Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. 31 |
Modello 730/2001-Redditi 2000. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti. |
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Alle direzioni regionali delle entrate Agli uffici delle entrate Agli uffici distrettuali delle imposte dirette Ai Centri di servizio delle imposte dirette e indirette Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Direzione generale per i servizi periferici del tesoro All'Istituto nazionale della previdenza sociale Ai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e, per conoscenza: Al Ministero delle finanze - Segretariato generale Al Servizio consultivo e ispettivo tributario Al Comando generale della Guardia di finanza Alle Direzioni centrali dell'agenzia delle entrate Agli Uffici centrali di staff dell'agenzia delle entrate
1. Presentazione della dichiarazione dei redditi mediante il modello 730/2001. 1.1. Contribuenti che possono utilizzare il modello 730. Possono utilizzare il modello 730/2001 se hanno un sostituto d'imposta che puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti: i lavoratori dipendenti e i pensionati; i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l'indennita' di mobilita'; i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; i sacerdoti della Chiesa cattolica; i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali; i soggetti impegnati in lavori socialmente utili. In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all'anno il contribuente puo': rivolgersi al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2001; rivolgersi a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2001. Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi di cui all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., gia' redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2001 e sono conosciuti i dati del sostituto che dovra' effettuare le operazioni di conguaglio. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se: il rapporto di lavoro e' cessato al momento della presentazione della dichiarazione; sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cessera' prima dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730: di lavoro dipendente; assimilato a quello di lavoro dipendente; di terreni e fabbricati; di capitale; di lavoro autonomo diverso da quello derivante dall'esercizio di arti e professioni abituali; alcuni redditi diversi; alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata. Il modello 730 puo' essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori. 1.2. Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730. Non possono utilizzare il modello 730/2001, ma devono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2000 hanno posseduto: redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali, anche in forma associata; redditi d'impresa anche in forma di partecipazione; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D del modello 730 (ad esempio, proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda, proventi derivanti da attivita' sportiva dilettantistica). Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2001 i contribuenti che: devono presentare la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, quali gli imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA, i venditori porta a porta; non risultano residenti in Italia nel 2000 e/o nel 2001; nel 2001 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad eflettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, collaboratori familiari e altri addetti alla casa). Non puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti. 1.3. La dichiarazione congiunta. I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, quando almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello. La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata quando uno dei coniugi e' titolare, nel 2000, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo professionale anche in forma associata, redditi "diversi" non compresi nel quadro "D" del modello 730), o, comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche. Quando entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale, scelgono a quale dei due sostituti presentare la dichiarazione o far effettuare le operazioni di conguaglio. Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene presentata ad un CAF. Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta quando il coniuge e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti. 1.4. Modalita' e termini di presentazione del modello 730. I contribuenti possono adempiere agli obblighi di dichiarazione rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure ad un CAF dipendenti autonomamente prescelto. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta deve presentare entro il 30 aprile 2001: il modello 730/2001, debitamente sottoscritto ed interamente compilato; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto; l'apposita busta chiusa contenente il modello 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (da inserire nella busta anche se non compilato). Possono essere utilizzate buste bianche con l'indicazione: "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef". Le scelte effettuate dai coniugi, che hanno presentato la dichiarazione congiunta, vanno inserite in una sola busta con l'indicazione dei dati anagrafici del dichiarante. Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente, anche in caso di assistenza prestata da un CAF, fino al 31 dicembre 2005 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 31 maggio 2001: il modello 730/2001 gia' compilato oppure puo' chiedere assistenza per la compilazione; il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef. Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella dichiarazione e il rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibii, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto. Le modalita' e i termini di presentazione del modello 730/2001 previsti per l'assistenza fiscale prestata dai CAF, si applicano anche quando il sostituto d'imposta socio di un CAF presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso. 1.5. La dichiarazione integrativa. Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di oneri declucibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo' presentare una dichiarazione integrativa. A tal fine va utilizzato un modello 730 nel quale deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo" che deve essere presentato, entro il 31 ottobre 2001, ad un CAF-dipendenti, anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente, al momento della presentazione della dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata necessaria al CAF per il controllo della conformita'; se l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione. Il Centro rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF", attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione. Il CAF elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna all'assistito, entro il 15 novembre, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa. Entro il medesimo termine, il CAF deve far pervenire il modello 730-4 integrativo al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre, ed entro il 31 gennaio 2002, trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2001. Nei casi in cui il contribuente riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (quali, ad esempio, l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, puo' presentare, nei termini ordinariamente previsti, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2001 Persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute. Qualora siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione, la regolarizzazione di eventuali debiti d'imposta puo' avvenire attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730. 1.6 Pagamenti rateali e versamenti d'acconto. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche coloro che si avvalgono dell'assistenza fiscale possono richiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, di primo acconto Irpef, di addizionale comunale e regionale Irpef e di acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella sezione VI, rigo F7, casella 3, del modello 730 il numero delle rate, compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito. Non e' possibile richiedere il pagamento rateale della somma dovuta a titolo di seconda o unica rata di acconto dell'Irpef. Il contribuente in sede di presentazione del modello 730 puo' chiedere, sotto la propria responsabilita', la trattenuta di eventuali minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione, utilizzando la colonna 2 del rigo F7. Se non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare l'apposita casella 1 del rigo F7 del modello 730/2001. Il contribuente che intende non effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto ovvero effettuare un versamento inferiore rispetto a quello dovuto in base al modello 730 presentato, comunica la propria volonta' entro il 1o ottobre 2001, al sostituto d'imposta che deve effettuare il conguaglio. 2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta. 2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR. I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale, svolgono le attivita' indicate nell'art. 37, comma 2, del citato decreto n. 241 del 1997. Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effetuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997). In caso di inosservanza delle richiamate disposizioni (art. 37, commi 2 e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. 2.2. Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta. Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1 redatta in conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta". Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia debitamente sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso. Il sostituto controlla, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarita' formale della dichiarazione anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti d'imposta. Se nello svolgimento delle operazioni di liquidazione si riscontrano anomalie o incongruenze che comportano l'interruzione dell'assistenza fiscale, il sostituto deve informare tempestivamente il sostituito affinche' egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche. Entro il 15 giugno 2001, il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Il rispetto del termine del 15 giugno, consente al contribuente di riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, onde metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), che deve essere consegnato all'assistito. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi e' a carico dell'autore della violazione che puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Il sostituto entro il 30 settembre 2001, deve trasmettere in via telematica, all'Agenzia delle entrate, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti il modello 730-1. Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2003. Il sostituto d'imposta socio di un CAF-dipendenti quando presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio. 2.3. Sostituti d'imposta, compensi previsti. Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, stabilito nella misura unitaria di L. 20.000 per ogni dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia. Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Alle amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993. Detti compensi non spettano anche alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996. Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non e' previsto alcun compenso per i sostituti d'imposta. L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta alcun onere per gli assistiti. 3. Assistenza fiscale prestata dai centri per lavoratori dipendenti. 3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. Il decreto legislativo n. 241 del 1997, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale e le attivita' che detti centri possono svolgere. I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale, per la presentazione del modello 730, ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art. 34, comma 4, del citato decreto n. 241 del 1997. Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i Centri di assistenza fiscale devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione ministeriale all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e fornire chiare informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe applicate. L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997, stabilisce per i centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di lire 25.000 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso, adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia. Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documenta non deve alcun corrispettivo al centro di assistenza fiscale. 3.2 Modalita' di svolgimento dell'assistenza fiscale prestata dai CAF. Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF" e puo' essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi mezzi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del CAF al rilascio della ricevuta. Nella ricevuta e' opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non e' affidata al CAF; l'indicazione puo' avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. L'osservanza di tali indicazioni potra' rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sara' contestualmente informato anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF. Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare i requisiti necessari per poter utilizzare modello 730 e gli estremi del sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli. Se si riscontrano, anche nel corso dell'attivita' di assistenza, situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perche' egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2001 Persone fisiche. Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimita' dei dati e dei calcoli esposti, il Centro elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte. Entro il 20 giugno 2001, il CAF consegna, al contribuente, copia della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 gennaio 2001, anche se privi degli aspetti grafici. Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale, sono evidenziati: gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale; le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati; i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare; la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell' 8 per mille dell'Irpef. E' opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, onde metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), che deve essere consegnato all'assistito e la rettifica del risultato contabile (modello 730-4) che deve essere fatta pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2001. La sanzione amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi e' a carico dell'autore della violazione che puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all'Agenzia delle entrate. Se il contribuente non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, puo' presentare, assumendone la piena responsabilita', una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2001 Persone fisiche. Entro il 20 giugno 2001, il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta il risultato contabile della dichiarazione "modello 730-4" per le conseguenti operazioni di conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal primo mese utile. I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo (servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano), previa intesa con i sostituti anche invio telematico o mediante supporti magnetici. I supporti magnetici, predisposti in conformita' alle specifiche tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alle altre amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico. Le comunicazioni relative a soggetti amministrati dall'Inps devono essere trasmesse in via telematica. I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF e' in grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione. Il CAF entro il 30 settembre 2001, trasmette in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei centri, della sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall'assistito, e' prevista la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza. Il CAF deve conservare le dichiarazioni e i relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre 2003. 3.3. Visto di conformita'. I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformita' di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 241 del 1997, non comportano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione), fatta eccezione per eventuali errori materiali e di calcolo, o valutazioni di merito in ordine all'effettivita' o meno di spese o di situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute. Il rilascio del visto di conformita' nella dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica: della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite; dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita; delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all'anno 2000; delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita; dei crediti d'imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione. A carico del responsabile dell'assistenza per l'infedele sottoscrizione di conformita' si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni 3.4 Controlli che il CAF effettua sulla documentazione esibita. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF con la documentazione esibita deve verificare la conformita' dei dati esposti nella dichiarazione. Per i controlli che i CAF devono eseguire, non e' necessaria l'esibizione da parte del contribuente di documentazione relativa all'ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d'imposta (ad esempio, certificati di stato di famiglia). Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica: documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell'anno 2000, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta, nonche' altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione); attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati direttamente dal contribuente; ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta per la quale si e' richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi. Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti: copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale e' stata trasmessa al competente Centro di servizio la comunicazione di inizio lavori; copia dei bonifici bancari; copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non e' stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998, ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori); attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali . Se il contribuente ha gia' esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edili- zio e anche nel modello 730/2001, chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l'onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformita' quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2001, il riconoscimento della detraziorele per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente. Il contribuente puo' documentare con l'autocertificazione alcune spese sostenute quali: il versamento della quota per l'assistenza medica di base pagata nel 1993; il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento e rilasciata allo stesso familiare; erogazioni liberali in denaro effettuate nel 1999 a favore delle popolazioni colpite da calamita' pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati. Il contribuente puo', se il CAF e' gia' in possesso di documentazione, quale contratti di mutuo o di assicurazione, perche' prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti. 4. Operazioni di conguaglio. 4.1. Modalita' e termini. I sostituti d'imposta, ai fini del conguaglio sulle retribuzioni, devono tener conto del risultato contabile delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziato nei modelli 730-3 che hanno elaborato oppure nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale, nonche' di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l'anno 2001. E' opportuno che, i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno instaurato alcun rapporto di lavoro. Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d'importo inferiore a lire 20.000. Conguagli a credito. Dove il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalita' dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare e' insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell'anno 2001. In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi avranno cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare. Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare l'intero rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi residui ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utilmente presentata se l'anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti. Conguagli a debito. Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio. Se e' stata chiesta la rateizzazione, il sostituto calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non puo' avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente. Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulti insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la parte residua e' trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2001. Il differito pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. Dove la retribuzione mensile e' insufficiente per la ritenuta dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento. Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2001, e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente. Dalla retribuzione comsposta nel mese di novembre 2001 e' trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di acconto per Irpef. Se tale retribuzione e' insufficiente, l'importo residuo e' trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento. L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se viene utilizzato il modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento viene effettuato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere l'intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2001, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, dovra' essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalita' previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Gli enti che erogano pensioni con rate bimestrali anticipate effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute. I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. 4.2. Casi particolari. Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione. Dove prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio e' intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi dovranno versare direttamente. I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47, lettera c-bis), del T.U.I.R., possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l'anno d'imposta. In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalita' e i tempi ordinariamente previsti. Decesso del contribuente. Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730. Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749. Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita certificazione. Il predetto credito potra' essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In alternativa gli eredi hanno la facolta' di presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730, possono presentare il modello UNICO 2001 Persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibli non indicati in tutto o in parte. Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3. L'eventuale debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato, su tali somme non vengono applicate le sanzioni per tardivo versamento; l'eventuale credito puo' essere fatto valere nella successiva dichiarazione. Per tutti i casi particolari sopra illustrati, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti. Roma, 23 marzo 2001 Il direttore dell'agenzia: Romano |
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