| Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| CIRCOLARE 28 marzo 2001, n. 4 |  
| Interpretazione  ed  applicazione  delle  leggi vigenti in materia di divieto di fumo. |  
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                              Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei                              Ministri                              Al Ministero degli affari esteri                              Al Ministero delle politiche agricole e                              forestali                              Al Ministero dell'ambiente                              Al  Ministero per i beni e le attivita'                              culturali                              Al Ministero del commercio con l'estero                              Al Ministero della difesa                              Al Ministero delle finanze                              Al Ministero della giustizia                              Al    Ministero   dell'industria,   del                              commercio e dell'artigianato                              Al Ministero dell'interno                              Al Ministero dei lavori pubblici                              Al   Ministero   del   lavoro  e  della                              previdenza sociale                              Al  Ministero  dei  trasporti  e  della                              navigazione                              Al Ministero delle comunicazioni                              Al Ministero della pubblica istruzione                              Al Ministero del tesoro, del bilancio e                              della programmazione economica                              Al  Ministero  dell'universita' e della                              ricerca scientifica e tecnologica                              Ai  sig.  ri  presidenti  delle  giunte                              regionali                              Ai sig. ri presidenti delle province di                              Trento e Bolzano                              Ai  sig.  ri  assessori  regionali alla                              sanita'
    Il  fumo  di  sigaretta,  com'e'  noto  dai  dati  riportati  dalla letteratura  scientifica  mondiale,  e' causa di una molteplicita' di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, e'  causato  dal  fumo  di  sigaretta.  L'Organizzazione  mondiale di sanita'  ha  piu' volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che  e' stata definita "nuova epidemia" (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).  Occorre  da  parte  di  tutti  uno  sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio, dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente la subisce.  L'ordinamento  giuridico  italiano  contiene  varie norme dirette a tutelare  la salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi  connessi  all'esposizione anche passiva al fumo, alcune delle quali,   vigenti   gia'  da  un  ventennio,  non  sono  adeguatamente applicate,  sia  per  una sottovalutazione dei rischi del fumo, sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.  In   relazione  ai  quesiti  posti  da  vari  soggetti  interessati sull'applicazione  della  legge  11 novembre  1975,  n.  584, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare quanto segue.
                Normativa vigente in tema di limitazione           e divieto di fumo nei locali aperti al pubblico
  Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25. "Testo  unico  delle  leggi  sulla  protezione  e  l'assistenza della maternita' e dell'infanzia".  "....  chi  vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16  e'  punito  con  la  sanzione amministrativa fino a L. 40.000. E' vietato  ai  minori  degli  anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa di L. 4.000." Legge 11 novembre 1975, n. 584. "Divieto  di  fumare  in  determinati  locali e su mezzi di trasporto pubblico".  La   legge   persegue   scopi  di  tutela  della  salute  pubblica. Consapevole  dei  danni  che  alla  salute puo' arrecare il fumo c.d. passivo,  il  legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:    corsie d'ospedale;    aule delle scuole di ogni ordine e grado;    autoveicoli  di  proprieta'  dello  Stato,  di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;    metropolitane;    sale   d'attesa   di  stazioni  ferroviarie,  autofilotranviarie, portuali-marittime, aeroportuali;    compartimenti  ferroviari  per  non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie date in concessione ai privati;    compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se occupati da piu' di una persona;    locali  chiusi  adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al  pubblico  ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto  (vedi ultra, T.A.R. Lazio, sentenza n. 462/1995; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995);    sale chiuse di cinema e teatro;    sale chiuse da ballo;    sale-corse;    sale riunioni di accademie;    musei;    biblioteche;    sale di lettura aperte al pubblico;    pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico. Direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici".  La direttiva e' stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi  che  hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975.  Essa  ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche. Per  amministrazioni  pubbliche,  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:    tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado e le istituzioni educative, le aziende  ed  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,  le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed  associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case  popolari,  le  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura   e  loro  associazioni,  tutti  gli  enti  pubblici  non economici  nazionali  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.  La  direttiva  prevede  che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto  di  fumo  comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri  amministrativi regolamentari e disciplinari nonche' poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione o in appalto.  La  direttiva  fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto:    1. per  locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la  generalita'  degli  amministrati  e  degli  utenti  accede, senza formalita'  e  senza  bisogno  di  particolari  permessi  negli orari stabiliti;    2. tutti  i  locali  utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle   aziende   pubbliche  per  esercizio  delle  proprie  funzioni istituzionali, sempre che i locali siano aperti al pubblico;    3. tutti  i  locali  utilizzati,  a  qualunque titolo, da privati esercenti  servizi  pubblici,  sempre  che  i  locali siano aperti al pubblico;    4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584,  anche se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato  dalla  direttiva  (es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole  di  ogni ordine e grado si intendono ricomprese anche le aule universitarie).  La  direttiva  precisa,  inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono  comunque,  in virtu' della propria autonomia regolamentare e disciplinare,  estendere  il  divieto  a  luoghi  diversi  da  quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei locali in cui si applica il divieto  vige  l'obbligo  di  apporre  cartelli  con  indicazione del divieto di fumo.
                    Elenco esemplificativo dei locali                in cui si applica il divieto di fumo.
    Premesso   che   il   divieto   di   fumo  si  applica  nei  luoghi nominativamente  indicati  nell'art.  1  della legge n. 584 del 1975, ancorche'  non  si tratti di locali "aperti al pubblico" nel senso di locali  in  cui  una  generalita'  di amministrati e di utenti accede senza  formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti,  si  fornisce  un  elenco  esemplificativo  dei locali che rientrano  nella  generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, cosi'  come  interpretata  dalla  sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio,  "locali  chiusi  adibiti  a pubblica riunione" in cui vige il divieto  di  fumo,  allo  scopo di agevolare la corretta applicazione della normativa:    ospedali  ed  altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per  l'accettazione,  sale d'aspetto e piu' in generale locali in cui gli  utenti  richiedono  un servizio - pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);    scuole  di  ogni  ordine  e grado, comprese le universita' (aule, corridoi,  segreterie  studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);    uffici  degli enti territoriali quali regioni, province e comuni; uffici  di  altre  amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto, uffici collocamento ecc..;    uffici  postali  (locali  di  accesso  agli  sportelli, corridoi, ecc.);    distretti  militari  ed  altri  uffici dell'amministrazione della difesa   aperti   al   pubblico  (uffici  di  certificazione,  uffici informazioni e relazioni con il pubblico);    uffici I.V.A., uffici del registro;    uffici   di   prefetture,   questure   e   commissariati,  uffici giudiziari;    uffici  delle  societa' erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche, societa' erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);    banche,  relativamente  ai  locali in cui si svolgono servizi per conto  della pubblica amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti pubblici).
                   Competenze dei dirigenti in ordine                all'applicazione del divieto di fumo.
    I  dirigenti  preposti  alle strutture amministrative e di servizio ovvero  il  responsabile  della  struttura  privata,  sono  tenuti ad individuare,   con   atto  formale,  i  locali  della  struttura  cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto.  Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:    divieto di fumo;    indicazione   della   norma  che  impone  il  divieto  (legge  n. 584/1975);    sanzioni applicabili;    soggetto  cui  spetta  vigilare  sull'osservanza del divieto e ad accertare  le infrazioni (nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente,  con  atto  formale,  alla  vigilanza  sul divieto di fumo nonche'  all'accertamento  dell'infrazione nei locali ove e' posto il cartello  di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica, il  nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge e dei regolamenti).  Spetta  ai  dirigenti  preposti  alle strutture amministrative e di servizio,  come anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale,  i  funzionari  incaricati  di  vigilare sull'osservanza del divieto,  di  procedere  alla  contestazione  delle  infrazioni  e di verbalizzarle.  Detti   funzionari,   ove   non  ricevano  riscontro  dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorita'  competente,  che,  come si e' detto, e', nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinche' irroghi la sanzione.  Nei  locali  privati,  ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione  pubblica  (concessionari di pubblici servizi) i soggetti   obbligati  a  vigilare  sul  rispetto  del  divieto  e  ad accertarne   la   violazione   sono  coloro  cui  spetta  per  legge, regolamento    o   disposizioni   d'autorita'   assicurare   l'ordine all'interno dei locali.  Nei  locali  privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n.  584  del  1975  (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.)   tali   figure  si  identificano  nei  conduttori  dei  locali individuati nella lettera b) dell'art. 1 della legge citata.
                                Sanzioni.
    La  sanzione  amministrativa  prevista  dall'art.  7 della legge n. 584/1975  per il trasgressore e' quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a L. 10.000.  Per  effetto  degli  articoli  10  e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo a L. 10.000.  Per  effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.  507  "Depenalizzazione  dei  reati  minori  e riforma del sistema sanzionatorio  ai  sensi  dell'art.  1 della legge 25 giugno 1999, n. 205",  l'art.  10  della  legge  n. 689/1981 e' cosi' modificato: "La sanzione  amministrativa  pecuniaria  consiste  nel  pagamento di una somma  non  inferiore  a  lire  dodicimila  e  non  superiore  a lire ventimilioni. ... Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il  limite  massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non puo' per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.".  L'art.  16  della  legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta  della  sanzione  se  il  versamento  viene  effettuato entro sessanta  giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi e' stata dalla notificazione degli estremi della violazione.  In  forza di tale norma il trasgressore puo' pagare 1/3 del massimo o  il  doppio  del minimo se piu' favorevole. Nel caso della sanzione relativa  al  divieto  di  fumo,  per  quanto  detto  sopra,  e' piu' favorevole il pagamento del doppio del minimo, pari a L. 24.000.  Va   precisato  in  proposito  che  ai  sensi  dell'art.  15  delle disposizioni  preliminari  al  codice  civile,  per incompatibilita', resta  abrogato l'art. 8 della legge n. 584/1975 in quanto disciplina una  materia successivamente modificata da apposita legge, appunto la legge  n.  689/1981  e  che  altre  norme  dispongono  il  divieto di maneggiare  danaro  da  parte  dei  pubblici  funzionari (e quindi di riscuotere direttamente la sanzione dal trasgressore).  Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7  della  legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono  tenuti  a far osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi va da L. 20.000 a L. 100.000.
                      Applicazione della sanzione.
    1) Come si accerta l'infrazione:    a) negli uffici pubblici:      il  funzionario  preposto  alla  vigilanza  e  all'accertamento dell'infrazione,   deve   essere  dotato  degli  appositi  moduli  di contestazione.   In   caso  di  trasgressione,  questi  procedera'  a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.  Trascorso  inutilmente  il  termine  per  il  pagamento  in  misura ridotta,   sessanta  giorni,  il  funzionario  che  ha  accertato  la violazione   presentera'   rapporto,  con  la  prova  delle  eseguite contestazioni  o  notificazioni  (ex  art. 17, legge n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).    b) nei locali condotti da privati:  il   responsabile  della  struttura,  ovvero  il  dipendente  o  il collaboratore   da   lui   incaricato   richiamera'   i  trasgressori all'osservanza   del  divieto  e  curera'  che  le  infrazioni  siano segnalate   ai  pubblici  ufficiali  ed  agenti  competenti  a  norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c) della direttiva 14 dicembre 1995).  2) Come si paga la contravvenzione:    il  modulo  di  contestazione  deve  riportare le indicazioni sul pagamento della contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue:      a) si  puo'  pagare direttamente al concessionario del servizio di  riscossione  dell'ente  in  cui  e' stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.  Il  codice  tributo  da  indicare e' il 131 T, che corrisponde alla voce   "sanzioni   amministrative  diverse  da  I.V.A."  (V.  decreto legislativo n. 237/1997 e relativo allegato).  Va pero' inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che  ogni  amministrazione  pubblica  deve  avere e che dovra' essere stampato sul verbale di contestazione.      b) si  puo'  delegare  la  propria  banca  al  pagamento sempre utilizzando lo stesso modulo;      c) si  puo'  pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto  corrente  postale  intestato  a servizio riscossione tributi - concessione di ....  Si  rammenta  che  il funzionario che ha accertato l'infrazione non puo'  ricevere  direttamente  il  pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.  Ai  sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla  data  di  contestazione  o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il  rapporto  scritti  difensivi  e  documenti  e possono chiedere di essere  sentiti  dalla  medesima  autorita'.  L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati  i  documenti  inviati  e gli argomenti esposti, se ritiene fondato  l'accertamento,  determina  con  sentenza motivata, la somma dovuta  per  la  violazione  e  ne  ingiunge  il  pagamento;  in caso contrario  emette  ordinanza motivata di archiviazione degli atti. In base  alla normativa vigente, a chi e' stata contestata la violazione e'  data  facolta' di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente  competente,  sia  nel  caso  in cui non abbia fatto ricorso  all'autorita'  competente,  sia  qualora  quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.  3) Autorita' competente a ricevere il rapporto.    Un  aspetto  problematico e' correlato alla identificazione della autorita'   competente   a  ricevere  il  rapporto  sulle  violazioni accertate.   Ove  non  sia  diversamente  individuato  da  specifiche normative regionali si applica quanto segue.  L'art.  9  della  legge  n.  584  del  1975, nella sua formulazione testuale,   dispone  che  i  soggetti  legittimati  ad  accertare  le infrazioni presentino il rapporto al prefetto.  Tale  disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme    ai    sopravvenuti   indirizzi   espressi   dalla   Corte costituzionale nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.  Il  giudice  delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato  indicare  gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n.  689/1981  quando  le  violazioni  siano  attinenti  a  materie di competenza regionale.  In  particolare,  relativamente  al  divieto  di  fumo sui mezzi di trasporto  tranviario  e  delle  ferrovie in concessione, nonche' nei locali  adibiti  allo  stesso  servizio  di trasporto, la sentenza ha precisato  che,  quando  l'infrazione  inerisce attivita' affidate, a titolo  proprio  o  di  delega  alle regioni, a norma dell'art. 9 del decreto  del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a ricevere  il  rapporto  deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.  Lo  stesso principio e' stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto  di  fumo  nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, "quando la proibizione di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza regionale (come ad esempio, le   strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  i  musei  e  le biblioteche affidate alle regioni)...".  Ne  consegue  che  il rapporto va presentato alla regione quando la violazione sia stata rilevata:    a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza regionale;    b) nell'ambito  di  luoghi,  locali  o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze proprie o delegate;    c) nell'ambito  degli  uffici  o  delle strutture della regione o delle aziende o istituzioni da essa dipendenti.  Il  rapporto  va  presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente  per  territorio  (art.  1,  comma  1,  voce Ministero dei trasporti,  lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982),  quando le violazioni siano state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza statale, ad esclusione  delle  violazioni  accertate  negli  ambiti di competenza delle  Ferrovie  dello  Stato  per  le  quali occorre aver riguardo a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.  Il  rapporto va presentato all'ufficio di sanita' marittima aerea e di   frontiera  e  all'ufficio  veterinario  di  confine,  di  porto, aeroporto  e  di  dogana  interna  quando  le  violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza (art. 1, comma 1, voce Ministero  della sanita', del decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982).  Il  rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.    Roma, 28 marzo 2001                                  Il Ministro della sanita': Veronesi  |  
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