Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 6 febbraio 2001, n. 110 |
Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI di concerto con I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e per la funzione pubblica
Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto l'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato); Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerati i compiti e le attribuzioni del Corpo forestale dello Stato a tutela dell'ordine, sicurezza pubblica e vigilanza ambientale, della protezione civile e pubblico soccorso in concorso con le altre istituzioni dello Stato, nonche' l'obbligo istituzionale dei suoi appartenenti di provvedere in maniera diretta e immediata; Considerato che l'espletamento dei predetti compiti istituzionali comporta il dovere del personale rispettivamente incaricato di operare con tempestivita' ed efficacia anche in condizioni di emergenza ed alto rischio; Ritenuto di dover individuare i criteri e l'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del personale dipendente durante il lavoro, tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato; Ritenuto di dover individuare le aree riservate o operative di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Edifici, strutture e mezzi 1. Nelle strutture destinate, per finalita' istituzionali, alle attivita' del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa; b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali; c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'amministrazione forestale; d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali. 2. L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non puo' comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, ne' l'omissione o il ritardo delle attivita' di cui all'articolo 328, primo comma, del codice penale. L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuita' dei sistemi di controllo e di difesa. 3. Fatto salvo il dovere d'intervento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego. 4. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi del Corpo forestale dello Stato rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'amministrazione forestale in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e' il seguente: "2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universita', degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e della funzione pubblica.". - Il testo dell'art. 30, comma 2, del citato decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente: "2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626/1994, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.". - Il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente: "Art. 23 (Vigilanza). - 1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e' svolta dall'unita' sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche', per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente, l'attivita' di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza puo' essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unita' sanitaria locale competente per territorio. 3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanita' aerea e marittima ed alle autorita' marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi' per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalita' di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'. L'amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 1995. - Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione delle Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Note all'art. 1: - Il citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 141 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994. - Il testo dell'art. 328 del codice penale e' il seguente: "Art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio). - (Omissione). Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanita', deve essere compiuto senza ritardo, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a due milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa". - Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo n. 626/1994 e' il seguente: "Art. 6 (Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori). - 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonche' dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria e' tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.".
|
| Art. 2. Aree operative, riservate e con esigenze analoghe 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, per l'Amministrazione forestale si considerano aree operative, riservate e con esigenze analoghe: a) gli edifici per i quali il Ministero della difesa ha rilasciato la dichiarazione di "opera destinata alla difesa militare", ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o nei quali si svolge attivita' coperta da classifica di segretezza; i centri radio e telecomunicazioni e gli uffici cifra; le strutture ospitanti uffici del capo del Corpo forestale dello Stato; le sale operative e le altre strutture destinate all'espletamento di attivita' di protezione civile e pubblico soccorso, servizio antincendi boschivo, servizio Meteomont; i locali in cui si trattano gli affari concernenti le attivita' di polizia per l'ordine e la sicurezza pubblica, in concorso con le altre Forze di polizia ai sensi dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121; i locali utilizzati dagli Uffici che detengono o trattano atti sottratti all'accesso a norma dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dagli uffici ove vengono svolte attivita' di formazione o aggiornamento del personale da impiegare in attivita' istituzionali a carattere riservato; b) i mezzi e le installazioni fisse o mobili utilizzate dal Corpo forestale dello Stato per i suoi compiti operativi e addestrativi, ancorche' collocati o impiegati in luoghi non pertinenti all'amministrazione forestale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 242/1996 si vedano le note alle premesse. - Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attivazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), e' il seguente: "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3) della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento all'articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo; b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse. Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato d'intesa con la regione interessata. La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi. Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia. I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo. Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari.". - Il testo dell'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza), e' il seguente: "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere all'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.". - Il testo dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e' il seguente: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma secondo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma secondo sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma secondo. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma secondo. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.".
|
| Art. 3. Vigilanza 1. La verifica della sicurezza dei luoghi di lavoro, degli impianti, delle installazioni, dei mezzi e delle attrezzature di cui agli articoli 1 e 2, e' effettuata dai servizi di prevenzione e protezione dell'amministrazione forestale istituiti a livello centrale e periferico e costituiti dal personale amministrativo, tecnico e sanitario del Corpo forestale dello Stato appositamente incaricato. |
| Art. 4. Valutazione dei rischi 1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il datore di lavoro deve tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1 medesimo.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, e' il seguente: "Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. 2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva. 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attivita' produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fitti della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita', alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu' decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attivita' industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita' minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita' sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita', nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita' produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I; b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori, allorche' si modificano le situazioni di rischio. 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.".
|
| Art. 5. Servizio di prevenzione e protezione 1. Negli edifici e nelle strutture di cui agli articoli 1 e 2 il servizio di prevenzione e protezione previsto nel capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, e' organizzato dal datore di lavoro e svolto da personale del Corpo forestale dello Stato. A tal fine l'amministrazione forestale provvede al costante aggiornamento professionale del predetto personale.
Nota all'art. 5: - Il capo II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca norme relativamente al Servizio di prevenzione e protezione.
|
| Art. 6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e' il seguente: "Art. 18 (Rappresentante per la sicurezza). - 1. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto o designato il rappresentante per la sicurezza. 2. Nelle aziende, o unita' produttive, che occupano sino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza puo' essere individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso puo' essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, cosi' come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. Nelle aziende, ovvero unita' produttive, con piu' di quindici dipendenti il rappresentante per la sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, e' eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 4. Il numero, le modalita' di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 e' il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unita' produttive. 7. Le modalita' e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7".
|
| Art. 7. Disposizioni concernenti il personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche 1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, fanno capo al datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 6 febbraio 2001
Il Ministro delle politiche agricole e forestali Pecoraro Scanio
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro della sanita' Veronesi
Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65
Nota all'art. 7: - Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda nelle note all'art. 4.
|
|
|
|