Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 2000, n. 453
Regolamento per il riordino dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare l'articolo 157, comma 4, con il quale si dispone che con regolamento, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo un'adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali;
Visto l'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Natura giuridica
1. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza.
2. L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione cosi' recita:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
della Stato e rappresenta l'Unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
- L'art. 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, cosi' dispone:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
(Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante
"Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con
sede in Roma", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 9 del 13 gennaio 1958.
- L'art. 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59", cosi' dispone:
"Art. 157 (Competenze in materia di sport). - 1.
L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione
tecnica di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge
3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni dalla
legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, e'
trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri
sono definiti dall'autorita' di Governo competente,
acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e della Conferenza unificata.
2. Il riparto dei fondi e' effettuato dall'autorita' di
Governo competente con le modalita' di cui al comma 1. E'
soppressa la commissione tecnica di cui all'art. 1, commi 4
e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.
3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di
cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive
modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di
cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.
4. Con regolamento di cui all'art. 7, comma 3, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino
dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una
adeguata presenza nell'organo di amministrazione di
rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali.".
- L'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", cosi' dispone:
"3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3,
comma 1, lettera d), si provvede, con le modalita' e i
criteri di cui al comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotto dall'art. 13, comma 1,
della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione
di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del
presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere
del Consiglio di Stato e' richiesto entro cinquantacinque
giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla richiesta. In
ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta
giorni, il regolamento e' adottato su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima
emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso il parere della Commissione di cui
all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro
trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono
essere comunque emantati".
- L'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", cosi'
dispone:
"2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni
amministrative statali nelle seguenti materie:
a) - f) (Omissis);
g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito
sportivo".
- Il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre
1993, n. 230.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202
del 30 agosto 1997.
- L'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cosi'
recita:
"Art. 5. - 1. E' istituita una commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.".
Note all'art. 1:
- Per la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, si veda la
nota alle premesse.
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
si veda la nota alle premesse.



 
Art. 2.
Finalita' dell'Istituto per il credito sportivo
1. L'Istituto eroga, a favore di soggetti pubblici e privati, finanziamenti a medio e lungo termine, volti alla progettazione, costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle aree e degli immobili relativi a dette attivita'. Alle menzionate finalita' l'Istituto provvede con le risorse derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3, e con l'emissione di obbligazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.
 
Art. 3.
Patrimonio
1. Il patrimonio dell'Istituto, la cui consistenza e' accertata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, tenendo conto dei diritti eventualmente acquisiti dai soggetti partecipanti al fondo di dotazione, e' costituito:
a) dal fondo di dotazione, conferito dai partecipanti, nonche' dal fondo di garanzia, conferito dal Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato "CONI";
b) dal fondo patrimoniale di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dalle riserve.



Nota all'art. 3:
- Il quarto comma dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1953, n. 1295, cosi' dispone:
"Costituisce altresi' elemento patrimoniale
dell'Istituto il versamento da parte del C.O.N.I.
dell'aliquota del 3 per cento calcolata sugli incassi lordi
dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496.".



 
Art. 4.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale.
2. Per la nomina dei componenti degli organi dell'Istituto sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per gli intermediari finanziari dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. I compensi e le indennita' del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sono determinati con i relativi provvedimenti di nomina.



Nota all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
si veda, nota alle premesse.



 
Art. 5.
Presidente
1. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
2. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle relative sedute. Lo statuto provvede per la sostituzione del presidente nei casi di assenza od impedimento di quest'ultimo.
 
Art. 6.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto;
b) da due membri designati dai Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) da due membri designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
d) da tre membri designati dal CONI;
e) da tre membri designati dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;
f) da tre membri designati d'intesa dagli altri partecipanti al fondo di dotazione.
2. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. I componenti nominati in sostituzione di consiglieri comunque cessati dalla carica durano in carica per il residuo periodo e cessano unitamente agli altri.
3. Al consiglio di amministrazione spetta l'amministrazione dell'Istituto, salve le funzioni eventualmente delegate dallo statuto al comitato esecutivo. Sono comunque esercitati in via esclusiva dal consiglio di amministrazione i seguenti compiti:
a) adozione dello statuto;
b) approvazione del bilancio;
c) ripartizione degli utili;
d) emissione di obbligazioni, ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) compravendita di immobili e partecipazioni in societa';
f) nomina del direttore generale e determinazione del relativo trattamento economico;
g) approvazione del regolamento organico del personale;
4. Lo statuto puo' prevedere che il consiglio di amministrazione dell'Istituto allo scopo di potenziare la propria funzionalita', costituisca un comitato esecutivo, composto di cinque membri, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentativita'.
5. Per la costituzione del primo consiglio di amministrazione, ove avvenga antecedentemente alla data prevista dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri di cui al punto c) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.



Nota all'art. 6:
- L'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59", cosi' dispone:
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata, in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero per l'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".



 
Art. 7.
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto:
a) dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
b) da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
c) da un membro designato dal CONI;
d) da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;
e) da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione;
f) da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
3. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto f) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.



Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
si veda la nota alle premesse.
- Per l'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, si veda la nota all'art. 6.



 
Art. 8.
Direttore generale
1. Il direttore generale sovrintende al personale e agli uffici dell'Istituto. Per la nomina a direttore generale sono richiesti i requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dal titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.



Nota all'art. 8:
- Per il decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
si veda la nota alle premesse.



 
Art. 9.
Bilancio e utili
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare.
2. Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, e' depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione.
3. Il bilancio dell'Istituto e' redatto in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.
4. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota e' destinata dal consiglio di amministrazione alle finalita' istituzionali.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,
recante "Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa
ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e
degli altri istituti finanziari, e della direttiva n.
89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di
pubblicita' dei documenti contabili delle succursali,
stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed
istituti finanziari con sede sociali fuori di tale Stato
membro" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 14
febbraio 1992.



 
Art. 10.
Fondo per la concessione di contributi in conto interessi
1. L'Istituto puo' provvedere alla concessione di contributi sugli interessi per i finanziamenti con il fondo istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni. La titolarita' di detto fondo, la cui consistenza e' accertata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' attribuita allo Stato.
2. Il fondo e' alimentato:
a) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota dell'uno per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
b) dai versamenti, da parte del CONI, dell'aliquota del due per cento, calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici, previsti dall' articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
c) dagli importi dei premi dei concorsi pronostici colpiti da decadenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni;
d) dai proventi netti derivanti dagli investimenti del fondo.
3. Alla gestione del fondo di cui al comma 1 provvede l'Istituto con separata contabilita' e senza applicazione di commissioni od oneri diversi dal recupero dei costi di una efficiente gestione.



Note all'art. 10:
- L'art. 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cosi'
dispone:
"Art. 5. - L'Istituto puo' concedere contributi agli
interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito per le finalita' della presente legge, con le
disponibilita' di un fondo spediale costituito presso
l'Istituto medesimo e alimentato con il versamento da parte
del C.O.N.I. dell'aliquota dell'1 per cento calcolata sugli
incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6
del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonche' con
l'importo dei concorsi medesimi colpiti da decadenza.
Per i mutui assistiti dal contributo agli interessi di
cui al primo comma del presente articolo la relativa rata
di ammortamento verra' ridotta di un ammontare pari
all'importo annuale del contributo concesso.
La concessione del contributo agli interessi puo'
essere sospesa o revocata dall'Istituto nei casi piu' gravi
anche con effetto retroattivo, nei confronti di quei
mutuatari che non si trovassero, a seguito di successivi
controlli, nelle condizioni previste dal contratto di
concessione del finanziamento.".
- Per il quarto comma dell'art. 2 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, si veda la nota all'art. 3.



 
Art. 11.
S t a t u t o
1. Lo statuto, recante disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto e' adottato a norma dell'articolo 6 ed approvato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. In sede di prima applicazione l'Istituto provvede all'adozione del nuovo statuto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali esercita sull'Istituto la vigilanza a norma dell'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dell'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i poteri di vigilanza per quanto di propria competenza.



Note all'art. 11:
- Per l'art. 157, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, si veda la nota alle premesse.
- Per l'art. 2, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda la nota alle
premesse.
- L'art. 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, cosi' dispone:
"L'art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musica, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nella
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli Istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'Istituto del credito sportivo".



 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:
a) ad altri partecipanti al fondo;
b) a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte di conti il 28 marzo 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 240



Nota all'art. 12:
- Il settimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, cosi' dispone:
"Gli onorari notarili riguardanti gli atti e i
contratti relativi ai mutui di cui al presente articolo
sono ridotti della meta'.".



 
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