Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
COMUNICATO
Attuazione per l'anno 2001 della deliberazione n. 10 del 26 febbraio 1998

Le Aziende che intendono modificare i prezzi dei propri prodotti per l'adeguamento alla quarta fase del prezzo medio europeo, ai sensi della delibera CIPE 26 febbraio 1998 e del decreto ministeriale 17 luglio 1998, devono inviare la domanda di variazione del prezzo alla Segreteria del CIPE - Ufficio Sorveglianza farmaci, entro il 3 maggio c.a.
Ai sensi dell'art. 29, comma 7, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 non e' autorizzata la richiesta di modifica del prezzo per le specialita' aventi confezioni registrate e con procedura nazionale e di mutuo riconoscimento.
La domanda dovra' contenere, cosi' come avvenuto nelle precedenti occasioni le seguenti informazioni:
nome specialita'-confezione, codice A.I.C., prezzo ex-factory 3o tranche, prezzo al pubblico 3o tranche, valore tranche, prezzo ex-factory 4o tranche, prezzo al pubblico 4o tranche.
Per determinare l'ex-factory 4o tranche, le aziende devono sommare all'ex-factory comunicato alla segreteria CIPE nel giugno 2000 (2o tranche + quota annua) o a quello relativo ad una successiva variazione di prezzo, il valore annuo della tranche. Per le confezioni di specialita', per le quali e' scaduta la tutela brevettuale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 85, comma 13, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, le ditte devono ridurre l'ex-factory 4o tranche del 10% (o del 5% se il prezzo vigente al 30 gennaio 2001 non era superiore a L. 10.000).
Il prezzo al pubblico si ottiene aggiungendo al valore come sopra calcolato i margini alla distribuzione e l'I.V.A.
Qualora l'Ufficio non chieda di rettificare i prezzi comunicati entro il 10 giugno p.v., l'azienda potra' richiederne la pubblicazione, in lire e in euro, sulla seconda parte della Gazzetta Ufficiale; i prezzi entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo e comunque non prima del 1o luglio.
Nei confronti delle confezioni comprese nell'elenco da pubblicarsi a cura del Ministero della sanita' secondo le disposizioni riportate nell'art. 85, comma 28, della legge n. 388 (quota di rimborso), le aziende interessate non sono tenute all'ulteriore pubblicazione dei prezzi, anche se trasmessi all'ufficio sorveglianza farmaci.
Per gli arrotondamenti e le scorte valgono le disposizioni della delibera CIPE sopra citata.
 
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