Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 28 marzo 2001
Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni. (Deliberazione n. 148/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLA COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 28 marzo 2001;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'";
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
Vista la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998, recante "Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale";
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998.
Visto il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e in tema di attivita' giornalistica";
Udita la relazione del prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9 e comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni.
2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 28 marzo 2001

Il presidente
Cheli

Il commissario relatore
Traversa

Il segretario
degli organi collegiali
Belati
 
Allegato A
Regolamento concernente la risoluzione delle
controversie tra organismi di telecomunicazioni

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) "Autorita'", l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
b) "legge", la legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) "Commissione", la Commissione per le infrastrutture e le reti;
d) "Dipartimento", il Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
e) "organismo di telecomunicazioni", un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonche', se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni, compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
f) "utenti", i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
g) "rete di telecomunicazioni", un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
h) "servizio di telecomunicazioni", un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi.
2. Al presente regolamento sono altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318.
Capo I
Interconnessione e accesso speciale alla rete
Art. 2.
Intervento dell'Autorita'
1. In tema di interconnessione, l'Autorita' puo' intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed e' tenuta a farlo se richiesta da una delle parti:
a) per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifiche che una o piu' parti devono rispettare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;
b) per fissare le scadenze entro cui devono essere concluse le trattative dell'accordo di interconnessione e deve darsi attuazione al medesimo, nei casi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
c) in via eccezionale, per esigere modificazioni degli accordi di interconnessione gia' conclusi, ove cio' sia giustificato dalla esigenza di garantire una effettiva concorrenza e l'interoperabilita' dei servizi a beneficio degli utenti.
2. In tema di accesso speciale alla rete, l'Autorita' puo' intervenire:
a) su istanza dell'organismo di telecomunicazioni che, avendo presentato domanda di accesso, prima di ricevere risposta alla propria richiesta specifica, intenda sottoporre all'Autorita' la questione relativa alla sussistenza di condizioni che possano giustificare la limitazione o il rifiuto dell'accesso;
b) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed e' tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, nell'interesse di tutti gli utenti, per far si' che i contratti siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente, siano conformi ai requisiti essenziali e garantiscano il mantenimento della qualita' per l'intero ciclo di attivita';
c) d'ufficio, in qualsiasi momento, ed e' tenuta a farlo se richiesta da una delle parti, ove cio' sia giustificato dall'esigenza di garantire una effettiva concorrenza e interoperabilita' dei servizi, per definire condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli per entrambe le parti e per garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti, nonche', ove cio' sia giustificato dalle medesime esigenze, per apportare modifiche alle disposizioni degli accordi gia' conclusi.
3. Per l'espletamento dell'intervento si segue la procedura di cui agli articoli 4, 5 e 6, in quanto applicabili.
Art. 3.
Controversie
1. Ogni controversia relativa all'interconnessione e' sottoposta all'Autorita', che definisce il contenzioso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 e, nell'ipotesi in cui sia respinta una richiesta di interconnessione, decide ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998.
2. Quando siano trascorsi quarantacinque giorni dall'inizio della negoziazione dell'accordo di interconnessione e permangano divergenze tra gli organismi di telecomunicazioni che comportino la mancata conclusione dell'accordo, le parti, separatamente, sono tenute a trasmettere lo schema di accordo e le altre informazioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 al Dipartimento, il quale adotta una decisione motivata entro novanta giorni.
Art. 4.
Disposizioni procedurali
1. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2 e 3, le parti presentano al Dipartimento istanza nella quale devono essere indicati i seguenti elementi, relativi ad entrambe:
a) la ragione o denominazione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
b) la natura dell'attivita' dell'impresa;
c) il nominativo, l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax della persona cui rivolgersi;
d) il nome e l'indirizzo del rappresentante.
2. Alla predetta istanza ciascuna parte deve allegare la documentazione necessaria a evidenziare i punti su cui sussistono divergenze e a ricostruire analiticamente:
a) la natura della controversia, la materia di cui trattasi e le disposizioni normative rilevanti;
b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute.
3. L'istanza e' sottoscritta dal legale rappresentante o da persona munita di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed e' inviata al Dipartimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano contro rilascio di ricevuta.
4. Il Dipartimento notifica agli interessati l'apertura formale della procedura, indicando:
a) la data di convocazione delle parti per la comparizione, ferma restando l'applicazione dell'art. 3, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;
b) l'oggetto della procedura;
c) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
Qualora la procedura sia disposta su istanza di parte, il Dipartimento, verificata l'ammissibilita' e la sussistenza dei requisiti formali di cui ai precedenti commi, provvede alla notifica nel termine di dieci giorni dalla ricezione della predetta istanza.
5. Tra la notifica dell'apertura formale della procedura e l'udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non inferiori a venti giorni.
6. Le parti, fino a cinque giorni prima della comparizione di cui all'art. 5, possono prendere visione ed estrarre copia degli atti, presentare memorie, produrre documenti; in caso di intervento su istanza di parte, l'organismo di telecomunicazioni che dimostri di non aver avuto conoscenza della documentazione presentata dalla parte istante, puo' chiedere al Dipartimento la fissazione di un termine ulteriore.
7. Nel caso d'intervento di ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e seguenti del presente articolo.
Art. 5.
Comparizione delle parti
1. Le parti compaiono dinanzi al Dipartimento a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita a norma dell'art. 4, comma 3.
2. Le parti sono ammesse a illustrare oralmente le rispettive posizioni, anche a mezzo di consulenti e possono farsi assistere da avvocati.
3. Il Dipartimento, ove ne ravvisi l'opportunita', puo' chiedere alle parti, previa sospensione della procedura, integrazioni delle informazioni e della documentazione gia' in atti, con esplicita avvertenza delle sanzioni previste in caso di mancata risposta o di comunicazioni non rispondenti al vero, ai sensi dell'art. 1, commi 29 e 30 della legge.
4. In ipotesi di particolare complessita' della controversia, il Dipartimento puo' convocare nuovamente le parti che hanno facolta' di depositare memorie scritte, non oltre cinque giorni prima della data fissata per la successiva convocazione.
Art. 6.
Provvedimenti della Commissione
1. Ferma restando l'applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e al decreto ministeriale 23 aprile 1998, il Dipartimento elabora e notifica alle parti una proposta di accordo, anche secondo i criteri di cui all'art. 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
2. In caso di adesione delle parti, dello schema di accordo e' redatto verbale, sottoscritto dalle parti e dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.
3. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3 e il verbale e' trasmesso alla Commissione, che definisce la controversia con atto vincolante.
4. In ogni caso la Commissione, qualora gli organismi di telecomunicazioni non abbiano interconnesso le loro strutture, puo' adottare un provvedimento con cui, ai sensi dell'art. 18, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e del decreto ministeriale 23 aprile 1998, nel rispetto del principio di proporzionalita' e nell'interesse degli utenti, fissa le condizioni dell'interconnessione e impone agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere gli interessi pubblici.
Capo II Conciliazione e deferimento delle controversie all'Autorita'
Sezione I
Art. 7.
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. L'organismo di telecomunicazioni che lamenti la violazione, da parte di un altro organismo di telecomunicazioni, di un suo diritto o interesse protetto da un accordo di diritto privato o dalle norme che disciplinano la materia delle comunicazioni attribuita per legge alla competenza dell'Autorita', e' tenuto ad esperire un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge, presentando apposita istanza.
2. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Autorita' sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
3. Il ricorso giurisdizionale non puo' essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorita'.
4. L'Autorita' puo', con successivo provvedimento, definire le controversie oggetto della procedura di conciliazione. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano, in quanto compatibili, alla risoluzione delle controversie di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e all'art. 2 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171.
Art. 8.
Procedura
1. Al fine di promuovere il tentativo di conciliazione, si deve presentare istanza al Dipartimento, sottoscritta e compilata ai sensi dell'art. 4.
2. Il Dipartimento, verificata l'ammissibilita' della domanda e la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, notifica alle parti, entro cinque giorni dal ricevimento della istanza, la fissazione della data dell'udienza, convocata al fine di esperire il tentativo di conciliazione.
3. In udienza, le parti compaiono a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'art. 4, comma 3, idonea a conciliare o transigere la controversia, possono farsi assistere da avvocati e consulenti; sono invitate ad esporre le rispettive ragioni, al fine di chiarire i punti di contrasto e di individuare una soluzione reciprocamente accettabile, e a comunicare le eventuali modificazioni degli elementi essenziali della controversia.
4. In qualsiasi fase della procedura, puo' essere proposta alle parti una soluzione conciliativa.
5. Su richiesta anche di una sola delle parti o su proposta del Dipartimento, puo' essere fissata un'ulteriore udienza, fermo restando il rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2.
Art. 9.
Esito della conciliazione
1. Se la conciliazione ha esito positivo, e' redatto un verbale in cui si indicano i punti in contestazione e si prende atto dell'accordo, specificandone l'oggetto.
2. Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che certifica l'autografia delle sottoscrizioni, costituisce titolo esecutivo.
3. Se una delle parti non partecipa al procedimento o se in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o parte dei punti controversi, il direttore del Dipartimento chiude la procedura e redige un verbale in cui annota che la controversia e' stata sottoposta a tentativo di conciliazione e constata che le parti non hanno raggiunto un accordo, specificando i punti rimasti controversi e le ragioni del mancato accordo. Nel processo verbale le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano ed in tal caso si applica il comma 2.
Sezione II
Art. 10.
Deferimento all'Autorita' della risoluzione della controversia
1. Qualora il tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo, o per i punti ancora controversi nel caso di soluzione parziale, le parti di comune accordo possono deferire alla Commissione la risoluzione della controversia, con istanza sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e da depositare presso il Dipartimento. La Commissione, valutato l'oggetto e la natura della controversia, puo' delegare al Dipartimento la sua risoluzione.
2. Oltre agli elementi di cui all'art. 4, l'istanza deve contenere l'indicazione degli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia.
3. Qualora le richieste di modificazioni contrattuali attengano alle condizioni economiche dell'accordo, nell'istanza dovranno essere altresi' indicate le eccezionali ragioni invocate a tutela di un'effettiva concorrenza e dell'esigenza di garanzia della interoperabilita' dei servizi a beneficio degli utenti.
Art. 11.
Procedura
1. L'istanza viene inoltrata al Dipartimento e la fissazione della data dell'udienza per la discussione della controversia avviene entro cinque giorni dal deposito della stessa ed e' notificata alle parti a cura del Dipartimento.
2. L'udienza di discussione si tiene innanzi alla Commissione, salvo il caso in cui la stessa abbia delegato la risoluzione della controversia al Dipartimento.
3. Le parti, fino a cinque giorni prima dell'udienza di cui al comma 2, hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia degli atti, oltre che di presentare memorie e depositare documenti.
4. Le parti compaiono all'udienza di discussione a mezzo dei loro rappresentanti legali o di persone munite di procura speciale, conferita ai sensi dell'art. 4, comma 3.
5. Le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da avvocati.
Art. 12.
Perizie e consultazione di esperti
1. L'atto con il quale sono disposte dal Dipartimento perizie e consultazioni di esperti, nonche' i risultati definitivi delle stesse, sono comunicati alle parti.
Art. 13.
Decisione
1. Entro dieci giorni dall'udienza di discussione e' adottata una decisione motivata, che e' comunicata alle parti e pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
 
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