| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. 31 |  
| Modello   730/2001-Redditi  2000.  Assistenza  fiscale  prestata  dai sostituti  d'imposta  e  dai  Centri  di  assistenza  fiscale  per  i lavoratori dipendenti. |  
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                              Alle direzioni regionali delle entrate                              Agli uffici delle entrate                              Agli  uffici distrettuali delle imposte                              dirette                              Ai  Centri  di  servizio  delle imposte                              dirette e indirette                              Al Ministero del tesoro, del bilancio e                              della    programmazione   economica   -                              Direzione   generale   per   i  servizi                              periferici del tesoro                              All'Istituto nazionale della previdenza                              sociale                              Ai  Centri  di assistenza fiscale per i                              lavoratori dipendenti                                   e, per conoscenza:                              Al    Ministero    delle    finanze   -                              Segretariato generale                              Al   Servizio  consultivo  e  ispettivo                              tributario                              Al  Comando  generale  della Guardia di                              finanza                              Alle  Direzioni  centrali  dell'agenzia                              delle entrate                              Agli    Uffici    centrali   di   staff                              dell'agenzia delle entrate
  1. Presentazione  della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/2001.  1.1. Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.  Possono  utilizzare  il  modello  730/2001  se  hanno  un sostituto d'imposta  che  puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:    i lavoratori dipendenti e i pensionati;    i  soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro  dipendente,  quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita';    i  soci  di  cooperative  di  produzione  e  lavoro,  di servizi, agricole  e  di  prima  trasformazione  dei prodotti agricoli e della piccola pesca;    i sacerdoti della Chiesa cattolica;    i  giudici  costituzionali,  i  parlamentari  nazionali  e  altri titolari   di   cariche   pubbliche  elettive,  quali  i  consiglieri regionali, provinciali, comunali;    i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.  In  caso  di  contratti  di  lavoro  a  tempo determinato inferiore all'anno il contribuente puo':    rivolgersi  al  proprio  sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2001;    rivolgersi  a  un  CAF-dipendenti,  se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2001.  Possono   ottenere   assistenza   fiscale,   rivolgendosi   ad   un CAF-dipendenti,  anche  i soggetti che posseggono soltanto redditi di cui  all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., gia' redditi di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  almeno  nel periodo compreso  da giugno  a luglio  2001  e  sono  conosciuti  i  dati del sostituto che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio.  I  lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato  non possono utilizzare il modello 730 se:    il  rapporto  di lavoro e' cessato al momento della presentazione della dichiarazione;    sono  a  conoscenza  che  il  rapporto  di  lavoro cessera' prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.  Tipologie  di  reddito che possono essere dichiarate con il modello 730:    di lavoro dipendente;    assimilato   a   quello   di  lavoro  dipendente;  di  terreni  e fabbricati;    di capitale;    di  lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali;    alcuni redditi diversi;    alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.  Il  modello  730  puo'  essere  utilizzato,  se  sono rispettate le condizioni  sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.  1.2. Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.  Non possono utilizzare il modello 730/2001, ma devono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2000 hanno posseduto:    redditi  derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata;    redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;    redditi  "diversi"  non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730 (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o  parziale  di  aziende,  proventi  derivanti  dall'affitto  e dalla concessione  in usufrutto di azienda, proventi derivanti da attivita' sportiva dilettantistica).  Inoltre,  non  possono  utilizzare  il mod. 730/2001 i contribuenti che:    devono  presentare  la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul  valore  aggiunto o la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo  di presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta;    non risultano residenti in Italia nel 2000 e/o nel 2001;    nel  2001  percepiscono  redditi  di  lavoro  dipendente  erogati esclusivamente  da  datori  di  lavoro non obbligati ad eflettuare le ritenute  d'acconto  (ad  esempio,  collaboratori  familiari  e altri addetti alla casa).  Non  puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.  1.3. La dichiarazione congiunta.  I   coniugi   non  legalmente  o  effettivamente  separati  possono presentare  la  dichiarazione  dei  redditi in forma congiunta con il modello  730, quando almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.  La  dichiarazione  congiunta  non puo' essere presentata quando uno dei  coniugi e' titolare, nel 2000, di redditi che non possono essere dichiarati  con  il  modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione,  redditi  di  lavoro  autonomo professionale anche in forma  associata,  redditi  "diversi" non compresi nel quadro "D" del modello  730),  o,  comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche.  Quando   entrambi   i  coniugi  possono  avvalersi  dell'assistenza fiscale,   scelgono   a   quale   dei  due  sostituti  presentare  la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio.  Nel   frontespizio   del   modello,   deve   essere  indicato  come "dichiarante"  il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF.  Non  e'  possibile  presentare  dichiarazione  congiunta  quando il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti.  1.4. Modalita' e termini di presentazione del modello 730.  I  contribuenti  possono  adempiere  agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi  al  proprio  sostituto  d'imposta  che intende prestare assistenza   fiscale   oppure  ad  un  CAF  dipendenti  autonomamente prescelto.  Il  contribuente  che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2001:    il  modello  730/2001,  debitamente  sottoscritto  ed interamente compilato;  devono  essere  indicati  anche  i  redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;    l'apposita  busta  chiusa contenente il modello 730-1 concernente la  scelta  per  la  destinazione  dell'8  per  mille  dell'Irpef (da inserire   nella  busta  anche  se  non  compilato).  Possono  essere utilizzate   buste   bianche   con   l'indicazione:  "Scelta  per  la destinazione  dell'otto  per  mille dell'Irpef". Le scelte effettuate dai  coniugi,  che hanno presentato la dichiarazione congiunta, vanno inserite  in una sola busta con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante.  Al   sostituto   d'imposta   non   deve   essere   esibita   alcuna documentazione  tributaria  che  deve,  invece, essere conservata dal contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al 31 dicembre  2005  ed  esibita,  se  richiesta,  ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.  Il  contribuente  che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2001:    il   modello   730/2001   gia'  compilato  oppure  puo'  chiedere assistenza per la compilazione;    il  modello  730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non  viene  effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef.  Il  contribuente  deve  esibire al CAF la documentazione necessaria per  consentire  la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione  e  il rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibii, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto.  Le  modalita'  e  i  termini  di presentazione del modello 730/2001 previsti  per  l'assistenza  fiscale  prestata  dai CAF, si applicano anche quando il sostituto d'imposta socio di un CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso.  1.5. La dichiarazione integrativa.  Il  contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni  (quali,  ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri  declucibili  o  di  oneri  per  i  quali  spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito,  puo' presentare una dichiarazione integrativa. A tal fine va utilizzato  un  modello  730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella  "730  integrativo"  che  deve  essere  presentato,  entro il 31 ottobre  2001,  ad  un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.  Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata  necessaria  al CAF per il controllo della conformita'; se l'assistenza  era  stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.  Il  Centro  rilascia  la  ricevuta,  modello  "730-2  per  il CAF", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione.  Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale   barra   l'apposita   casella   "integrativo"  e  lo  consegna all'assistito,  entro  il  15 novembre,  unitamente  alla copia della dichiarazione integrativa.  Entro  il  medesimo  termine,  il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito  sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, ed entro il 31 gennaio  2002,  trasmette  all'Amministrazione finanziaria per via telematica  i  dati  contenuti  nelle  dichiarazioni  integrative dei modelli 730/2001.  Nei   casi  in  cui  il  contribuente  riscontra  nel  modello  730 presentato  errori  od  omissioni  (quali,  ad esempio, l'omessa o la parziale  indicazione  di  un reddito) la cui correzione determina un minor  rimborso  o  un maggior  debito,  puo' presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello  UNICO  2001  Persone  fisiche  e  provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.  Qualora   siano  scaduti  i  termini  per  la  presentazione  della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta puo' avvenire  attraverso  l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.  La  presentazione  di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure  avviate  con  la  consegna del modello 730, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.  1.6 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.  Ai  sensi  dell'art.  20  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  anche  coloro  che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere  la  suddivisione  in rate mensili di uguale importo della somma   dovuta  a  titolo  di  saldo,  di  primo  acconto  Irpef,  di addizionale  comunale e regionale Irpef e di acconto del 20 per cento su  alcuni  redditi  soggetti  a  tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella sezione VI, rigo F7, casella 3, del modello 730  il  numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.  Non e' possibile richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'Irpef.  Il  contribuente  in  sede  di  presentazione  del modello 730 puo' chiedere,   sotto   la  propria  responsabilita',  la  trattenuta  di eventuali  minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della  dichiarazione,  utilizzando  la  colonna 2 del rigo F7. Se non intende   effettuare   alcun   versamento  l'assistito  deve  barrare l'apposita casella 1 del rigo F7 del modello 730/2001.  Il  contribuente  che  intende  non  effettuare  alcun versamento a titolo  di  seconda  o  unica  rata  di  acconto ovvero effettuare un versamento  inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volonta' entro il 1o ottobre 2001, al sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio. 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.  2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.  Ai  sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997,  possono  prestare  assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini  dell'adempimento  dell'obbligo  di  dichiarazione  dei  redditi mediante  il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di  cui  agli  articoli  46  e  47,  comma 1, lettere a), d), g), con esclusione  delle  indennita'  percepite  dai  membri  del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR.  I  sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono  le  attivita'  indicate  nell'art.  37, comma 2, del citato decreto n. 241 del 1997.  Tutti  i  sostituti  d'imposta,  compresi  quelli  che non prestano assistenza   fiscale,   hanno  l'obbligo  di  effetuare  i  conguagli derivanti  dal  risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai centri  di  assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).  In  caso  di  inosservanza  delle richiamate disposizioni (art. 37, commi  2  e  4,  decreto  legislativo  n.  241  del  1997),  si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.  2.2. Modalita'  di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.  Il  sostituto  d'imposta  rilascia  al  sostituito una ricevuta del modello  730  e  della  busta  contenente il modello 730-1 redatta in conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".  Prima   del   rilascio   della   ricevuta,  che  costituisce  prova dell'avvenuta  presentazione  della  dichiarazione, il sostituto deve verificare  che  la  dichiarazione  sia  debitamente sottoscritta dal contribuente,  dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.  Il  sostituto  controlla,  sulla  base  dei  dati  e degli elementi direttamente    desumibili   dalla   dichiarazione   presentata   dal sostituito,  la  regolarita'  formale  della  dichiarazione  anche in relazione    alle   disposizioni   che   stabiliscono   limiti   alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta.  Se   nello   svolgimento   delle   operazioni  di  liquidazione  si riscontrano  anomalie  o  incongruenze  che comportano l'interruzione dell'assistenza  fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il  sostituito  affinche'  egli  possa  presentare,  entro  i termini ordinari  previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.  Entro  il 15 giugno 2001, il sostituto consegna al sostituito copia della   dichiarazione   elaborata   e   del   relativo  prospetto  di liquidazione  modello  730-3,  sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica.  Il  rispetto del termine del 15 giugno, consente al contribuente di riscontrare  i  dati  contenuti  nel  modello  730 e nel prospetto di liquidazione   e   di  comunicare  tempestivamente  eventuali  errori commessi  dal  sostituto,  onde  metterlo  in  grado di rideterminare correttamente  gli  importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello  730  base  se  la correzione riguarda la dichiarazione), che deve  essere  consegnato  all'assistito.  La  sanzione amministrativa applicata  su  eventuali  versamenti  tardivi e' a carico dell'autore della  violazione  che  puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.  Il  sostituto  entro  il 30 settembre 2001, deve trasmettere in via telematica,  all'Agenzia  delle  entrate,  i dati delle dichiarazioni elaborate  e  dei  relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti il modello 730-1.  Le  dichiarazioni  e  i  prospetti  di  liquidazione  devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2003.  Il  sostituto  d'imposta  socio  di un CAF-dipendenti quando presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le  operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e  della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di   liquidazione  elaborati  dal  CAF  ed  effettua  le  conseguenti operazioni di conguaglio.  2.3. Sostituti d'imposta, compensi previsti.  Ai  sostituti  d'imposta  spetta un compenso, a carico del bilancio dello  Stato,  stabilito  nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione  elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  impiegati  stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.  Il  compenso,  corrisposto  mediante  una  riduzione dei versamenti delle  ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.  Alle  amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come  precisato  dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.  Detti  compensi  non  spettano  anche  alla Camera dei deputati, al Senato  della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della  Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.  Per  l'effettuazione  dei  conguagli  sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte  dei  CAF  che hanno prestato assistenza, non e' previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta.  L'assistenza  fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. 3. Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti.  3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.  Il  decreto  legislativo  n.  241  del  1997,  individua i soggetti abilitati  alla  costituzione  dei  centri di assistenza fiscale e le attivita' che detti centri possono svolgere.  I   CAF   sono   tenuti  a  prestare  assistenza  fiscale,  per  la presentazione  del  modello  730,  ai contribuenti che la richiedono, come  previsto  dall'art.  34, comma 4, del citato decreto n. 241 del 1997.  Per  assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i  Centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali   adibiti   all'assistenza,   copia   del   provvedimento   di autorizzazione    ministeriale    all'esercizio   dell'attivita'   di assistenza  fiscale  e  fornire  chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate.  L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce per i centri  un  compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria   di  lire  25.000  per  ciascun  modello  730  elaborato  e trasmesso,   adeguato   annualmente   sulla   base  della  variazione dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e impiegati   stabilito   dall'Istat.   Per   l'elaborazione   di   una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.  Il   contribuente   che  presenta  una  dichiarazione  modello  730 debitamente  compilata  e  documenta  non deve alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale.  3.2 Modalita'  di  svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai CAF.  Il  CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.  La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF" e  puo'  essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.  Nella  ricevuta  e'  opportuno  che siano analiticamente indicati i documenti  esibiti  quando  la  loro conservazione non e' affidata al CAF;  l'indicazione  puo'  avvenire  in forma sintetica quando il CAF conserva   copia   dei   documenti   esibiti.  L'osservanza  di  tali indicazioni potra' rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di   documenti  e  di  chiarimenti  al  contribuente,  di  cui  sara' contestualmente   informato  anche  il  responsabile  dell'assistenza fiscale del CAF.  Prima   di   rilasciare   la   ricevuta,   che   costituisce  prova dell'avvenuta   presentazione   della   dichiarazione,  il  CAF  deve verificare  i  requisiti necessari per poter utilizzare modello 730 e gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli.  Se  si  riscontrano,  anche nel corso dell'attivita' di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente   informare   il   contribuente  perche'  egli  possa presentare,  entro  i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.  Sulla  base  dei  dati  indicati  dal contribuente e della relativa documentazione  esibita,  previa  verifica  della correttezza e della legittimita'  dei  dati  e  dei calcoli esposti, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.  Entro  il  20 giugno  2001, il CAF consegna, al contribuente, copia della  dichiarazione,  elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti,  e  il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli  conformi  per  struttura  e  sequenza a quelli approvati con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle entrate 25 gennaio 2001, anche se privi degli aspetti grafici.  Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati:    gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;    le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;    i  minori  importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare;    la  scelta  operata  dal contribuente per la destinazione dell' 8 per mille dell'Irpef.  E'  opportuno  per  i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello   730   e   nel   prospetto   di  liquidazione  e  comunicare tempestivamente  eventuali  errori commessi dal CAF, onde metterlo in grado  di  rideterminare  correttamente  gli  importi ed elaborare un nuovo  modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la  dichiarazione),  che  deve  essere  consegnato all'assistito e la rettifica  del  risultato  contabile  (modello 730-4) che deve essere fatta  pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i  conguagli  entro l'anno 2001. La sanzione amministrativa applicata su  eventuali  versamenti  tardivi  e'  a  carico  dell'autore  della violazione che puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.  La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione   presentata,  trasmessa  in  via  telematica  dal  CAF all'Agenzia delle entrate.  Se il contribuente non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF,  puo'  presentare,  assumendone  la  piena  responsabilita', una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2001 Persone fisiche.  Entro  il  20 giugno  2001,  il  CAF  deve  comunicare al sostituto d'imposta  il risultato contabile della dichiarazione "modello 730-4" per  le  conseguenti  operazioni  di  conguaglio  sulla  retribuzione corrisposta  nel  mese  di luglio. Se il risultato contabile perviene oltre   tale  termine  il  sostituto  procede  all'effettuazione  del conguaglio a partire dal primo mese utile.  I  modelli  730-4  possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa,  purche'  contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli  sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina.  Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna   a  mano),  previa  intesa  con  i  sostituti  anche  invio telematico o mediante supporti magnetici.  I  supporti  magnetici,  predisposti in conformita' alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero del tesoro, del bilancio    e   della   programmazione   economica   e   alle   altre amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.  Le  comunicazioni relative a soggetti amministrati dall'Inps devono essere trasmesse in via telematica.  I  sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una  copia  dei  modelli  730-4  ricevuti;  i  modelli  730-4  devono intendersi   ricevuti   dai   sostituti,   anche  in  mancanza  della restituzione  della  copia  in segno di ricevuta, quando il CAF e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.  Il  CAF  entro  il  30 settembre  2001, trasmette in via telematica all'Agenzia  delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva  od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei centri, della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.  Se  il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita  dall'assistito,  e'  prevista  la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza.  Il  CAF  deve conservare le dichiarazioni e i relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2003.  3.3. Visto di conformita'.  I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformita'  di  cui  all'art.  35,  comma 2, lettera b), del decreto legislativo  n.  241  del  1997,  non  comportano  il riscontro della correttezza  degli  elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio,  l'ammontare  dei  redditi  fondiari,  dei redditi diversi e delle  relative  spese  di produzione), fatta eccezione per eventuali errori  materiali  e  di  calcolo,  o valutazioni di merito in ordine all'effettivita'  o  meno  di  spese  o  di situazioni soggettive che incidono  ai  fini  della  determinazione del reddito o delle imposte dovute.  Il  rilascio del visto di conformita' nella dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:    della  corrispondenza  dell'ammontare  delle  ritenute,  anche  a titolo  di  addizionali,  con  quello  delle  relative certificazioni esibite;    dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41%  e/o  del  36%,  sostenute  dal  contribuente  per  interventi di recupero  del  patrimonio  edilizio,  risultante dalla documentazione esibita;    delle  deduzioni  dal  reddito  non  superiori ai limiti previsti dalla  legge,  corrispondenti  alle  risultanze  della documentazione esibita  e  intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2000;    delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge  e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita;    dei  crediti  d'imposta  non  eccedenti  le misure previste dalla legge  e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione.  A   carico   del   responsabile   dell'assistenza   per  l'infedele sottoscrizione  di  conformita' si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni  3.4 Controlli che il CAF effettua sulla documentazione esibita.  Il   responsabile   dell'assistenza   fiscale   del   CAF   con  la documentazione  esibita  deve  verificare  la  conformita'  dei  dati esposti nella dichiarazione.  Per  i  controlli  che  i  CAF  devono  eseguire, non e' necessaria l'esibizione  da  parte  del  contribuente di documentazione relativa all'ammontare  dei  redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione  stipulati)  e  alle  detrazioni  soggettive  d'imposta (ad esempio, certificati di stato di famiglia).  Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:    documentazione    attestante    le    ritenute   indicate   nella dichiarazione  (CUD,  certificati  dei  sostituti  d'imposta  per  le ritenute  relative  a  redditi  assimilati  al  lavoro dipendente, di lavoro   autonomo   occasionale  e  di  collaborazione  coordinata  e continuativa, ecc.);    fatture,  ricevute  e  quietanze relative a pagamenti effettuati, nel  corso  dell'anno 2000, per oneri deducibili o per i quali spetta la  detrazione d'imposta, nonche' altra documentazione necessaria per il  loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del  contratto  di  mutuo  per  l'acquisto  dell'immobile  adibito ad abitazione  principale;  per  i  premi  di  assicurazione sulla vita, documentazione  attestante  i  requisiti  richiesti  per  la relativa detrazione);    attestati   di  versamento  degli  acconti  d'imposta  effettuati direttamente dal contribuente;    ultima  dichiarazione  presentata  in caso di eccedenza d'imposta per   la   quale   si   e'  richiesto  il  riporto  nella  successiva dichiarazione dei redditi.  Relativamente  alle  spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio  edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:    copia  della  ricevuta postale della raccomandata con la quale e' stata  trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori;    copia dei bonifici bancari;    copia  della  documentazione relativa alle spese il cui pagamento non  e'  stato  eseguito  con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro   il  28 marzo  1998,  ovvero  spese  relative  agli  oneri  di urbanizzazione,   alle   ritenute  d'acconto  operate  sui  compensi, all'imposta  di  bollo  e  ai  diritti  pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);    attestazione   della   quota  di  pertinenza  in  caso  di  spese condominiali .  Se  il  contribuente ha gia' esposto nelle precedenti dichiarazioni spese  per  il recupero del patrimonio edili- zio e anche nel modello 730/2001,  chiede  il  riconoscimento  di  una  rata in cui era stato diviso  l'onere,  il  responsabile  del  CAF  non  deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di  conformita'  quando  il  contribuente richiede per la prima volta nella  dichiarazione  730/2001,  il riconoscimento della detraziorele per  spese  per  interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.  Il  contribuente  puo'  documentare con l'autocertificazione alcune spese sostenute quali:    il  versamento della quota per l'assistenza medica di base pagata nel 1993;    il   sostenimento   delle  spese  sanitarie  per  familiari,  non fiscalmente   a  carico,  affetti  da  patologie  che  danno  diritto all'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento e rilasciata allo stesso familiare;    erogazioni  liberali in denaro effettuate nel 1999 a favore delle popolazioni   colpite   da  calamita'  pubblica  o  da  altri  eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati.  Il   contribuente   puo',   se  il  CAF  e'  gia'  in  possesso  di documentazione,  quale contratti di mutuo o di assicurazione, perche' prodotta  in  anni  precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti. 4. Operazioni di conguaglio.  4.1. Modalita' e termini.  I  sostituti  d'imposta, ai fini del conguaglio sulle retribuzioni, devono  tener  conto  del  risultato  contabile  delle  dichiarazioni modello  730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno  elaborato  oppure  nei  modelli  730-4 trasmessi dai Centri di assistenza   fiscale,   nonche'   di  eventuali  risultati  contabili rettificati  o  integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2001.  E'  opportuno  che, i sostituti verifichino la regolare provenienza dei  modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati  i  modelli  730-4  relativi a persone con le quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro.  Il  debito  o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4  deve  essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a lire 20.000. Conguagli a credito.  Dove  il  risultato  contabile  della  dichiarazione  evidenzia  un credito,  il  rimborso  e'  effettuato  mediante  una  corrispondente riduzione  delle  ritenute  a  titolo  di  Irpef  e/o  di addizionale comunale  e  regionale  all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel   mese   di luglio,   utilizzando,   se  necessario,  l'ammontare complessivo  delle  suddette  ritenute  relative  alla  totalita' dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio.  Se  anche  quest'ultimo  ammontare  e' insufficiente per rimborsare tutte  le  somme  a  credito,  gli  importi  residui  sono rimborsati mediante  una  corrispondente  riduzione  delle  ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2001.  In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza  mensile  in  percentuale  uguale  per  tutti  gli assistiti, determinata  dal  rapporto  tra  l'importo  globale delle ritenute da operare  nel  singolo  mese  nei  confronti  di  tutti i percipienti, compresi  quelli  non  aventi  diritto  al  rimborso,  e  l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.  Se  alla  fine dell'anno non e' stato possibile effettuare l'intero rimborso,  il  sostituto  deve  astenersi dal continuare e comunicare all'interessato,  utilizzando  le  stesse  voci contenute nel modello 730-3,  gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche  ad  indicarli  nella  relativa  certificazione.  Tali  importi potranno  essere  fatti  valere  dal  contribuente  nella  successiva dichiarazione  o  nella  prima  dichiarazione utilmente presentata se l'anno   successivo,   ricorrendo   le   condizioni  di  esonero,  il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.  In  caso  di  mancata  indicazione  nella  dichiarazione presentata nell'anno   successivo   del   credito  risultante  dalla  precedente dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dagli Uffici dell'Agenzia delle  entrate  in  sede  di  liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Conguagli a debito.  Le  somme  risultanti  a  debito  dal  modello 730-3, o dal modello 730-4,  sono  trattenute  dalle  retribuzioni  corrisposte  nel  mese di luglio.  Se   e'  stata  chiesta  la  rateizzazione,  il  sostituto  calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50  per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio  non  puo'  avere  inizio  nel mese di luglio il sostituto ripartisce  il  debito  in  un  numero  di  rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.  Nel  caso  in  cui  la  retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti  insufficiente  per  trattenere  l'intero  importo dovuto, la parte  residua  e'  trattenuta  dalla  retribuzione  erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi   mesi   del   2001.   Il   differito  pagamento  comporta l'applicazione   dell'interesse  in  ragione  dello  0,40  per  cento mensile,   trattenuto  anch'esso  dalla  retribuzione  e  versato  in aggiunta alle somme cui afferisce.  Dove  la  retribuzione  mensile  e'  insufficiente  per la ritenuta dell'importo   rateizzato,  il  sostituto  d'imposta  applica,  oltre all'interesse  dovuto  per  la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.  Il  sostituto  deve  tener  conto  di  un  risultato  contabile che rettifica  un  precedente  modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile  per  effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2001, e applicare  su  eventuali  tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.  Dalla   retribuzione   comsposta   nel  mese  di novembre  2001  e' trattenuto  l'importo  dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef.  Se  tale  retribuzione e' insufficiente, l'importo residuo e' trattenuto  dalla  retribuzione  corrisposta nel mese di dicembre con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.  L'importo  trattenuto  per conguaglio sulle retribuzioni e' versato unitamente   alle  ritenute  d'acconto  relative  allo  stesso  mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se viene utilizzato il   modello  F24  o  l'apposito  capitolo  se  il  versamento  viene effettuato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.  Se  entro  la  fine  dell'anno  non  e'  stato possibile trattenere l'intero   importo   dovuto   per  insufficienza  delle  retribuzioni corrisposte,  il  sostituto  deve  comunicare al sostituito, entro il mese  di dicembre  2001,  gli  importi  ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse  dello  0,40  per cento mensile, considerando anche il mese  di gennaio,  dovra'  essere versata direttamente dal sostituito nello  stesso  mese  di gennaio,  con  le  modalita'  previste  per i versamenti  relativi  alle  dichiarazioni  dei  redditi delle persone fisiche.  Gli  enti  che  erogano  pensioni  con  rate  bimestrali anticipate effettuano  le  operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata  a  partire  dal  mese  di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.  I  conguagli  derivanti  da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.  4.2. Casi particolari.  Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.  Dove  prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di  conguaglio  e'  intervenuta  cessazione  del  rapporto di lavoro, aspettativa  con  assenza  di  retribuzione  o  analoga posizione, il sostituto  d'imposta  non  effettua  i  conguagli a debito e comunica tempestivamente   agli   interessati  gli  importi  risultanti  dalla dichiarazione, che gli stessi dovranno versare direttamente.  I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di  retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47, lettera  c-bis),  del  T.U.I.R.,  possono  scegliere di richiedere la trattenuta  della  somma  a debito, con l'applicazione dell'interesse dello  0,40  per  cento  mensile,  se  il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta.  In  caso  di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad  operare  i  rimborsi  spettanti  ai dipendenti cessati o privi di retribuzione,  mediante  una  corrispondente riduzione delle ritenute relative  ai  compensi  corrisposti  agli  altri  dipendenti  con  le modalita' e i tempi ordinariamente previsti. Decesso del contribuente.  Il  decesso  del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il  sostituto  di  effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730.  Se   il  decesso  e'  avvenuto  prima  dell'effettuazione  o  della conclusione  di  un  conguaglio  a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o  delle  rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi  nei  termini  previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al  versamento  degli  acconti,  ai  sensi  dell'art.  1  della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.  Nel  caso  di  un  conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi  gli  importi,  utilizzando  le voci contenute nel prospetto di liquidazione,    provvedendo   ad   indicarli   anche   nell'apposita certificazione.  Il  predetto  credito  potra'  essere  computato  nella  successiva dichiarazione  che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto  del  contribuente  deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.  In alternativa gli eredi hanno la facolta' di presentare istanza di rimborso  ai  sensi  dell'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  Se  gli  eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730, possono presentare  il  modello  UNICO  2001  Persone  fisiche  per integrare redditi  non  dichiarati  in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibli non indicati in tutto o in parte.  Se   il   deceduto   e'   un  contribuente  che  ha  presentato  la dichiarazione   in  forma  congiunta  come  dichiarante,  il  coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i  dati  che  il  sostituto  d'imposta  deve  comunicare  secondo  le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.  L'eventuale  debito  dovuto  dal  coniuge  superstite  deve  essere tempestivamente  versato,  su  tali  somme  non  vengono applicate le sanzioni  per  tardivo  versamento;  l'eventuale  credito puo' essere fatto valere nella successiva dichiarazione.  Per  tutti  i  casi  particolari sopra illustrati, la dichiarazione modello  730  resta  comunque  validamente  presentata  a  tutti  gli effetti.    Roma, 23 marzo 2001                                    Il direttore dell'agenzia: Romano  |  
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