,   saranno  definite  tra  le  parti,  in  sede  di  rinnovi contrattuali  nell'ambito  delle disponibilita' finanziarie destinate al Fondo.    Sono altresi' contabilizzate dall'INPDAP:      la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti  gia' occupati al 31 dicembre 1996 e di quelli assunti nel periodo dal 1o gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;      l'1,5%  della  base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art. 2, commi 4 e 5,  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999;      per   i   lavoratori   assunti  dal  1o gennaio  2001  il  100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno.    3.  La  contribuzione  di  cui  al  comma  precedente,  sempre  a condizione  di  pariteticita', sara' versata anche in caso di mancata prestazione  dovuta  esclusivamente  a  malattia  -  per i periodi di conservazione   del   posto  durante  i  quali  viene  percepita  dal lavoratore  in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad  assenza  obbligatoria  o  facoltativa  retribuita per maternita', secondo   modalita'   che   saranno   definite   dal   consiglio   di amministrazione;  in  tali  casi la contribuzione sara' pari a quella versata  al  fondo  nell'ultimo  mese  solare  precedente  gli eventi citati.    4.  E'  prevista la facolta' del lavoratore associato al Fondo di effettuare  versamenti  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  previsti dal presente  articolo,  nei  limiti  della deducibilita' fiscale ed alle condizioni  stabilite  dallo  statuto  del  Fondo  e dal consiglio di amministrazione,   fermo   restando   i  contributi  a  carico  delle amministrazioni cosi come indicato dalla norma contrattuale.    5.  In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi  contrattualmente  dovuti,  si  applicheranno  le sanzioni stabilite  dallo  statuto  e  dalle  norme  indicate dal consiglio di amministrazione.    6.  In  relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le  parti  istitutive  si  incontreranno per verificare la congruita' delle   disponibilita'  finanziarie  e  le  conseguenti  modifiche  e assumere   le   conseguenti   determinazioni   atte   ad   assicurare l'equilibrio finanziario.  |  
|   |                                Art. 12.               Utilizzo di risorse destinate al Fondo    1.   Nell'ambito   delle   risorse  finanziarie  complessivamente disponibili a carico del bilancio dello Stato, al fine di incentivare l'avvio  del  Fondo, il contributo del datore di lavoro e' maggiorato di  una  quota aggiuntiva pari all'1% per coloro che si iscrivono nel primo  anno  dall'entrata  in  esercizio  del Fondo e solo per dodici mesi.  Per  coloro  che  si  iscrivono  nel  secondo  anno  la  quota aggiuntiva e' pari allo 0,50% sempre per una durata di soli 12 mesi.  |  
|   |                                Art. 13.                   Adesione e permanenza nel Fondo    1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalita' previste dallo statuto.    2.  L'adesione  deve  comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore  di  una  scheda  informativa  contenente  le  indicazioni previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  ed  approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.    3.  In  caso  di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla  corresponsione  della  retribuzione  permane  la  condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo.    4.  In  caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la  condizione  di associato e l'obbligo contributivo e' disciplinato dal precedente art. 11.  |  
|   |                                Art. 14.      Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti    1.  L'obbligo  di  contribuzione  al Fondo a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.    2.  L'obbligo  di  contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa  a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando cio' determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.    3.  Il  lavoratore  ha  la  facolta' di disporre unilateralmente, mediante   presentazione   di   apposita   domanda,   la   cessazione dell'obbligo  di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza  del  rapporto  associativo  con il Fondo. In tal caso si determina  automaticamente  la cessazione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Le modalita' di esercizio della suddetta facolta' sono disciplinate nello statuto.    4.  Il  lavoratore  associato  nei  cui  confronti vengano meno i requisiti  di  partecipazione  al  Fondo prima del pensionamento deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:      trasferimento  della  posizione  individuale presso altro fondo cui   il   lavoratore   associato  possa  accedere  in  relazione  al cambiamento di settore contrattuale;      trasferimento  della  posizione  individuale  presso  un  fondo pensione aperto;      riscatto   della   posizione  individuale;  il  riscatto  della posizione  individuale  comporta la riscossione dell'intera posizione maturata  al  giorno  di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo  ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che  danno  diritto  al  riscatto. La liquidazione dell'importo cosi' definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;      conservazione  della  posizione individuale anche in assenza di contribuzione.    5. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 10  del  decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni e integrazioni  viene  a  cessare  l'obbligo  contributivo a carico del datore di lavoro ed il versamento della quota del TFR.    6.   In   questo  caso  le  richieste  di  trasferimento  possono effettuarsi  entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di  ciascun  anno  e  la  relativa  contribuzione  cessa  a decorrere rispettivamente  dal  1o luglio  del  medesimo  anno e dal 1o gennaio dell'anno successivo.    7.  Le  modalita'  ed  i  termini  relativi a detta facolta' sono determinati  nello  statuto  del  Fondo.  Gli  adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.  |  
|   |                                Art. 15.                             Prestazioni    1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.    2.  Il  diritto  alla  prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue  al  compimento  dell'eta' pensionabile stabilita nel regime pensionistico  obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.    3.  Il  diritto  alla prestazione pensionistica per anzianita' si consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni a   quella   stabilita  per  la  pensione  di  vecchiaia  nel  regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione  al  Fondo.  La presente norma trova applicazione anche nei  confronti  dei  lavoratori  associati  la  cui  posizione  venga acquisita  per  trasferimento  da altro fondo pensione complementare, computando,  ai  fini  della  integrazione  dei  requisiti  minimi di permanenza,  anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo di provenienza.    3-bis.  In  via  transitoria,  entro  i primi quindici anni dalla autorizzazione  all'esercizio dell'attivita', i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.    4.  Il  lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.    5.   Il   Fondo   provvede   all'erogazione   delle   prestazioni pensionistiche  complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante apposite  convenzioni con imprese di assicurazione e/o Enti abilitati dalla legge.    6.  Il  lavoratore  associato  che  abbia maturato i requisiti di accesso   alle   prestazioni   pensionistiche  per  vecchiaia  o  per anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale della  prestazione  pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.    7. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e  ai  quali  sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta,  la  qualifica  di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non  si  applicano  le  norme  di  cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.  Essi  hanno  diritto  alla  liquidazione della prestazione pensionistica  indipendentemente  dalla  sussistenza dei requisiti di accesso  di  cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione  in  forma  capitale  dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.    8.   In   caso  di  morte  del  lavoratore  associato  prima  del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.    9.  Trascorsi  otto  anni  di iscrizione al Fondo l'iscritto puo' conseguire  un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della  prima  abitazione  per  se o per i figli, documentato con atto notarile,  o  per  la  realizzazione  di  interventi  di recupero del patrimonio  edilizio  di cui alle lettere a), b), c), e d), dell'art. 31,  comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese  sanitarie,  per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle  competenti strutture pubbliche, con facolta' di reintegrare la propria posizione del Fondo.    10.  Le  modalita'  di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.    11. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.    12.  Il Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e premorienza.  |  
|   |                                Art. 16.                      Spese di avvio del Fondo    Per  fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP in fase di prima  attuazione,  versera'  all'atto  della  costituzione del fondo stesso  la  quota  di  iscrizione di L. 5000 "pro capite" riferita al numero dei dipendenti del comparto.    A  tale  onere  si fa fronte nell'ambito della quota del comparto scuola  della  somma  di  100  miliardi  trasferita all'INPDAP con le modalita' dell'art. 3 del decreto-legge n. 346/2000.    All'atto dell'adesione il lavoratore associato versera' una quota di  iscrizione  al  fondo  nella  misura  prevista  dal  Consiglio di amministrazione.  |  
|   |                                Art. 17.                   Spese per la gestione del fondo    1. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.    2.  Alla  copertura degli oneri della gestione amministrativa, il Fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:      delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;      di una parte dei contributi, denominata "quota associativa", il cui   ammontare   e'   stabilito   annualmente   dal   consiglio   di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;      degli  interessi  di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;      delle   somme  provenienti  dall'acquisizione  al  fondo  delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;      di  ogni  altra  entrata  finalizzata  a  realizzare  l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.    3. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi  compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.    4.  La  quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del  Fondo  sara'  determinata  di anno in anno con deliberazione del Consiglio  di  amministrazione del Fondo sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicita'.    L'entita'  della quota associativa non puo' superare in ogni caso lo   0,12%   della   retribuzione   annua   utile  al  calcolo  della contribuzione.    5.  Nei  primi dodici mesi di esercizio del Fondo gli oneri della gestione amministrativa saranno coperti interamente dalle risorse del decreto-legge n. 346/2000.  |  
|   |                                Art. 18.                          Fase transitoria    1.  Le  parti  firmatarie  del  presente  accordo  si impegnano a predisporre  entro  il  31 marzo  2001  lo  statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.    2.  All'atto  della  costituzione  del Fondo le parti designano i componenti   del  consiglio  di  amministrazione  provvisorio  e  del Collegio  dei  revisori  contabili provvisorio, che restano in carica fino  a  quando  la  prima assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto  dall'art.  5  del presente accordo non abbia proceduto alla elezione  del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.    3.  Il consiglio di amministrazione provvisorio e' composto da 18 membri,  di  cui  9  in  rappresentanza  delle amministrazioni e 9 in rappresentanza dei lavoratori.    4.  Il collegio dei revisori contabili provvisorio e' composto da 2 membri, di cui uno in rappresentanza delle amministrazioni e uno in rappresentanza dei lavoratori.    5.  Il  consiglio  di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti  necessari,  espleta tutte le formalita' preliminari alla richiesta  di  autorizzazione  all'esercizio  da  parte  del  Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.    6.  Spetta  al  consiglio  di  amministrazione  provvisorio,  nel rispetto  di quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, indire le   elezioni   per   l'insediamento   della   prima   assemblea   al raggiungimento della soglia di 30.000 adesioni al Fondo.    7.  Durante  la  fase transitoria il consiglio di amministrazione provvisorio  gestisce  l'attivita'  di promozione, potendo allo scopo utilizzare  le  quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di  cui  all'art.  16  del  presente  accordo,  predispone  la scheda informativa  e  la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.  |  
|   |                                Art. 19.                            Norma finale    1.   In   relazione  alla  dichiarazione  congiunta  delle  parti nell'accordo  quadro  in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza  complementare,  l'apporto  fornito  dal  Ministero  della pubblica  istruzione al fondo della scuola in mezzi, locali o risorse umane  sara'  definito  mediante  apposita  convenzione  con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.  |  
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